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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci Tenenti in
servizio permanente nei ruoli normali dell'esercito, di cui quattro
del Corpo degli ingegneri, quattro del Corpo sanitario e due del
Corpo di commissariato.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.101 del 28/12/2012 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 12E07264 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 28/1/2013 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli Ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici Dirigenziali
Generali;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2012);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2012 - 2014;
Vista la lettera n. 3685/RESTAV1/05.02.11/01 del 6 agosto 2012,
con la quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2012 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di dieci
Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, di
cui quattro del Corpo degli Ingegneri, quattro del Corpo Sanitario e
due del Corpo di Commissariato;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere a scorrimento
delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in
relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative
dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale
militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di
efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale;
Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare ai principi di
carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell'Esercito:
a) concorso per la nomina di 4 (quattro) Tenenti nel ruolo
normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito.
I posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di
studio:
1) laurea magistrale/specialistica in ingegneria dei materiali
(classe LM-53): 2 (due) posti;
2) laurea magistrale/specialistica in ingegneria civile/edile
(LM-23 e LM-4 C.U.): 2 (due) posti.
Qualora uno o piu' dei posti previsti al punto 1) risultassero
non ricopribili per insufficienza di concorrenti idonei in possesso
della laurea magistrale/specialistica richiesta, i medesimi potranno
essere devoluti, previo parere dello Stato Maggiore dell'Esercito, a
quelli di cui al punto 2).
Nell'ambito dei posti di cui al punto 1), sono previste le
seguenti riserve:
1 (uno) posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
1 (uno) posto e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare
e nell'Aeronautica Militare;
Nell'ambito dei posti di cui al punto 2), 1 (uno) posto e'
riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza
demerito nell' Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica
Militare.
b) concorso per la nomina di 4 (quattro) Tenenti nel ruolo
normale del Corpo Sanitario dell'Esercito.
I posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di
studio:
1) laurea magistrale/specialistica in medicina e chirurgia (LM
41): 2 (due) posti;
2) laurea magistrale/specialistica in medicina veterinaria (LM
42): 2 (due) posti;
Qualora uno o piu' dei posti previsti al punto 2) risultassero
non ricopribili per insufficienza di concorrenti idonei in possesso
della laurea magistrale/specialistica richiesta, i medesimi potranno
essere devoluti, previo parere dello Stato Maggiore dell'Esercito, a
quelli di cui al punto 1).
Nell'ambito dei posti di cui al punto 1), 1 (uno) posto e'
riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza
demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica
Militare;
Nell'ambito dei posti di cui al punto 2), sono previste le
seguenti riserve:
1 (uno) posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
1 (uno) posto e' riservato agli Ufficiali ausiliari che hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare
e nell'Aeronautica Militare.
c) concorso per la nomina di 2 (due) Tenenti nel ruolo normale
del Corpo di Commissariato dell'Esercito.
I posti sono destinati ai concorrenti in possesso della laurea
magistrale/specialistica in giurisprudenza (LGM/01 o titolo
equipollente).
Agli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza
demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica
Militare e' riservato 1 (uno) posto.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei, potranno essere devoluti agli altri concorrenti
idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto
- organizzazione prevista dai due comma precedenti, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La predetta Direzione Generale si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet
www.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it, definendone le
modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono
partecipare concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 3, comma 1:
a) non hanno superato il giorno del compimento del:
1) 40° anno di eta', se Ufficiali in ferma prefissata
dell'Esercito, della Marina Militare o dell'Aeronautica Militare che
hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle
Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) 34° anno di eta', se Ufficiali in ferma prefissata dell'
Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se
Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art.
653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
3) 32° anno di eta', se non appartenenti alle predette
categorie;
b) sono cittadini italiani;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile
sostitutivo, a meno che hanno presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere
allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al
concorso;
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) sono in possesso di una delle seguenti lauree
magistrali/specialistiche:
1) per il concorso relativo al Corpo degli Ingegneri
dell'Esercito: quelle indicate nel precedente art. 1, comma 1,
lettera a). I concorrenti che partecipano per i posti per laureati in
ingegneria civile/edile devono essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione relativa alla laurea
magistrale/specialistica posseduta;
2) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito:
quelle indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettera b). Tali
concorrenti devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione relativa alla laurea magistrale/specialistica
posseduta;
3) per il concorso relativo al Corpo di Commissariato
dell'Esercito, quella indicata nel precedente art. 1, comma 1,
lettera c).
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree
magistrali/specialistiche, come previsto dal decreto
interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Inoltre, saranno considerati validi eventuali diplomi di laurea
equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
il relativo provvedimento di equipollenza.
La partecipazione ai concorsi di coloro che hanno conseguito
all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al
riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca dell'equipollenza del titolo stesso
ad uno di quelli precedentemente indicati.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 12 e 13;
b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dei requisiti di moralita' e
condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura,
da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del
presente articolo e quelli di cui al precedente comma 2 dovranno
essere mantenuti fino alla data di nomina ad ufficiale in servizio
permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi
delle attivita' concorsuali, le procedure dei concorsi di cui
all'art. 1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale
dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel
successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o da Ente dalla stessa
delegato alla gestione del concorso.
3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al temine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
accreditamento con una delle seguenti modalita':
a. fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di
telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
b. mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c. mediante "smart card" e credenziali della propria firma
digitale.
Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale
del portale dei concorsi.
Art. 4
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra' essere compilata
necessariamente on-line ed inviata, con esclusione di qualsiasi altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il
concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata ed inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in
formato PDF o JPEG con dimensioni massime di 3Mb per ogni allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare alla domanda
di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al
successivo art. 10. Nella predisposizione dei documenti il candidato
dovra' curare che la denominazione di ciascun file identifichi il
certificato/attestazione contenuto nello stesso.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza,
all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo
l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una
copia della stessa, completa degli estremi di acquisizione a
protocollo.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso nonche', quelli relativi al possesso di
titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno
essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate in via telematica conforme
a quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, saranno valutate da PERSOMIL ai fini della loro
ammissibilita'. Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi
altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il candidato
abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, che venga a verificarsi in
prossimita' della scadenza del termine di presentazione delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato di un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi,
PERSOMIL provvedera' ad informare i candidati con avviso pubblicato
sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre,
stampare e presentare la suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente
di appartenenza ovvero, se in congedo, ai Centri Documentali
dell'Esercito (ex Distretti Militari) ovvero ai Dipartimenti Militari
Marittimi/Capitanerie di Porto ovvero alle Direzioni Territoriali del
Personale della Regione Aerea competenti per territorio o al Comando
Aeronautica Militare di Roma, di ascrizione in relazione alla Forza
Armata di appartenenza ed alla loro residenza.
I comandi interessati dovranno provvedere a:
a) per il personale in servizio dell'Esercito, dell'Aeronautica
Militare e dell'Arma dei Carabinieri:
- prendere atto della domanda di partecipazione al concorso
del dipendente;
- compilare apposito documento caratteristico numerato,
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso
ruolo normale dell'Esercito - anno 2012" (in calce al quale
l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione);
- predisporre, per ciascun concorrente in servizio, un plico
sigillato contenente:
1) copia conforme all'originale del libretto personale e
dello stato di servizio;
2) attestazione e dichiarazione di completezza in
originale.
Il plico sigillato dovra' essere consegnato dal candidato, al
personale preposto, all'atto della presentazione presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per sostenere la 1^
prova scritta prevista dal bando;
- informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso.
L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del
trasferimento dovra' essere contestualmente informato il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
- comunicare tempestivamente al suddetto Centro ogni
variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di
procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.).
b) per il personale in servizio della Marina Militare:
- prendere atto della domanda di partecipazione al concorso
del dipendente;
- compilare apposito documento caratteristico numerato,
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso
ruolo normale dell'Esercito - anno 2012" (in calce al quale
l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione);
- trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al
termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi, l'originale di tale documento
caratteristico al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - V Reparto - 13ª Divisione documentazione Marina
- viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma;
- predisporre, per ciascun concorrente in servizio, un plico
sigillato contenente:
1) copia conforme all'originale del suddetto documento
caratteristico;
2) attestazione e dichiarazione di completezza in
originale.
Il plico sigillato dovra' essere consegnato dal candidato, al
personale preposto, all'atto della presentazione presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito per sostenere la 1^
prova scritta prevista dal bando;
- informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso.
L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del
trasferimento dovra' essere contestualmente informato il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
- comunicare tempestivamente al suddetto Centro ogni
variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di
procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.)
c) per il personale in congedo dell'Esercito, dell'Aeronautica
Militare e dell'Arma dei Carabinieri: trasmettere, entro il ventesimo
giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione ai concorsi, al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e
Scuole militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno, copia
integrale del libretto personale e dello stato di servizio;
d) per il personale in congedo della Marina Militare la
suddetta documentazione sara' acquisita d'ufficio dalla Direzione
Generale per il Personale Militare, previa richiesta del Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, e inviata al Centro
di Selezione stesso.
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove
scritte, calendari di svolgimento delle selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al
medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e
www.esercito.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante
messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata
(PEC) agli indirizzi: concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it
e r1d1s4@persomil.difesa.it ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it e persomil@postacert.difesa.it.
A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia per immagine
(file formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
Art. 6
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 prevede:
a) un'eventuale prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale, nonche' una prova pratica solo nel concorso per
il Corpo Sanitario per i concorrenti in possesso della lauree
magistrali/specialistiche in medicina e chirurgia e medicina
veterinaria;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di
gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 585 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica - all'atto
dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale
partecipano, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in
tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso
contrario saranno esclusi dai concorsi.
Art. 7
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso,
per la prova di preselezione, per le prove scritte, per la
valutazione dei titoli di merito, per le prove orali (nonche' per la
prova pratica solo nel concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito)
e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
i tre concorsi;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per i
tre concorsi;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per i
tre concorsi;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per i tre concorsi;
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta:
a) per il concorso relativo al Corpo degli Ingegneri
dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), da:
1) un Ufficiale del Corpo degli Ingegneri in servizio
permanente di grado non inferiore a Brigadiere Generale, presidente;
2) tre Ufficiali del Corpo degli Ingegneri in servizio
permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;
3) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore, per la prova di preselezione, per la prova scritta di
cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale -
limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la
formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto;
4) un Docente universitario, che potra' essere diverso in
relazione a ciascuna delle categorie di laureati tra cui sono
ripartiti i posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), membro aggiunto;
5) un Docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
6) un Ufficiale in servizio permanente, di grado non
inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario
senza diritto di voto;
b) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), da:
1) un Ufficiale del Corpo Sanitario in servizio permanente di
grado non inferiore a Brigadiere Generale, presidente;
2) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Maggiore, per le prove sostenute dai concorrenti laureati
in medicina e chirurgia, membri;
3) due Ufficiali veterinari in servizio permanente di grado
non inferiore a Maggiore, per le prove sostenute dai concorrenti
laureati in medicina veterinaria, membri;
4) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore, per la prova di preselezione, per la prova scritta di
cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale -
limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la
formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto;
5) un Docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
6) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto;
c) per il concorso relativo al ruolo normale del Corpo di
Commissariato dell'Esercito, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), da:
1) un Ufficiale del Corpo di Commissariato in servizio
permanente di grado non inferiore a Brigadiere Generale, presidente;
2) due Ufficiali del Corpo di Commissariato in servizio
permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri;
3) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore, per la prova di preselezione, per la prova scritta di
cultura generale, per la valutazione dei titoli, per la prova orale -
limitatamente agli argomenti di carattere militare - e per la
formazione della graduatoria di merito, membro aggiunto;
4) un Docente universitario in materie giuridiche, membro;
5) un Docente o esperto, che potra' essere diverso in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;
6) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
I membri aggiunti interverranno nelle fasi espressamente indicate
ed avranno diritto di voto solo per le materie per le quali sono
aggregati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, qualificati
istruttori militari di educazione fisica, membri;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario
senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra', durante l'espletamento delle
prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, tra cui un Ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Maggiore, membri.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un Ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo
normale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio e
Trasmissioni di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale psicologo in servizio permanente del Corpo
Sanitario, membro;
c) un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
d) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico -
specialistico di ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito laureati
in psicologia, che potranno essere coadiuvati da psicologi civili
convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui
al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente con il grado di
Brigadiere Generale, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non
inferiore a Maggiore, membri.
Gli Ufficiali medici facenti parte di tale commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 4.
Art. 8
Prova di preselezione
1. I concorrenti, distinti per ciascun concorso di cui all'art.
1, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, saranno
sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso al quale hanno chiesto
di essere ammessi - ad un'eventuale prova di preselezione, che avra'
luogo, a cura della rispettiva commissione esaminatrice di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2,
Foligno, alle 0800, secondo il seguente calendario:
a) 30 gennaio 2013 per il concorso relativo al Corpo degli
Ingegneri dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a);
b) 1° febbraio 2013 per il concorso relativo al Corpo Sanitario
dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) 31 gennaio 2013 per il concorso relativo al Corpo di
Commissariato dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c).
Eventuali modificazioni della sede, della data e dell'ora di
svolgimento della prova di preselezione saranno rese note con avviso
pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5,
comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
2. Qualora in relazione al numero dei concorrenti sara' ritenuto
inopportuno effettuare la prova di preselezione per uno o piu'
concorsi indetti con il presente decreto, sul portale dei concorsi di
cui al precedente art. 5, comma 2 sara' pubblicato il relativo
avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
3. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso al quale hanno chiesto di partecipare
dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, muniti di
copia della domanda e di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile
nero, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella
fissata per l'inizio della prova.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
4. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
almeno 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla predeterminata, di
cui 15 (quindici) sulla lingua inglese. Gli altri argomenti sui quali
verteranno i quesiti sono riportati nel paragrafo 1 degli allegati A,
B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti a cui
dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati
dalla relativa commissione esaminatrice e comunicati prima
dell'inizio della prova stessa.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
5. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione
sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la
competente commissione, in base al numero delle risposte esatte
fornite dai concorrenti, formera' le graduatorie provvisorie distinte
per ciascun concorso, al solo scopo di individuare coloro che saranno
ammessi alle prove scritte.
6. Per ciascun concorso saranno ammessi alle prove scritte,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria provvisoria di cui al
precedente comma 5, concorrenti nei limiti numerici appresso
indicati:
a) 40 (quaranta) per il concorso relativo al Corpo degli
Ingegneri dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a);
b) 40 (quaranta) per il concorso relativo al Corpo Sanitario
dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) 20 (venti) per il concorso relativo al Corpo di
Commissariato dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c).
Inoltre, saranno ammessi a sostenere le prove scritte i
concorrenti che avranno fornito lo stesso numero di risposte esatte
del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria
provvisoria, all'ultimo posto utile.
7. I concorrenti di cui al precedente comma 6, accedendo con il
proprio profilo sul portale del concorso, vi troveranno la
comunicazione di ammissione o non ammissione alle prove.
8. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili indicati al precedente comma 6 potranno chiedere
informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 10° giorno
successivo alla data di rispettivo svolgimento, al Ministero della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06517051012, ovvero consultare i siti web www.persomil.difesa.it
e www.esercito.difesa.it.
9. La commissione esaminatrice di ciascun concorso dovra' far
pervenire i verbali della prova di preselezione, entro il terzo
giorno dalla data di svolgimento della prova stessa, alla Direzione
Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione e al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
Art. 9
Prove scritte
1. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle
prove scritte con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 7
(se ha avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non
sara' comunicata l'esclusione dai concorsi (se la prova di
preselezione non ha avuto luogo) dovranno sostenere le seguenti prove
scritte:
a) per il concorso relativo al Corpo degli Ingegneri
dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) prima prova di cultura generale, comune a tutti i
concorrenti, consistente in quesiti a risposta multipla
predeterminata e/o aperta sugli argomenti riportati nel paragrafo 2,
lettera a) del citato allegato A al presente decreto.
La durata massima di detta prova sara' fissata dalla commissione
esaminatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio della prova
stessa;
2) seconda prova di cultura tecnico - scientifica,
diversificata per ciascuna laurea magistrale/specialistica,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato vertente sugli argomenti indicati nel paragrafo 2, lettera
b) del suddetto allegato A;
b) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) prima prova di cultura generale - professionale,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato su uno o piu' argomenti tratti dalle materie indicate nel
paragrafo 2, lettera a) del citato allegato B al presente decreto;
2) seconda prova di cultura tecnico - professionale,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato su uno o piu' argomenti tratti dalle materie indicate nel
paragrafo 2, lettera b) del suddetto allegato B;
c) per il concorso relativo al Corpo di Commissariato
dell'Esercito di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
1) prima prova di cultura generale - professionale,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di una
composizione di cultura generale - professionale su uno o piu'
argomenti tratti dalle materie indicate nel paragrafo 2, lettera a)
del citato allegato C al presente decreto;
2) seconda prova di cultura tecnico - professionale,
consistente nell'elaborazione, nel tempo massimo di otto ore, delle
risposte a un gruppo di domande a risposta libera (almeno una per
ogni disciplina giuridica indicata nel paragrafo 2, lettera a) del
citato allegato C) relative ad argomenti differenti da quelli gia'
trattati nella prima prova scritta;
2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo,
con inizio non prima delle 0830, nelle sedi e nei giorni appresso
indicati:
a) per il concorso relativo al Corpo degli Ingegneri
dell'Esercito: 6 e 7 febbraio 2013 presso la Scuola di Applicazione e
Istituto di Studi Militari dell'Esercito - via Arsenale n. 22,
Torino;
b) per il concorso relativo al Corpo Sanitario dell'Esercito: 6
e 7 febbraio 2013 presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno;
c) per il concorso relativo al Corpo di Commissariato
dell'Esercito: 4 e 5 febbraio 2013 presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei
concorsi di cui al precedente art. 5,comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a
presentarsi, per sostenere le prove scritte, entro le 0730, nella
sede e nei giorni rispettivamente previsti, muniti di carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento di cui all'art. 6
e di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. Coloro che
risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi
dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
18/30.
6. I concorrenti, accedendo con il proprio profilo sul portale
del concorso, potranno verificare i risultati delle prove. Gli idonei
vi troveranno l'indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno
presentarsi presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica,
nonche' agli accertamenti sanitari ed attitudinale di cui ai
successivi articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.
Art. 10
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), dopo le prove scritte di cui
all'art. 9 e prima della relativa correzione, procedera' alla
valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che hanno sostenuto
entrambe le prove. L'esito della valutazione sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto.
Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i
concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL- Uniform
Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,
dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova
scritta di cultura generale.
3. Formeranno oggetto di valutazione, fermo restando quanto
precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico,
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i
quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche
e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite
dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.
4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di punti 10/30, cosi' ripartiti:
a) laurea magistrale/specialistica prevista per la
partecipazione al concorso (fino a punti 1/30):
1) punti 1/30, con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode;
2) punti 0,50/30, con voto compreso tra 100 e 105/110;
b) titoli accademici e tecnici (fino a punti 4/30):
1) punti 2/30 per ogni diploma di specializzazione;
2) punti 2/30 per ogni master afferente alla professionalita'
richiesta per il concorso a cui si partecipa;
3) punti 2/30 per ogni dottorato di ricerca afferente alla
professionalita' richiesta per il concorso a cui si partecipa;
c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di
specializzazione attinenti alla professione: fino a punti 2/30. Per
quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola
pubblicazione avverra' solo se e' possibile scindere ed individuare
l'apporto di ciascun autore;
d) esperienze professionali documentate, successive alla
laurea, attinenti alla laurea specialistica posseduta: fino a punti
2/30;
e) qualita' del servizio prestato nelle Forze Armate,
desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, che per
i militari in servizio o in congedo verra' acquisita con le modalita'
indicate al precedente art. 4, comma 10: fino a punti 1/30.
Art. 11
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari ed attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e
quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di
febbraio 2013, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - viale Mezzetti, n. 2, Foligno, nei giorni che saranno
resi noti con avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al
precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma e fruiranno, compatibilmente con le potenzialita' dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro
muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre, in originale o in copia
conforme, la seguente documentazione necessaria sia per le prove di
efficienza fisica sia per gli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 12:
a) il certificato di idoneita' sportiva agonistica di tipo B,
in corso di validita' (non antecedente ad un anno all'atto di
presentazione alle prove di efficienza fisica), rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale che esercitano in tali ambiti la professione di
medico specializzato in medicina dello sport. La mancata
presentazione del certificato comporta la non ammissione alle prove
di efficienza fisica. I concorrenti in servizio militare potranno
produrre, in sostituzione del predetto certificato, la dichiarazione
rilasciata dal Dirigente del Servizio Sanitario del Reparto/Ente
presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di
controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza
operativa previste per detto personale.
b) referto originale rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale attestante l'effettuazione in data non anteriore
ai tre mesi da quella di presentazione per le prove di efficienza
fisica, dei sottoelencati esami:
1) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
2) test per l'accertamento della positivita' per anticorpi
per HIV;
c) referto rilasciato, in data non anteriore ad un mese da
quella di presentazione per le prove di efficienza fisica, da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, di analisi delle urine per la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta
impregiudicata la facolta' per l'AD di sottoporre a drug test i
vincitori di concorso;
d) certificato (conforme al modello riportato nell'allegato E,
che costituisce parte integrante del presente decreto), rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione.
e) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile);
f) referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante
analisi su sangue o urine, effettuato presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la
data di presentazione alle prove medesime (se di sesso femminile).
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto
saranno sottoposti, al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica, al test di gravidanza per
escludere la sussistenza di detto stato. Infatti, l'accertato stato
di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle
prove di efficienza fisica e pertanto la stessa, senza sostenere le
predette prove, sara' avviata alla commissione per gli accertamenti
sanitari, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) che disporra' quanto
previsto al successivo art. 12, comma 4, anche per il recupero della
prova di efficienza fisica, di concerto con la preposta commissione.
Inoltre tutti i candidati, qualora ne siano gia' in possesso,
potranno presentare l'esame radiografico del torace in due
proiezioni, con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico
da parte della commissione medica l'esame radiografico verra'
effettuato presso il Centro di Selezione);
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
La mancata presentazione dei sopra elencati certificati, con
l'eccezione dell'esame radiografico, comportera' la non ammissione
agli accertamenti sanitari.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2 minuti
senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6 minuti) -
esercizio obbligatorio;
c) salto in alto (minimo 110 centimetri, in non piu' di tre
tentativi) - esercizio facoltativo;
d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50 secondi, in
non piu' di due tentativi) - esercizio facoltativo.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2 minuti
senza interruzioni) - esercizio obbligatorio;
b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7 minuti) -
esercizio obbligatorio;
c) salto in alto (minimo 100 centimetri, in non piu' di tre
tentativi) - esercizio facoltativo;
d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60 secondi, in
non piu' di due tentativi) - esercizio facoltativo.
6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' il giudizio
di inidoneita', quindi la mancata ammissione ai successivi
accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel citato allegato
D.
Il medesimo allegato D contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) provvedera' a:
a) verificare la validita' delle certificazioni prodotte dai
concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
b) avviare senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza e' risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al comma 4., del successivo art. 12;
c) sottoporre i concorrenti agli esercizi obbligatori e
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
d) attribuire ai concorrenti che hanno superato uno o entrambi
gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel
gia' citato allegato D. Tale punteggio, che in ogni caso non potra'
superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante
ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 15.
Art. 12
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari ed attitudinale. Per
esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.
Gli accertamenti sanitari, ai quali provvedera' la commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), saranno volti al
riconoscimento del possesso da parte dei concorrenti dell'idoneita'
psico-fisica al servizio quali ufficiali in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Esercito.
In base al vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art.
582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
e alle vigenti direttive applicative impartite dalla Direzione
Generale della Sanita' Militare, gli accertamenti sanitari saranno
volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei
seguenti specifici requisiti:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile e a m.
1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e
motilita' oculare normali;
c) perdita uditiva:
1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ? 8.000
Hz;
2. La commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c)
disporra' per tutti i concorrenti, tranne quelli in accertato stato
di gravidanza, i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica (ed eventuale psichiatrica);
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) transaminasemia (GOT e GPT);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) trigliceridemia;
7) colesterolemia;
8) gamma GT;
9) VES;
h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale; in tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per
la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva le
cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito
http://www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi) o
siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica,
laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico)
ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e
medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato
edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione
dell'esame, la dichiarazione di cui all'allegato F, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche'
un'ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo
vaccinale, secondo quanto riportato nell'allegato G, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti sanitari non potra' in nessun caso
procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei
confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato
anche con le modalita' previste dal presente articolo, il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi
Accademia e Scuole militari procedera' alla convocazione per il
predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 15. Se in occasione
della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la
preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c)
ne dara' notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare
che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso
per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a
definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra'
conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli
specifici requisiti psico-fisici suindicati.
6. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) "idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli Ingegneri/Sanitario/di Commissariato
dell'Esercito", con l'indicazione del profilo sanitario di cui al
successivo punto 6);
b) "inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo degli Ingegneri/Sanitario/di Commissariato
dell'Esercito", con l'indicazione della causa di inidoneita'.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui e' stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:
PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 di
ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un
punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 delle predette
caratteristiche sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto,
il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti
sanitari sara' di punti 4,5.
8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati:
a) affetti da imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
b) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
c) positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
d) affetti da malattie o lesioni per le quali sono previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti
necessari per la frequenza del corso applicativo indicato nel
successivo art. 16;
e) affetti da tutte quelle malformazioni ed infermita' non
contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la
frequenza del corso e successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli normali.
9. I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, e quelli nei confronti dei quali la
commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' e rinviera' il
giudizio di idoneita' in attesa di ulteriori elementi di valutazione
saranno sottoposti, a cura della stessa commissione, all'accertamento
definitivo entro i termini stabiliti dalla commissione stessa.
Eccezionalmente, per esigenze organizzative connesse al rispetto
del termine di conclusione della procedura concorsuale e per economia
di risorse, i candidati potranno essere sottoposti con riserva alle
ulteriori prove concorsuali, nelle more della valutazione
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari gia' prodotta o che
intendono produrre.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
Essi potranno, tuttavia, far pervenire al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e
Scuole Militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, anticipandola via fax (numero 0742/342208), specifica
istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea
documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica ovvero
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di
inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della
documentazione prevista ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito la
relativa comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i
concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita'
riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi
confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in
caso di accoglimento dell'istanza, sara' espresso dalla commissione
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti sanitari ovvero, solo qualora la commissione stessa lo
riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari.
I concorrenti dichiarati inidonei, anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al presente comma o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato
ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
11. La commissione per gli accertamenti sanitari dovra' far
pervenire al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole Militari i
verbali con gli esiti entro il terzo giorno dalla data di
completamento dei medesimi.
Art. 13
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
sanitari e, con riserva, quelli di cui al precedente comma 9 saranno
sottoposti ad un accertamento attitudinale, a cura della commissione
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), secondo le
direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
Il suddetto accertamento attitudinale sara' finalizzato a
valutare oggettivamente, attraverso una serie di prove attitudinali
(batteria testologica, questionario informativo ed intervista di
selezione), il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un
proficuo inserimento nella Forza Armata quale ufficiale del ruolo
normale.
2. I concorrenti di cui al precedente art. 12, comma 9 saranno,
di norma, sottoposti all'accertamento attitudinale con riserva, solo
se sara' necessario per esigenze organizzative connesse al rispetto
del termine di conclusione della procedura concorsuale.
3. I concorrenti di cui al precedente art. 12, comma 10 saranno,
di norma, sottoposti all'accertamento attitudinale solo se verranno
giudicati idonei a seguito della valutazione della documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti sanitari o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti, eventualmente dopo aver
sostenuto con riserva, se sara' necessario per esigenze organizzative
connesse al rispetto del termine di conclusione della procedura
concorsuale, la prova orale. Eccezionalmente, se lo impongono le
citate esigenze organizzative, essi potranno essere sottoposti con
riserva all'accertamento attitudinale, nelle more della valutazione
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari gia' prodotta o che
intendono produrre.
4. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Detto giudizio,
adeguatamente motivato, che sara' comunicato agli interessati seduta
stante per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
5. Le commissioni per l'accertamento attitudinale dovra' far
pervenire al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole Militari i
verbali con gli esiti entro il terzo giorno dalla data di
completamento dei medesimi.
Art. 14
Prova orale e prova pratica
1. I concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nelle
prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari ed in quello
attitudinale riceveranno apposita comunicazione con messaggio di
posta elettronica, contenente l'indicazione della sede e della data
di svolgimento della prova orale e, nel concorso per il Corpo
Sanitario dell'Esercito, anche di quella pratica.
2. Per esigenze organizzative la prova pratica, prevista per i
partecipanti al concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito in
possesso della lauree magistrali/specialistiche in medicina e
chirurgia e in medicina veterinaria, potra' avere luogo dopo lo
svolgimento di quella orale, solo in caso di idoneita' riportata in
questa ed anche in sede diversa da quella della prova orale.
Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale
e, quando prevista, di quella pratica, sono riportati nei paragrafi 3
e 4 dei gia' citati allegati A e C e nei paragrafi 3, 4 e 5 del gia'
citato allegato B.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova
(cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una
votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. Il punteggio
della prova risultera' dalla media dei voti riportati nei due
precitati gruppi di argomenti. La prova pratica, prevista solo nel
concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito, si intendera' superata
se il concorrente avra' riportato una votazione non inferiore a
18/30, utile anch'essa per la formazione della relativa graduatoria
di merito.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo hanno chiesto
nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova
orale facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta tra la
francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), con le modalita'
riportate nei gia' citati allegati A, B e C.
Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30/30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.
Art. 15
Graduatorie di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva
commissione esaminatrice, nelle graduatorie di merito, distinte per
ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1.
2. Tali graduatorie -che nei concorsi per il Corpo degli
Ingegneri e per il Corpo Sanitario dell'Esercito saranno distinte
secondo la ripartizione dei posti per lauree specialistiche indicata
nel citato art. 1- saranno formate secondo l'ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
fisica;
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel
concorso per il Corpo Sanitario dell'Esercito per i concorrenti in
possesso della lauree specialistiche/magistrali in medicina e
chirurgia e medicina veterinaria);
f) il punteggio riportato nella prova orale;
g) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) si
terra' conto della riserva di posti prevista a favore degli Ufficiali
ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito,
nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare e, nei concorsi di
cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della riserva di un posto
ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La riserva a
favore delle vittime del servizio/dovere e' da considerare
prioritaria rispetto a quella stabilita per il personale proveniente
dagli Ufficiali ausiliari. Detti posti, qualora non ricopribili per
insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito del
relativo concorso.
4. Inoltre, nel decreto di approvazione delle graduatorie dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) si
terra' conto della ripartizione dei posti sulla base delle lauree
specialistiche prescritte per la partecipazione. La riserva dei posti
a favore degli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza
demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica
Militare si intendera' soddisfatta dichiarando vincitore del concorso
il primo riservatario classificatosi con il piu' elevato punteggio
assoluto nella graduatoria di merito del concorso. Una volta
approvata la graduatoria di merito del concorso, il ripianamento del
posto eventualmente resosi disponibile per rinuncia o decadenza del
vincitore riservatario non potra' avvenire in nessun caso a danno
degli altri concorrenti gia' dichiarati vincitori con il decreto di
approvazione della graduatoria.
In assenza di idonei la copertura dei posti avverra' secondo i
criteri indicati nel precedente art. 1, comma 2.
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza, posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno
dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di
titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il
concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art.
2, comma 9 della legge n. 191/1998.
6. Le graduatorie dei concorrenti risultati idonei in ciascun
concorso saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. Saranno
dichiarati vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4- i concorrenti che,
per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente
nella rispettiva graduatoria di merito.
7. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e sul portale dei
concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 16
Nomina
1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 6 saranno
nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito, del Corpo
Sanitario dell'Esercito e del Corpo di Commissariato dell'Esercito,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto
presidenziale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di
cui al successivo comma 4.
I concorrenti risultati vincitori dei concorsi dovranno produrre
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto
analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciati entro trenta giorni dalla data di
ammissione ai corsi, da strutture sanitarie pubbliche.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come prescritto dall'art.
722, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso
applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le
modalita' stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All'atto della
presentazione al corso gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di
cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma
comportera' la revoca della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 15,
entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti
idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio
permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato al primo corso utile
successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
7. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli Ufficiali
appartenenti alle Forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
8. Per gli Ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero
ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio
permanente.
9. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego
presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare
provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle
domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emerge la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 18
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei requisiti
prescritti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo la nomina.
Art. 19
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a carico
dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami, fino ad un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente art. 6, nonche' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per
il rientro nella sede di servizio, per i quali non sara', dunque,
rilasciato il certificato di viaggio. In particolare, detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui
uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il
concorrente non sostiene gli accertamenti e le prove d'esame per
motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole Militari, per le
finalita' di gestione dei concorsi e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dei concorsi o alla
posizione giuridico - economica dei candidati, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per le parti di competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali:
a) il dirigente della 1^ Divisione della Direzione Generale per
il Personale Militare;
b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 4,
comma 10;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2012
F.to Gen. C. A. Francesco Tarricone
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