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MINISTERO DELLA SALUTE

Bando di selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell'IRCCS Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro
Spallanzani di Roma.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.26 del 1/4/2022
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:22E03696
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:1/5/2022

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma
dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali
prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro
della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa 1° luglio 2004
recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in
fondazione» sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, e successive modificazioni, concernente la
partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l'emanazione di un
apposito bando, con indicazione delle modalita' e dei tempi di
presentazione delle domande, per la selezione dei direttori
scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(di seguito IRCCS);
Visto l'art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica, che disciplina la composizione della commissione
per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori
scientifici degli IRCCS;
Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore
scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro
rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi
attivita' professionale;
Visto l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l'altro,
prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche
amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i
soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10
novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie
a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla
pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase
successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190», e, in particolare l'art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2019,
adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale
e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell'«Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro
Spallanzani» istituto di diritto pubblico, nella disciplina «Malattie
infettive», per la sede di Roma, via Portuense n. 292;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 settembre 2017, con
il quale il dott. Giuseppe Ippolito e' stato nominato direttore
scientifico dell'IRCCS Istituto nazionale per le malattie infettive
Lazzaro Spallanzani» di Roma per cinque anni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 12
agosto 2021, registrato dai competenti organi di controllo al n. 2422
in data 30 agosto 2021, con cui il dott. Giuseppe Ippolito e' stato
nominato direttore della direzione generale della ricerca e
dell'innovazione in sanita' del Ministero della salute;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico dell'IRCCS «Istituto Malattie Infettive Lazzaro
Spallanzani» di Roma;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il
quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato
sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di
controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'8 aprile 2021, n. 84;

Decreta:


Art. 1


Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande


1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla
direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto
nazionale per le malattie infettive» di Roma, riconosciuto per la
disciplina di «Malattie infettive», rivolto a candidati in possesso
di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo,
esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita' di
organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e
compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile
sul sito medesimo, entro le ore ventiquattro del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della
domanda per via telematica, il candidato ricevera' un messaggio di
posta elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della
domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle
domande, indicato nel comma 2, l'applicazione informatica consente di
modificare i dati gia' inseriti. Allo scadere del termine predetto
l'applicazione non permettera' piu' alcun accesso al modulo
elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.

                               Art. 2 


Requisiti generali di ammissione


1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero gli
estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati
dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione
alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti
o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

                               Art. 3 


Documentazione da presentare


1. Il candidato dovra' presentare la seguente documentazione
inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici,dell'attivita'
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o
presso istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell'impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni
degli ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare
riferimento all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
c) continuita' della produzione scientifica degli ultimi 10
anni comprensiva dell'impact factor e citation index;
d) capacita' manageriale, con indicazione dei finanziamenti
pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione
di coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza
negli ultimi dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione
di istituti di ricerca, di unita' complesse di assistenza o ricerca
nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di
laboratori e/o banche di materiale biologico (es.: cellule staminali
emopoietiche, osso, cornee, materiale da malattie rare, linee
cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori e/o
malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di
almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture
estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties
incassate dall'Istituzione diretta, e con la presentazione di un
programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di
obiettivi, modalita' di raggiungimento, investimenti e fonti di
finanziamento;
e) attivita' di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali
ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca,
la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori
esteri o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o
estere, l'attivita' di ricerca traslazionale con le ricadute sulla
ricerca clinica.

                               Art. 4 


Nomina della commissione


1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verra' nominata con decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione potra' accedere alla
documentazione inviata dai candidati attraverso il sito
http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di username
e password.

                               Art. 5 


Criteri e modalita' di valutazione della commissione


1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo un
motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sara' sottoposta alle valutazioni del Ministro per la
nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione
interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei
candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al
presente bando, quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potra'
effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

                               Art. 6 


Conferimento dell'incarico


1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed
e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del
candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla
commissione di valutazione.
2. Il trattamento economico e' definito nel contratto individuale
che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

                               Art. 7 


Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e
incompatibilita'


1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento
dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause
di inconferibilita' e di incompatibilita' di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

                               Art. 8 


Oneri


1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 4, non
residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I
predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai
dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre
1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al
viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione
restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti
della commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00,
graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento -
compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le
indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri
estranei all'amministrazione della salute - di consigli, comitati e
commissioni in materia di ricerca medica», nell'ambito della Missione
«Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della
sanita' pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca
e dell'innovazione in sanita'», allocato nello stato di previsione
della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2020.

                               Art. 9 


Trattamento dei dati personali


1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla direzione
generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' - ufficio II- e
trattati per le finalita' di gestione della procedura ai sensi e per
gli effetti del regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio, attuato dal decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 15 febbraio 2022

Il sottosegretario di Stato: Sileri

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