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UNIVERSITA' DEL SALENTO
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXIII ciclo - I bando
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.81 del 12/10/2007 |
Ente: | UNIVERSITA' DEL SALENTO |
Località: | Lecce (LE) |
Codice atto: | 07E06871 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 12/11/2007 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce emanato
con decreto rettorale n. 231 del 19 febbraio 2004 e per ultimo
modificato con decreto rettorale n. 2443 del 10 novembre 2006 a
seguito del quale l'Universita' degli studi di Lecce ha assunto la
denominazione di Universita' del Salento;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei
corsi di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 622
del 16 marzo 2007;
Visto il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di
Lecce emanato con decreto rettorale n. 1127 dell'11 maggio 2006;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' del Salento
avanzate dai consigli di dipartimento;
Viste le delibere n. 110 del 26 giugno 2007 e n. 245 del
27 giugno 2007, rispettivamente del senato accademico e del consiglio
di amministrazione, con le quali si e' deliberato di bandire il XXIII
ciclo dei dottorati di ricerca;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XXIII ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede
amministrativa presso l'Universita' del Salento.
Sono indetti, pertanto, presso l'Universita' del Salento,
pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di durata triennale di seguito elencati:
----> Vedere elenco da pag. 34 a pag. 45 <----
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 4 di cui al presente bando, sono
tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, presso la sede, nel
giorno e nell'ora indicati al presente art. 1.
L'assenza del candidato, quale ne sia la causa, sara' considerata
come rinuncia al concorso. Qualora impedimenti di qualsiasi natura
non consentissero il rispetto del calendario delle rispettive prove
indicate nel presente bando, questa amministrazione pubblichera',
entro tre giorni prima della data fissata per la prima prova,
esclusivamente sul sito dell'Universita' del Salento all'indirizzo
www.unile.it nella finestra scorrevole «Altre notizie» nonche' nella
sezione dedicata ai dottorati di ricerca del link bandi e concorsi,
le eventuali variazioni del diario d'esame. Tanto varra' a tutti gli
effetti quale notifica agli interessati.
Art. 2.
Requisiti per l'accesso ai corsi
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di cui
al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
provenienza, coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in
possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
previsto dalla legge n. 341/1990 o del diploma di laurea
specialistica conseguito ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999 ovvero del diploma di laurea magistrale conseguito ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 o di analogo titolo
accademico conseguito all'estero - preventivamente riconosciuto dal
collegio dei docenti per l'ammissione al dottorato - anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio
conseguito presso una universita' straniera e che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno richiederne
l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere.
In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere
corredata, al fine di consentire al collegio dei docenti la
valutazione del titolo posseduto, dalla seguente documentazione:
certificato attestante il titolo di studio straniero con
l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni
unitamente alla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovra'
essere sottoscritta sotto la propria responsabilita' al fine di
consentire il riconoscimento del titolo.
In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno
presentare, entro novanta giorni dalla data di iscrizione, la
seguente documentazione:
titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero;
dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero
rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero.
Art. 3.
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovra' pervenire, a pena
di esclusione, entro e non oltre le ore 13 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». L'Universita' del Salento non terra'
conto delle domande pervenute dopo la data e l'orario sopra indicati,
anche se spedite prima. Questa amministrazione non risponde di
eventuali disguidi postali o tecnici.
La citata domanda, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' del Salento, redatta in carta libera e sottoscritta,
secondo lo schema allegato al presente bando, di cui e' parte
integrante, potra' essere spedita al magnifico rettore - Universita'
del Salento - Chiostro di Santa Maria del Carmine, piazza Tancredi
n. 7 - 73100 Lecce. La domanda, inoltre, potra' essere presentata
direttamente al servizio posta dell'universita' del Salento, viale
Gallipoli n. 49 - Lecce.
Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e
la seguente dicitura: Selezione per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in ..... (riportare la denominazione del corso
di dottorato).
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza, il numero telefonico ed il recapito eletto agli effetti
del concorso;
l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e'
stata conseguita, oppure il titolo accademico conseguito presso
un'Universita' straniera;
la lingua straniera conosciuta;
di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei
docenti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla
domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e
votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra
dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in
materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno, nella domanda di
partecipazione al concorso, fare esplicita richiesta, in relazione
alla propria menomazione, dell'ausilio necessario, nonche' indicare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle
prove.
Art. 4.
Esclusioni
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda sia priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara' comunicata l'esclusione dal concorso mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del
presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di
cui al precedente comma.
Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 5.
Prove d'ammissione al corso di dottorato
Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di prove
scritte ed orali, a giudizio insindacabile della commissione
giudicatrice. Su esplicita proposta del collegio dei docenti, le
prove scritte possono essere svolte anche in lingua straniera. Nella
prova orale e' compresa una verifica della conoscenza della lingua
straniera o delle lingue straniere indicate dal candidato, comunque
congruenti agli obiettivi formativi del dottorato.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. Ciascun commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti
per ciascuna prova.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.
Art. 6.
Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla
normativa vigente.
La commissione incaricata della valutazione comparativa dei
candidati e' composta da tre membri (o piu' di tre in presenza di un
numero di indirizzi superiore) scelti tra i professori o ricercatori
universitari di ruolo nell'ambito dei settori disciplinari degli
afferenti al dottorato ai quali possono essere aggiunti non piu' di
due esperti. Tali esperti devono appartenere a universita', anche
straniere, non partecipanti al dottorato, a strutture di ricerca
pubbliche e private, anche straniere, e non devono essere componenti
del collegio dei docenti.
Nel caso di dottorati articolati in indirizzi, la commissione
deve comprendere almeno un componente del settore di pertinenza di
ciascun indirizzo indicato nel bando. Le prove di accesso saranno
differenziate per ciascun indirizzo. La graduatoria finale sara'
unica.
Al termine delle prove d'esame, la commissione compila la
graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il
conferimento delle borse di studio.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra gli ammessi al corso decade qualora non si iscriva al dottorato
entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito
del concorso.
In caso di decadenza o di rinunzia di uno o piu' degli aventi
diritto subentrano uno o piu' dei candidati non ammessi, secondo
l'ordine della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la rinunzia
si verifichino in data successiva all'inizio del corso, il collegio
dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti.
Art. 7.
Modalita' d'iscrizione al corso
I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per il corso di dottorato, entro il termine perentorio di
giorni quindici, pena decadenza, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, dovranno inviare
al magnifico rettore - Universita' del Salento - Chiostro di Santa
Maria del Carmine, piazza Tancredi n. 7 - 73100 Lecce, o presentata
direttamente al servizio posta di questa Universita' sito presso
l'edificio ex Principe Umberto in viale Gallipoli n. 49 - 73100
Lecce, entro il citato termine di giorni quindici, i seguenti
documenti:
fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente
firmata;
domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di
dottorato, contenente quanto segue:
a) dichiarazione di cittadinanza;
b) dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione
finale;
c) dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato
di ricerca presso universita' italiane o straniere;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di
laurea o scuola di specializzazione presso universita' italiane o
straniere;
e) dichiarazione di possedere il codice fiscale.
Coloro che non sono vincitori della borsa di studio conferita
dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti a
presentare quanto segue:
attestazione ISEEU rilasciata da uno dei centri di assistenza
fiscale (CAF) autorizzati e convenzionati con l'Universita' del
Salento;
ricevuta di versamento del contributo annuo per l'accesso e la
frequenza del corso di dottorato;
ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi universitari, ex legge regionale n. 12/1996, art. 16, comma 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che sono vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti a dichiarare quanto segue:
di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad
integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o di ricerca
all'estero o comunque fuori della sede del dottorato;
di impegnarsi a non svolgere attivita' lavorative o di
formazione esterne al dottorato di ricerca.
In caso di rinuncia degli aventi diritto, espressa prima
dell'inizio delle attivita' didattiche, subentra un altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. Ove la
decadenza o la rinunzia si verifichino in data successiva all'inizio
del corso, il collegio dei docenti decide sulla ammissibilita' degli
eventuali subentranti.
Art. 8.
Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio conferita
dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti
al pagamento del contributo annuo di Euro 1.549,37, ridotto secondo i
criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.
Tutti i dottorandi iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti al
pagamento della tassa regionale annuale per il diritto agli studi
universitari, fissata in Euro 77,47, ex legge regionale n. 12/1996,
art. 16, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9.
Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a
quello determinato dal decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica dell'11 settembre 1998.
La durata dell'erogazione della borsa e' pari a quella del corso
(tre anni).
Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile.
L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o
comunque per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede
(in Italia o all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di
viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del
collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento
assegnati al dottorato.
Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
La conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata
dal collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le
attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei docenti. I
titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa,
qualora non rispettino gli obblighi di frequenza.
In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo'
richiedere al rettore la sospensione, comunque non superiore a un
anno, o l'esclusione dal corso con motivata decisione, previa
verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita',
di grave e documentata malattia e di servizio militare.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni la
borsa non puo' essere erogata. In caso di sospensione superiore
all'anno, il perpetuarsi della violazione degli obblighi stabiliti
dal collegio dei docenti comporta l'irrevocabile esclusione dal
corso.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire
l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori
della sede del dottorato.
Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
Art. 10.
Documenti redatti in lingua straniera
Gli atti ed i documenti, redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 11.
Incompatibilita'
Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca, titolari o non
titolari di borsa di studio, non possono svolgere attivita'
lavorative o di formazione esterne al dottorato di ricerca che
costituiscano impedimento al regolare svolgimento del percorso
formativo, pena la decadenza dal dottorato. Le attivita' esterne al
dottorato non potranno comportare la sottrazione, anche parziale,
all'obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del dottorato.
Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa di studio su proposta del tutor, successivamente approvata dal
Collegio dei docenti, e' consentito svolgere attivita' di
collaborazione per attivita' di ricerca purche' la stessa rientri
nell'ambito delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal
caso le borse di studio sono compatibili con eventuali compensi
derivanti dall'attivita' di ricerca, ad eccezione dei compensi per
assegni di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, art. 6, cosi' come
sono compatibili con eventuali compensi derivanti da attivita',
preventivamente autorizzate dal collegio dei docenti, che permettano
di approfondire gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca
del dottorato.
L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile, pena
l'esclusione dal corso, con l'iscrizione in contemporanea alla
seconda laurea, a un master universitario, ad una scuola di
specializzazione, ai diplomi universitari di specializzazione o ad
altro dottorato di ricerca, fatti salvi gli accordi espliciti di
cotutela. Ove il vincitore di un posto di dottorato, risultasse gia'
iscritto alla seconda laurea, alla laurea specialistica, a un master
universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi
universitari di specializzazione o ad altro dottorato di ricerca si
impegna a rinunciare alla frequenza degli stessi prima dell'inizio
del corso di dottorato.
Art. 12.
Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' del Salento, si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.
Art. 13.
Dipendente pubblico
In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di studio, il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo
didurata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e
di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine dall'amministrazione universitaria e'
finalizzato unicamente per fini istituzionali e per l'espletamento
delle attivita' concorsuali ed avverra' a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l'Universita' del Salento, centro servizi
gestione scuola di dottorato (CGSD), viale Gallipoli n. 49 - 73100
Lecce, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati
e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al magnifico rettore
dell'Universita' del Salento, piazza Tancredi n. 7 - 73100 Lecce.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
Il centro gestione scuola di dottorato dell'Universita' del
Salento, viale Gallipoli n. 49 - 73100 Lecce, e' responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale inerente
al presente bando. Il responsabile del procedimento amministrativo e
del trattamento dei dati e' il dott. C. Dario De Pascali, direttore
del centro gestione scuola di dottorato - tel. 0832-293399-293332.
Art. 16.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento
alla normativa attualmente vigente in materia.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente bando sara' inoltre reso pubblico per via telematica
nel sito www.unile.it nella finestra scorrevole «Altre notizie»
nonche' nella sezione dedicata ai dottorati di ricerca del link bandi
e concorsi.
Lecce, 2 ottobre 2007
Il prorettore vicario: Blanco
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