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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a ventitre posti di informatico posizione
economica C1

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.6 del 21/1/2000
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:000E0315
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:23
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

     IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELL'AMMINISTRAZIONE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e in particolare l'art. 94, comma 5, secondo il quale in tutti
i concorsi banditi dall'Amministrazione degli affari esteri,
eccettuati quelli di ammissione alle carriere ausiliarie ed al ruolo
degli operai, e' richiesta la comprovata conoscenza di almeno una
lingua straniera, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto l'informatico della posizione economica
C1, in quanto le funzioni proprie del profilo professionale esigono
il pieno possesso del requisito della vista, per prestare servizio
sia nella sede centrale che nelle rappresentanze diplomatiche e
consolari all'estero;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, e in particolare l'art. 36, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, contenente
norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso di cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che la riserva del 2% dei posti messi a concorso in
favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale
non consente di raggiungere una unita' e non risulta pertanto
applicabile al presente bando;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 ottobre 1996, concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale del Ministero degli affari esteri, ai sensi
dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare
l'art. 39 (subordinazione delle determinazioni relative all'avvio
delle procedure selettive alla programmazione trimestrale del
fabbisogno di personale), e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e in
particolare l'art. 45, comma 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998,
concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche con il quale il Ministero degli affari
esteri e' stato autorizzato ad avviare la procedura di reclutamento
per la copertura di ventitre posti nei profili professionali
informatici della ex settima qualifica funzionale, ora area
funzionale C - posizione economica C1;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001 e biennio economico 1998/1999, sottoscritto il 16 febbraio
1999;
Ritenuto pertanto di poter procedere all'indizione di un
concorso, per esami, a ventitre posti di informatico nella posizione
economica C1 del Ministero degli affari esteri;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventitre posti
nell'area funzionale C, posizione economica C1, negli attuali profili
professionali corrispondenti a quelli di analista e di programmatore
di sistema del Ministero degli affari esteri.
2. Cinque posti sono riservati agli appartenenti alle categorie
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e
integrazioni, o equiparate. Cinque posti sono riservati, ai sensi
dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in
favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma contrattuale.
3. Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ne
devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3.
4. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle
sopraindicate categorie di riservatari, saranno conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
b) una delle seguenti lauree: fisica, informatica, ingegneria
delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, ingegneria
gestionale, ingegneria informatica, ingegneria nucleare, matematica,
statistica ed informatica per l'azienda;
oppure
uno dei seguenti diplomi universitari: informatica, ingegneria
dell'automazione, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria
informatica, ingegneria informatica ed automatica, statistica ed
informatica per la gestione delle imprese, statistica e informatica
per le amministrazioni pubbliche;
c) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi
clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o
pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie del profilo di
analista informatico;
d) godimento dei diritti politici;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso (trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale).
3. I candidati in possesso di una laurea o di un diploma
universitario rilasciati da un Paese dell'Unione europea saranno
ammessi purche' il titolo suddetto sia stato equiparato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 37,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il candidato
sara' ammesso con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto
non sia stato ancora emanato ed esistano i presupposti per
l'attivazione della procedura medesima.
4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i
requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato del direttore generale per il personale, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande - Termine e modalita'
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su fotocopia del
modulo allegato al presente bando, reperibile anche sul sito Internet
del Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it, sotto la
voce: Il Ministero e il cittadino), devono essere spedite con
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero degli affari
esteri, Ufficio V - Direzione generale per il personale, concorso C1
informatica, 00194 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. La data di spedizione della domanda e' stabilita e
comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita e, se nato
all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato
trascritto l'atto di nascita;
2) di essere cittadino italiano;
3) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4) le eventuali condanne riportate, anche all'estero (anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale),
e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero;
5) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale
universita' lo abbia conseguito e in quale data;
6) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni, le cause di risoluzione di eventuali precedenti
rapporti di pubblico impiego;
8) se si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 ai fini
della riserva di posti;
9) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
10) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;
11) se intende sostenere la prova facoltativa, di cui al
successivo art. 6, punto 3, ed in quale lingua (tra francese,
spagnolo e tedesco);
12) l'indirizzo e il numero telefonico presso il quale chiede
che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso.
2. Non saranno ammessi alle prove concorsuali di cui all'art. 5
del presente bando i candidati le cui domande di partecipazione siano
incomplete o irregolari. In particolare non saranno ritenute valide
le domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso
dei requisiti necessari per l'ammissione alle prove concorsuali
stesse. In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle
disposizioni vigenti in materia di autocertificazione, le domande
dovranno essere predisposte conformemente al modulo di domanda di cui
all'allegato. La mancanza anche di una sola delle indicazioni
suddette puo' comportare l'esclusione dal concorso.
3. L'amministrazione non assume responsabilita' per lo
smarrimento di comunicazioni dovuto a inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure alla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte e un
colloquio. Essi tendono ad accertare la cultura, la preparazione e le
attitudini dei candidati. I punteggi sono espressi in trentesimi.

                               Art. 5.
 
Prove scritte
 
Le prove scritte consistono in:
1) una serie di quesiti a risposta multipla, intesi ad
accertare il grado di cultura generale e specifica del candidato e le
sue attitudini nelle materie informatiche (specificate nell'allegato
programma d'esame);
2) traduzione di un testo tecnico dall'inglese all'italiano. E'
consentito l'uso del dizionario bilingue.
Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato in
ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. L'avviso per la
presentazione al colloquio sara' dato ai singoli candidati almeno
venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo e sara'
loro comunicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

                               Art. 6.
 
Colloquio
 
1. Il colloquio verte sulle materie delle prove precedenti
(materie informatiche, lingua inglese), e sulle seguenti:
a) elementi di diritto amministrativo e di contabilita' dello
Stato;
b) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
2. La conoscenza degli strumenti informatici verra' accertata in
sede di colloquio anche mediante una prova pratica sul computer.
3. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in lingua
francese, spagnola o tedesca. Per tale prova il candidato puo'
conseguire fino a 0,8 trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di
almeno 0,5 trentesimi. Il punteggio attribuito per la prova
facoltativa di lingua si aggiunge alla votazione complessiva
riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia
risultato idoneo.
4. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una
votazione di almeno 21/30. Al termine di ogni seduta la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.

                               Art. 7.
 
Graduatoria
 
La votazione complessiva sara' determinata dalla somma della
media dei voti conseguiti nelle prove scritte con la votazione
ottenuta nel colloquio. A parita' di punteggio, si osserveranno i
titoli di preferenza e precedenza previsti dalla legge e richiamati
dal presente bando.

                               Art. 8.
 
Svolgimento delle prove d'esame
 
1. I candidati devono presentarsi muniti di documento di
riconoscimento valido e di penna ad inchiostro nero o blu. Non
potranno portare con se' telefoni cellulari, nemmeno spenti, carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani
ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' potranno portare borse o
simili che devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio
della prova al personale di vigilanza. Il Ministero degli affari
esteri non assume peraltro alcuna responsabilita' circa il loro
contenuto.
2. Le prove scritte avranno luogo nel giorno, ora e sede indicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - del 24 marzo 2000 e sul sito Internet del
Ministero degli affari esteri (http://www.esteri.it, sotto la voce:
Il Ministero e il cittadino). Tali pubblicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti. Pertanto, ai candidati che abbiano
presentato la domanda in tempo utile non e' data comunicazione
alcuna; costoro devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora
prestabiliti.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove orali viene
comunicato il relativo calendario con raccomandata a.r. almeno venti
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
4. Le sedute delle prove orali si svolgono in un'aula aperta al
pubblico.

                               Art. 9.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del direttore
generale per il personale, ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed
integrazioni.

                              Art. 10.
 
Approvazione della graduatoria
 
1. Il direttore generale per il personale, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'immissione nel profilo professionale, la graduatoria di merito e
dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria dei vincitori del concorso e' pubblicata nel
foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

                              Art. 11.
 
Costituzione del rapporto di lavoro
 
1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia
dell'ottenimento di un posto. La costituzione del rapporto di lavoro
e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo pieno o parziale, per l'assunzione nella posizione economica
C1, nei profili professionali corrispondenti a quelli di analista e
di programmatore di sistema, ai sensi della normativa vigente.
3. Il vincitore deve presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, una dichiarazione
sottoscritta sotto la propria responsabilita' nella quale deve
attestare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate nell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29. In caso contrario il vincitore deve presentare una
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Il vincitore
deve inoltre presentare certificazione o autocertificazione in merito
a quanto segue:
1) la data e il luogo di nascita;
2) il titolo di studio;
3) il godimento dei diritti politici;
4) la cittadinanza;
5) l'iscrizione nelle liste elettorali;
6) le eventuali condanne penali riportate;
7) gli eventuali procedimenti penali in corso;
8) l'eventuale servizio prestato presso pubbliche
amministrazioni;
9) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) eventuali titoli di precedenza o preferenza dichiarati
nella domanda.
Dalle suddette certificazioni deve risultare inoltre che i
requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso. L'amministrazione procede a controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese dai candidati.
4. Il vincitore deve inoltre presentare un certificato medico dal
quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego e in
grado di affrontare qualsiasi clima. Il certificato medico deve
essere rilasciato dalla A.S.L. competente per residenza o domicilio
ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero
per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia
dell'autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di
autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualita' di medico di
fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare deve essere attestata
in maniera esplicita dall'autorita' medesima all'atto
dell'autenticazione. E' cura del candidato richiedere il rilascio di
tale attestazione all'autorita' diplomatica o consolare competente.
L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita'
fisica dei vincitori in qualsiasi momento.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per il
personale - Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma, per le
finalita' di gestione del concorso (gestione che l'amministrazione si
riserva di affidare a una societa' specializzata, a seguito di
sottoscrizione di regolare contratto) e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale -
Ufficio V, Piazzale della Farnesina 1, 00194 Roma, titolare del
trattamento.
6. Il responsabile del trattamento e' il capo del suddetto
Ufficio V.

                              Art. 13.
 
Norma di salvaguardia
 
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche
ed integrazioni.
2. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero per il visto di competenza e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale.
Roma, 26 novembre 1999
Il direttore generale: Dominedo'

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