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CASA DI RIPOSO "GIOVANNI XXIII" DELLA CITTA' DI CHIERI
Pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche
nel campo delle scienze giuridiche e politiche da usufruirsi presso
l'Istituto per la documentazione giuridica per l'aggiornamento
metodologico e documentario dell'archivio ITLaw, nell'ambito del
contratto intervenuto tra il predetto Istituto e il C.E.D. della
Corte suprema di cassazione. (Bando n. 126.105.BS.2).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.6 del 21/1/2000 |
Ente: | CASA DI RIPOSO "GIOVANNI XXIII" DELLA CITTA' DI CHIERI |
Località: | - |
Codice atto: | 000E0395 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE
Vista la delibera n. 225 del Consiglio di presidenza del 30
aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "Direttiva generale per
la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale
e decentrato dell'Ente";
Visto il proprio decreto di accertamento di entrata n. 214/1999,
del 10 maggio 1999, relativo al predetto contratto;
Dispone:
Art. 1.
E' indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente
integrata da colloquio, per una borsa di studio per laureati, per
studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche da usufruirsi
presso l'Istituto per la documentazione giuridica nell'ambito della
seguente tematica "Progettazione e sviluppo di una banca dati
bibliografica internazionale nel settore disciplinare delle
tecnologie dell'informazione e diritto".
Il titolo di studio richiesto e' uno dei seguenti:
1) diploma di laurea in giurisprudenza;
2) diploma di laurea in scienze politiche;
3) diploma di laurea in economia e commercio;
Sono richieste, altresi', competenze di informatica di base, di
documentazione automatica e di analisi documentaria nonche'
padronanza della lingua inglese scritta e parlata. Costituiranno,
inoltre, titolo preferenziale la conoscenza e/o esperienza,
certificata da attestazioni scritte, di progettazione e gestione di
banche dati, del pacchetto MS-Office 97 e degli strumenti di
navigazione in Internet.
La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
una durata massima di dodici mesi ed e' rinnovabile per la stessa
durata, in conformita' a quanto disposto in questo stesso bando o in
altre disposizioni regolamentari del C.N.R. che il candidato ha
l'obbligo di conoscere.
Art. 2.
La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e'
incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca
universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole
di specializzazione post-laurea con o senza assegni.
La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o
retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico o privato tranne i casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a
contributi od assegnazioni del C.N.R.
All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni
inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il
trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del
C.N.R., settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi
dell'organo C.N.R. presso il quale viene fruita la borsa.
Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione
obbligatoria godono di assicurazione a carico del C.N.R. per gli
infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attivita'
connesse con la fruizione delle borse stesse.
Art. 3.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del
presente bando:
a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una
universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(M.U.R.S.T.);
b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero
periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della
stessa.
Non possono partecipare alla selezione i professori universitari
di I e II fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori
universitari e del C.N.R. ed altri pubblici dipendenti.
Art. 4.
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata
e inviata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Istituto per la documentazione giuridica di Firenze entro e non
oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del bando stesso.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Per le domande di ammissione al concorso presentate a mano
all'Istituto per la documentazione giuridica di Firenze durante
l'orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano
indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la
votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi
della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di
certificazione);
2) tesi di laurea;
3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del
responsabile dell'organo C.N.R. presso il quale lo stesso candidato
intende svolgere la ricerca (come da fac-simile allegato) con la
relativa assegnazione del responsabile della ricerca in qualita' di
"tutor";
4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il
nome di eventuali collaboratori;
5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il
candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della
borsa;
6) curriculum "vitae et studiorum";
7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale il candidato intende
partecipare.
Non si terra' conto dei documenti e delle domande inviate o
consegnate dopo il termine dei quaranta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati
presentati in sostituzione di bozze di stampa.
Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata
presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del
presente articolo.
Art. 5.
I candidati sono giudicati da una commissione, o piu'
commissioni, nominate dal direttore dell'Istituto per la
documentazione giuridica del C.N.R.
Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il
punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i
candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il
punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione l'esame colloquio, la stessa provvede a convocare a
colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che abbiano
ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli.
Nessun rimborso e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengano il
colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.
Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale
colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal
candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati.
Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano
raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la commissione dispone.
Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione in ogni pagina del presidente, dei componenti e del
segretario.
Art. 6.
E' considerato vincitore colui che nella graduatoria degli idonei
si trovi collocato al primo posto.
A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di
studio;
b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del
candidato.
Qualora la borsa resti interamente disponibile per rinuncia o
decadenza del vincitore puo' essere assegnata al successivo idoneo
secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o
decadenza del vincitore e, comunque non oltre i sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria.
Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio
dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in
base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.
Art. 7.
Il direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica
provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione
restituendogli, nel contempo, parte della documentazione presentata
per l'ammissione alla stessa ad eccezione della seguente
documentazione:
1) certificato di laurea;
2) dichiarazione di accettazione del responsabile
dell'istituzione scientifica;
3) programma di ricerca;
4) elenco dei titoli presentati;
5) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
6) curriculum "vitae et studiorum".
Colui che risulti vincitore della borsa e non dia inizio agli
studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal
Consiglio nazionale delle ricerche decade dalla borsa.
Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per
eventuali disguidi postali.
Art. 8.
La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica, dal 1o o
dal 15 del mese.
La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque
debitamente comprovati.
L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca
programmata non la prosegua, senza giusta causa o giustificato e
comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera
durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute
mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente
attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca o
tutore che gli e' stato assegnato, e' dichiarato decaduto con
motivato provvedimento del direttore competente del C.N.R.
dall'ulteriore utilizzazione della borsa.
Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito mediante comunicazione scritta.
Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in
una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.
Art. 9.
Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il
responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
La richiesta di restituzione della rata dovra' essere effettuata
dal direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.
Art. 10.
Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra' trasmettere al direttore competente una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute.
La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R.
Art. 11.
Nel caso in cui, al termine del godimento della borsa di studio,
gli atti deliberativi ed autoritativi sia dell'amministrazione
centrale del Consiglio nazionale delle ricerche che degli organi
dell'Istituto per la documentazione giuridica, consentissero il
rinnovo della borsa di studio per un ulteriore anno, la stessa borsa
di studio potra' essere rinnovata per la stessa durata iniziale di
mesi dodici, con provvedimento del direttore competente, previa
richiesta del borsista.
Art. 12.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti la
selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Istituto per
la documentazione giuridica.
Firenze, 29 dicembre 1999
Il direttore: Palazzolo
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