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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse
di studio per laureati in chimica e scienze e tecnologie alimentari o
nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle
classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche,
o 78/S, classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie
agroalimentari.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.7 del 25/1/2005
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
Località:Nazionale
Codice atto:05E00137
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/2/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO
 
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce
l'Ispettorato centrale repressione frodi;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per
il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare
l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed
autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di
riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
repressione frodi», con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge
19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato il regolamento di
riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
repressione frodi;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 11 novembre 2004, n. 294, recante modifiche al sopra citato
decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di
laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente
razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale;
Visto l'art. 4 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 499, cosi'
come modificato dall'art. 3, comma 161, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, il quale autorizza, tra l'altro, determinate spese per le
attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
n. 97370 del 6 ottobre 2004, registrato alla Corte dei conti il
15 ottobre 2004, registro n. 5, foglio n. 200, con il quale viene,
tra l'altro, disposta una variazione in termini di competenza e di
cassa sul capitolo 2474 «Spese per il conferimento di borse di studio
a laureati e diplomati etc."» per il finanziamento delle relative
spese;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di una
selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse
di studio per laureati in chimica e in scienze e tecnologie
alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali
appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in
scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in
scienze e tecnologie agroalimentari;
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
Numero delle borse di studio e sedi di svolgimento dell'attivita'
ricerca
 
E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di quattro borse di studio per laureati in chimica e scienze e
tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o
magistrali appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree
specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari da destinarsi
presso i laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi:
Catania, Cagliari, Genova e Roma.
L'Amministrazione si riserva di modificare le sedi di svolgimento
delle borse di studio, prima del loro conferimento, per eventuali
esigenze organizzative sopravvenute.

                               Art. 2.
 
Durata trattamento economico e normativo
 
La borsa avra' durata di dodici mesi e potra' essere prorogata di
un anno, con provvedimento dell'Ispettore generale capo
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sentito il parere del
direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di
ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia
stato affidato.
L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in euro
18.000,00; tale importo e', pertanto, comprensivo degli oneri
erariali previsti dalla normativa vigente ed e' erogato in rate
mensili posticipate.

                               Art. 3.
 
Requisiti generali di ammissione
 
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) eta' non superiore ad anni 30;
2) diploma di laurea in chimica o in scienze e tecnologie
alimentari ovvero laurea specialistica o magistrale appartenente ad
una delle seguenti classi: 62/S, classe delle lauree specialistiche
in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in
scienze e tecnologie agroalimentari, conseguita con votazione non
inferiore a 100/110;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca
presso laboratori di analisi.
I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario
aver ottenuto l'equipollente nei termini di legge.
Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al
presente bando:
1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio;
2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati.

                               Art. 4.
 
Domanda e termine di presentazione
 
La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato, dovra' essere inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi -
Ufficio del personale - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e
non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». Della data di inoltro fara' fede il
timbro postale. Le domande, inoltrate dopo il termine fissato e
quelle che risultassero incomplete, non verranno prese in
considerazione. Non sara' altresi' consentito, una volta scaduto il
termine, sostituire o integrare i titoli o i documenti gia'
presentati.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la
procedura selettiva.

                               Art. 5.
 
Dichiarazioni da formulare nella domanda
 
Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
d) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del
presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il
voto di laurea, e l'Universita' dove e' stato conseguito;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti);
f) di avere assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati
di sesso maschile);
g) di avere l'idoneita' fisica per l'espletamento
dell'attivita' di studio e ricerca di cui al presente bando;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
i) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da
tale responsabilita', la cui copia dovra' essere consegnata all'atto
della sottoscrizione del contratto;
l) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e dei requisiti sopra richiesti,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4.

                               Art. 6.
 
Documenti da allegare alla domanda
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di
validita';
2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta
libera, datato e firmato);
3) certificato di diploma di laurea di cui all'art. 3 del
presente bando recante la votazione conseguita;
4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza
scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e/o
analisi;
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e
pubblicazioni presentati, redatto in carta libera, datato e firmato.
I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' datata e sottoscritta, riservandosi
l'Amministrazione la facolta' di verificarne la veridicita' o di
richiedere gli originali preliminarmente alla stipula del contratto.

                               Art. 7.
 
Modalita' di selezione
 
La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi
successive:
1) selezione preliminare, per titoli;
2) esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi 24
classificatisi nella fase di selezione preliminare. In caso di
ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente piu'
giovane.
La graduatoria relativa alla fase preliminare sara' redatta dalla
Commissione di cui al successivo art. 8 e approvata con decreto
dell'Ispettore Generale Capo.
Successivamente all'approvazione, essa sara' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati
mediante raccomandata A/R per sostenere l'esame colloquio.

                               Art. 8.
 
Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
 
La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione, sara' nominata con provvedimento dell'Ispettore Generale
Capo.
La Commissione formulera' la graduatoria relativa alla fase
preselettiva sulla base della documentazione attestante il possesso
dei titoli elencati nella seguente tabella, per ciascuno dei quali
verra' assegnato il punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di
punti 12:
a) voto di laurea: da 105 a 110, punti 2; 110 e lode, punti
3;
b) diploma di specializzazione post lauream: master dottorati
di ricerca: max punti 3;
c) pubblicazioni attinenti l'attivita' di laboratorio nel
settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale:
max punti 2;
d) curriculum scientifico professionale: max punti 3;
e) abilitazione alla professione di chimico o tecnologo
alimentare: punti 1.

                               Art. 9.
 
Esame colloquio
 
I candidati utilmente classificatisi nella graduatoria della fase
preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che
vertera' sulle materie:
chimica analitica generale, organica, inorganica e
bromatologica;
chimica agraria;
tecnologie alimentari;
analisi chimica strumentale;
principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi chimica
bromatologica e di prodotti per uso agrario;
lingua straniera prescelta dal candidato, tra inglese e
francese.
Durante il colloquio il candidato dovra' sostenere una prova
pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione di un'analisi
quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario con l'ausilio
di metodologie strumentali.
Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva.
La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 12. Il candidato, per ottenere l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8.

                              Art. 10.
 
Graduatoria finale
 
La graduatoria finale verra' redatta dalla Commissione di
valutazione, sommando, per ciascun candidato, il voto riportato nella
fase preselettiva ed il voto ottenuto nel colloquio.
In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a
anagraficamente piu' giovane. I vincitori verranno convocati per la
scelta delle sedi, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

                              Art. 11.
 
Trasparenza amministrativa
 
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle
lettere b), c) e d) dell'art. 8.

                              Art. 12.
 
Adempimenti a carico dei vincitori
 
A pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di
ricezione, della comunicazione di conferimento della borsa, il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Amministrazione:
1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;
2) apposita dichiarazione, sotto la propria personale
responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di
durata dell'assegno, di altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite;
3) la polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso
terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel
corso della borsa di studio;
4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e'
fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita' di studio e
ricerca presso laboratori di analisi.
In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potra'
essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai
candidati utilmente collocati.

                              Art. 13.
 
Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'
 
La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita
dall'Ispettorato centrale repressione frodi.
L'assegnatario avra' l'obbligo di:
1) iniziare presso la sede assegnata- ed alla data- indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore
del laboratorio per tramite del tutor al quale e' stato affidato;
2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate
interruzioni nello svolgimento dell'attivita' esclusivamente per
motivi di salute o per cause forza maggiore debitamente comprovate.
In ogni caso, le interruzioni interrompono l'erogazione degli
emolumenti e non possono superare complessivamente i trenta giorni
nell'arco dell'anno e comunque i quindici giorni continuativi, pena
la decadenza dalla borsa di studio. In caso di interruzione per i
motivi sopra riportati, il termine finale dell'attivita' del borsista
verra' protratto per un numero di giorni pari alle assenze
effettuate;
3) osservare le norme interne che regolano l'attivita'
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, ivi comprese quelle
relative all'orario di lavoro e quelle applicate dal laboratorio
della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima
garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di
lavoro.

                              Art. 14.
 
Decadenza dalla borsa di studio
 
L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con
provvedimento dell'Ispettore Generale Capo, su proposta motivata del
Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso,
come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la
borsa di studio puo' essere conferita al candidato utilmente
collocato seguente nella graduatoria, purche' il residuo periodo
disponibile non risulti inferiore a sei mesi.

                              Art. 15.
 
Documentazione
 
L'Amministrazione non restituira' la documentazione presentata
dai candidati.

                              Art. 16.
 
Trattamento dati personali
 
I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di
partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita'
della presente selezione e degli eventuali procedimenti per
l'attribuzione dell'assegno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 17 dicembre 2004
L'Ispettore Generale Capo: Lo Piparo

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