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UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una
unita' di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo
determinato e pieno di categoria D - posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, della durata di
tre anni, presso il dipartimento di ingegneria elettronica della
facolta' di ingegneria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 29/8/2003
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Località:Roma  (RM)
Codice atto:03E05001
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:29/9/2003
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981,
n. 270;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116, ed in particolare l'art. 1 che ha sostituito l'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in particolare
l'art. 22;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il regolamento d'Ateneo approvato dal consiglio di
amministrazione nella seduta del 20 novembre 1996 per la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato pieno o parziale, in
applicazione del citato art. 19 del vigente contratto collettivo
nazionale del lavoro del comparto universita';
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il C.C.N.L. comparto universita' stipulato in data 9 agosto
2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto ministeriale n. 199 dell'8 marzo 2001 «Criteri e
mobilita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie
del FIRB»;
Vista la delibera del consiglio di dipartimento di ingegneria
elettronica del 18 giugno 2003;
Accertata la copertura finanziaria della spesa destinata a
consentire il pagamento degli emolumenti da attribuire alla predetta
unita' di personale ai sensi dell'art. 10 del piu' volte citato
regolamento d'Ateneo;
 
Decreta:
 
E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento di una unita' di personale da assumere con contratto di
lavoro a tempo determinato e pieno di categoria D, posizione
economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
della durata di tre anni, presso il dipartimento di ingegneria
elettronica della facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi
di Roma «Tor Vergata» nell'ambito di un progetto del Fondo per gli
investimenti della ricerca di base (FIRB).
Programma di ricerca: microtecnologia per la telepresenza
immersiva virtuale.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 sono
richiesti i seguenti requisiti:
A) diploma di laurea in ingegneria elettronica (laurea
specialistica se conseguita con il nuovo ordinamento).
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati della Comunita'
economica europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base
ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui
all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale
equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita'.
B) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello
Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza
di un altro Stato membro della Comunita' economica europea;
C) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea devono inoltre godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
D) idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego;
E) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
F) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea);
G) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3.
 
Esclusione dalla prova selettiva
 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti
puo' essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato
del rettore.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
 
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione di cui al precedente art. 1 indirizzate al rettore
dell'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» (settore I -
Ripartizione I - Divisione II) via Orazio Raimondo - 00173 Roma,
redatte su carta libera e firmate dagli interessati, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande dovranno essere presentate direttamente o inviate a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito
dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio
del protocollo dell'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» -
via Orazio Raimondo - sesto piano nei giorni dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 9 alle ore 14, sempre entro il termine predetto di trenta
giorni.
Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli
aspiranti dovranno indicare:
a) cognome e nome scritti in carattere stampatello se la
domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare
nell'ordine cognome da nubile, quello del marito ed il nome);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro della Comunita' economica europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono
dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza, nonche' la struttura amministrativa
(comune od altro organismo amministrativo) nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunita' da condanne penali o le eventuali condanne
penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente
pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio indicato al punto A) dell'art. 2 del
presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni con l'indicazione della qualifica e della carriera e
le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico
(tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso
il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni);
i) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo
codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente;
n) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta,
nella domanda di partecipazione al concorso, in relazione al proprio
handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai
sensi della legge suddetta.
Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, non e' richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della
domanda.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione dei cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Non si terra' conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente
articolo.
Gli aspiranti che siano in possesso dei titoli valutabili
indicati nel successivo art. 8 dovranno allegare alla domanda:
1) elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili
ai fini della selezione;
2) elenco delle pubblicazioni;
3) certificato della votazione riportata nel diploma di laurea
o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato.
Le pubblicazioni, nonche' i documenti e i titoli posseduti e
ritenuti utili ai fini della selezione, unitamente ai due elenchi
degli stessi firmati ed identici a quelli allegati alla domanda,
vanno inviati con un apposito plico raccomandato (separato pertanto
dalla domanda), o consegnati a mano presso la sede dell'Universita',
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Non saranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni
consegnati o spediti dopo il termine di cui al precedente comma.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni ed i titoli deve essere
riportata la dicitura «pubblicazioni e titoli: selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato e pieno della durata di tre anni di una unita' di
categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, presso il dipartimento di ingegneria
elettronica della facolta' di ingegneria e devono essere indicati
chiaramente il cognome, nome e indirizzo del candidato.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
in possesso di questa Universita'.

                               Art. 5.
 
Commissioni esaminatrici
 
La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
provvedimento rettorale con la composizione indicata nell'art. 4 del
regolamento d'Ateneo.

                               Art. 6.
 
Diario delle prove d'esame
 
Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Universita'
riterra' di stabilire; il diario delle prove, con l'indicazione del
mese, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara'
notificato ai candidati ammessi tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove
medesime.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento
provvisto di fotografia.

                               Art. 7.
 
Criteri e modalita' di valutazione prove concorsuali
 
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693: «La commissione
esaminatrice alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita'
di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.
Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale,
determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte».
Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.

                               Art. 8.
 
Titoli valutabili
 
La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei
documenti prodotti dai candidati. I titoli valutabili sono i
seguenti:
1) diploma di laurea conseguito con:
votazione 110/110 con lode, punti 3;
votazione da 105/110 a 109/110, punti 2;
votazione da 100/110 a 105/110, punti 1;
votazione inferiore a 100/110, punti 0;
2) attivita' lavorativa comunque prestata, purche' documentata
e strettamente attinente ai temi del programma d'esame, fino a
punti 3;
3) pubblicazioni, rapporti di ricerca, nonche' tesi e
dissertazioni conclusive di corsi di perfezionamento,
specializzazione e dottorato di ricerca, purche' strettamente
attinenti ai temi del programma d'esame, fino a punti 4.
Totale punti 10.
I documenti, i titoli, nonche' le pubblicazioni possono essere
presentati in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi e
per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i documenti, ed i titoli, nonche' le
pubblicazioni possono essere presentati dai cittadini italiani e
della Unione europea anche con dichiarazioni sostitutive. Per i
cittadini non appartenenti all'Unione europea trovano applicazione le
disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' devono
essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' oppure devono essere
sottoscritte in presenza del personale addetto (settore I -
Ripartizione I - Divisione II).
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; l'assolvimento di tali
obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al
lavoro stesso che attesti l'avvenuto deposito, oppure la
autodichiarazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

                               Art. 9.
 
Prove di esame
 
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale
come da programma allegato al presente decreto.
Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale
verra' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella
prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova orale verra'
dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.
La prova orale non si intende superata se il candidato non avra'
ottenuto una votazione di almeno 7/10.
Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.
A parita' di punteggio valgono le norme vigenti in materia.

                              Art. 10.
 
Formulazione delle graduatorie
 
La graduatoria di merito e' approvata con decreto rettorale ed
immediatamente efficace.
La graduatoria di merito dei candidati e formata sommando al
punteggio attribuito ai titoli la votazione conseguita nelle prove,
con l'osservanza della precedenza a parita' di merito, indicata
nell'art. 9 del presente avviso di selezione.
L'utilizzazione della graduatoria di merito rimane valida fino
alla scadenza del progetto.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito e termine di presentazione
 
Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, a stipulare, entro il termine indicato nella predetta
raccomandata ed in conformita' a quanto previsto dall'art. 19 del
contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto
dell'universita' del 9 agosto 2000, il contratto di lavoro
individuale a tempo determinato e pieno. Il vincitore sara' inoltre
invitato a comprovare, entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto, mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il
possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego, nonche'
a presentare i documenti che hanno determinato l'attribuzione del
punteggio riferito ai titoli in sede di formazione della graduatoria
di ammissione. Tali documenti potranno essere comprovati anche con
dichiarazioni sostitutive con le modalita' e nei casi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il
vincitore dovra' infine produrre, entro il suddetto termine, il
certificato medico, rilasciato dall'unita' sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti
che il candidato possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo
ed incondizionato all'impiego al quale la selezione si riferisce.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale
concorre.
Ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992 saranno applicate le disposizioni di
cui all'art. 22 della legge stessa.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore della selezione.

                              Art. 12.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
Il candidato dichiarato vincitore sara' assunto in prova, con
contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata di tre anni, nella categoria D, posizione economica D1 area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di
lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
In caso di mancata presentazione dell'interessato entro il
termine indicato nella notifica, l'Universita' provvede a depennare
il nominativo dalla graduatoria e il contratto eventualmente gia'
stipulato e' automaticamente risolto di diritto se l'interessato non
assume servizio nel termine prefissatogli.
Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 8 del regolamento d'Ateneo.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato,
regolato dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo
nazionale del comparto universita' stipulato in data 9 agosto 2000
per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente la
durata del contratto a termine, e con le precisazioni contenute
nell'art. 7 del regolamento d'Ateneo.

                              Art. 13.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso di selezione,
vale la normativa vigente in materia, in quanto applicabile. Il
presente bando della selezione pubblica sara' inoltrato al Ministero
della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente decreto sara' inoltre acquisito alla raccolta
dell'apposito registro di questa amministrazione universitaria.
Il rettore: Finazzi Agro

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