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UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO
Concorso per l'ammissione al XXVII ciclo dei corsi
di dottorato di ricerca
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.72 del 9/9/2011 |
Ente: | UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO |
Località: | - |
Codice atto: | 1E005062 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 14/10/2011 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, che demanda
alle universita' il compito di disciplinare con proprio regolamento
l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri
fissati con decreto ministeriale;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999
«Regolamento in materia di dottorato di ricerca» recante i criteri
generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento interno per il dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Udine emanato con decreto rettorale
n. 91 del 19 febbraio 2010;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 in materia di borse di
studio universitarie;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984, in particolare l'art.
2, in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle
universita';
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l'art.
19, in materia di dottorato di ricerca;
Vista la nota ministeriale del 4 marzo 2011 relativa
all'assegnazione di borse aggiuntive di dottorato XXVII ciclo,
decreto ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 3;
Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna del 21
giugno 2011 relativa alla verifica dei requisiti di idoneita'
previsti dal decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, rispettivamente del 6 e 27 luglio 2011, relative
all'approvazione delle proposte di istituzione dei corsi di dottorato
di ricerca XXVII ciclo e alla determinazione del numero delle borse
di studio;
Fatta riserva di eventuali e successive modifiche e/o
integrazioni al bando, che verranno pubblicate esclusivamente sul
sito internet dell'Universita' degli studi di Udine, all'indirizzo:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi;
Quant'altro visto e considerato;
Decreta:
Art. 1
Dottorati istituiti
E' istituito il XXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Udine
(allegati 1-21). I corsi di dottorato di ricerca hanno durata
triennale a decorrere dal 1° gennaio 2012.
E' indetta la selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca indicati negli allegati al presente decreto
(allegati 1-21), di cui costituiscono parte integrante.
I posti con borsa di studio, indicati nei singoli allegati,
potranno essere incrementati a seguito di ulteriori finanziamenti da
parte di soggetti pubblici e privati, che si rendessero disponibili
dopo l'emanazione del presente bando. L'eventuale aumento delle borse
di studio determinera' l'incremento dei posti complessivamente messi
a concorso. Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina
internet:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi.
Non saranno attivati i corsi di dottorato che, dopo
l'espletamento delle prove concorsuali, abbiano meno di tre iscritti.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che alla data di scadenza
del bando sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) laurea vecchio ordinamento (ante decreto ministeriale n.
509/1999) o laurea specialistica/magistrale (ex decreto ministeriale
n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004), previste per
l'ammissione a ciascun corso di dottorato (allegati 1-21);
2) titolo accademico conseguito all'estero equivalente a quelli
indicati al punto 1 che, nel paese di conseguimento, dia accesso al
dottorato.
Sono inoltre ammessi «con riserva» al concorso coloro che
conseguiranno il titolo di studio richiesto entro la data fissata per
la prima prova concorsuale del dottorato prescelto (allegati 1-21).
A pena di decadenza, il candidato dovra' presentare alla
commissione giudicatrice, il relativo certificato di conseguimento
del titolo o autocertificazione (prevista ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli
cittadini comunitari) nel giorno stesso di svolgimento della prima
prova.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'universita' puo' escludere in ogni momento, con provvedimento
motivato, chi risulti privo dei requisiti richiesti, anche
successivamente allo svolgimento delle prove.
Titolo accademico conseguito all'estero.
Se il titolo accademico conseguito all'estero non e' gia' stato
dichiarato equipollente alle lauree italiane di cui al punto 1,
l'ammissione al concorso e' subordinata al riconoscimento del titolo,
ai soli fini dell'ammissione al corso, da parte del collegio dei
docenti del dottorato; in tal caso il candidato dovra' allegare alla
domanda di partecipazione:
a) il titolo tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese in cui e'
stato conseguito il titolo;
b) la «dichiarazione di valore» del titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza.
Qualora, entro il termine ultimo per la trasmissione cartacea
della domanda di ammissione con relativi allegati (14 ottobre 2011),
la documentazione di cui ai punti a) e b) non sia ancora stata
perfezionata dalle competenti autorita' estere, il candidato potra'
allegare alla domanda una traduzione non ufficiale in inglese del
titolo accademico e del curriculum universitario (Grade Transcript)
che consenta alla commissione giudicatrice di valutare il titolo ai
fini concorsuali. I candidati ammessi al corso di dottorato potranno
presentare domanda di iscrizione con riserva e dovranno produrre la
documentazione ufficiale di cui ai punti a) e b) entro il termine
tassativo del 31 dicembre 2011, pena l'esclusione dal corso.
Art. 3
Domanda di ammissione al concorso
La domanda di iscrizione al concorso va inoltrata entro le ore 24
del 12 ottobre 2011 (Central European Time) per via telematica al
sito:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi.
Il candidato deve compilare una domanda d'iscrizione per ciascun
dottorato per il quale intende concorrere.
Una volta inviata la domanda on-line, il candidato dovra'
provvedere a stamparne una copia (1) che, debitamente sottoscritta e
corredata dagli allegati richiesti, dovra' pervenire all'universita'
entro il giorno 14 ottobre 2011. Fara' fede esclusivamente la data di
protocollazione apposta dal Servizio affari istituzionali e legali -
Ufficio protocollo dell'Universita' di Udine.
La domanda dovra' pervenire all'Universita' degli studi di Udine
secondo una delle seguenti modalita':
consegnata a mano a: Universita' degli studi di Udine -
Servizio affari istituzionali e legali - Ufficio protocollo, via
Palladio, 8 - 33100 Udine, rispettando i seguenti orari: dal lunedi'
al venerdi', ore 9-13;
spedita tramite posta o corriere a: Universita' degli studi di
Udine - Servizio affari istituzionali e legali/Ufficio protocollo,
via Palladio, 8 - 33100 Udine;
trasmessa a mezzo PEC (Posta elettronica certificata o CEC PAC)
al seguente indirizzo: amce@postacert.uniud.it.
I candidati residenti all'estero potranno anticipare la domanda
di iscrizione e gli eventuali allegati anche tramite e-mail
all'indirizzo: amce@uniud.it, fermo restando l'invio degli originali
tramite posta o corriere.
Alla domanda cartacea dovranno essere allegati:
la fotocopia di un documento di identita';
la ricevuta del versamento di euro 5,00 quale «Tassa di
concorso», non dovuta dai candidati residenti all'estero. Il
versamento dovra' essere effettuato secondo una delle seguenti
modalita': 1) sul conto corrente intestato all'Universita' degli
studi di Udine presso Poste Italiane (IBAN
IT30X0760112300000024683880); 2) sul conto corrente intestato
all'Universita' degli studi di Udine presso Unicredit Banca S.p.a.
(IBAN IT23R0200812310000040469443);
i titoli, le pubblicazioni etc. presentati per la valutazione
dei titoli, qualora prevista per l'ammissione al corso prescelto
(allegati 1-21);
il progetto di ricerca, qualora previsto per l'ammissione al
corso prescelto (allegati 1-21);
la documentazione necessaria per consentire al collegio docenti
di dichiarare l'equipollenza del titolo di studio conseguito
all'estero per l'ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 2 del
presente bando.
I candidati diversamente abili, ai sensi della legge n. 104/1992,
come integrata dalla legge n. 17/1999, possono richiedere, in
relazione alla propria disabilita', gli ausili necessari per
l'espletamento delle prove di ammissione previste. A tale riguardo, i
dati sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza
prevista dal decreto legislativo n. 196/2003.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da:
eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa;
inesatte indicazioni della residenza e del recapito postale da
parte del candidato o da mancata e tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi.
(1) La stampa dovra' essere eseguita (cliccando sull'apposita icona)
immediatamente dopo l'invio telematico e prima di uscire dal
programma, in quanto al candidato non sara' possibile una
successiva visualizzazione della domanda gia' inoltrata.
Art. 4
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I documenti e le pubblicazioni allegati dai candidati alla
domanda di partecipazione al concorso potranno essere ritirati
personalmente dall'interessato o da persona da questi appositamente
delegata, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di
pubblicazione delle graduatorie ed entro i successivi trenta giorni.
Per il ritiro della suddetta documentazione e' necessario presentarsi
presso la Area servizi per la ricerca, vicolo Florio, 4, Udine, dal
lunedi' al venerdi', ore 9-13. In caso di comprovata difficolta' al
ritiro, e' possibile richiedere la trasmissione dei documenti, con
spese a carico del destinatario; per concordare tempi e modalita' per
la spedizione e' necessario mettersi in contatto con l'ufficio
competente.
Le pubblicazioni presentate in originale e non ritirate entro il
termine sopra indicato di trenta giorni verranno conservate presso i
centri interdipartimentali bibliotecari al fine di fornire
un'ulteriore fonte di accrescimento del patrimonio librario
dell'ateneo. Tutta la rimanente documentazione verra' eliminata
secondo le disposizioni di legge.
Art. 5
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai
singoli corsi di dottorato di ricerca sono nominate con il presente
decreto rettorale e indicate negli allegati 1-21. Fanno eccezione le
commissioni riferite ai corsi di dottorato di ricerca in Scienze
biomediche e biotecnologiche e Scienze e tecnologie cliniche che
verranno nominate con decreto rettorale successivo, che verra'
pubblicato in data 22 settembre 2011 sul sito:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi.
Ciascuna commissione, nella prima adunanza, nomina al proprio
interno il presidente, che deve essere un docente di prima fascia (o,
in assenza, un docente di seconda fascia) e il segretario. I compiti
delle commissioni giudicatrici terminano con la stesura della
graduatoria definitiva del concorso di ammissione al rispettivo corso
di dottorato di ricerca e con la compilazione dei relativi verbali.
Art. 6
Esame di ammissione
Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica, si svolgeranno secondo le modalita' e le date
indicate negli allegati 1-21. I candidati non riceveranno alcuna
convocazione a domicilio.
Il punteggio finale, comprensivo del punteggio relativo alla
valutazione dei titoli e del punteggio attribuito alle prove, viene
espresso in centesimi (100/100).
Alla valutazione dei titoli, qualora prevista, non potranno
essere attribuiti piu' di 30 punti (30/100). Ciascuna commissione
provvedera', prima dell'inizio delle prove d'esame,
all'individuazione dei criteri di valutazione e ponderazione dei
titoli stessi. La valutazione dei titoli avviene dopo la prova
scritta e prima della correzione degli elaborati. La valutazione dei
titoli viene comunicata ai singoli candidati in sede di svolgimento
della prova orale.
Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito nelle
prove, scritte e orali, un punteggio complessivo uguale o superiore
al 70% del punteggio massimo attribuito a dette prove.
La graduatoria finale verra' predisposta sommando, per i soli
candidati idonei, al punteggio delle prove il punteggio della
valutazione dei titoli, qualora prevista.
Le commissioni giudicatrici potranno prevedere prove
diversificate nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula
fortemente differenziati, fermo restando che la graduatoria finale
sara' unica.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare durante la prova orale la
buona conoscenza della/e lingua/e straniera/e indicata/e negli
allegati 1-21.
Le prove, per l'accesso ad ogni singolo corso di dottorato,
verranno espletate se saranno presentate almeno tre candidature. In
caso contrario non verranno svolte e ne verra' data comunicazione il
giorno 21 ottobre 2011 sul sito:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi
In ogni caso le prove, per l'accesso ad ogni singolo corso di
dottorato, verranno espletate unicamente se si presenteranno alle
stesse almeno tre candidati.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento.
Art. 7
Posti riservati per candidati residenti all'estero
I candidati residenti all'estero potranno scegliere di concorrere
sulla base della sola valutazione dei titoli per i soli posti loro
riservati, se previsti dal singolo dottorato di ricerca (allegati
1-21).
Tali candidati dovranno compilare la domanda di iscrizione al
concorso, indicando la modalita' di selezione scelta, e allegare i
titoli richiesti.
Il punteggio massimo attribuibile ai candidati valutati sulla
base dei soli titoli viene espresso in centesimi. Non vengono
considerati idonei i candidati con un punteggio inferiore a 70/100.
Nel caso in cui i posti riservati non venissero assegnati per
mancanza di candidati idonei, essi saranno aggiunti alla graduatoria
ordinaria del dottorato in questione, previo parere del collegio
docenti.
Art. 8
Ammissione in soprannumero
Possono essere ammessi in soprannumero, nei limiti dei posti
previsti per ciascun corso (allegati 1-21), coloro che, sostenute le
prove di ammissione, risultino idonei nelle graduatorie finali di
merito e che, alla data di iscrizione al corso, appartengano ad una
delle seguenti categorie:
1) titolari di assegno di ricerca o di borsa di ricerca, a
condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area
scientifico-disciplinare della ricerca oggetto dell'assegno o della
borsa;
2) candidati con cittadinanza diversa da quella italiana.
Il numero dei soprannumerari potra' essere aumentato per i soli
candidati di cui al punto 2, previo parere favorevole del collegio
docenti del corso di dottorato interessato.
Art. 9
Graduatorie finali
Le graduatorie, comprensive degli ammessi in soprannumero,
saranno rese pubbliche il 6 dicembre 2011 esclusivamente mediante
pubblicazione alla pagina internet:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi.
Non saranno inviate ai vincitori comunicazioni a domicilio per
l'ammissione al corso.
In caso di pari merito tra candidati collocati in graduatoria in
posizione utile per l'ammissione al corso con borsa di studio
(vincitori di posto con borsa di studio), la precedenza verra' data
al candidato la cui situazione economica, determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modifiche, risulti piu' svantaggiata.
In caso di pari merito tra candidati collocati in graduatoria in
posizione utile per l'ammissione al corso senza borsa di studio
(vincitori di posto senza borsa di studio), il posto verra' assegnato
al candidato che abbia ottenuto un voto di laurea piu' alto; in caso
di ulteriore parita', verra' data la precedenza al candidato di
minore eta'.
Art. 10
Ammissione e modalita' di iscrizione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' optare per l'iscrizione ad un solo corso di
dottorato.
I candidati risultati ammessi ai corsi dovranno far pervenire,
entro il termine perentorio del 16 dicembre 2011:
domanda di iscrizione compilata sull'apposito modulo
scaricabile dal sito:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi;
fotocopia di un documento di identita' personale;
fotocopia del versamento della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario pari a euro 110,00, effettuato sul conto
corrente intestato all'Universita' degli studi di Udine presso
Unicredit Banca S.p.a (IBAN IT23R0200812310000040469443);
due foto formato tessera identiche.
La domanda dovra' pervenire all'Universita' degli studi di Udine
secondo una delle seguenti modalita':
consegnata a mano a: Universita' degli studi di Udine -
Servizio affari istituzionali e legali - Ufficio protocollo, via
Palladio, 8 - 33100 Udine, rispettando i seguenti orari: dal lunedi'
al venerdi', ore 9-13;
spedita tramite posta o corriere a: Universita' degli studi di
Udine - Servizio affari istituzionali e legali - Ufficio protocollo,
via Palladio, 8 - 33100 Udine;
trasmessa a mezzo PEC (Posta elettronica certificata o CEC PAC)
al seguente indirizzo: amce@postacert.uniud.it.
I candidati residenti all'estero potranno anticipare la domanda
di iscrizione e gli eventuali allegati anche tramite e-mail
all'indirizzo: amce@uniud.it, fermo restando l'invio degli originali
tramite posta o corriere.
Ai fini del rispetto del suddetto termine tassativo (16 dicembre
2011) non fara' fede il timbro postale ma ESCLUSIVAMENTE la data di
protocollazione apposta dal Servizio affari istituzionali e legali -
Ufficio protocollo dell'Universita' di Udine.
I cittadini non appartenenti all'Unione europea dovranno essere
in regola con le norme relative ai visti di ingresso e permesso di
soggiorno.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 16 dicembre
2011 e si procedera' pertanto allo scorrimento della graduatoria.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di smarrimento di comunicazioni, dipendente da eventuali
disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 11
Subentri
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione entro il termine indicato nell'articolo precedente saranno
considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato
dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti; i posti risultati
vacanti saranno assegnati ad altri candidati secondo l'ordine della
graduatoria, fatto salvo quanto indicato all'art. 7.
Considerati i posti resisi disponibili, il giorno 20 dicembre
2011 verra' pubblicato l'elenco dei candidati subentranti
esclusivamente sul sito internet:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Bandi_attivi.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio per l'ammissione al
corso.
I candidati ammessi sui posti vacanti dovranno far pervenire,
entro il termine perentorio del 30 dicembre 2011, la documentazione
indicata all'art. 10, secondo le modalita' indicate al medesimo
articolo.
Art. 12
Borse di studio e contributi
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici. La borsa di studio ha durata triennale e decorre dal 1°
gennaio 2011.
L'importo lordo annuale della borsa di studio e' euro 13.638,47,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate. L'importo della borsa di studio e' aumentato per
eventuali periodi di soggiorno all'estero in misura pari al 50%.
Le borse finanziate da soggetti esterni, pubblici e privati, sono
conferite solo se risulta confermata la disponibilita' dei fondi.
Incompatibilita' con la fruizione della borsa.
La borsa di dottorato non puo' essere erogata a coloro che
abbiano gia' usufruito di una borsa per la frequenza di un altro
corso di dottorato o corso ritenuto equipollente.
La borsa non e' cumulabile con alcuna altra borsa di studio,
tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione e ricerca.
La fruizione della borsa di dottorato e' comunque incompatibile
con un lavoro dipendente a tempo indeterminato e pieno, fatta salva
la possibilita' che il borsista venga collocato dal datore di lavoro
in aspettativa senza assegni.
Disposizioni normative per dipendenti pubblici.
Il dipendente pubblico ammesso a frequentare un corso di
dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, compatibilmente con le
esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di
studio per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa
di studio, qualora collocato in graduatoria in posizione utile
(vincitori di posto con borsa). Gli ammessi ai corsi di dottorato su
posti senza borsa di studio (e, parimenti, i vincitori di posto con
borsa di studio che rinuncino a questa) conservano il trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi
amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la restituzione degli importi corrisposti
nel periodo di aspettativa (principali riferimenti normativi: legge
13 agosto 1984, n. 476 e successive modifiche e integrazioni).
Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a
carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario che per l'anno accademico 2011-2012 ammonta a
euro 110,00. L'amministrazione universitaria si riserva comunque di
adottare disposizioni diverse in merito.
Art. 13
Frequenza ed obblighi dei dottorandi
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente
attivita' di studio e di ricerca secondo quanto previsto dal
regolamento interno dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole
di dottorato e dalle disposizioni degli organi collegiali dell'ateneo
consultabili all'indirizzo internet:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_gene
rali/Normativa.
Art. 14
Riservatezza e attivita' inventiva
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo
della riservatezza in relazione alle attivita' di ricerca cui
partecipano. Eventuali deroghe possono essere concesse, su istanza
dell'interessato, dal collegio dei docenti del corso, sentito il
tutor.
Qualora in virtu' della loro permanenza nelle strutture
dell'ateneo, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca vengano a
conoscenza di informazioni riservate appartenenti all'Universita', ai
singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l'Universita'
intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni (in
qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica)
come strettamente confidenziali.
La titolarita' dei risultati conseguiti nell'ambito della
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ovvero di collaborazioni
con gruppi di ricerca dell'universita' resta in capo all'Universita'
degli studi di Udine o a soggetti terzi con i quali l'universita' ha
siglato o siglera' specifici accordi. L'Universita' degli studi di
Udine:
ha il pieno diritto di disciplinare la titolarita' dei
risultati e degli eventuali diritti di proprieta' industriale;
riconosce agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che
concorrono al conseguimento di risultati suscettibili di tutela
industriale, il diritto morale ad essere riconosciuti inventori;
riconosce altresi' ai dottorandi, che concorrono al
conseguimento di risultati suscettibili di tutela industriale oggetto
di commercializzazione, un eventuale diritto patrimoniale
quantificato nel 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento
commerciale dell'invenzione, al netto dei relativi oneri di tutela.
Per quanto non previsto dal presente bando in materia di
riservatezza e attivita' inventiva si fa riferimento al regolamento
interno in materia di brevetti consultabile all'indirizzo internet:
http://www.uniud.it/ateneo/normativa/regolamento_finanza/regolamento_
brevetti.
Art. 15
Modalita' di conseguimento del titolo e deposito della tesi finale
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale. L'esame finale puo' essere ripetuto
una sola volta. L'esame finale consiste in un colloquio con il
candidato, avente per tema la sua tesi di dottorato.
La data per la discussione della tesi non puo' essere disattesa.
Tuttavia, l'interessato puo' chiedere al magnifico rettore di tenere
conto di particolari circostanze che giustifichino l'assenza nei
seguenti casi: malattia, caso fortuito e forza maggiore.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ammessi all'esame
finale dovranno consegnare copia della tesi di dottorato (nella sua
stesura definitiva), secondo le modalita' e i termini previsti dal
regolamento interno dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole
di dottorato; eventuali successive variazioni verranno comunicate
agli iscritti da parte dell'ufficio competente.
L'Universita' degli studi di Udine curera' il deposito delle tesi
presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze, come previsto
dalla normativa vigente, ed inoltre il deposito delle stesse presso
gli archivi (anche informatici) dell'ateneo, che ne garantira' la
conservazione e la pubblica consultabilita'. Il deposito comporta che
le tesi possano essere oggetto di servizi bibliografici nazionali e
locali di informazione e di accesso. La consultabilita' della tesi
potra' avere alcune limitazioni, circoscritte, temporanee, motivate e
sempre legate alla disciplina sulla tutela della proprieta'
intellettuale e limitatamente ai casi da essa previsti.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo da
parte dell'Universita' degli studi di Udine sara' subordinato al
deposito della tesi finale come sopra indicato.
Art. 16
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice
in materia di protezione dei dati personali», l'informativa sul
trattamento dei dati personali e' disponibile al sito:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_gene
rali/Normativa.
Art. 17
Responsabile del procedimento
Il funzionario responsabile del procedimento e' la dott.ssa
Sandra Salvador, responsabile dell'Area servizi per la ricerca
dell'Universita' degli studi di Udine.
L'ufficio di riferimento presso l'Universita' degli studi di
Udine e' l'Area servizi per la ricerca, vicolo Florio n. 4 - 33100
Udine (tel. +39 0432/556377-71-83 - fax +39 0432/556299).
Art. 18
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30 aprile 1999, n. 224, all'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, al regolamento interno dei corsi di dottorato di ricerca e delle
scuole di dottorato dell'Universita' degli studi di Udine e alle
disposizioni in materia degli organi collegiali dell'ateneo
consultabili all'indirizzo internet:
http://www.uniud.it/ricerca/finanziamenti/dottorato/Informazioni_gene
rali/Normativa.
Udine, 1° settembre 2011
Il rettore: Compagno
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