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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed
amministrativi del personale ATA.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.102 del 28/12/2018 |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 18E13149 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2004 |
Scadenza: | 27/1/2019 |
Tags: | IN EVIDENZA |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale scolastico
Visto l'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», il quale
prevede che «E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di
direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle
facolta' assunzionali ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato
almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni
di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono
partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche
in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive
modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni
pubbliche», e, in particolare, l'art. 35 concernente il reclutamento
del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 e'
consentito il ricorso, «All'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione», e l'art. 37, che ha
stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche
amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,
nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni,
recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai
concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica
amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per
l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e
docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista
per l'ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n.
333;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica recante «Applicazione dell'art. 20 della legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap
candidati ai concorsi pubblici»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive
modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali
della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 32;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera a);
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti, rispettivamente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, nonche' il decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva
2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della
parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e
successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive
sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di
Bulgaria e Romania»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice
dell'ordinamento militare;
Visto l'art. 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali,
e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le
modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica
delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante
«Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, e
successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione delle
classi delle lauree universitarie specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e
successive modifiche ed integrazioni, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di
lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, e in
particolare gli Allegati A e B;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270, per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico
della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il C.C.N.L. - Comparto scuola del 29 novembre 2007, ed in
particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale
di accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica
in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in
economia e commercio o titoli equipollenti e preso atto della
necessita' di compiere una indicazione puntuale dei titoli di accesso
che dia conto del profilo professionale richiesto in esito alla
procedura;
Visto il C.C.N.L. - Comparto istruzione e ricerca triennio
2016-2018 del 19 aprile 2018;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure
concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante disposizioni
concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso al
profilo professionale di direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 864 del 18 dicembre 2018, che autorizza l'avvio
delle procedure concorsuali di reclutamento di duemilaquattro unita'
di personale del profilo di direttore dei servizi generali e
amministrativi (area D);
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed
amministrativi (D.S.G.A.);
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
d) USR: Ufficio scolastico regionale;
e) DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
g) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono
la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;
h) D.M. o decreto ministeriale: il decreto n. 863 del 18
dicembre 2018, recante disposizioni concernenti il concorso, per
titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di direttore
dei servizi generali e amministrativi (DSGA);
i) personale ATA: personale amministrativo, tecnico e
ausiliario del comparto scuola;
l) Tic: tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 2
Concorso e posti
1. E' indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a
duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA
(area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione
primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e
scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per
l'istruzione degli adulti. Il concorso e' bandito per la copertura
dei posti che si prevede risulteranno vacanti e disponibili negli
anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
2. Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale e per
un numero di posti messi a concorso per la singola regione come
indicato al successivo comma 8.
3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano
esigui, si procede ad accorpare le commissioni esaminatrici ai fini
dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della
valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie di merito
restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta
espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione.
4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente
bando coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea oppure cittadinanza di uno
Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora
ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto
2013, n. 97, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree
specialistiche e delle lauree magistrali di cui all'Allegato A del
decreto ministeriale ovvero di analoghi titoli conseguiti all'estero
considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa
vigente.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma 4, sono
ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che,
alla data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato
almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla
base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di
direttore dei servizi generali ed amministrativi, anche in mancanza
del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto
scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive
modificazioni.
6. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola
regione e' riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei
requisiti per l'accesso al concorso di cui ai commi precedenti.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
8. Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale
per il numero di posti di seguito indicato e il candidato, a pena di
esclusione, puo' presentare domanda per una sola regione:
=================================================================
| | Numero posti | Posti riserva |
| Sede | concorso | 30% |
+=============================+=================+===============+
| Abruzzo | 13 | 4 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Basilicata | 11 | 3 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Calabria | 33 | 10 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Campania | 160 | 48 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Emilia-Romagna | 209 | 63 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
|Friuli-Venezia Giulia lingua | | |
| italiana | 64 | 19 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
|Friuli-Venezia Giulia lingua | | |
| slovena | 10 | 3 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Lazio | 162 | 49 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Liguria | 53 | 16 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Lombardia | 451 | 135 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Marche | 49 | 15 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Molise | 3 | 1 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Piemonte | 221 | 66 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Puglia | 29 | 9 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Sardegna | 45 | 13 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Sicilia | 75 | 23 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Toscana | 171 | 51 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Umbria | 45 | 13 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
| Veneto | 200 | 60 |
+-----------------------------+-----------------+---------------+
9. L'indizione del concorso non riguarda i posti vacanti e
disponibili nelle Province di Trento e Bolzano e della Regione Valle
d'Aosta, per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa,
autonome procedure di reclutamento del personale.
10. Sono, altresi', destinati dieci posti alle scuole con lingua
di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, per i quali il
competente dirigente dell'USR, anche mediante delega al dirigente
preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23
febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando in base
all'art. 23.
Art. 3
Titoli di preferenza e riserva
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli
di preferenza.
2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli
articoli 1014, commi 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare.
Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della
legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di
disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati
con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando,
indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in
precedenza la certificazione richiesta.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti
laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta
categoria non risulti coperta.
4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
5. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di
preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria
definitiva.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 4
Requisiti generali di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso, entro
il termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al
successivo art. 6, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da
quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
c) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea
magistrale (LM) di cui all'Allegato A del decreto ministeriale,
ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti
o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici
rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati utili
purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi
dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato
dalle universita' italiane in base alla normativa vigente o della
richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la
presentazione dell'istanza di partecipazione. E' fatta comunque salva
la possibilita' per gli assistenti amministrativi che, alla data di
entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano
maturato, sulla base di incarichi annuali, almeno tre interi anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto nelle mansioni di
direttore dei servizi generali ed amministrativi, di partecipare alla
procedura concorsuale di cui al presente bando anche in mancanza dei
predetti titoli di studio;
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneita',
l'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo gli aventi titolo all'assunzione in base alla
vigente normativa;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 5
Esclusione dal concorso
1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, l'ufficio scolastico
regionale dispone in qualsiasi momento, anche successivamente
all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro,
l'esclusione dalla procedura concorsuale.
Art. 6
Domanda di partecipazione, modalita' e termini
1. La domanda di partecipazione al concorso puo' essere
presentata per una sola regione unicamente in modalita' telematica
attraverso l'applicazione Polis previa registrazione all'applicazione
stessa. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese
in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo
www.miur.gov.it accedono, attraverso la fascia «Mondo Miur» e
l'apposito banner «Concorso DSGA», alla sezione dedicata al concorso
in cui, nello spazio denominato «Presentazione della domanda», sono
disponibili tutte le informazioni utili alla registrazione al sistema
Polis e alla successiva compilazione della domanda. La domanda deve
essere presentata, a pena di esclusione, tramite Polis, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato,
qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del riconoscimento
prevista dalla procedura informatica Polis presso la sede
dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima attesta la
veridicita' dei dati anagrafici all'USR competente a gestire la
relativa procedura concorsuale. L'USR provvede alla registrazione del
candidato nel sistema Polis, a seguito della quale il candidato
riceve dal sistema i codici di accesso per l'acquisizione telematica
della domanda nella successiva fase della procedura Polis.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di
nascita, nonche' il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico,
comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso
dalla residenza), il numero telefonico, nonche' il recapito di posta
elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le
comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far
conoscere tempestivamente le variazioni tramite il sistema Polis.
L'amministrazione scolastica non assume alcuna responsabilita' per lo
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate,
inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il
proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato
godimento dei diritti civili e politici;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in
corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche'
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
j) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno
luogo a preferenza;
k) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
ed in particolare l'appartenenza alle categorie destinatarie delle
riserve di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli
678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
l) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente struttura sanitaria da inviare, entro e non oltre trenta
giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, o in formato elettronico
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente
USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento
indirizzata al medesimo USR;
m) la regione per cui si intende concorrere;
n) per i candidati di cui all'art. 2, comma 4, il titolo di
studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione,
all'art. 4, comma 1, punto c), con l'esatta indicazione
dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e'
stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del
titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine
per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
o) per i candidati di cui all'art. 2, comma 5:
1) la sede e istituto di titolarita' e di servizio e la data
di nomina in ruolo nel profilo professionale di assistente
amministrativo;
2) l'indicazione degli istituti scolastici presso i quali
hanno ricoperto le mansioni di D.S.G.A. e dei periodi di servizio
prestato nelle suddette mansioni sulla base di incarichi annuali;
p) i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato C del decreto
ministeriale:
1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve
indicare l'universita' o l'istituto universitario italiano o
straniero o l'istituzione o le istituzioni formative pubbliche o
private che lo hanno rilasciato, la denominazione e la data del
conseguimento; se il titolo e' stato conseguito all'estero il
candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il
titolo stesso e' stato riconosciuto o della richiesta di
riconoscimento entro la data del termine per la presentazione
dell'istanza di partecipazione;
2) per ciascun titolo di servizio, l'istituzione scolastica o
l'amministrazione presso la quale e' stato svolto il servizio, con
l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni;
r) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui
all'art. 2, comma 6, aventi diritto alla riserva del trenta per cento
dei posti; in tal caso il candidato dovra' indicare la sede e
l'istituto di titolarita' e di servizio e la data di nomina in ruolo.
3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente bando.
4. L'USR competente provvede alla verifica della veridicita'
delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i
quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Art. 7
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della
prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato
dal competente USR.
2. Il candidato disabile, che richieda l'assegnazione e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR
competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec), entro
e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente
alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati
sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che
la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove
scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei termini
di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine,
il candidato nella domanda compilata on-line dovra' dichiarare di
volersi avvalere del presente beneficio.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e
comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica
certificata (pec).
Art. 8
Commissioni esaminatrici
1. Con decreto del dirigente preposto all'USR per la regione di
competenza e' nominata la commissione giudicatrice del concorso,
sulla base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3.
Il presidente e i componenti delle commissioni, delle
sottocommissioni, ivi compresi i membri supplenti e i membri
aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi
sul sito internet di ciascun USR. Gli aspiranti forniranno formale
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per far parte
delle commissioni, la mancanza di cause di incompatibilita' e
inopportunita' e allegheranno il curriculum vitae.
2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un presidente e
due membri e possono comprendere anche soggetti collocati in
quiescenza da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del
bando. In sede di prova orale, la commissione e' integrata da un
componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente
esperto in informatica.
3. Il presidente e' scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i
magistrati o avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o tra
i dirigenti generali od equiparati.
4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i
dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur con
un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra
i DSGA con una anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni.
5. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono
designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in
possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati
tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di
concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio
specifico.
7. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i
componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono
possedere i requisiti indicati dal presente bando.
8. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla terza area.
9. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito
l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni
siano per piu' di due terzi dello stesso sesso.
10. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in
sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superino le mille unita', con l'integrazione di un numero di
componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a
cinquecento.
11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle
sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso
si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122.
Art. 9
Requisiti dei componenti delle commissioni
1. I dirigenti scolastici ed i DSGA che aspirano ad essere
nominati componenti delle commissioni esaminatrici devono aver
prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni presso una
istituzione scolastica.
2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur che
aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici
devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno cinque
anni.
3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato
per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del
direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005;
attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero
dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero
dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea,
master universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito
delle materie oggetto d'esame.
Art. 10
Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente
della commissione e delle sottocommissioni del concorso
1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente,
componente e componente aggregato della commissione e delle
sottocommissioni del concorso:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso
procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata
l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei
rispettivi ordinamenti;
d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla
data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle
commissioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:
a. non possono essere componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado
con un concorrente, ne' esserne coniugi;
c. non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente
alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di
preparazione ai concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.;
d. non debbono essere stati destituiti o licenziati
dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata.
Art. 11
Prove d'esame
1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all'art.
13, nella prova orale di cui all'art. 14 e nella valutazione dei
titoli di cui all'art. 15.
2. Nei casi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale,
ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono
superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il
territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove
scritte indicate all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La
prova si puo' svolgere in piu' sessioni.
3. I programmi concorsuali sono indicati all'Allegato B del
decreto ministeriale.
Art. 12
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva, computer-based e unica per tutto il
territorio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste
nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline
previste per le prove scritte indicate nel successivo art. 13.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte,
delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei cento quesiti
somministrati e' diversificato per ciascun candidato. Lo svolgimento
della prova preselettiva e' computerizzato; i candidati ammessi a
sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione
informatica. La prova ha una durata massima di cento minuti, al
termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce
definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel
momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La prova si puo' svolgere in piu'
sessioni.
2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15
marzo 2019, negli albi e nei siti internet degli USR competenti a
gestire la procedura, nonche' sul sito internet del Ministero, e'
reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell'ora di
svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. L'elenco delle sedi della prova preselettiva, l'esatta
ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati
distribuiti sulla base della regione per la quale hanno presentato la
domanda di partecipazione e le ulteriori istruzioni operative, sono
comunicati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero
e degli USR competenti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
4. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti di
cui al precedente comma 1 sono estratti da una banca dati di
quattromila quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet
del Ministero, almeno venti giorni prima dell'avvio della prova
preselettiva.
5. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata
assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle
risposte non date o errate. Il punteggio della prova preselettiva e'
restituito al termine della stessa.
6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei
posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma
8, del presente bando. Sono altresi' ammessi tutti i candidati che
abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a
quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonche' i
soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito.
8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di
preselezione secondo le indicazioni contenute nell'avviso di cui al
comma 3, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita' tra quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del codice fiscale. La mancata
presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi causa
dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di
forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una
o piu' sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate,
ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale,
ai candidati presenti.
9. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati
non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, ne'
avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge,
pubblicazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo,
telefoni portatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
10. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione e'
disposta l'immediata esclusione dal concorso.
11. La prova preselettiva non puo' aver luogo nei giorni festivi
ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose
valdesi.
Art. 13
Prova scritta
1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al
concorso secondo le modalita', i termini e nel rispetto dei requisiti
di cui al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato
l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12, sono ammessi, con
decreto del competente direttore dell'USR, da pubblicarsi nel sito
internet del Miur e degli USR competenti, a sostenere le seguenti
prove scritte:
a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta
a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui
all'Allegato B del decreto ministeriale;
b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di
un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento
di cui all'Allegato B del decreto ministeriale.
2. La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione
nelle sedi individuate dagli USR.
3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, e' pari
a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi
di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un
punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei
quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a),
la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che
sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al
precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio
compreso tra zero e trenta. La commissione procede prioritariamente,
per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1,
lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella
predetta prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla
correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i
candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un
punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte e' dato
dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle
prove.
5. La griglia di valutazione della prova scritta e' predisposta
dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto
ministeriale ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero prima
dell'espletamento della prova scritta.
6. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul
sito internet del Ministero e degli USR competenti, e' reso noto il
giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte. La pubblicazione
di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. L'elenco delle sedi delle prove scritte, individuate dagli
USR, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei
candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni
operative, sono comunicate almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet
del Ministero e dell'USR competente. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del
codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede
stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal
concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia
possibile l'espletamento delle prove scritte nelle giornate
programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in
forma orale, ai candidati presenti.
9. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
10. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti
aventi forza di legge, fonti di rango secondario e contratti
collettivi nazionali del lavoro (ivi compresi codici o raccolte
normative), purche' non commentati o annotati con dottrina e
giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto
manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi manuali, circolari ovvero
note ministeriali di qualsiasi tipo.
11. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dagli USR
ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la
scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le
cause di incompatibilita' o di inopportunita' previsti per i
componenti della commissione esaminatrice dal precedente art. 10.
Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR istituiscono
per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le
specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
12. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi ne',
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 14
Prova orale
1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui
all'art. 13, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione
professionale del candidato, consiste in:
a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'Allegato B del
decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del
candidato sulle medesime e sulla capacita' di risolvere un caso
riguardante la funzione di DSGA;
b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e
delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego;
c. una verifica della conoscenza della lingua inglese
attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla
commissione.
3. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo
complessivo di trenta punti. La prova e' superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno punti.
5. La griglia di valutazione della prova orale di cui all'art. 8,
comma 1, del decreto ministeriale e' pubblicata sul sito internet del
Ministero prima dell'inizio della prova stessa.
6. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero e
dell'USR competente almeno venti giorni prima dell'inizio della prova
orale e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della
prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono
comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso,
del voto conseguito nelle prove scritte.
7. La commissione e le eventuali sottocommissioni, prima
dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai
singoli candidati per ciascuna delle materie di esame nonche'
scelgono i testi in lingua inglese da leggere e tradurre. Tali
quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Possono essere predisposti anche quesiti unici, atti a una verifica
complessiva delle materie d'esame.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 15
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C del
decreto ministeriale, e devono essere conseguiti, o, laddove
previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine
previsto per la presentazione della domanda di ammissione. Il
punteggio massimo che puo' essere attribuito ai titoli e' di dieci
punti.
2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo
le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi e
si ottiene dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio
attribuito nella valutazione dei titoli.
5. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e
preferenza, di cui all'art. 3, gia' indicati nella domanda, a pena di
decadenza dai benefici, all'USR competente, entro il termine
perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata
(pec). Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'USR
competente ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola
ad altre pubbliche amministrazioni purche' l'amministrazione e
l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano
individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella
domanda.
6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.
Art. 16
Predisposizione delle prove
1. Le tracce delle prove di cui all'art. 13 sono predisposte a
livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del
comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 8 del decreto
ministeriale. Il comitato tecnico-scientifico valida altresi' i
quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione e'
curata dal Ministero che, a tal fine, puo' avvalersi di supporti
esterni.
Art. 17
Graduatorie
1. La commissione giudicatrice, dopo aver valutato le prove
scritte, la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della
graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti
pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale,
determinato all'art. 2, comma 8 e aumentato di una quota pari al
venti per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con
arrotondamento all'unita' superiore.
2. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del
dirigente preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del
Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR,
nonche' sul sito internet del Ministero.
3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini
dell'assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al loro
esaurimento.
4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo
di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso
dell'interessato, i soggetti che lo abbiano gia' superato nel
medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di
altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Art. 18
Assunzione in servizio
1. Nei limiti delle facolta' assunzionali previste dall'art. 39,
commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato
utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con
la prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto
individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi ed assegnato ai
ruoli provinciali in base all'ordine di graduatoria e delle
preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria.
2. La costituzione del rapporto di lavoro, che potra' avvenire,
gradualmente, in ragione delle facolta' assunzionali maturate, e',
comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro
e' disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca.
4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine
di graduatoria.
5. In base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere
nella sede di prima assegnazione di titolarita' per un periodo non
inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell'immissione
in ruolo.
Art. 19
Presentazione dei documenti di rito
1. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo sono tenuti a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle
pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 20
Accesso agli atti del concorso
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione
attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti
stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'amministrazione puo' disporre il differimento dell'accesso
al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione,
la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni
concorsuali.
Art. 21
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica oppure ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale,
rispettivamente entro centoventi giorni o entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 22
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le
modalita' indicate nell'informativa sul trattamento dei dati
personali.
2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati presso la banca dati automatizzata a cui sono state
indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono
utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I
dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie
finali di merito sono successivamente raccolti e trattati presso una
banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, viale Trastevere n. 76/A - 00153
Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro
da parte dei competenti USR.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il candidato ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle altre strutture dell'amministrazione ed alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico-economica dei candidati.
5. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
6. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell'ufficio scolastico regionale competente per la procedura
concorsuale cui l'interessato ha partecipato.
Art. 23
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano
1. L'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia
provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, presso le
istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e
con insegnamento bilingue sloveno-italiano per i posti e secondo le
modalita' indicate all'art. 2, comma 10.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di
reclutamento della Regione autonoma Valle D'Aosta e delle Province
autonome di Trento e Bolzano.
Art. 24
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e
ricerca.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 20 dicembre 2018
Il direttore generale: Novelli
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