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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Bando per il conferimento di borse di studio

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 13/1/2006
Ente:MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
Località:Nazionale
Codice atto:06E00063
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/2/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il programma della pesca e dell'acquacoltura 2005,
approvato con decreto ministeriale 27 luglio 2005;
Considerato che tra le linee di attivita' del programma rientra
la previsione di borse di studio da conferire a studenti per lo
studio e l'approfondimento delle tematiche di particolare rilievo per
il settore della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuta l'opportunita' di emanare un bando finalizzato al
conferimento delle suddette borse di studio;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento
delle filiere agricole ed agroalimentari - nel quadro delle
iniziative previste dal programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura, intende promuovere in collaborazione con
l'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» - Dipartimento di
biologia e con la Pontificia Universita' Lateranense - la formazione
di giovani ricercatori che abbiano interesse per lo studio e
l'approfondimento delle tematiche di particolare rilievo per il
settore.
Il programma intende sostenere, infatti, la specializzazione di
giovani ricercatori in un contesto di raccordo fra le politiche di
conservazione e tutela delle risorse e la razionale gestione del
settore.
A tale scopo il Ministero prevede la possibilita' di offrire, a
laureandi e neo-laureati, l'opportunita' di frequentare corsi di
specializzazione post-laurea e di attuare progetti di ricerca presso
universita' ed enti di ricerca italiani ed esteri, attraverso
l'assegnazione a studenti italiani e stranieri di quaranta borse di
studio, dell'importo unitario di Euro 10.000,00, al lordo delle
trattenute fiscali e dell'IRAP, della durata massima di dodici mesi.
Le borse di studio saranno fruite nel numero di venti presso
l'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» - Dipartimento di
biologia e nel numero di venti presso la Pontificia Universita'
Lateranense.

                               Art. 2.
Le borse di studio hanno l'obiettivo di fornire una specifica
qualificazione ed una preparazione di elevato livello specialistico a
titolari di laurea quadriennale o quinquennale nel settore
tecnico-scientifico e socio-economico per formare figure
professionali qualificate ed interessate ad approfondire le diverse
tematiche connesse con il settore della ricerca nella pesca marittima
e in acquacoltura:
biologia della pesca e dell'acquacoltura;
conservazione delle risorse biologiche e tutela degli
ecosistemi marini;
diritto internazionale;
comunicazione sociale;
dottrina sociale.
L'iniziativa consentira' ai borsisti di approfondire la loro
personale formazione, e al tempo stesso di sperimentare la realta'
lavorativa nel mondo della ricerca, comprendendo logiche e sistemi di
relazioni proprie del mondo lavorativo.
A tale scopo i candidati selezionati dovranno predisporre un
progetto di ricerca, controfirmato dal docente che seguira' il
percorso di ricerca, in cui sia illustrato dettagliatamente
l'argomento che si intende trattare, il docente che seguira' il
percorso di ricerca ed i motivi per cui si richiede la borsa di
studio, nonche' il numero dei mesi ritenuti necessari per lo
svolgimento del piano di studi e/o del progetto di ricerca.

                               Art. 3.
Le borse di studio da assegnare sono cosi' ripartite:
venti borse di studio riservate ai laureandi di laurea
specialistica (ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99), di
laurea magistrale (ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004) o
di laurea di vecchio ordinamento, iscritti all'ultimo anno di corso,
di seguito per brevita' definiti laureandi magistrali;
venti borse di studio riservate ai dottori, in possesso di
laurea di primo livello, e dottori magistrali, in possesso di laurea
specialistica, di laurea magistrale e di laurea di vecchio
ordinamento, cosi' come definiti ai sensi dell'art. 13, comma 7,
decreto ministeriale n. 270/2004).
I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:
a) dottori di primo livello:
votazione di laurea minima 105/110;
eta' massima 25 anni.
b) Per i dottori magistrali:
votazione di laurea minima 105/110;
eta' massima 28 anni.
c) Laureandi:
60 crediti per gli iscritti alla laurea specialistica o alla
laurea magistrale;
70% degli esami sostenuti per i laureandi di vecchio
ordinamento;
27/30 di media;
eta' massima 28 anni.
I dottori e i dottori magistrali dovranno avviare il tirocinio
entro diciotto mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
I candidati prescelti espleteranno l'attivita' presso le sedi
indicate nel programma di studio e/o ricerca.

                               Art. 4.
La borsa di studio non e' cumulabile con altre borse conferite
dallo Stato o da Enti pubblici. Il suo godimento e' incompatibile con
qualsiasi impiego con lo Stato o con Enti pubblici. L'importo della
borsa di studio sara' pagato a cura dell'Universita' di riferimento
in rate mensili posticipate, previa dichiarazione del direttore della
sede operativa presso la quale il borsista attende con regolarita'
alle attivita' di studio e di formazione cui la borsa e' finalizzata.

                               Art. 5.
La borsa di studio verra' assegnata tramite concorso pubblico
riservato ad italiani, cittadini europei e cittadini extracomunitari
per titoli sui temi oggetto del bando.
I titoli verranno valutati dalla Commissione giudicatrice in base
ad un punteggio preventivamente stabilito, prendendo in
considerazione:
voto finale del titolo di studio richiesto, per i laureati;
il numero degli esami superati e la media del punteggio
conseguito, per gli studenti;
qualunque altro titolo ritenuto utile alla valutazione del
candidato.

                               Art. 6.
La Commissione giudicatrice sara' composta da:
capo dipartimento del Ministero delle politiche agricole e
forestali, con funzioni di presidente o da un dirigente dallo stesso
designato;
docente dell'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata»,
designato dal direttore del dipartimento di biologia;
docente della Pontificia Universita' Lateranense, designato dal
rettore magnifico;
funzionario ministeriale, con funzioni di segretario.
Il giudizio della Commissione e' inappellabile.

                               Art. 7.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, deve pervenire, al sotto indicato indirizzo, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 14 del trentesimo giorno a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Ministero delle
politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole
e agroalimentari, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
La domanda deve pervenire in un plico chiuso, sul quale deve
essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: «Non
aprire - Bando di concorso per borse di studio».
La domanda puo' essere consegnata a mano o inviata tramite
corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi
il plico dovra', comunque, pervenire all'Amministrazione entro il
termine di scadenza.
Il recapito del plico e' ad esclusivo rischio del mittente. Non
verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute
oltre tale data.
Nella domanda ciascun candidato dovra' dichiarare:
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento, ovvero,
corso di laurea e anno di iscrizione;
impegno a definire un progetto di ricerca su uno dei temi di
cui all'art. 2;
indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte
pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso ed eventuale
numero telefonico;
di non aver riportato condanne penali, precisando in caso
contrario quali condanne abbia riportato.
Nella domanda stessa il candidato dovra' autorizzare il Ministero
e l'Universita' al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, per
le finalita' di gestione della procedura concorsuale e per la
gestione dell'eventuale borsa di studio.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
certificato di laurea, ovvero, certificato di frequenza recante
le votazioni degli esami sostenuti;
eventuali attestati;
eventuali pubblicazioni;
fotocopia di un documento d'identita'.
I candidati possono autocertificare i titoli accademici,
professionali, ecc., secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
L'amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla
veridicita' di quanto dichiarato, ferme restando le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di
studio.

                               Art. 8.
La Commissione giudicatrice a conclusione dei lavori consegnera'
al Ministero i verbali delle riunioni e la graduatoria di merito,
sulla cui base il Ministero stesso procedera' alla nomina dei
vincitori ed alla comunicazione alla Universita' di Roma «Tor
Vergata» ed alla Pontificia Universita' Lateranense per la successiva
individuazione del percorso formativo e assegnazione della sede
operativa.

                               Art. 9.
La borsa sara' conferita con provvedimento del direttore del
dipartimento di biologia per le borse di studio da fruire presso
l'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» e con provvedimento
del magnifico rettore per le borse di studio da fruire presso la
Pontificia Universita' Lateranense.
Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data della
comunicazione formale del conferimento della borsa, l'assegnatario
dovra' far pervenire all'Amministrazione Universitaria, pena la
decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa
medesima, alle condizioni del bando di concorso.
Si considerera' presentata in tempo utile la dichiarazione di
accettazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data
dell'ufficio postale di accettazione.
Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa dovra' inoltre
dare esplicita assicurazione, sotto la sua responsabilita', di non
incorrere nei divieti e nelle incompatibilita' previsti dal presente
bando.

                              Art. 10.
Il borsista ha l'obbligo di frequentare le strutture
universitarie e/o le strutture comunque assegnate al fine di compiere
l'attivita' di studio e di ricerca a cui la borsa e' finalizzata,
secondo le indicazioni del Docente. Le assenze non devono essere di
durata tale da pregiudicare le finalita' previste dal bando. Tutti i
dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo,
scientifico e didattico di cui il borsista entrera' in possesso nello
svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca dovranno essere
considerati riservati e pertanto non ne e' consentito un uso per
scopi diversi da quelli di studio e di ricerca per i quali la borsa
e' attribuita.

                              Art. 11.
L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dal bando o
che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze o non dia
prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato decaduto
dal godimento della borsa con provvedimento dell'Autorita' che ha
conferito la borsa di studio, da adottarsi su proposta motivata del
docente.

                              Art. 12.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, a giudizio
insindacabile dell'Autorita' che la ha conferita, la borsa studio o
la parte restante di essa sara' messa a disposizione dei concorrenti
classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

                              Art. 13.
La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali. Il
godimento della borsa non implica un rapporto di lavoro, essendo
finalizzata alla sola formazione professionale del borsista. Essa e'
inoltre sottoposta al regime fiscale previsto della legge.
Il titolare della borsa gode dell'assicurazione contro gli
infortuni, previo versamento del contributo richiesto.

                              Art. 14.
Il presente bando di concorso sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito del Ministero
www.politicheagricole.it, sul sito dell'Universita' di Roma «Tor
Vergata» www.uniroma2.it e sul sito della Pontificia Universita'
Lateranense www.pul.it> Roma, 28 dicembre 2005
Il direttore generale reggente: Ambrosio

 

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