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UNIVERSITA' DI ROMA TRE
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore
amministrativo, settima qualifica funzionale, area funzionale
amministrativo-contabile.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.57 del 21/7/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DI ROMA TRE |
Località: | - |
Codice atto: | 000E6660 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 20/8/2000 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 11 luglio1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del
20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra donne e uomini per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa ai portatori di
handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso agli impieghi pubblici;
Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,
recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1998;
Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999;
Vista l'ordinanza per il reclutamento del personale
amministrativo tecnico ausiliare approvata nella seduta del consiglio
d'amministrazione del 7 settembre 1999;
Vists la legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto il D.D.A. n. 592 del 10 aprile 2000 con cui sono state
apportate modifiche alla pianta organica;
Tenuto conto che le esigenze di servizio emerse in relazione ai
flussi organizzativi inducono a mettere a concorso un posto di
collaboratore amministrativo, settima qualifica funzionale, area
funzionale amministrativo contabile;
Considerato che la riserva di cui all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 567/1987, risulta essere inoperante;
Considerato che, la riserva del 15% dei posti in dotazione
organica destinata agli appartenenti alle categorie di cui alla legge
n. 482/1968, relativi all'area funzionale amministrativo contabile;
settima qualifica funzionale, prevista dall'art. 5, comma 3, punto 1)
del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni ed integrazioni, risulta essere
inoperante;
Accertato che la riserva di cui alla legge 24 dicembre 1986,
n. 958, modificata dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
del 20% delle vacanze annuali dei posti destinati al concorso, in
favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari
specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma contrattuale, risulta essere
inoperante;
Accertato che la riserva di cui alla legge 20 settembre 1980,
n. 574, del 2% dei posti destinati al concorso, in favore degli
ufficiali di complemento della marina e dell'aeronautica che abbiano
terminato senza demerito la ferma biennale, risulta essere
inoperante;
Accertata la vacanza del posto da coprire;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico per esami, ad un posto di
collaboratore amministrativo, settima qualifica funzionale, area
funzionale amministrativo contabile.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche
demografiche ed attuariali scienze economiche e sociali, scienze
economiche e bancarie, lettere e filosofia, magistero, lingue e
letterature straniere, o diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, di durata quinquennale, indicato nell'art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910, piu' quattro anni continuativi di attivita'
lavorativa presso lo Stato, con mansioni di settimo livello, quale
collaboratore amministrativo. Ai sensi del terzo comma dell'art. 84
della legge n. 312/1980, puo' partecipare ai predetti concorsi il
personale non docente delle Universita' e degli istituti di
istruzione universitaria appartenente alla sesta qualifica funzionale
in servizio da almeno cinque anni, senza demerito, indipendentemente
dal possesso del titolo di studio sopra richiesto.
b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica). Tale requisito non e' richiesto per i soggetti
appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,
n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994, n. 61;
c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
d) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
e) conoscenza della lingua inglese, francese o tedesco
f) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
I candidati sono comunque ammessi al concorso con riserva.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
dovranno essere presentate o fatte pervenire al rettore della
Universita' degli studi di Roma Tre, settore concorsi - via Ostiense
n. 159 - 00154 Roma, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Saranno considerate prodotte in tempo utile, anche le domande di
ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Art. 4.
Dichiarazione da formulare nella domanda
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, nella domanda di ammissione, di cui si allega
schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, pena
l'esclusione dal concorso, sotto la propria personale
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali pendenti a
proprio carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell'art. 2 del
presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
j) di avere l'idoneita' fisica all'impiego.
k) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le
eventuali comunicazioni;
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, non sono soggetti
all'imposta di bollo le domande. I candidati riconosciuti disabili ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita
richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio
necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per
l'espletamento delle prove, ai sensi della legge suddetta.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1).
I concorrenti sono ammessi al concorso con riserva e
l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato dell'autorita' competente, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per
l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e ai sensi dell'ordinanza per il reclutamento del
personale amministrativo tecnico ausiliare bibliotecario approvata
nella seduta del Consiglio d'amministrazione del 7 settembre 1999.
Per le modalita' di espletamento del concorso si osservano in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, nel decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
nell'ordinanza sopra citata.
Art. 6.
Prove di esame e votazione
Qualora il numero delle domande pervenute lo renda necessario,
sara' possibile il ricorso a forme di preselezione, realizzate
tramite l'ausilio di sistemi automatizzati.
Le prove di esame consisteranno in due prove scritte, o mediante
la somministrazione di quesiti a risposta chiusa, e in una prova
orale nelle seguenti materie:
Prima prova scritta: diritto privato.
Seconda prova scritta: diritto amministrativo e/o diritto
costituzionale.
Prova orale: colloquio vertente sulle materie delle prove scritte
piu' contabilita' di stato e legislazione dell'universita'. Verra'
verificata la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato
tra inglese, francese o tedesco.
Il diario delle prove scritte con l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui avranno luogo verra' notificato mediante
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 15 settembre 2000.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove di esame
muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta
da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta di identita';
g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove
scritte.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
verra' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle
prove scritte.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi
dovranno sostenerla mediante raccomandata a.r., salvo rinuncia
scritta ai termini di preavviso.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' riportato una votazione di almeno 21/30.
Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del
colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione
giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco stesso verra' affisso all'albo della sede d'esame.
Art. 7.
Preferenze a parita' di merito e formazione della graduatoria
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire, al settore concorsi dell'Universita' degli studi di Roma
Tre, via Ostiense n. 169, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Le categorie dei cittadini che hanno diritto di preferenza a
parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ed ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi non risposati dei caduti in guerra per fatto di
guerra;
15) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi non risposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo ai figli a
carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la
graduatoria generale di merito formata secondo l'ordine decrescente
della votazione complessiva costituita dalla somma, della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte, e della votazione conseguita
nella prova orale.
Verra' dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a
concorso, il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria
generale di merito, con l'osservanza, a parita' di punti, delle
preferenze previste dal presente articolo.
La graduatoria del vincitore sara' successivamente affissa
all'albo della divisione del personale. Di tale affissione si dara'
notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla
pubblicazione del predetto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.
La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi
disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
Art. 8.
Assunzione in servizio
li' candidato dichiarato vincitore sara' invitato, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare, entro dieci giorni
dal ricevimento della suddetta ed in conformita' a quanto previsto
dal C.C.N.L. vigente, il contratto di lavoro individuale a tempo
indeterminato per l'assunzione in prova. Il vincitore dovra' inoltre
assumere servizio in via provvisoria entro dieci giorni dalla
sottoscrizione del contratto.
Art. 9.
Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
Il vincitore assunto in servizio in prova, ai fini
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sara'
invitato a presentare a questa universita', entro il primo mese di
servizio, la documentazione prevista nell'allegato 2 del presente
bando.
I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti
al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine
sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo
di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare
gli altri documenti di rito.
Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la
partecipazione ad altri concorsi.
Art. 10.
Applicazione del C.C.N.L.
Il vincitore sara' assunto in prova nella settima qualifica
funzionale con diritto al trattamento economico iniziale di cui al
C.C.N.L. vigente. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non
puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle pari, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
Art. 11.
Rinvio circa le modalita' di espletamento del concorso
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e nel regolamento di esecuzione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, nonche'
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi dell'ordinanza
per il reclutamento del personale amministrativo tecnico ausiliare
bibliotecario approvata nella seduta del consiglio d'amministrazione
del 9 settembre 1999.
Roma, 7 luglio 2000
Il direttore amministrativo: Basilicata
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