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UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in
farmacologia e tossicologia veterinaria - XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.4 del 14/1/2000
Ente:UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II
Località:Napoli  (NA)
Codice atto:000E0116
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 febbraio 1994, n. 174;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 9 luglio 1999, con il
quale e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di
dottorato di ricerca;
Visto il proprio decreto n. 2995 del 3 agosto 1999 con il quale
e' stato emanato il regolamento di disciplina del dottorato di
ricerca dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del
9 giugno 1997, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il verbale n. 12 della commissione di coordinamento
dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli ex-art. 5 legge
n. 537/1993;
Vista la delibera del senato accademico del 16 ottobre 1999
n. 22;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 ottobre
1999 n. 6;
Vista la delibera dell'11 ottobre 1999, n. 1, del senato
accademico dell'Universita' degli studi di Torino, trasmessa con note
prot. n. 43221 del 3 novembre 1999 e 45232 del 10 novembre 1999, con
la quale il citato Ateneo ha deliberato l'adesione al consorzio per
l'istituzione del XV ciclo del corso di dottorato di ricerca in
farmacologia e tossicologia veterinaria, con sede amministrativa
presso l'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, ed il
finanziamento dell'importo di una borsa di studio a beneficio del
corso di dottorato medesimo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 dicembre
1999, n. 24;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il XV ciclo del corso di dottorato di ricerca in
farmacologia e tossicologia veterinaria - Settore 9 - Medicina
veterinaria - di durata triennale, con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli e sedi consorziate
presso le Universita' degli studi di Bologna, Messina, Milano,
Torino. E' indetto pubblico concorso, per esami, per quattro posti,
di cui due ricoperti da borse di studio (di cui una finanziata
dall'Universita' degli studi di Torino), per l'ammissione al citato
corso di dottorato di ricerca.
I posti ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito di finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni con
enti pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata
qualificazione culturale e scientifica, nonche' di personale,
strutture ed attrezzature idonee. La convenzione puo' prevedere
specifiche modalita' del programma di studio e di formazione.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Possono partecipare al concorso, senza limiti di eta' e di
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso, alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, del diploma
di laurea o di titolo accademico equipollente conseguito presso
universita' straniere.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio
conseguito presso una universita' straniera che non sia gia' stato
dichiarato equipollente al diploma di laurea, dovranno richiederne
l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato. In
tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata, al
fine di consentire opportunamente al collegio dei docenti la
valutazione del titolo posseduto, dalla documentazione di cui al
successivo art. 3, quinto comma, lettera c).

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice secondo l'allegato schema esemplificativo, dovra' essere
indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi
"Federico II" di Napoli - Ufficio dottorati ed assegni di ricerca -
Via Mezzocannone n. 16 - 80134 Napoli, e recapitata, entro e non
oltre trenta giorni - a pena esclusione dal concorso - dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti
modalita':
1) consegna all'Ufficio dottorati ed assegni di ricerca - Via
Mezzocannone n. 16, secondo piano - Napoli, nei seguenti giorni ed
orari: lunedi', mercoledi', venerdi': 9-12; martedi' e giovedi': ore
9-12 e 15-17.
2) Spedizione tramite corriere espresso o con equivalente
sistema di spedizione. In tale ipotesi, l'amministrazione
universitaria non assume responsabilita' in ordine alle domande che
saranno recapitate all'ufficio sopra indicato oltre il suddetto
termine.
Non si terra', pertanto, conto delle domande pervenute oltre il
suddetto termine anche se spedite antecedentemente.
Qualora il termine medesimo venga a scadere in un giorno festivo
si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente
successivo.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato, deve
contenere le seguenti dichiarazioni:
a) il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza ed il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso, il numero di telefono ed il
codice fiscale;
b) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca cui si
intende partecipare;
c) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della data
di conseguimento, dell'universita' che lo ha rilasciato ovvero il
titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera,
nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa. I candidati in possesso di titolo
di studio conseguito presso una universita' straniera non dichiarato
equipollente, devono espressamente chiederne, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato, l'equipollenza. A tal fine, alla
domanda di partecipazione deve essere allegato il certificato di
laurea, tradotto e legalizzato, con indicazione degli esami sostenuti
e del piano di studi seguito. Inoltre, il candidato potra' allegare
ulteriori documenti, tradotti e legalizzati, ritenuti utili per la
valutazione di equipollenza citata;
d) la lingua straniera scelta per la prova orale, fra quelle
indicate dal bando di concorso al successivo art. 4, primo comma;
e) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione del recapito ove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso.
Non saranno prese in considerazione, pertanto, saranno escluse
dalla partecipazione al concorso, le domande che non contengano:
il cognome ed il nome;
la residenza o il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
la denominazione del dottorato di ricerca cui si intende
partecipare;
il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data di
conseguimento e dell'universita' che lo ha rilasciato ovvero la data
del decreto rettorale della dichiarazione di equipollenza.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
mancato recapito della domanda di ammissione dipendente da errore
attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Analogamente l'amministrazione non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' o per la dispersione di comunicazioni
imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, ovvero da eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

                               Art. 4.
 
Prove di esame
 
Gli esami di ammissione consistono nello svolgimento di una prova
scritta e di un colloquio. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare
la buona conoscenza di una lingua straniera, a scelta fra inglese,
francese, spagnolo e tedesco. Gli argomenti oggetto delle prove sono
relativi al settore scientifico-disciplinare di riferimento del corso
di dottorato.
Le prove di esame sono tese ad accertare la preparazione e
l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
Ai candidati ammessi alla prova scritta verra' comunicato,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno
quindici giorni prima, la data, il luogo e l'ora di svolgimento della
prova medesima.
Ai candidati ammessi alla prova orale verra' comunicato, mediante
raccomandata postale con avviso di ricevimento spedita almeno venti
giorni prima, oltre al voto riportato nella prova scritta, la data,
il luogo e l'ora di svolgimento della prova medesima.
Per sostenere le prove concorsuali i candidati dovranno esibire
uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
carta di identita', patente automobilistica, passaporto, tessera di
riconoscimento rilasciata da una pubblica amministrazione, tessera
postale, porto d'armi.
L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di
svolgimento di una delle prove sara' considerata come rinuncia alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa.

                               Art. 5.
 
Commissioni giudicatrici
 
La commissione giudicatrice e' nominata con decreto rettorale ai
sensi dell'art. 8 del regolamento di Ateneo di disciplina del
dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 2995 del
3 agosto 1999.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato un punteggio non inferiore a 40/60.
Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella
prova scritta e nella prova orale.

                               Art. 6.
 
Graduatoria di merito
 
La graduatoria di merito sara' formulata secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato
ed approvata con decreto rettorale. In caso di parita' di punteggio
tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato
piu' giovane di eta'.
I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per
ciascun dottorato.
In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al
successivo art. 9, primo comma, o di rinuncia prima dell'inizio dei
corsi, saranno dichiarati vincitori i candidati che siano risultati
idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 7.
 
Conferimento, godimento ed erogazione borse di studio
 
Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero di borse
messe a concorso per ciascun dottorato. In caso di parita' di
punteggio tra due o piu' candidati, ai soli fini del conferimento
della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sara' stabilita
mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
9 giugno 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
L'importo della borsa ammonta, per l'anno accademico 1999/2000, a
L. 20.358.330 (Euro 10.514,199) comprensivo dei contributi
previdenziali nella misura del 4%, ed in L. 20.450.000 (Euro
10.561,543) a decorrere dall'anno 2000/2001, comprensivo dei
contributi previdenziali nella misura del 4,2%, cosi' come stabilito
dall'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del
16 dicembre 1998. La borsa sara' erogata in rate bimestrali
posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito personale
complessivo annuo e' fissato in L. 15.000.000 lordi (Euro 7.746,853).
Esso va riferito all'anno solare di erogazione della borsa medesima.
Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi
carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura
occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da
servizio civile.
Coloro i quali hanno gia' usufruito di una borsa di studio per un
corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non possono
chiedere di fruirne una seconda volta.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti.
L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di
frequenza e di attivita' di studio di ricerca effettivamente resi.

                               Art. 8.
 
Ammissioni in sovrannumero
 
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
concorsuali sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in
soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle
prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca possono
chiedere, entro la data di inizio del corso, l'iscrizione in
sovrannumero al corso medesimo, nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
L'ammissione al corso avverra' nell'ordine cronologico di
presentazione delle domande, previa delibera del collegio dei docenti
del dottorato che deve esprimersi favorevolmente circa la
compatibilita' nello svolgimento delle due attivita', e previa
autorizzazione, nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita'
presso un altro Ateneo, dell'universita' di appartenenza.

                               Art. 9.
 
I s c r i z i o n e
 
I vincitori saranno invitati, mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno, a presentare o far pervenire, a pena di decadenza entro e
non oltre quindici giorni dalla ricezione della comunicazione,
all'Ufficio dottorati ed assegni di ricerca - Via Mezzocannone n. 16
- 80134 Napoli, la seguente documentazione in carta legale:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla
cittadinanza;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla
laurea con relativa votazione;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non godere o
aver goduto di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca, nonche' dichiarazione di eventuale iscrizione
ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e,
nell'affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
e) dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di poter
frequentare, per tutta la durata della frequenza del suddetto
dottorato, un altro corso di diploma universitario, laurea,
specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca;
f) n. 1 marca da bollo (L. 20.000 [Euro 10.329]), da apporre
sulla domanda di partecipazione al concorso;
g) una fotografia.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono,
altresi', produrre dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei
seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica Italiana;
3) adeguata conoscenza della lingua italiana.

                              Art. 10.
 
Tasse e contributi
 
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
versamento, per ciascun anno di corso, di tasse e contributi di
entita' pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita'
iscritti ai corsi di laurea o di diploma. Sono esonerati dal predetto
versamento i dottorandi che fruiscono della borsa di studio.

                              Art. 11.
 
Obblighi, incompatibilita', sospensioni
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare e svolgere tutte le
attivita' previste, di presentare le relazioni orali o scritte
richieste e di adempiere a quant'altro sia stabilito dal collegio dei
docenti del dottorato. Il dottorando puo' svolgere parte della sua
attivita' all'estero presso universita' o istituti di ricerca, per un
periodo complessivamente non superiore alla meta' della durata del
corso. Per i periodi di frequenza all'estero l'importo della borsa di
studio di cui al precedente art. 7, secondo comma, e' incrementata
del 50%.
Al termine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti,
sulla base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le
ricerche svolte da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione
all'anno successivo o proporra' al rettore l'esclusione dal corso.
E' vietata la contemporanea frequenza del dottorando ad un corso
di diploma universitario, di laurea, di perfezionamento o di
specializzazione. Qualora il vincitore sia iscritto ad uno dei
predetti corsi, e' tenuto a sospendere l'iscrizione per tutta la
durata del dottorato.
Gli iscritti ai corsi di dottorato possono chiedere la
sospensione dal corso per maternita', malattia grave, servizio
militare e civile. La sospensione superiore a trenta giorni, comporta
la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso
periodo.

                              Art. 12.
 
Titolo di dottore di ricerca
 
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di
dottorato, ed e' conferito dal rettore, secondo le modalita'
stabilite dal regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di
ricerca, emanato con decreto rettorale n. 2995 del 3 agosto 1999.

                              Art. 13.
 
Diritto di accesso, trattamento dei dati personali e responsabile del
procedimento
 
Ai candidati e' garantito il diritto di accesso alla
documentazione inerente il procedimento concorsuale, a norma della
vigente normativa. Tale diritto si esercitera' secondo le modalita'
stabilite con regolamento di Ateneo recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti,
emanato con decreto rettorale n. 2386/98.
Ai fini della legge n. 675/1996, si informa che all'Universita'
compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in
conformita' alle previsioni del regolamento di Ateneo, recante
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, emanato con decreto
rettorale n. 2854/98.
Il capo dell'Ufficio dottorati ed assegni di ricerca
dell'Universita' degli Studi "Federico II" di Napoli e' responsabile
di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione giudicatrice. Per quanto non
previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni dettate
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al regolamento di attuazione
approvato con decreto rettorale n. 2386/98.

                              Art. 14.
 
R i n v i o
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
regolamento di Ateneo di disciplina del dottorato di ricerca, emanato
con decreto rettorale n. 2995 del 3 agosto 1999.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Napoli, 28 dicembre 1999
p. Il rettore: Bucci

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