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UNIVERSITA' DI TERAMO
Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice nella
procedura di valutazione ad un posto di professore universitario di
ruolo, fascia degli associati, per il settore
scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale,
presso la facolta' di scienze politiche.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.38 del 19/5/2006 |
Ente: | UNIVERSITA' DI TERAMO |
Località: | Teramo (TE) |
Codice atto: | 06E03426 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Nomina |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 574/P del 15 settembre 2003, il cui
avviso e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª'Serie
speciale - n. 74 del 23 settembre 2003, con il quale e' stata indetta
la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un
professore universitario di ruolo - fascia degli associati - nel
settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale - presso la facolta' di scienze politiche;
Visti i decreti rettorali n. 166 del 17 maggio 2004 e n. 293 del
9 marzo 2005, concernenti la nomina della commissione giudicatrice
nella predetta procedura di valutazione comparativa;
Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice
relativi alla valutazione comparativa in questione, consegnati in
data 29 novembre 2005 al responsabile del procedimento;
Considerato che con nota del 29 dicembre 2005, n. 193, il rettore
ha rinviato gli atti al presidente della commissione giudicatrice, ai
sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
117/2000, ed ha assegnato il termine di sessanta giorni per
provvedere a rivedere gli atti per i profili inerenti: l'accettazione
con riserva del precedente operato della commissione; l'essere stato
manifestato, da parte dello stesso presidente, in quanto subentrato a
precedente sostituito, giudizio individuale in aggiunta a quelli
ritualmente espressi in precedenza; la mancata motivazione del
superamento, nel giudizio collegiale unanime relativo ad un
candidato, del giudizio individuale di non valutabilita' da parte del
commissario prof.ssa Angela Chionna;
Constatato che il presidente della commissione giudicatrice,
prof. Alberto Cavallini, non ha riconvocato la commissione nei
termini assegnati dal rettore ma, con nota datata 20 febbraio 2006,
pervenuta il 27 febbraio 2006, ha comunicato al rettore, tra l'altro,
di rifiutare radicalmente l'operato della commissione svolto prima
del suo inserimento, di ritenere materialmente impossibile procedere
a una revisione dei giudizi collegiali e di essere quindi convinto
che «vengano a mancare le condizioni e le ragioni per riconvocare la
commissione ...»;
Considerato che con nota del 21 marzo 2006, n. 62, il rettore ha
invitato formalmente il presidente della commissione a voler
provvedere alla immediata convocazione della commissione per gli
adempimenti di competenza al fine di pervenire alla chiusura del
procedimento concorsuale, previa: a) eliminazione dei nuovi giudizi
individuali resi dal commissario subentrante, in quanto ulteriori,
come sopra precisato, a quelli resi dal precedente componente; b)
formulazione esplicita del giudizio individuale da parte del
commissario prof.ssa Chionna relativamente al candidato prof.
Albanello; c) consequenziale riformulazione del giudizio collegiale
su detto partecipante;
Verificato che alla data odierna la commissione giudicatrice non
risulta essere stata convocata dal presidente, prof. Cavallini, per
svolgere gli adempimenti richiesti dal rettore ai fini della chiusura
del procedimento concorsuale;
Riscontrata l'assenza di pertinenti e fondate argomentazioni
nella nota del prof. Cavallini recante la data del 20 aprile u.s.,
pervenuta il 3 maggio u.s., attesa la univocita' ed inequivocita'
delle questioni sollevate che si riassumono nei termini sopra
indicati, non abbisognevoli di ulteriori, se non dilatorie,
esplicitazioni;
Rilevata pertanto la perdurante inerzia e quindi l'inosservanza
alle richieste sopra precisate, si' da procurare ritardo per la
chiusura delle ripetute operazioni concorsuali, risultando allo stato
che il presidente non ha provveduto alla convocazione della
commissione per le finalita' e le ragioni sopra richiamate;
Rilevato che, conseguentemente, ricorrono le condizioni di cui
all'art. 4 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117, per la sostituzione del componente che con il
comportamento omissivo ha procurato ritardo;
Preso atto, giusta verbale di scrutinio del 26 aprile 2004, dei
risultati della procedura elettorale per l'individuazione dei
componenti elettivi della commissione giudicatrice;
Acquisita in data 20 aprile 2006, sul sito riservato
«ufficioconcorsi.cineca.it/graduatorie», l'informazione che, per la
procedura di valutazione comparativa di cui sopra, risulta come primo
professore ordinario non eletto, attualmente non impiegato in alcuna
commissione, il prof. Nicola Siciliani De Cumis, ordinario presso la
facolta' cli filosofia dell'Universita' degli studi «La Sapienza» di
Roma
Valutato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni indicate nelle premesse, il Prof. Grazio
Cavallini, professore ordinario di pedagogia generale e sociale
presso l'Universita' degli studi di Milano, facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali, e' dichiarato decaduto dalla carica
di componente della commissione giudicatrice nella procedura di
valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di
ruolo, fascia degli associati, per il settore
scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e socia1e
presso la facolta di scienze politiche, indetta con decreto rettorale
n. 574/P de1 15 settembre 2003.
Art. 2.
Il prof. Graziano Cavallini e' sostituito con il seguente membro
eletto:
prof. Nicola Siciliani De Cumis - ordinario di pedagogia
generale e sociale - Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma.
Art. 3.
La Commissione giudicatrice, cosi' come integrata, dovra'
concludere i propri lavori entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale. Da tale ultima data comincera', altresi', a
decorrere il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario.
Decorso detto termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione, le predette istanze non saranno piu' ammesse.
Art. 4.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina
non incidono sulla qualita' di componente della commissione
giudicatrice.
Art. 5.
Le spese relative ai rimborsi ed alle indennita' dei componenti
la commissione giudicatrice graveranno sull'apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Universita' inerente l'esercizio
finanziario dell'anno di riferimento.
Art. 6.
Il presente decreto viene affisso all'albo del rettorato,
inserito nella raccolta ufficiale dei decreti dell'ateneo, nonche'
inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale.
Teramo, 4 maggio 2006
Il rettore: Mattioli
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