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UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI" DI ROMA

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXIII ciclo - Anno accademico 2007/2008

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.63 del 10/8/2007
Ente:UNIVERSITA' TELEMATICA "GUGLIELMO MARCONI" DI ROMA
Località:-
Codice atto:07E05459
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/9/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Visto  lo  Statuto  dell'Universita' Telematica Guglielmo Marconi
pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento didattico di Ateneo ed in particolare
l'art. 6 relativo ai dottorati di ricerca;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonchÕ
le convenzioni con soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
in materia di dottorati di ricerca";
Visto il regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca
emanato con decreto rettorale n. 2 del 12 marzo 2005 in attuazione
dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' Telematica
Guglielmo Marconi avanzate dalle strutture preposte all'attivita' di
ricerca;
Viste la delibera del Comitato Tecnico organizzatore espressa in
data 26 luglio 2007 relativa all'approvazione delle proposte di
attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXIII ciclo per l'anno
accademico 2007/2008;
Accertata la esistenza della necessaria copertura finanziaria;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E istituito il XXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca,
anno accademico 2007/2008, aventi sede amministrativa presso
l'Universita' Telematica Guglielmo Marconi.
E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati:
 
Nome dottorato: Scienze pedagogiche
 
Durata: 3 anni.
Posti disponibili: 4.
Borse disponibili: 2.
Sede: Universita' Telematica Guglielmo Marconi - facolta' di
scienze della formazione, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Coordinatore: prof.ssa Teresa Maria Mazzatosta.
Prova scritta: 24 settembre 2007, ore 9 - sede Universita'
Telematica Guglielmo Marconi, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Prova orale: 4 ottobre 2007, ore 9 - sede Universita' Telematica
Guglielmo Marconi, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Referente: dott.ssa Maria De Donato - tel. 06/37725648 - e-mail:
cca@unimarconi.it.
Indirizzi di ricerca:
1) pedagogia generale;
2) pedagogia interculturale;
3) storia della pedagogia;
4) didattica.
 
Nome dottorato: Diritto amministrativo
 
Durata: 3 anni.
Posti disponibili: 4.
Borse disponibili: 2.
Sede: Universita' Telematica Guglielmo Marconi - Dipartimento di
scienze dell'amministrazione, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Coordinatore: prof. Massimo Stipo.
Prova scritta: 8 ottobre 2007, ore 15,30 - sede Universita'
Telematica Guglielmo Marconi, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Prova orale: 9 ottobre 2007, ore 15,30 - sede Universita'
Telematica Guglielmo Marconi, via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Referente: dott.ssa Maria De Donato - tel. 06/37725648 - e-mail
cca@unimarconi.it.
Indirizzi di ricerca:
5) diritto amministrativo;
6) istituzioni di diritto pubblico;
7) diritto pubblico dell'economia;
8) contabilita' di Stato,
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi.
L'eventuale aumento del numero delle borse di studio sara'
determinato con decreto rettorale, prima dell'espletamento delle
prove di ammissione, e pubblicato all'Albo dell'Ateneo e nel sito web
dell'Universita'.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione di cui al precedente articolo coloro i quali siano in
possesso di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n.
509/1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004, o di
laurea specialistica, conseguita presso Universita' italiane, ovvero
di analogo titolo accademico conseguito presso Universita' straniere,
riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli
fini dell'ammissione al corso.
I candidati con titolo di studio conseguito presso Universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a consentire al Senato Accademico la dichiarazione di equipollenza e
dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia
autenticata corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzato (ove necessario) e Dichiarato di valore a cura della
Rappresentanza Diplomatica consolare italiana competente per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo.
Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati
Mod. A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte
integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi
richiesti.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di ammissione al concorso, intestata al rettore
dell'Universita' Telematica Guglielmo Marconi, dovra' pervenire
tramite il servizio postale oppure presentata all'Ufficio dottorato
di ricerca, all'Universita' Telematica Guglielmo Marconi, via Plinio
n. 44 - 00193 Roma, entro trenta giorni dal giorno successivo a
quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno
oltre tale termine.
In caso di spedizione fara' fede il timbro di ricevimento
dell'Ufficio dottorato di ricerca e non la data di spedizione della
domanda.
Non verranno inoltre accettate domande presentate tramite fax o
copie fotostatiche.
L'omessa apposizione della firma autografa, a sottoscrizione
della domanda, e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale) e, se possibile, il
numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i cittadini comunitari e extracomunitari, si richiede l'indicazione
di un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
2) indicazione del nome del corso di dottorato, per il quale
presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione;
3) la propria cittadinanza;
4) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari);
5) la laurea posseduta o che si conseguira', nonchÕ la data e
l'Universita' presso cui e' stata conseguita o si presume verra'
conseguita e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o
di cui si chiede l'equipollenza) conseguito presso una Universita'
straniera;
6) le lingue straniere conosciute;
7) la lingua in cui si vuole sostenere le prove di esame (se
diversa da quella italiana);
8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli
effetti del concorso;
9) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
10) di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
Borsa di studio M.A.E.;
11) di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana.
Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
- fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita';
\bullet autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione, conformemente all'allegato Mod. C, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
attestante il possesso del Diploma di laurea con la votazione finale
e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto (solo per
coloro che hanno conseguito il titolo in Italia);
- eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata
conforme all'originale dal candidato mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente
all'allegato Mod. B; per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
- eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato Mod. C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei
titoli presentati in allegato alla domanda.
Saranno presi in considerazione solo i titoli e le pubblicazioni
prodotti, come sopra descritto, unitamente alla domanda oppure
presentati presso questa Amministrazione, o spediti con una nota di
accompagnamento, entro il termine utile per la presentazione delle
domande.
La mancata produzione dei titoli attestanti i requisiti di
partecipazione comporta l'esclusione dal concorso.
I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a
indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove.
L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, nÕ per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili all'Amministrazione medesima.

                               Art. 4.
 
Prova d'esame
 
Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore scientifico o nei settori scientifici disciplinari di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della conoscenza di una o piª lingue straniere mediante apposito
colloquio.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate, e' indicato nel presente
bando all'art. 1 e vale a tutti gli effetti come notifica di
convocazione. I candidati al concorso di ammissione sono tenuti a
presentarsi nel giorno e nell'ora indicati senza attendere ulteriore
convocazione.
Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessere di riconoscimento, purchÕ munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato;
e) altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno nominate ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di
Ateneo in materia di Dottorati di ricerca dell'Universita' Telematica
Guglielmo Marconi.
Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della nomina dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei
criteri, sara' effettuata dalla Commissione prima dello svolgimento
della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i
candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano.
Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad un'espressa e
motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la
commissione rende pubblici i risultati.
Ultimata la prova orale, la Commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
Gli atti dei concorsi sono pubblici.
Ai candidati e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla
legge n. 241/1990. L'Amministrazione puo' rinviare l'accesso al
momento della conclusione del concorso.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il
corso di dottorato. In caso di mancata o tardiva accettazione da
parte degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra
altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria
In caso di utile collocamento in piª graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il Collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle
strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di Borsa di studio finanziata dal
Ministero degli Affari Esteri, ovvero di borse finanziate da governi
di altri paesi oppure da Enti/Universita' estere;
c) candidati appartenenti a paesi con i quali esista o
specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione
con l'Ateneo o specifiche convenzioni con l'Ateneo (senza oneri
finanziari obbligatori per l'Universita' Telematica Guglielmo
Marconi). La convenzione determina le modalita' di iscrizione al
dottorato e la possibilita' che un anno del dottorato stesso possa
essere compiuto presso l'Universita' del Paese con il quale e' stata
stipulata la specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione
intervenga con un Paese della UE, il titolo cosi' conseguito e'
denominato "Dottorato Europeo", se la convenzione lo prevede.

                               Art. 7.
 
Iscrizione ai corsi e contributo di accesso e frequenza
 
Dopo l'accertamento della regolarita' degli atti concorsuali, le
relative graduatorie saranno rese note esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito dell'Ateneo nell'area riservata ai dottorati.
Le graduatorie pubblicate riporteranno anche le modalita' e i tempi
per procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i
candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno
considerati rinunciatari e si procedera' secondo l'ordine della
graduatoria al subentro di altro candidato.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', nonchÕ quelli che conseguano una borsa erogata per
l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche
estero sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.
Coloro che non risulteranno titolari di borsa di studio sono
tenuti al versamento di un contributo di iscrizione annuo pari a
Euro 1.500,00. Tale versamento dovra' essere effettuato all'atto
dell'iscrizione contestualmente alla Tassa regionale.
Per gli aa.aa. successivi al primo, i dottorandi sono tenuti ad
effettuare l'iscrizione entro il 30 novembre dopo aver ottenuto
l'ammissione all'anno successivo da parte del Collegio dei docenti.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici, per
un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive
modificazioni, corrispondente ad Euro 10.561,54, assoggettato al
contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. I casi di
incompatibilita' totale o parziale per la fruizione della borsa di
studio sono fissati dalla normativa vigente. In caso di sopravvenuta
incompatibilita', i ratei della borsa di studio relativi al periodo
per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere
restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua
frazione.
A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni.
Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso dell'anno alla borsa di studio, questa verra' assegnata al
primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il
passaggio all'anno successivo.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata
del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o
convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi
consecutivi e' necessario il parere favorevole del Collegio docenti,
per periodi di durata inferiore il consenso del Coordinatore.

                               Art. 9.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa al piano approvato dal Collegio docenti frequentando tutte
le attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore
richiesto, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a
presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonchÕ alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico, previo parere favorevole del collegio dei docenti; tale
attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di
formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle Universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle
modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comporta la revoca
della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno
successivo.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
E vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea,
fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso Universita'
straniere nel caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con
le Universita' stesse.
E vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non puo'
usufruirne una seconda volta.
I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in
aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica
cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta
la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.

                              Art. 10.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le Biblioteche nazionali di Roma e
Firenze.

                              Art. 11.
 
Restituzione dei documenti
 
I candidati interessati dovranno provvedere entro trenta giorni
dall'espletamento del concorso, e con gli eventuali oneri a loro
carico, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate
all'l'Universita' Telematica Guglielmo Marconi. Trascorso il periodo
indicato l'Amministrazione procedera' all'eliminazione dei suddetti
documenti dai propri archivi.

                              Art. 12.
 
Informativa sulla privacy
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice
in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' Telematica
Guglielmo Marconi, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente alla vincita del concorso medesimo. Il conferimento
di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

                              Art. 13.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto
stabilito dal Regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 2 del 12 marzo 2005.
Il responsabile del procedimento amministrativo e' il dott.
Luciano Ciccolini tel. 06/37725601-2, e-mail: ciccolini@unimarconi.it
Roma, 2 agosto 2007
Il rettore: Briganti

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