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Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4
della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo
82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.9 del 3/2/2012 |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 2E000704 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 5/3/2012 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma 1, lettera a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
e, in particolare, l'articolo 4, come modificato dall'articolo 82,
commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
amplia l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli
delle vittime della criminalita' organizzata e alle vittime del
dovere e loro superstiti, e dall'articolo 3 del decreto-legge 4
febbraio 2003, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 2
aprile 2003, n. 56, che estende l'ambito dei benefici delle borse di
studio agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata nonche' alle vittime del dovere e loro
superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie di secondo
grado e i corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di
specializzazione, con esclusione di quelle retribuite, anche le
scuole primarie e secondarie di primo grado;
Visto altresi' l'articolo 5 della citata legge n. 407 del 1998;
Visto l'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai
soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009,
n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per
l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del
dovere, nonche' dei loro superstiti;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare, e in particolare gli articoli 1837,
comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 1904 secondo cui al
personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime
del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle
seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466;
b) legge 20 ottobre 1990, n. 302;
c) legge 23 novembre 1998, n. 407;
d) legge 3 agosto 2004, n. 206;
e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Considerato che gli articoli 3 e 4 del regolamento n. 58/2009
dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a
bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le
relative graduatorie vengono approvate da un'apposita Commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, di cui all'articolo 4 della legge 23
novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del
dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola
secondaria di secondo grado.
2. Per l'anno scolastico 2010/2011 sono da assegnare nei limiti
dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca:
a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado;
b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e' riservata ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Art. 2
1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico
di riferimento;
b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'articolo 1,
comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto
concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 3
1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte
in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo
Chigi - Via dell'Impresa n. 91 00187 Roma.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative
all'anno scolastico 2010/2011, devono essere presentate o spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione
sara' quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di
partenza.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio
sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o
incapace, dall'esercente la potesta' di genitori o dal tutore - con
allegata fotocopia di un valido documento di identita', dovranno
essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
- specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato
il decreto di riconoscimento di vittima;
- attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di
orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
- indicazione del corso di studi frequentato nell'anno
scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile
per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento -
voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno
scolastico di riferimento e votazione, sede indirizzo ed eventuale
recapito telefonico dell'Istituto scolastico;
- indicazione della qualita' di riservatario, in quanto
disabile, ai sensi del precedente articolo 1, comma 3;
- dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma 1,
lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a
norma dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su
modello conforme al modello allegato al bando, attestante il reddito
complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni
dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare
immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle
attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo.
Art. 4
1. La Commissione di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 maggio 2009,
n. 58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria
attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti;
b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito scolastico da 1 a 3 punti, in caso di parita'
risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi
di borse di studio indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e
b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal
ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data
di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda
prevista dal presente bando.
Roma, 25 gennaio 2012
Il segretario: Strano
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