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MINISTERO DELL'INTERNO
Avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti
degli enti locali - Anno 2014 - Presentazione di nuove domande e
adempimenti per i soggetti gia' iscritti.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.89 del 12/11/2013 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 13E04851 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 12/12/2013 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Si rende noto che, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti
gia' iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali
formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del
Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, sono tenuti, ai sensi
dell'art. 8 dello stesso Regolamento, a dimostrare il possesso dei
requisiti previsti dall'art. 3 a pena di cancellazione dall'elenco.
Dalla stessa data e' possibile presentare domanda per
l'inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti
non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del
termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso
art. 3 del citato Regolamento.
Potranno presentare domanda di inserimento nell'elenco i soggetti
interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto
ordinario.
1. Termine utile per la presentazione delle domande.
Il termine utile per la presentazione delle domande di
iscrizione, nonche' delle domande dirette a mantenere l'iscrizione
nell'elenco e' fissato perentoriamente entro e non oltre trenta
giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine, si fa
riferimento alla data di trasmissione della domanda che dovra'
avvenire per posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma
digitale con le modalita' di seguito indicate. Ove il predetto
termine venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso e' prorogato
al giorno seguente non festivo.
2. Requisiti per la presentazione.
Circa i requisiti, si richiama quanto prescritto dall'art. 3 del
Regolamento; in proposito si rammenta che:
i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1°
gennaio-30 novembre 2013 a seguito della partecipazione a eventi
formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte
del Ministero dell'interno;
il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di
revisore dei conti, richiesto per l'inserimento nelle fasce 2 e 3
dell'elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio
ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ossia presso comuni, province, comunita' montane e unioni di comuni.
In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali
che all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
si terra' conto, ai fini del possesso del relativo requisito,
dell'iscrizione con maggiore anzianita'.
3. Modalita' di presentazione.
Le domande vanno presentate al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente per
via telematica con la compilazione di apposito modello contenente i
dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti
requisiti.
La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home
page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale
all'indirizzo: http://finanzalocale.interno.it, attraverso la
selezione del link denominato: "Elenco revisori enti locali",
acquisendo preliminarmente la password per poter accedere alla
compilazione del modello (fase di registrazione al sistema). I
soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di
precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password
gia' in possesso.
I soggetti che hanno gia' ottenuto iscrizione, ai fini del
mantenimento nell'elenco, dovranno comprovare il permanere dei
requisiti previsti dall'art. 3 del citato Regolamento ivi compreso il
conseguimento, nel periodo 1° gennaio 2013- 30 novembre 2013, di
almeno dieci crediti formativi previsti dalla normativa, nonche'
aggiornare altri dati gia' precedentemente inseriti qualora siano
intervenute variazione, attraverso l'invio della domanda con le
modalita' suddette.
Una volta conclusa la compilazione del modello nei dati
richiesti, sara' possibile generare un file contenente i dati della
domanda, in formato xml, che il richiedente dovra' sottoscrivere con
firma digitale e trasmettere dalla casella di posta elettronica
certificata indicata al momento dell'accesso al sistema.
Dopo l'avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre
alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della
posta elettronica certificata - una terza mail proveniente da
finanzalocale.prot@interno.it di comunicazione circa il buon esito
dell'acquisizione delle domanda o dell'eventuale non avvenuta
acquisizione con relativo messaggio di errore. Nel consegue che la
sola ricevuta di consegna della domanda, tramite posta elettronica
certificata, non e' sufficiente a comprovare la regolare
trasmissione, per la quale e' necessario aver ricevuto la predetta
comunicazione di buon esito della stessa.
Nella compilazione della domanda sara' richiesto di dichiarare il
possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilita' ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di
controllo di questa Amministrazione, previsti dagli art. 76 e 71
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla istruzioni guidate
presenti sul predetto indirizzo internet.
4. Verifiche e iscrizione nell'elenco, estrazione dei nominativi
dall'elenco.
L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni circa il possesso dei prescritti
requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli
articoli 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, anche dopo l'avvenuta approvazione
dell'elenco.
Dall'elenco cosi' formato, verranno estratti i nominativi degli
organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1°
gennaio 2014.
Per ogni componente verranno, in particolare, estratti tre
nominativi, di cui il primo in ordine di estrazione, designato per la
nomina e gli altri, in ordine di estrazione, per eventuali rinunce o
impedimenti ad assumere l'incarico da parte del nominativo designato
per nomina.
Nel caso di organo collegiale, i primi tre nominativi estratti
sono designati per la nomina, mentre gli altri nominativi estratti,
potranno subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei
predetti, nell'ordine generale di estrazione, ossia dal quarto al
nono.
I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la
nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad
assumere l'incarico da parte dei primi nominativi designati, solo
nella fase di nomina dell'organo di revisione da parte del consiglio
dell'ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria
che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non
successivamente.
Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso
organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell'incarico, si
provvedera' a nuova estrazione.
I nominativi che verranno estratti per il rinnovo dell'organo di
revisione di un ente locale, sia quelli designati per la nomina che
quelli estratti successivamente per eventuali sostituzioni,
concorreranno all'estrazione dei nominativi per il rinnovo
dell'organo di revisione di altro ente locale che dovesse svolgersi
nella stessa seduta.
5. Contributo annuo.
I soggetti che risulteranno iscritti nell'elenco formato a
seguito del presente avviso sono tenuti a versare al Ministero
dell'interno, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del decreto legge 20
giugno 2012 n. 79 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto
2012 n. 131, un contributo annuo di 25 euro entro il termine del 30
aprile 2014, come previsto dal decreto del Ministro dell'interno 21
giugno 2013. Per le modalita' di versamento si rinvia alle
comunicazioni presenti sul sito internet
http://www.finanzalocale.interno.it/.
Roma, 6 novembre 2013
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Il Direttore centrale della finanza locale
Verde
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