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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Concorso pubblico, riservato a disabili, per titoli ed esami, per
l'assunzione, a tempo indeterminato, di due unita' di personale con
il profilo di funzionario di amministrazione in prova - V livello
professionale.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.7 del 23/1/2018 |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 18E00648 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2 |
Scadenza: | 22/2/2018 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
particolare l'art. 34-bis del decreto medesimo, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il
13 maggio 2009 e relativo al suddetto personale;
Visto il decreto del presidente dell'Istituto 3 ottobre 2002,
concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del
personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 ottobre 2014,
concernente l'approvazione dello statuto dell'Istituto superiore di
sanita', ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data
2 marzo 2016, concernente l'approvazione del regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Vista la delibera n. 4, allegata al verbale n. 19, del 12 ottobre
2017 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto
Istituto ha approvato la programmazione di assunzioni di personale
disabile, da effettuarsi in tre anni da recepire in una convenzione,
prevista dall'art. 11 della legge n. 68/1988, stipulata tra
l'Istituto superiore di sanita' e la citta' Metropolitana di Roma
Capitale;
Vista la convenzione n. CMRC-2017 n. 0162499 del 23 novembre 2017
stipulata tra l'Istituto superiore di sanita' e la citta'
Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III - Servizio I -
Politiche del lavoro e servizi per l'impiego - Osservatorio sul
mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali - Servizio inserimento
disabili;
Considerato che in detta convenzione e' stabilito che per l'anno
2017 l'Istituto superiore di sanita' dovra' indire un pubblico
concorso, riservato a disabili, per l'assunzione a tempo
indeterminato di due unita' di personale con il profilo di
funzionario di amministrazione - V livello professionale;
Vista la delibera n. 6, allegata al verbale n. 21 del 20 dicembre
2017 con cui il consiglio di amministrazione ha approvato le
modalita' del concorso riservato sopra indicato;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetto un pubblico concorso, riservato a personale
disabile, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo
indeterminato, di due unita' di personale con il profilo di
funzionario di amministrazione in prova - V livello professionale,
dell'Istituto superiore di sanita' (esperti in economia sanitaria).
Art. 2
1. Al suddetto concorso e' ammesso a partecipare soltanto il
personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in
possesso dei sotto indicati requisiti:
a) eta' non superiore ai 65 anni;
b) cittadinanza italiana;
c) laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Scienze
dell'economia (LM 56) rilasciata da una universita' della Repubblica.
In caso di titolo accademico rilasciato da universita' estera, deve
esserne riconosciuta l'equiparazione alla laurea magistrale italiana
con le modalita' prescritte secondo la normativa vigente. Sono
escluse tutte le equipollenze;
d) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si
concorre; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
2. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro
impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del
direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche.
Art. 3
1. La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, dovra'
essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio III -
Reclutamento, borse di studio e formazione, viale Regina Elena n. 299
- 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a
scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, importa la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet
dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli
aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) di essere disabili. Dichiarare la percentuale di riduzione
permanente della capacita' lavorativa (la riduzione non puo' essere
inferiore al 46%);
5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale;
6) di godere dei diritti civili e politici, con l'indicazione
del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
7) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
8) il titolo di studio di cui sono in possesso, con
l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita' presso
la quale e' stato conseguito. In caso di titolo di studio conseguito
presso una universita' estera il candidato dovra' allegare, a pena di
esclusione, copia del provvedimento di equiparazione di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera c);
9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di
cui al successivo art. 11, dei quali siano in possesso;
11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le
eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'ufficio III - Reclutamento, borse di
studio e formazione dell'Istituto superiore di sanita' le eventuali
variazioni del proprio recapito.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, il candidato, nel caso ne avesse bisogno,
dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere gli esami in
relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle
situazioni, verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento
delle prove d'esame, per consentire ai candidati disabili di
concorrere in effettiva condizione di parita' con gli altri
candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata
in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano
tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. La domanda con cui si chieda di partecipare anche ad altri
concorsi indetti da questo Istituto sara' presa in considerazione
soltanto per il concorso indicato per primo nella domanda stessa
compatibilmente con il titolo di studio dichiarato e con i termini di
presentazione.
10. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
11. Per informazioni relative ai concorsi l'ufficio III -
Reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto superiore di
sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei
giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore quattordici
alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.
Art. 4
1. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione alle selezioni saranno raccolti e trattati presso
l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio III - Reclutamento, borse
di studio e formazione per le finalita' di gestione del procedimento
concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo
stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei
modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 5
1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito
nonche' un curriculum dell'attivita' svolta.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
categoria 1 - Servizi ed attivita' prestati presso enti o
istituzioni di ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a
punti 21,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno
superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato
tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano
prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato
una sola volta;
categoria 2 - Specializzazioni, borse di studio, dottorati di
ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneita' in
pubbliche selezioni o concorsi, pubblicazioni, elaborati di servizio
e altri titoli culturali e professionali: fino a punti 9,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0.50.
4. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che
l'impiegato ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale
incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da
quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi o su
questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi
dell'amministrazione.
5. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I lavori
in corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia dichiarata conforme
all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data
di accettazione, nonche' il nome della rivista scientifica nella
quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per
la pubblicazione.
6. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in
originale o copia dichiarata conforme all'originale ovvero nella
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione a seconda dei
casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai sensi dell'art. 40 non
potranno essere utilizzate certificazioni rilasciate da pubbliche
amministrazioni che, ove prodotte, non saranno ritenute valide; in
luogo di dette certificazioni dovranno essere presentate le
dichiarazioni sostitutive sopra citate.
7. I cittadini di Stati terzi, regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
8. I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, attestanti
stati, qualita' personali e fatti, devono essere corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare
italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
9. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', dovranno
essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero
dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica,
ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del
sottoscrittore.
10. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti
gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in
luogo della documentazione che sostituiranno.
11. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
12. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
13. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco di
tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere
indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato,
dovra' essere firmato dal candidato stesso. Ciascun titolo dovra'
essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere
riportata nell'elenco.
14. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco
degli stessi, dovranno essere accompagnati da una apposita lettera di
trasmissione.
15. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
16. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo le prove
scritte e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati
relativi alle prove medesime. Saranno valutati i titoli dei soli
candidati risultati presenti ad entrambe le prove scritte.
17. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni
altro adempimento previsto dal presente bando.
18. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale di cui al
successivo art. 6.
Art. 6
1. Gli esami consteranno di due prove scritte ed una prova orale:
la prima prova scritta vertera' su argomenti di economia e
management dei servizi sanitari;
la seconda prova scritta - a contenuto teorico-pratico -
vertera' su contabilita' pubblica;
la prova orale consistera' in un colloquio tendente ad
accertare le capacita' professionali del candidato in relazione alle
attivita' proprie del profilo professionale cui il concorso si
riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e
professionali presentati, che vertera' sulle materie delle prove
scritte nonche' su diritto sanitario con particolare riferimento ai
compiti dell'Istituto superiore di sanita'. Il colloquio tendera',
altresi', ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la
capacita' di utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra'
stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove
concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Per la valutazione di ciascuna prova scritta la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova
orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove
scritte un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
4. Per la valutazione della prova orale la commissione
esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non
superiore a punti novanta. Per superare detta prova il candidato
dovra' riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
5. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 6 aprile 2018, verra' data comunicazione del giorno,
dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per
sostenere le prove scritte. Tale comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti. Le prove d'esame non potranno aver
luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.
101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni
di festivita' religiose valdesi.
6. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
7. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale
prova con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.
8. La prova orale si svolgera' presso l'Istituto superiore di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico.
9. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
10. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'.
Art. 7
1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni il responsabile dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedurale e' il dirigente dell'ufficio III -
Reclutamento, borse di studio e formazione.
Art. 8
1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del
direttore generale dell'Istituto, avra' la composizione prevista dal
decreto del presidente 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 19.
Art. 9
1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione delle votazioni stesse.
Art. 10
1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 11
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni.
3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno, da comprovarsi mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei
figli stessi;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a seconda
dei casi.
5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
Art. 12
1. Riconosciuta la legittimita' del procedimento, previo
controllo di regolarita' effettuato sui verbali delle commissioni
esaminatrici, con esclusione delle valutazioni effettuate dalle
commissioni medesime sui titoli di merito, e tenuti presenti gli
eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al
precedente art. 11, con decreto del direttore della direzione
centrale delle risorse umane ed economiche, sara' approvata la
graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori
del concorso medesimo.
2. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale dell'Istituto superiore di sanita'. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali
impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di
procedere allo scarto dei medesimi.
Art. 13
1. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto
della normativa vigente e previa produzione della documentazione di
cui al successivo art. 14, a stipulare, ai sensi dell'art. 3 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 7
aprile 2006, un contratto individuale di lavoro finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
contestualmente ad assumere servizio.
2. Ai candidati vincitori sara' richiesto di produrre la
relazione conclusiva sulle residue capacita' lavorative in relazione
alle mansioni del profilo per cui si concorre - funzionario di
amministrazione, rilasciata dalla commissione medica prevista
dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata dal medico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art.
20 della legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Il rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili. E'
condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al V livello professionale - profilo di funzionario
di amministrazione, previsto dal Contratto collettivo nazionale di
lavoro del 13 maggio 2009, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali.
5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si
presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.
Art. 14
1. Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1
del precedente art. 13, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste
elettorali risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso;
e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della
data di conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato
conseguito;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto
superiore di sanita';
3) il permesso di soggiorno della Comunita' europea o
l'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione
sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi Terzi);
4) la relazione conclusiva sulle residue capacita' lavorative
in relazione alle mansioni del profilo per cui si concorre -
Funzionario di amministrazione, rilasciata dalla commissione medica
prevista dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata
dal medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi
dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni
competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 11, del precedente art.
5, in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
candidato decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere in data non
anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del
presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai candidati interessati
che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13.
Roma, 28 dicembre 2017
Il direttore: Martoccia
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