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MINISTERO DELL'INTERNO
Bando di concorso per sessantuno borse di studio, anno scolastico
2003-2004 - Sezioni scuola media inferiore, scuola media superiore e
corsi di istruzione superiore, a favore dei figli e orfani dei
segretari di comunita' montane e concorsi di comuni. (D.M. n.
15700/15B3/3369).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.56 del 16/7/2004 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E04061 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 30/9/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le autonomie
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 ottobre 1987,
n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero
dell'interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti
alle comunita' montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli
atti e dei contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981,
n. 93;
Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto il cap. n. 1207 dello stato di previsione della spesa di
questo Ministero;
Sentite le associazioni rappresentative degli enti interessati;
Sentite le associazioni di categoria dei segretari delle
comunita' montane e dei consorzi dei comuni;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle
seguenti borse di studio, per l'anno scolastico 2003-2004, ai figli e
agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita'
montane e dei consorzi di comuni che siano, alla data di scadenza dei
termini per l'invio della domanda, in attivita' di servizio ovvero in
posizione di quiescenza, con esclusione dei figli dei segretari
comunali e dei segretari delle convenzioni di segreterie comunali,
anche se in servizio presso una comunita' montana o un consorzio di
comuni:
a) venticinque da euro 516,46 ciascuna, per la frequenza delle
scuole medie inferiori;
b) trentaquattro da euro 1.032,91 ciascuna, per la frequenza
del corso medio superiore (ginnasio, liceo classico, liceo
scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole
professionali superiori e per la frequenza dei primi cinque anni dei
conservatori musicali);
c) due da euro 774,68 ciascuna, per la frequenza di corsi di
istruzione superiore (accademie di belle arti, ecc.) ai quali si
accede soltanto con il diploma di scuola media superiore.
L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di
una delle categorie considerate, va a beneficio di quelle i cui
candidati risultino essere in numero superiore alle borse di studio
messe a concorso, nei limiti di spesa stabiliti dal presente decreto.
Se alla fine dello scorrimento delle graduatorie dovessero
residuare ancora somme non assegnate, si procede nuovamente alla
suddivisione delle somme come sopra e cosi' di seguito, fino alla
massima utilizzazione nei limiti di spesa stabiliti.
Art. 2.
Per poter partecipare al concorso: gli studenti di cui ai punti
a) e b) del precedente art. 1 non devono aver frequentato da
ripetenti l'anno scolastico 2003-2004 e devono aver conseguito, nello
stesso anno, la promozione alla classe o al corso successivo,
riportando una votazione media non inferiore a 7/10 o equiparata
oppure un giudizio complessivo non inferiore a buono.
Art. 3.
Non sono ammessi al concorso: i ripetenti, nonche' gli studenti
di istituti di qualsiasi ordine e grado che, per l'anno 2003-2004,
siano ricoverati in istituti con retta interamente a carico della
pubblica assistenza, i figli dei segretari comunali o di appartenenti
ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni.
Non sono prese in considerazione le domande di partecipazione
presentate oltre i termini previsti dal successivo art. 4.
Art. 4.
Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali -
Direzione centrale per le autonomie, devono essere inoltrate entro il
30 settembre 2004.
Il premio viene erogato mediante accredito su c.c. bancario o
postale.
Art. 5.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere trasmesse
con raccomandata mediante avviso di ricevimento, entro i termini
sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione,
secondo gli allegati modelli, con l'espressa dichiarazione di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsita' in
atti:
1) autocertificazione di servizio del genitore del concorrente
e solo per il personale in posizione di quiescenza:
autocertificazione da cui risulti che il concorrente e' figlio
di segretario appartenente ai ruoli di una comunita' montana o di un
consorzio di comuni in posizione di quiescenza con l'indicazione
dell'ultima sede e dell'ultimo anno di servizio (modello 1);
2) autocertificazione dei giudizi o della votazione conseguiti,
nelle singole materie, dal concorrente nell'anno scolastico 2003-2004
con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da
ripetente (modello 2);
3) autocertificazione relativa al carico di famiglia con
l'indicazione del codice fiscale e del reddito di ciascun familiare
(modello 3);
4) dichiarazione ai fini della modalita' di pagamento prescelta
(modello 4).
Le domande dovranno, altresi', riportare la denominazione nonche'
l'indirizzo dell'istituto scolastico frequentato nell'anno 2003-2004.
L'Amministrazione, in ottemperanza alla normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
art. 71 (modalita' dei controlli), si riserva di verificare la
veridicita' delle autocertificazioni prodotte, a campione.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
genitore funzionario in attivita' di servizio o in posizione di
quiescenza o da chi esercita la patria potesta' se il candidato e'
orfano di segretario di comunita' montana o di consorzi di comuni.
Nella domanda, deve essere espressamente dichiarato che il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
al concorso previsto dall'art. 3 del presente decreto e che ai sensi
della legge n. 675/1996 si autorizza l'Amministrazione al trattamento
dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente procedura
concorsuale.
Con successivo decreto dello scrivente, ai sensi dell'art. 1 del
D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito
dall'art. 1 del decreto ministeriale in data 13 marzo 2002, verra'
nominata la commissione che provvedera' alla formulazione di distinte
graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del
presente decreto.
L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati viene
effettuata dalla commissione suddetta, sulla base dei giudizi
conseguiti da ciascuno di essi. A parita' di merito, si tiene conto
del numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita',
del reddito del nucleo familiare.
Ai fini del computo dei giudizi riportati nello scrutinio o negli
esami, sono esclusi quelli conseguiti in religione, condotta ed
educazione fisica.
La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto e'
imputata al relativo capitolo n. 1207 nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno.
Il direttore centrale per le autonomie e' incaricato
dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale.
Roma, 18 dicembre 2003
Il capo dipartimento: Malinconico
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