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UNIVERSITA' DEL MOLISE
Concorso per borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla
razionalizzazione della frequenza universitaria per l'anno
accademico 1999-2000.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.64 del 13/8/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DEL MOLISE |
Località: | Campobasso (CB) |
Codice atto: | 099E6299 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 12/9/1999 |
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IL RETTORE
Visto l'art. 17 ("Fondo d'incentivazione") della legge 2 dicembre
1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno
1997, che determina i principi di uniformita' di trattamento degli
studenti universitari in materia di diritto allo studio, di cui
all'art. 4 della legge n. 390/1991 e all'art. 5, commi 18 e 20, della
legge n. 537/1993;
Vista la legge n. 40 del 6 marzo 1998, e, in particolare, l'art. 37
e 45;
Visti i verbali numeri 1, 2, 3 e 4 dell'osservatorio tasse e
contributi universitari di questo Ateneo;
Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1999 concernente la
rideterminazione dei limiti massimi dell'indicatore della condizione
economica e dell'indicatore della condizione patrimoniale;
Visti il decreto ministeriale del 26 maggio 1998 e il decreto
ministeriale del 23 aprile 1999, entrambi di modifica alle tabelle
numeri 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 aprile 1997;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica prot. n. 3139 del 21 aprile 1999 relativa
ai nuovi criteri di merito per gli immatricolati;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 13 maggio
1999;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta del
30 giugno 1999;
Vista la decisione del consiglio di amministrazione di assegnare
fino ad un numero massimo di cinquantacinque borse di studio e,
comunque, entro lo stanziamento di L. 1.233.771.677 sull'apposito
capitolo di bilancio;
Decreta:
Art. 1.
Borse di incentivazione alle iscrizioni
E' indetto per l'anno accademico 1999/2000 un concorso per
l'attribuzione di un massimo di cinquantacinque borse di studio, di
importo diversificato, per le seguenti categorie di studenti:
studente residente L. 3.000.000 ognuna;
studente pendolare L. 3.000.000 piu' un importo massimo fino a L.
500.000 per rimborso spese di trasporto;
studente fuori sede L. 6.500.000 ognuna
entro l'importo massimo stanziato dal consiglio di amministrazione,
finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della
frequenza universitaria e istituite ai sensi dell'art. 17 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, destinate a coloro che, per l'anno
accademico in questione, intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di
laurea o di diploma universitario delle facolta' dell'Universita'
degli studi del Molise.
I benefici sono attribuiti sulla base di una graduatoria di idonei,
senza alcuna differenziazione per facolta' e corsi di studio,
ordinata in modo crescente, previa verifica della prevista condizione
di merito, sulla base dell'indicatore della condizione economica .
Art. 2.
Soggetti beneficiari e durata del beneficio
Le borse sono concesse agli immatricolati dell'Universita' degli
studi del Molise per un numero massimo di anni pari alla durata
legale dei corsi di studio piu' uno a partire dall'anno di prima
immatricolazione, salvo mancata conferma.
Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e che
si iscrivono ad un corso di laurea possono beneficiare degli
interventi per un numero di anni pari alla differenza tra la durata
legale del corso di laurea piu' uno e gli anni di iscrizione gia'
effettuati per il conseguimento del diploma.
Le borse sono revocate agli studenti immatricolati che, entro il 30
novembre dell'anno accademico successivo, non abbiano conseguito i
requisiti di merito o abbiano superato i limiti per la condizione
economica o patrimoniale familiare previsti per la conferma al
secondo anno.
In caso di revoca, le somme riscosse dovranno essere restituite.
Art. 3.
R e q u i s i t i
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena
l'esclusione:
1) il possesso di un diploma di scuola media superiore, conseguito
con un punteggio non inferiore a 70/100;
2) l'appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore della
condizione economica , calcolato per un nucleo familiare
convenzionale di tre persone, non superiore al limite di L.
51.765.300 e con una consistenza patrimoniale massima di L.
134.589.780. L'indicatore della condizione economica del nucleo
familiare convenzionale e' definito come il reddito complessivo dei
suoi membri, al netto dell'IRPEF, incrementato del 20% del valore
dell'indicatore della condizione patrimoniale. Per ogni componente in
piu' o in meno rispetto al predetto nucleo familiare convenzionale si
opera un innalzamento o rispettivamente un abbattimento
sull'indicatore economico di riferimento, secondo quanto stabilito
dalla scala di equivalenza di cui all'art. 7 del presente bando.
Il nucleo familiare convenzionale dello studente e' composto dal
richiedente i benefici e da tutti coloro, anche se non legati da
vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia alla
data di presentazione della domanda.
Nel caso di separazione legale o divorzio dei genitori, lo studente
si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale del
genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.
Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale,
inoltre:
a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche
qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza
di separazione legale o divorzio;
b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente
alla data di presentazione della domanda.
La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare
convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia
d'origine, e' definita in relazione alla presenza di entrambi i
seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unita' abitativa della famiglia d'origine,
da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda,
in alloggio non di proprieta' di un suo membro;
b) indicatore della condizione economica , derivante esclusivamente
da redditi da lavoro, non inferiore a L. 24.847.344 con riferimento
ad un nucleo familiare convenzionale composto da tre persone.
Il nucleo familiare convenzionale sara' aumentato di una unita' nei
seguenti casi:
a) in presenza di persone non autosufficienti, con invalidita'
riconosciuta pari al 100%;
b) nel caso che lo studente sia portatore di handicap, con una
invalidita' riconosciuta pari o superiore al 66%;
c) in presenza di altro studente universitario con eta' non
superiore a ventisei anni, oltre al richiedente, o di un solo
genitore.
Art. 4.
D o m a n d a
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera,
secondo il modulo allegato (allegato n. 1) che costituisce parte
integrante del bando, dovranno essere indirizzate, in plico unico, al
magnifico rettore, entro trenta giorni a partire da quello successivo
alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4
Serie speciale. Dette domande devono pervenire entro e non oltre il
termine suddetto, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento presso: Universita' degli studi del Molise, via De
Sanctis - 86100 Campobasso.
A tal fine, fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
Il candidato nella domanda dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso;
2) la propria cittadinanza;
3) la facolta' e il corso di laurea al quale intende
immatricolarsi;
4) il diploma di scuola media superiore e l'eventuale corso
integrativo, l'indicazione della votazione, la data del
conseguimento, nonche' l'Istituto che lo ha rilasciato;
5) il codice fiscale.
L'omissione di una delle suddette dichiarazioni determina
l'esclusione dal concorso.
Art. 5.
Formulario di raccolta dati
Gli studenti che intendono presentare la domanda per beneficiare
della borsa, devono fornire le informazioni richieste dal formulario,
(allegato 2) che costituisce parte integrante del bando, che puo'
essere inviato insieme con la domanda a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento.
Altrimenti, gli studenti devono fissare un appuntamento telefonando
al numero 800/588815, dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedi' al
venerdi', nel periodo 2 agosto/15 settembre c.a., esclusivamente per
la compilazione del formulario.
Allo sportello sara' necessario presentarsi muniti di:
a) modulo di raccolta dati (allegato 2);
b) documento di identita' valido;
c) documentazione necessaria alla compilazione del formulario;
d) per gli studenti stranieri, autocertificazione o copia
autenticata del permesso di soggiorno per motivi di studio.
I dati richiesti per la presentazione del formulario riguardano sia
lo studente che il nucleo familiare e, pertanto :
a) se lo studente si presenta con un genitore, una copia della
domanda verra' consegnata allo studente, mentre l'originale, con le
firme dello studente e del genitore apposte alla presenza
dell'impiegato addetto, verra' trattenuto presso l'ufficio;
b) se lo studente si presenta senza un genitore, gli verranno
consegnate le due copie della domanda: lo stesso provvedera' a
restituire l'esemplare con sottoscrizione in originale, completo
della firma del genitore e munito di fotocopia del documento di
identita' dello stesso; sulla domanda non potranno essere apportate
modifiche;
c) se un genitore si presenta senza lo studente, gli verranno
consegnate le due copie della domanda: lo stesso provvedera' a
restituire l'esemplare con sottoscrizione in originale, completo
della firma dello studente e munito di fotocopia del documento di
identita' dello stesso; sulla domanda non potranno essere apportate
modifiche.
Art. 6.
Graduatorie
Le borse vengono assegnate mediante la compilazione di apposita
graduatoria formulata da apposita commissione, nominata dal rettore,
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) gli aspiranti sono ordinati in un'unica graduatoria per sede
universitaria in modo crescente sulla base dell'indicatore della
condizione economica, di cui all'art. 7 "Requisiti economici" del
presente bando;
b) a parita' di condizione economica, la posizione in graduatoria
e' determinata con riferimento al miglior requisito di merito;
c) qualora nella definizione delle graduatorie, secondo quanto
previsto ai punti precedenti, si verifichino ulteriori situazioni di
parita', il beneficio e' concesso prioritariamente allo studente con
nucleo familiare piu' numeroso ed, infine, al piu' anziano di eta'.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate, entro il 31 ottobre
1999, mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' e
dell'ufficio competente, per un periodo di quindici giorni, entro il
quale potranno proporsi impugnative.
Le borse sono attribuite con decreto rettorale, secondo l'ordine
delle graduatorie, fino alla concorrenza delle borse disponibili,
sempre nel limite massimo dello stanziamento di bilancio.
Art. 7.
Requisiti economici
I requisiti economici dello studente sono individuati sulla base
della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione
patrimoniale e del numero di componenti il nucleo familiare stesso.
Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle del
richiedente, considerati parte del nucleo familiare convenzionale,
concorrono alla formazione dell'indicatore della condizione economica
e della condizione patrimoniale nella misura del 50%, cosi' come
previsto dalla tabella n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 aprile 1997 - Uniformita' di trattamento nel
diritto agli studi universitari, cosi' come modificato dal decreto
ministeriale del 26 maggio 1998.
Al fine della determinazione di tali indicatori, il reddito ed il
patrimonio dei membri del nucleo familiare convenzionale sono
valutati in relazione alla loro natura. Tale valutazione e'
effettuata a partire dalle evidenze fiscali, integrate con indicatori
di reddito normale, in relazione alla dimensione ed alla tipologia
economica delle attivita' che li generano o a cui sono destinati,
secondo le modalita' stabilite dalla predetta tabella n. 1.
Non concorrono alla formazione dell'indicatore della condizione
economica :
a) le indennita' di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980;
b) le somme percepite a titolo di arretrato e quelle percepite a
titolo di indennita' di fine rapporto (T.F.R.).
L'indicatore della condizione patrimoniale del nucleo familiare
convenzionale non potra' superare il limite di L. 134.589.780 con
riferimento ad un nucleo familiare composto da tre persone.
Nella determinazione di tale indicatore, e' esclusa la prima casa
di proprieta', a condizione che in essa sia localizzata la residenza
del nucleo familiare dello studente, ad eccezione di quelle
appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9, per le quali si
prende in considerazione il 50% del valore dell'imponibile definito
ai fini ICI, cosi' come previsto dalla suddetta tabella n. 1.
Il valore degli immobili, di cui i componenti il nucleo familiare
convenzionale dispongono a titolo di nuda proprieta', non concorre
alla determinazione dell'indicatore della condizione patrimoniale.
Qualora il nucleo familiare non disponga di una casa di proprieta',
il limite precedente e' applicato tenendo conto di una franchigia di
100 milioni.
Ai fini del calcolo dell'indicatore della condizione economica , si
prende in considerazione il valore patrimoniale che eccede tale
franchigia.
Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio
di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa di cui uno o piu'
membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci.
A corredo di quanto esposto nel presente articolo, si riproduce di
seguito la tabella nella quale sono indicati i limiti massimi,
riferiti al nucleo familiare convenzionale, dell'indicatore della
condizione patrimoniale, per poter essere ammessi alla selezione:
Numero componenti
il nucleo familiare Soglia di riferimento
__ __
1 L. 60.565.401
2 L. 100.942.330
3 L. 134.589.780
4 L. 164.199.530
5 L. 192.463.380
6 L. 218.035.440
7 L. 242.261.600
per ogni componente in piu' il limite sara' elevato di L.
20.188.467
L'indicatore della condizione economica non potra' superare il
limite di L. 51.765.300, con riferimento alla famiglia tipo di tre
persone.
I limiti stabiliti, con riferimento ad un nucleo familiare di tre
persone, sono parametrati, per nuclei familiari convenzionali di
diversa composizione, sulla base della seguente scala di equivalenza:
Numero componenti il nucleo Scala di equivalenza
__ __
1 componente 0.45
2 componenti 0.75
3 componenti 1.00
4 componenti 1.22
5 componenti 1.43
6 componenti 1.62
7 componenti 1.80
ogni componente in piu' +0.15
Nella tabella di seguito riportata sono indicati i limiti massimi
dell'indicatore della condizione economica, per poter essere ammessi
alla selezione:
Numero componenti
il nucleo familiare Scala di equivalenza Soglia di riferimento
(limiti massimi)
__ __ __
1 0.45 L. 23.294.385
2 0.75 L. 38.823.975
3 1.00 L. 51.765.300
4 1.22 L. 63.153.666
5 1.43 L. 74.024.379
6 1.62 L. 83.859.786
7 1.80 L. 93.177.540
per ogni componente in piu' il limite sara' elevato di L.
7.764.795.
Art. 8.
Accertamento delle condizioni economiche
L'Universita' esercita un accurato controllo sulle dichiarazioni
presentate, chiedendo informazioni alla Polizia tributaria,
all'amministrazione finanziaria dello Stato, ai comuni ed agli uffici
catastali.
A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Universita' segnalera'
il fatto all'autorita' giudiziaria per i giudizi circa la sussistenza
dei reati di:
falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 438
codice penale);
falsa attestazione resa ad un pubblico ufficiale sulla identita' o
sulle qualita' personali proprie o altrui (art. 495 codice penale);
truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640
codice penale).
L'Universita' procedera', inoltre, all'eventuale recupero delle
somme erogate, salvo l'adozione delle sanzioni disciplinari a carico
dello studente, previste dall'art. 23 della legge 2 dicembre 1991, n.
390: "Norme sul diritto agli studi universitari" e dall'art. 26,
sanzioni penali, della legge n. 15/1968 riguardo alle dichiarazioni
sostitutive.
Art. 9.
Conferma per gli anni successivi
Le borse di studio assegnate saranno confermate per un numero di
anni pari alla durata legale dei corsi di studio piu' uno a partire
dall'anno di prima immatricolazione, in base ai seguenti requisiti di
merito e di reddito:
a) iscritti al secondo anno:
aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della
domanda, almeno la meta' delle annualita', arrotondata per difetto,
fra quelle previste dal piano di studi statutario del primo anno ed
aver conseguito una media di voti pari ad almeno 24/30 per tutte le
Facolta';
b) iscritti al terzo anno e al quarto anno, qualora questo non sia
l'ultimo:
aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della
domanda, almeno la meta' piu' uno del numero complessivo delle
annualita' degli anni precedenti a quello d'iscrizione previsti dal
piano di studi statutario del rispettivo corso di laurea e di
diploma, arrotondata per eccesso, ed aver conseguito una media di
voti pari ad almeno 24/30 per tutte le facolta';
c) iscritti all'ultimo anno di corso:
aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della
domanda, almeno il 60 per cento del numero complessivo delle
annualita' previste dal piano di studi statutario degli anni
precedenti a quello di iscrizione, arrotondato per eccesso, ed aver
conseguito una media di voti pari ad almeno 24/30 per tutte le
facolta';
d) iscritti al primo fuori corso:
aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della
domanda, almeno il sessantasei per cento del numero complessivo delle
annualita' previste dal piano di studi statutario del rispettivo
corso di laurea e di diploma, arrotondato per eccesso, ed aver
conseguito una media di voti pari ad almeno 24/30 per tutte le
facolta';
Nel caso in cui la votazione conseguita e' pari a 30 e lode il voto
da considerare per il calcolo della media e' 31. Le annualita' sono
riferite a corsi d'insegnamento di almeno 60 ore.
Condizioni economiche:
lo studente che per merito risultera' idoneo alla conferma della
borsa, sara' tenuto alla presentazione dell'autocertificazione
relativa alle condizioni economiche e patrimoniali relative all'anno
precedente a quello per il quale ha ottenuto la conferma.
Art. 10.
Importo della borsa
L'Universita' definisce l'importo della borsa di incentivazione
sulla base della provenienza di ciascuno studente, tenendo conto, in
particolare, della distanza del comune di residenza da quello della
sede del corso universitario prescelto.
Si definiscono, pertanto, i seguenti importi in relazione alla
condizione di residenza dello studente:
a) L. 3.000.000 per lo studente in sede, residente nel comune sede
dell'Universita';
b) L. 3.000.000 piu' un importo massimo fino a L. 500.000 per lo
studente pendolare, residente in uno dei comuni di cui all'allegata
tabella n. 1 per la sede universitaria di Campobasso, tabella n. 2
per la sede universitaria di Isernia e tabella n. 3 per la sede
universitaria di Termoli;
c) L. 6.500.000 per lo studente fuori sede, residente in un comune
non compreso nelle precedenti tabelle, relative, rispettivamente,
alla sede universitaria di Campobasso, di Isernia e di Termoli, che,
per tale motivo, prende alloggio nei pressi della sede del corso
prescelto, utilizzando alloggi di privati. In questo caso, la borsa
viene erogata ai vincitori, dietro presentazione di copia autenticata
del contratto di fitto o autocertificazione dello studente, nella
quale dichiari il rapporto di locazione per almeno otto mesi
dell'anno accademico di riferimento. Tale documentazione dovra'
pervenire, senza alcuna eccezione, pena la decadenza dal beneficio di
cui alla presente lettera c), all'ufficio preposto, entro il 15
novembre 1999. In mancanza di tale documentazione, lo studente fuori
sede potra' beneficiare della borsa di cui alla precedente lettera
b).
Art. 11.
Divieto di cumulo e incompatibilita'
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate con le borse di studio di cui all'art. 8 della legge n.
390/1991.
Le borse di studio saranno revocate in caso di rinuncia agli studi,
o di trasferimento ad altra Universita', sia agli studenti
immatricolati che a quelli iscritti ad anni successivi. In caso di
rinuncia o revoca della borsa di studio, questa potra' essere
assegnata, entro il termine del 31 gennaio 2000, al candidato,
iscritto al primo anno, collocato in posizione utile nella stessa
graduatoria.
Gli studenti che hanno presentato domanda di ammissione al concorso
e che non hanno ottenuto la borsa per esaurimento delle relative
disponibilita', possono presentare domanda di immatricolazione presso
la stessa o altra Universita', entro il 31 dicembre 1999, per tutti i
corsi di studio che non siano a numero chiuso o programmato.
La borsa sara' revocata anche agli studenti iscritti ad anni
successivi che non abbiano mantenuto i prescritti requisiti di merito
e di reddito ai fini della conferma della borsa (vedi art. 9).
Art. 12.
Documentazione richiesta
ai candidati collocati utilmente in graduatoria
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, i
canditati collocati utilmente in graduatoria dovranno far pervenire
all'Ufficio preposto, pena l'esclusione dal beneficio, nel termine
perentorio di giorni dieci dalla data della ricezione della relativa
comunicazione, i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 2
della legge n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998,
dalla quale risulti il possesso, da parte dell'interessato, del
diploma di scuola media superiore, riportante, altresi',
l'indicazione della votazione finale e della data del conseguimento;
2) autocertificazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui alla
lettera precedente, relativa alla cittadinanza, ovvero corrispondente
certificazione anagrafica in carta libera, in data non antecedente i
sei mesi a quella della suddetta comunicazione;
3) per i candidati diplomati da piu' di due anni, il cui ulteriore
ritardo sia stato determinato dalla prestazione del servizio militare
o civile, autocertificazione, resa sempre a norma di quanto disposto
dalla normativa menzionata nella lettera a), attestante l'avvenuto
congedo e riportante il relativo periodo di servizio;
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e successive modifiche ed
integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del
20 ottobre 1998, attestante che il beneficiario non usufruisce delle
borse di studio di cui all'art. 8 della legge n. 390/1991.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o mancato ricevimento della domanda non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando di concorso
si rinvia:
alla legge del 2 dicembre 1991, n. 390;
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 26 maggio
1998 e dal decreto ministeriale del 23 aprile 1999;
al decreto ministeriale del 28 febbraio 1999.
Campobasso, 19 luglio 1999
Il rettore: Cannata
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