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POLITECNICO DI BARI

Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca "XV
ciclo, anno accademico 1999/2000

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 18/1/2000
Ente:POLITECNICO DI BARI
Località:Bari  (BA)
Codice atto:000E0254
Sezione:Università
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, in particolare gli articoli 68 e seguenti concernenti la
istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia
di borse di studio e di dottorato di ricerca nelle Universita';
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, con il
quale sono stati determinati i criteri per l'uniformita' di
trattamento sul diritto agli studi universitari;
Visto lo statuto del Politecnico di Bari pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 4 novembre
1996;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1999 per la ripartizione
dei finanziamenti per il conferimento di borse di studio per la
frequenza dei corsi di perfezionamento, delle scuole di
specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e delle attivita'
di ricerca post-lauream;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 20 luglio 1999 "Finanziamento borse di
studio post-lauream - esercizio finanziario 2000";
Vista la delibera del senato accademico del 29 luglio 1999, con
cui e' stato approvato il regolamento dei corsi di dottorato di
ricerca del Politecnico di Bari, successivamente emanato con decreto
rettorale n. 341 del 4 agosto 1999;
Vista la delibera del senato accademico del 26 novembre 1999 con
cui e' stata approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca per l'anno accademico 1999/2000 (XV ciclo) ed e' stato
determinato il numero dei posti a concorso e delle relative borse;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 dicembre
1999, relativa ai corsi di dottorato di ricerca, con cui e' stato
determinato l'importo delle borse di studio, delle tasse di
iscrizione ai corsi, dei contributi per l'accesso e la frequenza dei
laboratori e delle attivita' di tirocinio per l'anno accademico
1999/2000 (XV ciclo);
Vista la delibera del senato accademico del 21 dicembre 1999,
relativa all'eventuale incremento dei posti di dottorato con borsa di
studio;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione e attivazione
 
E' istituito per l'anno accademico 1999/2000 presso il
Politecnico di Bari il XV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca.
Sono indetti altresi' pubblici concorsi, per esami, ai fini
dell'ammissione ai corsi di dottorato di seguito elencati.
Per ciascun dottorato vengono indicati:
le eventuali sedi consorziate, anche con accordi ancora in
corso;
i posti messi a concorso (*);
il numero delle borse di studio;
il tipo di laurea richiesta;
la durata del corso;
gli eventuali curricula specialistici;
la/e lingua/e straniera/e obbligatoria/e.
(*) I posti messi a concorso sono determinati sulla base dei
seguenti criteri:
a) posti con borse di studio finanziati con:
fondi del Politecnico di Bari;
convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di
personale, strutture ed attrezzature idonee;
b) posti da destinare a laureati da ammettere al corso di
dottorato senza borsa di studio e con il pagamento di tasse e
contributi per l'accesso e la frequenza.
 
Scienze dell'ingegneria civile e dell'architettura (H)
 
1. Ingegneria geotecnica orientata alla salvaguardia del
territorio:
posti messi a concorso: 4;
borse di studio "Politecnico": 2;
altre borse di studio: -;
tipo di laurea richiesta: ingegneria civile, ingegneria per
l'ambiente e il territorio;
durata del corso: 3 anni;
lingua/e straniera/e obbligatoria/e: inglese.
2. Progettazione architettonica per i paesi del Mediterraneo:
posti messi a concorso: 6;
borse di studio "Politecnico": 3;
altre borse di studio: - ;
tipo di laurea richiesta: architettura;
durata del corso: 3 anni;
lingua/e straniera/e obbligatoria/e: inglese.
 
Scienze dell'ingegneria industriale (I)
 
3. Ingegneria elettrotecnica - sedi consorziate:
a) Universita' della Calabria;
b) Universita' "Federico IlI" di Napoli;
posti messi a concorso: 6;
borse di studio "Politecnico": 3;
altre borse di studio: -;
tipo di laurea richiesta: ingegneria elettrica, ingegneria
elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria informatica,
ingegneria meccanica;
durata del corso: 3 anni;
lingua/e straniera/e obbligatoria/e: inglese.
4. Ingegneria delle macchine - sedi consorziate e relativi
curricula:
a) Politecnico di Bari: fluidodinamica delle macchine;
costruzione di macchine;
b) Universita' della Basilicata: impatto ambientale dei sistemi
energetici;
c) Universita' della Calabria: motori;
d) Universita' di Perugia: termofluidodinamica dei motori;
posti messi a concorso: 8;
borse di studio "Politecnico": 2;
borse di studio "Basilicata": 1;
borse di studio "Calabria": 1;
tipo di laurea richiesta: ingegneria;
durata del corso: 3 anni;
lingua/e straniera/e obbligatoria/e: inglese.
5. Ingegneria dei sistemi avanzati di produzione:
posti messi a concorso: 6;
borse di studio "Politecnico": 3;
altre borse di studio: -;
tipo di laurea richiesta: ingegneria;
durata del corso: 3 anni;
lingua/e straniera/e obbligatoria/e: inglese.
 
Scienze dell'ingegneria dell'informazione (K)
 
6. Ingegneria elettronica - sedi consorziate: Universita' di
Ancona;
posti messi a concorso: 8;
borse di studio "Politecnico": 4;
altre borse di studio: -;
tipo di laurea richiesta: ingegneria elettronica, ingegneria
elettrica, ingegneria elettrotecnica;
durata del corso: 3 anni;
lingua/e straniera/e obbligatoria/e: inglese.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca o da
qualificate strutture produttive private, che si rendessero ancora
disponibili dopo l'emanazione del presente bando ed entro la data di
affissione della graduatoria di merito, fermi restando comunque i
termini di scadenza previsti al comma 2 del successivo art. 3 per la
presentazione delle domande di ammissione.
L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara' reso
noto mediante affissione di appositi avvisi nell'albo del Politecnico
e utilizzando i supporti informatici del sito internet del
Politecnico.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono partecipare al concorso di ammissione al dottorato di
ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in
possesso del diploma di laurea specifico richiesto per ogni singolo
dottorato o che prevedono di conseguirlo entro e non oltre la data di
scadenza del bando di concorso.
In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva" e il
candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, relativo
certificato di laurea o autocertificazione prima dello svolgimento
della prova scritta.
Possono, inoltre, partecipare tutti coloro che sono in possesso
di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e di mobilita'.
Coloro che possiedono un titolo di studio conseguito presso
Universita' straniere che non sia gia' stato dichiarato equipollente
alla laurea dovranno, unicamente ai fini della ammissione al
dottorato al quale intendono concorrere, farne espressa richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda
stessa dei documenti utili a consentire al senato accademico la
dichiarazione di equipollenza in parola.
Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o
straniere in Italia.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione ai corsi di dottorato dovra' essere
indirizzata al rettore del Politecnico di Bari, via Amendola
n. 126/B, - 70126 Bari, e dovra' essere contenuta in un plico su cui
dovra' essere apposta, a pena di esclusione, la seguente dicitura:
Domanda per il concorso di dottorato in (indicare il titolo di
dottorato al cui concorso si intende partecipare).
La domanda di ammissione:
dovra' essere redatta in lingua italiana e in carta libera
secondo lo schema riportato nel bando di concorso con tutti gli
elementi in esso richiesti;
dovra' essere corredata da tre etichette adesive (cm.
10<$>\times <$>3,5 circa) che riportano il domicilio eletto agli
effetti del concorso;
dovra' pervenire all'ufficio dottorato di ricerca entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con una delle
seguenti modalita':
a) consegna all'ufficio dottorato di ricerca via Amendola,
126/B - Bari, con il seguente orario: il martedi' o il venerdi' dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 (tel. 080/5460558);
b) spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Politecnico di Bari - Ufficio
dottorato di ricerca, via Amendola, 126/B - 70126 Bari. In questo
caso, per il rispetto del termine predetto, fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita';
la data ed il luogo di nascita;
la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del concorso di dottorato cui intende
partecipare, ed eventualmente il curriculum specialistico;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta (o che si conseguira' entro la data di
scadenza del bando), con la data e l'Universita' presso cui e' stata
conseguita ovvero il titolo accademico conseguito presso una
Universita' straniera;
l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
le lingue straniere conosciute oltre la lingua inglese.
Quest'ultima potra' certificarsi eventualmente con attestati del tipo
"Cambridge" o "TOEFL";
l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
di non aver riportato condanne penali;
la posizione ai fini dell'obbligo del servizio militare;
di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato.
I candidati sono tenuti al versamento di L. 50.000 da effettuarsi
su modulo di c/c postale n. 9704 intestato al Politecnico di Bari,
servizio tasse scolastiche, indicando nella causale di versamento:
"Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in
(indicare titolo del dottorato), XV ciclo".
Il candidato dovra' inoltre presentare unitamente alla domanda:
curriculum vitae;
ricevuta del predetto versamento di L. 50.000;
eventuale certificato di conoscenza della lingua inglese.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire la dichiarazione di equipollenza
(certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di
valore).
I documenti di cui sopra dovranno essere tradotti in italiano o
in inglese dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o
straniere in Italia.
Il Politecnico di Bari non assume alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa del
Politecnico di Bari.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame e diario della prova scritta e orale
 
L'esame di ammissione ai corsi di dottorato consiste in due
prove, una scritta e una orale, volte a garantire una idonea
valutazione comparativa dei candidati.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza almeno
della lingua inglese.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica e tecnologica e riguardano
argomenti propri della tematica generale del dottorato.
Il tema d'esame della prova scritta, unica per ogni concorso, e'
sorteggiato fra tre temi proposti dalla commissione giudicatrice.
La prova scritta, con l'indicazione del luogo, del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato ai
candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento quindici
giorni prima della data fissata per la prova.
La prova orale verra' sostenuta immediatamente dopo quella
scritta, compatibilmente con i tempi necessari alla commissione di
concorso per la correzione degli elaborati scritti e per la stesura
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo di
comunicazione orale in sede concorsuale da parte della commissione
giudicatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identita';
patente di guida:
passaporto;
tessera postale;
porto d'armi.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
 
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'esame di
ammissione ai dottorati di ricerca, nominate con decreto del rettore,
sono formate:
dal coordinatore o, in caso di sua indisponibilita', da un
componente del collegio dei docenti, indicato dallo stesso collegio e
designato quale supplente del coordinatore;
da un docente componente del collegio dei docenti, scelto tra
una rosa di cinque, designati dal collegio medesimo;
da un docente di altri atenei, italiani o stranieri,
appartenente ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il
dottorato di ricerca, non appartenente al collegio dei docenti,
scelto tra una rosa di cinque nominativi indicati dal collegio.
Ad eccezione del coordinatore, non possono far parte delle
commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato i docenti
che ne abbiano fatto parte nella tornata precedente.
Il collegio dei docenti puo' indicare, in aggiunta ai componenti
sopra indicati, non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di
cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le
modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli
accordi stessi.
Le procedure per la nomina delle commissioni dovranno essere
concluse entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini per
la presentazione delle domande previste dal bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale n. 224
del 30 aprile 1999, ogni commissione e' tenuta a concludere le
operazioni concorsuali entro e non oltre novanta giorni dalla data
del decreto rettorale di nomina.
La prima seduta di ciascuna commissione e' convocata dal
coordinatore; in questa occasione la commissione procede alla nomina
del presidente e del segretario.
Ogni commissione di concorso, per la valutazione di ciascun
candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che supera la prova scritta
con una votazione non inferiore a 40/60.
I risultati della prova scritta sono affissi nell'albo della
facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova,
contemporaneamente all'elenco degli ammessi ed al diario delle prove
orali.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale ogni
commissione di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco e' affisso nel medesimo giorno.
Espletate le prove di concorso, ogni commissione compila la
graduatoria generale di merito degli idonei sulla base della somma
dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. A
parita' di merito prevale il candidato piu' giovane di eta'. La
graduatoria generale di merito degli idonei e' affissa all'albo
ufficiale del Politecnico.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire al Politecnico
di Bari entro e non oltre quindici giorni, a partire dal giorno
successivo a quello di affissione della graduatoria all'albo
ufficiale del Politecnico, insieme alla documentazione richiesta,
indicata nel successivo art. 7, pena decadenza del diritto stesso. In
corrispondenza di eventuali rinunce o di decadenza degli aventi
diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. I candidati subentranti
dovranno far pervenire l'accettazione, insieme alla documentazione
richiesta indicata nel successivo art. 7, entro e non oltre quindici
giorni a partire dal giorno successivo a quello della notifica. In
caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il subentro dopo l'inizio del corso puo' essere consentito, su
parere positivo insindacabile del collegio dei docenti, entro e non
oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale
erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.

                               Art. 7.
 
Iscrizione ai corsi
 
I candidati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, dovranno
far pervenire all'ufficio dottorato di ricerca i seguenti documenti
in carta libera:
a) domanda d'iscrizione al 1o anno del corso di dottorato di
ricerca nella quale dovranno essere indicati:
i dati anagrafici;
la residenza e il recapito;
il numero telefonico;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
di optare, in caso di ammissione a piu' dottorati, per uno
solo di essi;
di essere o non essere iscritto ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, di
impegnarsi a sospendere la frequenza;
di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio
di dottorato (per i borsisti);
il c/c bancario su cui accreditare l'importo della borsa di
studio (per i borsisti);
b) fotocopia del codice fiscale;
c) fotocopia del documento di identita' debitamente firmato;
d) autocertificazione di cittadinanza e residenza;
e) certificato di laurea con relativa votazione o
autocertificazione (per i cittadini in possesso di titolo accademico
straniero, fare riferimento all'ultimo comma dell'art. 2).
Per le modalita' di presentazione o spedizione dei documenti
richiesti, attenersi all'art. 3 del presente bando.

                               Art. 8.
 
Esame finale e conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
L'esame finale ha luogo in un'unica sessione al termine del corso
di dottorato di ricerca e consiste in una presentazione del proprio
lavoro di tesi di dottorato effettuata dal candidato di fronte alla
commissione per l'esame finale, di cui all'articolo successivo.
Il collegio dei docenti ammette all'esame finale i dottorandi,
dopo aver valutato la tesi di dottorato, e predispone, entro trenta
giorni dalla fine del corso di dottorato, la propria valutazione
dell'attivita' complessivamente svolta da ciascun dottorando.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati, nella sessione finale del corso successivo e, in
caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
Il dottorando che non superi l'esame puo' ripeterlo una sola
volta, secondo le modalita' di cui al comma precedente, senza alcun
onere per il Politecnico.
Ciascun candidato dovra' presentare la domanda di ammissione
all'esame finale entro l'ultimo giorno del mese che precede la fine
del corso di dottorato e dovra' recapitare al Politecnico otto copie
della tesi di dottorato entro il cinquantesimo giorno successivo alla
fine del corso di dottorato.
Il Politecnico assicura la pubblicita' degli atti delle procedure
di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
Il titolo e' rilasciato dal rettore che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al
rilascio del titolo, il Politecnico cura il deposito di copia della
tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze,
nonche' presso la biblioteca centrale di una delle facolta' del
Politecnico e presso il dipartimento sede del corso di dottorato.

                               Art. 9.
 
Commissioni per il conseguimento del titolo
 
Il rettore nomina con proprio decreto le commissioni per l'esame
finale dei dottorati.
Tali commissioni sono composte ciascuna da tre docenti, scelti
tra una rosa di nove nominativi designati da ciascun collegio dei
docenti, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si
riferisce il dottorato di ricerca e non appartenenti al collegio dei
docenti, individuati come indicato nei commi seguenti.
Almeno due componenti devono appartenere a Universita', anche
straniere, non partecipanti al dottorato.
Le commissioni potranno essere integrate da non piu' di due
esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private,
anche straniere.
Il collegio dei docenti del dottorato designa i nove docenti
sulla base delle competenze scientifiche specifiche sugli argomenti
delle tesi dei dottorandi iscritti al terzo anno di corso e afferenti
ai settori scientifico-disciplinari dei relativi curricula.
Il collegio dei docenti propone, tramite il coordinatore, i
nominativi dei nove docenti entro l'ultimo giorno del mese che
precede la fine del corso del dottorato.
Sulla base del lavoro di tesi, precedentemente analizzato e
valutato dai componenti la commissione, questa redigera' un verbale
comprensivo del giudizio circostanziato sulla tesi presentata dal
candidato e sul colloquio. Le proposte di rilascio del titolo sono
assunte a maggioranza.
Il rettore nomina le commissioni esaminatrici entro il
sessantesimo giorno successivo alla fine del corso di dottorato.
Le commissioni devono completare, pena decadenza, i propri lavori
entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.
Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i suoi
lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, con
esclusione dei componenti decaduti .

                              Art. 10.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo i programmi
e le modalita' fissati dal collegio dei docenti.
Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato, per
esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei docenti, alla
permanenza all'estero per un periodo non superiore alla meta' della
durata del corso stesso.
Il Politecnico di Bari provvede alla copertura assicurativa per
infortuni di ciascun dottorando per l'intera durata del corso,
secondo la normativa prevista per gli studenti iscritti al
Politecnico e garantisce, per lo stesso periodo, la copertura
assicurativa per responsabilita' civile dei dottorandi, per le sole
attivita' svolte all'interno di strutture del Politecnico stesso.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso.
Per quanto attiene le modalita' di passaggio all'anno successivo
di corso, obblighi e diritti dei dottorandi sono definiti nel
"Regolamento" di ciascun corso di dottorato.
E' prevista l'esclusione dal corso di dottorato di ricerca, con
decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di:
giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
assenze ingiustificate e prolungate.
Qualora il dottorando assuma un rapporto di lavoro con enti
pubblici o privati, egli puo' continuare a frequentare il corso di
dottorato, rispettando obblighi e doveri che questo impone, previa
autorizzazione del collegio dei docenti e nullaosta del datore di
lavoro.
Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata, con il consenso
dell'interessato e il parere positivo del collegio dei docenti, una
limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve,
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Tale attivita' non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.
E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi nei casi
di maternita' o prestazione del servizio militare o grave documentata
malattia.
In caso di sospensione di durata superiore ai quattro mesi il
dottorando e' assegnato d'ufficio al corso successivo.

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando sono
assegnate, previa valutazione comparativa del merito, in base alle
prove effettuate dalle commissioni giudicatrici, secondo le modalita'
di cui al precedente art. 5 e secondo l'ordine delle graduatorie di
cui al precedente art. 5.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e successive modificazioni e integrazioni, e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli importi previdenziali).
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non superiore al
bimestre.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata
dell'intero corso di dottorato.
La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Nei casi di sospensione della frequenza dei corsi per maternita'
o prestazione del servizio militare o grave documentata malattia e'
sospesa l'erogazione della borsa di studio al dottorando.
In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni,
ovvero di esclusione dal corso, non viene erogata la borsa di studio
ragguagliata al periodo di sospensione.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato di ricerca non puo' chiedere di fruirne una seconda volta,
anche se per titolo diverso.

                              Art. 12.
 
Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza alle attivita'
didattiche
 
L'ammontare annuo delle tasse e contributi per l'accesso ai corsi
del XV ciclo e per la relativa frequenza e' di L. 3.000.000.
Tale importo, che deve essere versato da coloro che non
usufruiscono della borsa di studio, e' cosi' suddiviso:
prima rata: L. 1.500.000 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: L. 1.500.000 (entro il 31 maggio).
I dottorandi titolari di borsa di studio di cui al terzo comma,
lettera a) dell'art. 1 sono esonerati dal pagamento delle tasse e
contributi.

                              Art. 13.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non disposto nel presente bando si fa riferimento alla
normativa vigente in materia e al regolamento dei corsi di dottorato
di ricerca del Politecnico di Bari.
Gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso
di dottorato verranno pubblicati a cura dell'Ateneo.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bari, 28 dicembre 1999
Il rettore

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