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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario per gli
uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, di cui 7
riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di
lingua italiana e 1 riservato al gruppo di lingua ladina, indetto
con decreto ministeriale 4 settembre 2014.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.71 del 12/9/2014 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 14E04102 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 13/10/2014 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982,
n. 327, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di
Bolzano;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 521 recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e
censimento degli italiani all'estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272, concernente
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di
personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in
provincia di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' recante delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
la nuova disciplina dell'accesso in magistratura e successive
modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle
norme sull'ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua
italiana e della lingua tedesca;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizione per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
data 17 luglio 2013;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
E' indetto un concorso, per esami, a 10 posti di magistrato
ordinario per gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, di
cui 7 riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di
lingua italiana ed 1 riservato al gruppo di lingua ladina.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante:
a. sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad uno
dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino;
b. sia in possesso dell'attestato di conoscenza - o titolo
equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli
3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14
maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea";
c. abbia l'esercizio dei diritti civili;
d. sia di condotta incensurabile;
e. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
f. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
g. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel
concorso per esami alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda;
h. rientri, senza possibilita' di cumulare le anzianita' di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o
appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area C, gia'
prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto
Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, che
hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il
quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente
di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti
pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o, comunque, nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
6) abilitati all'esercizio della professione forense e, se
iscritti all'albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni
disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice
procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni
senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito
il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al
termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e
che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici
giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto
mesi presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito
dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
i. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a
tal fine il candidato deve indicare in domanda l'avvenuto versamento
in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 15,00,
a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura
delle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 4, comma
15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Il versamento potra'
essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul conto
corrente bancario IBAN IT 31V 01000 03245 348 0 11 2413 13, intestato
alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale
"concorso magistratura ordinaria - capo XI, capitolo 2413, art. 13",
oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n.
871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma,
indicando la causale "concorso magistratura ordinaria - capo XI,
capitolo 2413, art. 13". Il candidato deve inoltre indicare gli
estremi identificativi del versamento;
j. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale,
concorsi ed esami.
Art. 3
Domanda telematica di partecipazione
e modalita' per l'invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami,
assunzioni, per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:
Codice fiscale;
Posta elettronica nominativa;
Codice di sicurezza (Password).
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza
dello stesso; dopo aver completato l'inserimento e la registrazione
dei dati, il sistema informatico notifichera' l'avvenuta ricezione,
fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento al file
in formato pdf "domanda di partecipazione".
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in
calce e unitamente a fotocopia di un documento di identita'
scansionarla in formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la
seguente modalita':
il candidato deve effettuare l'upload, sul sito, della domanda
scansionata; il sistema notifichera' la ricevuta di presa in carico
della domanda, con invio di una e.mail all'indirizzo indicato dal
candidato. Nella ricevuta e' presente anche il file in formato pdf
"codice identificativo". Il codice identificativo, comprensivo del
codice a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del
candidato, nonche' esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata
deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In
assenza di invio, la domanda e' irricevibile.
In caso di piu' invii, l'Ufficio prendera' in considerazione la
domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera'
piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda.
Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse
da quella suindicata.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani;
5. di essere in possesso del certificato di appartenenza o
aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di
Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Ufficio
Concorsi si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il
possesso in capo al candidato del requisito di cui trattasi;
6. di essere in possesso dell'attestato di conoscenza - o
titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli
articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto
legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio
"diploma di laurea";
7. di avere l'esercizio dei diritti civili;
8. di essere di condotta incensurabile;
9. di non avere riportato condanne penali e di non avere in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
10. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
11. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
12. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico
attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso e'
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile;
13. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
14. di essere fisicamente idonei ad esercitare l'impiego cui
aspirano;
15. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica in
relazione all'handicap.
16. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
C.A.P.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato
all'Ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15;
17. i numeri telefonici di reperibilita', ogni cambiamento deve
essere comunicato all'Ufficio con una delle modalita' di cui al
successivo art. 15;
18. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza
(indicando, altresi', fax ed e.mail, se disponibili). In assenza di
tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di
residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all'Ufficio con
una delle modalita' di cui al successivo art. 15;
19. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento;
20. l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove e'
stata conseguita e la data del conseguimento;
21. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera h,
numeri 1 - 11;
22. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e
spagnolo;
23. di essere in regola con il pagamento del diritto di
segreteria, indicando gli estremi dell'avvenuto pagamento, come
specificato nel precedente art. 2.
Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, i candidati, devono, altresi', dichiarare la
lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le prove
di esame.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a
causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o
tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state
inviate nei termini e/o con le modalita' suindicate;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad
inidoneita'. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell'inidoneita'
l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa
abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata
da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che
l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
d) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino,
secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di
condotta incensurabile.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante si considerano inesistenti. L'esclusione del candidato
per mancata sottoscrizione della domanda potra' avvenire in ogni
momento della procedura concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in
magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di
concorso.
Art. 5
Prove concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati
teorici vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento
giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, francese e spagnolo.
Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener conto del
particolare ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di
Bolzano.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro
della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova
scritta, ed e' composta da sei membri che conoscano la lingua
italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua
italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un
elenco di nomi predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura
d'intesa con la provincia di Bolzano.
Per ciascun gruppo linguistico sono nominati membri della
commissione due magistrati, che non hanno fatto parte della
commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed un
docente universitario.
Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato
nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale.
Le attivita' di segreteria della commissione sono esercitate da
personale amministrativo di area terza, in servizio presso il
Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell'Ufficio
competente per il concorso.
Art. 7
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario
contenente la disciplina delle prove scritte che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale,
concorsi ed esami - del 31 ottobre 2014 nonche' sul sito del
Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della
Giustizia verra' data notizia di eventuali differimenti e/o
prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo
svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di
riconoscimento e del codice identificativo.
Art. 8
Candidati ammessi alle prove orali
e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
cui devono sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di
sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e
comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 9
Termini per la produzione
dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla
fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, a pena di
decadenza, all'Ufficio III Concorsi, entro il giorno in cui il
candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato puo' scegliere, per
la trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalita'
indicate nel successivo art. 15, fermo restando il rispetto del
termine di decadenza suindicato.
Art. 10
Titoli di preferenza a parita' di merito
ed a parita' di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parita'
di merito, sono preferiti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
c. dalla minore eta'.
L'esito positivo dello stage di cui all'art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito.
Art. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il
numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato
ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore
della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della
Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro
dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero della
Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati
entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura.
Art. 12
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami
sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e,
nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale,
magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a
concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dall'art. 9, commi 5
e 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' dagli articoli 16 e 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da
parte dell'organo di controllo.
I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo
la scadenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Art. 13
Termini per la presentazione dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono
comprovare tale possesso con le modalita' e nei termini
successivamente indicati nell'invito ad assumere servizio
dall'ufficio competente.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi - per le finalita' di gestione del
concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli
articoli 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi.
I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla
pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul
sito del Ministero della Giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi,
esami, assunzioni.
Art. 15
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati, possono
comunicare con l'amministrazione, nel corso della procedura
concorsuale, con una delle seguenti modalita':
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria
all'indirizzo: ufficio3.dgmagistrati.dog@giustizia.it;
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata
all'indirizzo: ufficio3.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it;
per posta raccomandata A/R, all'indirizzo: Ministero della
Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi - Direzione generale dei Magistrati - Ufficio
III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma;
via fax (06/68897783).
I candidati gia' in possesso di documenti comprovanti stati o
qualita' personali rilevanti per la procedura possono, altresi',
procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l'Ufficio
III concorsi.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a
causa dell'inesatta indicazione del recapito o della mancata o
tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Roma, 4 settembre 2014.
Il Ministro: Orlando
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