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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a
tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III,
posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli
equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di
diverse amministrazioni.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.50 del 30/6/2020 |
Ente: | COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 20E07299 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 2736 |
Scadenza: | 30/8/2021 |
Tags: | Amministrativi |
Forum di discussione Esercitati con i quiz
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l'art. 35, comma 5, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, tra l'altro, disciplina la
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare,
l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso
di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e
attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le
predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di societa' e
professionalita' specializzate in materia di reclutamento e di
selezione delle risorse umane;
Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione, in materia di
semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile ad
ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 le
scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di
specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per
titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dell'interno, con il quale il Pref.
dott.ssa Maria Grazia Nicolo', in qualita' di rappresentante del
Ministero dell'interno, e' nominata componente della Commissione
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019,
in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che
prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei
rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore
delle categorie protette;
Atteso che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla
base dei relativi prospetti informativi riferiti al 31 dicembre 2019
- riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli obblighi
di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre
categorie protette - intendono prevedere apposita riserva di posti
per la copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 nell'ambito della procedura selettiva di cui al
presente bando;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito con modificazioni
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'art. 25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della citata legge
5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso;
Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di
autorizzazione relativi al reclutamento del personale oggetto del
presente bando di concorso;
Viste le note con cui le Amministrazioni interessate si sono
rivolte al Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione
del concorso oggetto del presente bando, avvalendosi della
Commissione Interministeriale RIPAM per l'espletamento della
procedura concorsuale;
Espletati gli adempimenti e le procedure di cui all'art. 34-bis
del citato decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali e del comparto
istruzione e ricerca;
Delibera:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessive duemilacentotrentatre unita' di personale
non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare
nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o
categorie o livelli equiparati nei profili di seguito indicati dei
ruoli delle sotto indicate amministrazioni - secondo la seguente
ripartizione:
ventiquattro unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
dell'avvocatura generale dello Stato;
novantatre unita' di categoria A - F1, con il profilo
professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui:
novanta unita' da inquadrare nel ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui cinque posti riservati ai sensi
dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
tre unita' da inquadrare nel ruolo speciale della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
trecentocinquanta unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero dell'interno;
quarantotto unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 nei ruoli
del Ministero della difesa;
duecentoquarantatre unita' da inquadrare, con il profilo di
collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze;
duecentocinquanta unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero dello sviluppo economico, fermi restando gli esiti
della mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
dodici unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui sei posti
riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
sessantasette unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
duecentodieci unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III - F1
dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
novantadue unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, nell'area
funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
centocinquantanove unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area
funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione;
ventidue unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1
dei ruoli del Ministero dell'universita' e della ricerca;
duecentocinquanta unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
diciannove unita' da inquadrare, con il profilo di
funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III -
F1 dei ruoli del Ministero della salute;
duecentosessantaquattro unita' da inquadrare, con il profilo
di funzionario amministrativo, giuridico-contenzioso, nell'area
funzionale III - F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
ventitre unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
cinque unita' da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, con il profilo di
funzionario amministrativo - V livello;
due unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario
amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale,
fermi restando gli esiti della mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando.
Per il numero dei posti di cui al precedente comma 1 afferenti al
Ministero della difesa la riserva indicata nel precedente periodo e'
pari al cinquanta per cento dei posti.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta per cento dei
posti.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche'
al momento dell'assunzione in servizio:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) avere una eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito
indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laure
magistrale.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono
ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il
candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa
dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia
gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
2. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'interno e il Ministero della difesa sara' richiesto il possesso
della cittadinanza italiana e della condotta incensurabile ai sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sara' altresi'
richiesto a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili
presso l'avvocatura generale dello Stato.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del
presente bando di concorso.
Art. 3
Procedura concorsuale
1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, d'ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
della commissione esaminatrice ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorso e' espletato in base alle procedure di seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM
si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano
presentato domanda di partecipazione sia superiore a due volte il
numero dei posti messi a concorso;
b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva
di cui alla precedente lettera a);
c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art.
8, riservata ai candidati che avranno superato la prova di cui alla
precedente lettera b).
Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono
presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di
strumentazione informatica.
La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta
in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei
partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita';
d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova
orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.
La commissione esaminatrice redige la graduatoria finale di
merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella
prova orale e nella valutazione dei titoli, fermo restando quanto
previsto dall'art. 9 comma 4.
3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito, validata dalla Commissione RIPAM ai sensi dell'art. 11, in
numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei
posti di cui all'art. 1, sono nominati vincitori e assegnati alle
amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato,
secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
Art. 4
Pubblicazione del bando, presentazione
della domanda e comunicazioni ai candidati.
Termini e modalita'
1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it sul
sistema «Step-One 2019» e sui siti web istituzionali delle
amministrazioni interessate.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico
sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet
all'indirizzo «https//ripam.cloud», previa registrazione del
candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il
candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la
compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati
entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada
in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto
termine.
3. La data di presentazione on line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai
fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si
terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per
ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1 deve
essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di
partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro
le ore 23:00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente
articolo.
5. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
6. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica
certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per
i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985;
j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita' che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
k) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2 del bando;
l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione
di cui al successivo art. 9;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando;
n) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando;
o) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.
104;
p) le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini in
possesso che, secondo il candidato, sono utili allo svolgimento delle
mansioni del profilo per cui concorre;
q) le competenze informatiche possedute;
r) la disponibilita' ai trasferimenti (SI/NO), ferma restando
la normativa vigente in materia;
s) la motivazione alla candidatura;
7. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente il
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove
concorsuali non sono presi in considerazione.
8. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, devono dichiarare altresi' di essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
9. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito
spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del
proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure
preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili
e/o tempi aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato
per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione
resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e
non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di
concorso, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che
si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si
autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato
inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che
e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui
decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata
dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
11. Il Formez PA effettua controlli a campione sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il cinque per cento
dei posti di cui al presente bando di concorso, mediante il sistema
«Step-One 2019» e da' conto alla Commissione RIPAM degli esiti.
Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato e' escluso dalla selezione ai sensi
dell'art. 15, comma 4, del presente bando, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia
della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di
partecipazione al concorso.
13. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso di mancato
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio'
sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal
candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
14. Non saranno considerate valide le domande inviate con
modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso.
15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019».
Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i
candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa
compilazione, gli appositi moduli di assistenza contestuali presenti
nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di
candidatura del sistema «Step-One 2019». Non e' garantita la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni
antecedenti il medesimo termine.
Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra
indicate non possono essere prese in considerazione.
16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle relative prove e del loro esito, e' effettuata
attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di
svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto sistema
«Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione
del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento delle stesse.
Art. 5
Commissione esaminatrice e sottocommissioni
1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per la
procedura concorsuale di cui all'art. 1, sulla base dei criteri
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice e'
competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7 e
8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9.
Alla commissione esaminatrice sono aggregati i membri aggiunti per la
valutazione della conoscenza delle lingue straniere, delle competenze
informatiche e delle competenze attitudinali.
2. Inoltre la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di
sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice, a
partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di
candidati inferiore a duecentocinquanta.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la
normativa vigente.
Art. 6
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva consiste in un test, da risolvere in
settanta minuti, composto da cinquanta quesiti a risposta multipla,
di cui venticinque attitudinali per la verifica della capacita'
logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e
critico-verbale, cinque di lingua inglese di livello B1 del quadro
comune europeo di riferimento per le lingue e venti diretti a
verificare la conoscenza delle seguenti materie:
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
contabilita' dello stato e degli enti pubblici.
2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il
relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019».
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica, sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One
2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento della stessa.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola
con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel
giorno e nell'ora indicati sul predetto sistema «Step-One 2019». I
candidati devono presentarsi con un valido documento di
riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al
momento della compilazione on line della domanda, dal sistema
informatico.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sistema «Step-One 2019».
8. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate
due o piu' opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.
9. La prova preselettiva e' superata da un numero di candidati
pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Tale
numero potrebbe essere superiore in caso di candidati collocatisi
ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova avviene
con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando
strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato
apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito delle
prove e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema
«Step-One 2019».
11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone
l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 7
Prova scritta
1. La fase selettiva scritta, gestita con procedura analoga a
quella della prova preselettiva, consiste nella risoluzione di
cinquanta quesiti a risposta multipla e si articola come segue:
a) una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le
conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:
diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il
sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto
amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti
pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei
pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione);
diritto civile, con esclusivo riferimento alla
responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale;
organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
contabilita' di Stato;
elementi di economia pubblica.
A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,6 punti;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate
due o piu' opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,2 punti.
b) una parte composta da dieci quesiti situazionali relativi a
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli
studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno
situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende
valutare la capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di
decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione,
quale ritengano piu' adeguata.
A ciascuna risposta e' attribuito in funzione del livello di
efficacia il seguente punteggio:
risposta piu' efficace: +0,6 punti;
risposta neutra: +0,3 punti;
risposta meno efficace: 0 punti.
2. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio complessivo
massimo di trenta punti. La prova si intende superata con una
votazione minima di ventuno trentesimi.
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni
comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il
relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto sistema
«Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova,
nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della
situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul sistema
«Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento della stessa.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di
riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal
sistema informatico al momento della compilazione on line della
domanda.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il
sistema «Step-One 2019».
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il
candidato puo' correggere le risposte gia' date.
9. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni
avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato,
utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono
essere svolte, con modalita' digitali. Al termine delle operazioni,
viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
10. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone
l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 8
Prova orale
1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva ai sensi del
precedente art. 7, comma 9, e il diario recate l'indicazione della
sede, del giorno e dell'ora in cui si svolge, e' pubblicato sul
sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima del suo
svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova selettiva orale consiste in un colloquio
interdisciplinare sulle materie della prova scritta, di cui al
precedente art. 7, volto ad accertare la preparazione e la capacita'
professionale dei candidati.
3. In sede di prova orale si procede, inoltre, all'accertamento:
della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e
la traduzione di un testo, nonche' attraverso una conversazione che
accerti il livello di competenze linguistiche di livello B1 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
della conoscenza delle tecnologie informatiche nonche' delle
competenze digitali volte a favorire processi di innovazione
amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione.
4. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilita'.
5. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure per la
tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica, nonche' le eventuali indicazioni di dettaglio in
merito allo svolgimento della prova.
6. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 5, comporta
l'esclusione dal concorso.
7. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo
di trenta punti e la stessa si intende superata se e' stato raggiunto
il punteggio minimo di ventuno/trentesimi.
8. Dopo lo svolgimento della prova orale la commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai
candidati, valuta e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei
titoli di cui al successivo art. 9 dei soli candidati idonei.
Art. 9
Valutazione dei titoli e stesura
della graduatoria finale di merito
1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei
soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove
concorsuali non sono presi in considerazione.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in
lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in
italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se
riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero
competente.
4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria
di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di
dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e
altri titoli (massimo quattro punti). I titoli professionali di cui
alla lettera c) del successivo comma 5 (massimo sei punti) sono
considerati utili esclusivamente per la scelta dei posti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nella fase di assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di
destinazione.
5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi
autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:
a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i
seguenti criteri:
1,5 punti per votazione da centosette a centodieci
su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili
per l'ammissione al concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita
per il titolo di cui al punto precedente;
0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia
il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo
unico;
0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia'
dichiarata;
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per
l'ammissione al concorso;
0,5 punti per ogni master di primo livello;
1,5 punti per master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione.
b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i
seguenti criteri:
3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se
attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente
bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se
non attinente al profilo professionale del concorso di cui al
presente bando.
c) titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, per
quanto attiene ai profili da inquadrare nei ruoli del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto
delle modalita' di utilizzo con riferimento alle tipologie
contrattuali nonche' delle eventuali connesse responsabilita' in
materia ambientale, secondo i seguenti criteri:
documentata esperienza professionale in materia ambientale,
anche non continuativa, maturata presso o per conto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
tra due e cinque anni: fino a 3 punti;
tra i cinque e gli otto anni: fino a 4 punti;
tra gli otto e i dieci anni: fino a 5 punti;
oltre i dieci anni: fino a 6 punti;
documentata esperienza professionale, anche non continuativa,
in materia ambientale presso o per conto di una pubblica
amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare:
tra tre e sette anni: fino a 3 punti;
tra i sette e gli undici anni: fino a 4 punti;
tra gli undici e i quindici anni: fino a 5 punti;
oltre i quindici anni: fino a 6 punti.
6. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al
precedente comma 5, lettera c), si applicano i seguenti principi:
a) il computo degli anni di esperienza professionale e' dato
dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso
per dodici;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e
valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici
giorni;
c) in caso di contemporaneita', i periodi di lavoro in
sovrapposizione si contano una sola volta;
d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali
di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o
di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di
fine, un solo giorno dell'anno.
7. La commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di
merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun
candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio
attribuito ai sensi del comma 4 dell'art. 9, dando separata evidenza
ai titoli spendibili per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per le finalita' di cui al medesimo art. 9,
comma 4, del presente bando.
8. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 10
Preferenze e precedenze
1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) limitatamente ai posti per l'avvocatura generale dello
Stato, aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato
deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1,
lettera r) e comma 3, lettera a), del presente articolo,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 11
Validazione e pubblicita' della graduatoria finale di merito e
comunicazione dell'esito del concorso
1. La graduatoria finale di merito per il concorso di cui
all'art. 1 e' validata dalla Commissione RIPAM e comunicata alle
amministrazioni interessate.
2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella
graduatoria di merito in posizione utile ai fini di cui al successivo
art. 12, sino ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente
con i requisiti di ammissione previsti.
3. La graduatoria finale di merito e' pubblicata sul sistema
«Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui
siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
4. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla
pubblicazione della predetta graduatoria e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
5. Ogni comunicazione ai candidati e' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One
2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note le
modalita' di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a
concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal
successivo art. 12.
Art. 12
Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio
1. I candidati vincitori, a cui e' data comunicazione dell'esito
del concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dalle
amministrazioni interessate, sono assegnati alle amministrazioni di
destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo
l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti
prescritti dall'art. 2 e quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del
presente bando.
2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta
dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le
modalita' che saranno indicate con successivo avviso sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019».
3. In sede di manifestazione delle preferenze i candidati
vincitori trasmettono altresi' il proprio curriculum vitae.
4. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni. Resta fermo per i vincitori l'obbligo di
permanere nella sede di prima destinazione per il periodo previsto
dalla normativa vigente in materia.
5. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei
candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla
vigente normativa in materia.
Art. 13
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o
detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta e' consentito,
mediante l'apposita procedura telematica «atti on line» disponibile
sul sistema «StepOne 2019», accedere per via telematica agli atti
concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste.
All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli
atti concorso unico funzionari amministrativi». La ricevuta
dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della
presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e
riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di
Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalita'
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive
attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel
rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati
nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti
dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla
gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi
informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al
Formez PA, alla Commissione RIPAM e alla commissione esaminatrice in
ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comporta l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede
legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma. Il
responsabile del trattamento e' il dirigente dell'area obiettivo
Ripam. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla
procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della
procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione dei
dati personali.
8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15
e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento.
L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre
reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura,
dell'esigenza di uniformita' della stessa, della simultaneita' e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega ai sensi dell'art.
35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la
disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni
destinatarie del presente bando, ove prevista.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
5. Le amministrazioni di cui all'art. 1 del presente bando si
riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione
o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria
o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso.
Roma 25 giugno 2020
p. Il Dipartimento della funzione pubblica
Siniscalchi
p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi
p. Il Ministero dell'interno
Nicolo'
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