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UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA
Conferimento di un assegno di ricerca di durata biennale
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.70 del 8/9/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA |
Località: | Venezia (VE) |
Codice atto: | 000E8362 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 8/10/2000 |
Tags: | Ricercatori |
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IL DIRETTORE del dipartimento di studi linguistici e letterari
europei e post-coloniali
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1998;
Viste le deliberazioni del senato accademico del 25 gennaio 2000,
del 22 febbraio 2000, e del 18 aprile 2000;
Viste la deliberazione del consiglio di amministrazione del
21 dicembre 1998, del 28 febbraio 1999 e del 28 febbraio 2000;
Vista la deliberazione del consiglio di dipartimento del 16 marzo
2000 con la quale sono stati determinati i programmi di ricerca ai
fini dell'attribuzione degli assegni;
Visto il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca
emanato con decreto del rettore n. 122 del 28 dicembre 1998 e
modificato con decreto rettorale n. 421 del 10 giugno 1999;
Vista la nota protocollo n. 2000/30703 del 17 febbraio 2000 con
la quale il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate -
comunica che gli emolumenti relativi agli assegni di ricerca sono
riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente;
Dispone:
Art. 1.
Indizione selezione
E' indetta una selezione pubblica per il conferimento di un
assegno di durata biennale. L'importo annuo lordo di ciascun assegno,
comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Universita', e' di
L. 26.955.640 (13.921,43 euro) per ciascun anno.
L'assegno e' conferito per lo svolgimento di attivita' di
collaborazione al seguente programma di ricerca della sezione di
germanistica del dipartimento di studi linguistici e letterari
europei e postcoloniali di riferimento e': "La nascita della nazione
(tedesca) dallo spirito della lingua": la querelle Humboldt-Grimm.
Il progetto si concentra su un punto nevralgico della storia
contraddittoria di "identita' nazionale" tedesca: si intende chiarire
il ruolo di concetto di "lingua" come metafora di identita' nazionale
nel contesto del pensiero romantico tedesco, a partire
dall'illuminismo di Leibniz fino agli scritti di Herder, Humboldt e
Jacob Grimm.
La selezione mira all'accertamento dei requisiti
scientificoprofessionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle
attivita' di ricerca sopraindicate.
Art. 2.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Alla selezione possono partecipare coloro che siano in possesso
del titolo di dottore di ricerca o di laurea o di titolo straniero
riconosciuto equipollente alla laurea ai sensi delle disposizioni
vigenti, e di curriculum scientifico-professionale adeguato allo
svolgimento delle attivita' di ricerca relative al programma indicato
nel precedente art. 1.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando di selezione.
Sono inoltre richieste:
la conoscenza della lingua tedesca;
la conoscenza della lingua francese;
una buona conoscenza nel campo della cultura e della storia
tedesca (settecento e primo ottocento).
Non possono essere titolari di assegno, e sono pertanto
automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezione, i
dipendenti di ruolo delle universita' italiane, degli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici di ricerca
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 dicembre 1993, n. 593, dell'ENEA e dell'ASI (Agenzia spaziale
italiana).
Art. 3.
Modalita' di selezione
La selezione e' effettuata, per ciascuno dei due assegni da
conferire, attraverso valutazione dei titoli
scientifico-professionali degli aspiranti, integrata da un colloquio.
Gli aspiranti sono ammessi al colloquio sulla base della
valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.
Sono esclusi dal colloquio i candidati i cui titoli siano
giudicati insufficienti dalla commissione selezionatrice.
L'esclusione e' comunicata agli interessati solo a domanda.
Oltre alle pubblicazioni, sono titoli valutabili la laurea in
lingua e letteratura tedesca, il dottorato di ricerca, i diplomi di
specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento postlauream, conseguiti sia in Italia che all'estero,
lo svolgimento di documentata attivita' di ricerca presso soggetti
pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in
Italia che all'estero, pubblicazioni su riviste scientifiche.
Il colloquio mira all'accertamento dell'idoneita' del candidato
allo svolgimento dell'attivita' di ricerca cui l'assegno si
riferisce.
Relativamente ai candidati stranieri residenti fuori dal
territorio italiano, il colloquio puo' essere sostenuto per via
telematica, utilizzando esclusivamente postazioni situate presso le
ambasciate o gli uffici consolari italiani i cui funzionari dovranno
attestare che il colloquio e' sostenuto dal candidato senza alcun
ausilio.
Art. 4.
Domanda di partecipazione alla selezione e termine
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato, deve essere presentata, assieme
alla relativa documentazione, al direttore del dipartimento di studi
linguistici e letterari europei e postcoloniali, Universita' "Ca'
Foscari" di Venezia - casella postale 685 Venezia, entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Fa fede la data di spedizione risultante dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve precisare il programma di ricerca
per il quale intende essere selezionato.
Alla domanda il candidato deve allegare:
il proprio curriculum scientifico-professionale, sottoscritto
in originale, recante oltre all'indicazione del titolo di studio
posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale
descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far
valere, con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi della legge
n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso
dichiarato corrisponde a verita';
le pubblicazioni scientifiche di cui sia eventualmente in
possesso.
Il curriculum e le pubblicazioni devono essere spediti per posta
assieme alla domanda, entro il termine e all'indirizzo sopra
indicati, a pena di inammissibilita'.
In tutti i casi in cui la domanda e la relativa documentazione
non siano presentate personalmente dal candidato (esempio, per posta
o tramite terze persone) dovra' essere allegata la fotocopia di un
valido documento di riconoscimento del candidato.
L'Universita' effettua controlli a campione sulla veridicita' di
quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum.
I dati personali dei candidati risultanti dalle domande e dalla
documentazione allegata, sono trattati dall'Universita' per le
finalita' di cui al presente bando e comunque nel rispetto della
legge n. 675/1996.
Art. 5.
Commissione selezionatrice
Relativamente a ciascun assegno da conferire e' costituita
un'apposita commissione selezionatrice.
La commissione, designata dal consiglio di dipartimento, e'
costituita da tre docenti del dipartimento stesso, di cui almeno due
con la qualifica di professore di ruolo di prima o seconda fascia.
Art. 6.
Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria
Per la formazione della graduatoria e la conseguente
individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la commissione
selezionatrice dispone complessivamente di 100 punti di cui 70 punti
sono riservati ai titoli scientifico-professionali e 30 punti al
colloquio
La commissione, prima dell'esame delle domande, determina i
criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali,
avendo riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca da svolgere, e stabilisce, per
ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire.
Sempre preliminarmente, la commissione determina i criteri di
valutazione del colloquio.
I candidati ammessi a sostenere il colloquio, sono convocati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al
domicilio eletto nella domanda, con un preavviso di almeno dieci
giorni, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di
svolgimento. I candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per i casi di
irreperibilita' del destinatario o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del
candidato o di mancata o tardiva comunicazione di variazione di esso.
L'esclusione dei candidati dal colloquio per insufficienza dei
titoli posseduti, e' adeguatamente motivata dalla commissione
selezionatrice nel verbale delle operazioni di selezione.
Per lo svolgimento del colloquio i candidati devono essere muniti
di un valido documento di riconoscimento.
Il colloquio si svolge pubblicamente.
In base alla somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio,
la commissione formula, per ciascun assegno, una graduatoria di
merito dei candidati ritenuti idonei allo svolgimento della specifica
attivita' di ricerca.
Nell'ipotesi che due o piu' candidati ottengano, a conclusione
della selezione, pari punteggio, e' preferito il piu' giovane di
eta'.
La graduatoria puo' essere utilizzata secondo l'ordine in cui e'
formulata, in caso di rinuncia dell'assegnatario o di cessazione
anticipata della collaborazione all'attivita' di ricerca.
Art. 7.
Pubblicita' della procedura di selezione
E' assicurata la pubblicita' dei risultati della selezione
mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi
spazi del dipartimento interessato, con l'indicazione dei punteggi
assegnati ai titoli e al colloquio e della graduatoria finale.
E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del relativo regolamento
interno di attuazione.
Art. 8.
Attivita' del titolare dell'assegno
L'attivita' del titolare dell'assegno e' svolta in condizioni di
autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del
programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile
della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor. Nel
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor
sono svolte da altro docente appositamente incaricato dal consiglio
di dipartimento, su indicazione del tutor titolare.
Al titolare di assegno saranno forniti dal dipartimento i
supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono
inoltre garantiti l'accesso ai locali, alle attrezzature e la
fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
L'attivita' del titolare dell'assegno non prefigura in nessun
caso un'attivita' di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
Art. 9.
Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita'
I titolari di assegno non possono essere titolari di contratto
d'insegnamento nell'Universita'. Essi possono far parte delle
commissioni d'esame di profitto in qualita' di cultori della materia.
Non e' consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
Il titolare dell'assegno, in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono
fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un
anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e' ridotta
a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e,
conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di
assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
Il titolare di assegno puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione.
Art. 10.
Modalita' di controllo e valutazione dell'attivita' svolta dai
titolari di assegno
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del presente
articolo, il titolare dell'assegno e' tenuto a dare conto della
propria attivita' di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto
dal tutor. A tal fine puo' essere richiesta al titolare dell'assegno
la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente
lo stato di attuazione del programma prefissato.
Il titolare dell'assegno e' tenuto a presentare al dipartimento,
al termine del primo anno di durata dell'assegno, una relazione
scritta sull'attivita' di ricerca svolta. Nella relazione il titolare
deve rendere conto del/i metodo/i di ricerca applicati e dei
risultati, anche parziali, conseguiti.
La relazione, corredata del giudizio del tutor sulla congruita'
dei metodi di ricerca applicati e sulla validita' dei risultati
conseguiti, e' portata all'esame del consiglio di dipartimento.
Nel caso di valutazione negativa, il consiglio di dipartimento,
sentito il titolare dell'assegno, puo' proporre la revoca
dell'assegno. La cessazione anticipata della collaborazione
all'attivita' di ricerca e' deliberata dal senato accademico.
Al termine del secondo ed ultimo anno di durata dell'assegno, la
relazione di cui ai precedenti commi dovra' rendere conto in modo
puntuale ed esauriente del raggiungimento dei risultati prefissati
nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo
dell'assegno.
Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione
all'attivita' di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze
del titolare dell'assegno segnalate dal tutor o dal consiglio di
dipartimento. Resta altresi' impregiudicata ogni azione legale
dell'Universita' a tutela dei propri interessi e del proprio
patrimonio.
Art. 11.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' in materia previdenziale,
quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
Gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero
delle finanze, protocollo n. 2000/30703 del 17 febbraio 2000, sono
riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 47, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 e
successive modificazioni.
L'Universita' provvede a favore dei titolari di assegno alla
copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile
verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca.
Venezia, 19 luglio 2000
Il direttore
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