Bando di concorso 50 assistenti parlamentari Camera dei Deputati - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente
parlamentare della Camera dei deputati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.9 del 31/1/2020
Ente:CAMERA DEI DEPUTATI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:20E01195
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:50
Scadenza:1/3/2020
Età massima:35 anni non compiuti
Tags:Amministrativi Per diplomati IN EVIDENZA

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Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 70 del 23
dicembre 2019 con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, per cinquanta posti di Assistente parlamentare
della Camera dei deputati;
Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di
istituzione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11
aprile 2019, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo
istitutivo del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia
di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del
personale e di iscrizione nella terza sezione del ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 ha previsto, in
via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate
entro il 31 dicembre 2020, fino all'immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle
norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma
3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura
assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e
del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle
disposizioni in tema di istituzione del ruolo unico dei dipendenti
del Parlamento, e dall'art. 2, comma 1, dello Statuto unico dei
dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019;
Visti gli articoli 2, 43, 44, 45, 49, 51, 52 e 53 del regolamento
dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto l'art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del
regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati,
che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a
diciotto anni e non superiore a quarant'anni, prevede altresi' che
nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di eta'
diversi in relazione alla specifica natura della professionalita';
Visto che, con la citata deliberazione n. 70 del 23 dicembre 2019
l'Ufficio di Presidenza ha considerato l'esigenza di tenere conto
della specificita' delle mansioni attribuite agli assistenti
parlamentari dal regolamento dei Servizi e del personale;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato il cronoprogramma delle
procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per cinquanta
posti di Assistente parlamentare (codice C04), con lo stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle
procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, disciplinato
dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno
2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a trentacinque anni. Il limite di eta' e'
da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del
trentacinquesimo anno;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato
equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa
vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali dell'assistente parlamentare; a tal fine, il
candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
capacita' visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10
complessivi;
funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore
all'80%;
funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi
ortopedici;
normale funzionalita' degli arti superiori;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di disciplina per
il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei Servizi e
del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei
vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dal citato art. 8 del regolamento di disciplina per il
personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia,
indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.

                               Art. 3 

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di
preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. I titoli
di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) e' autocertificato
dai candidati ai sensi dell'art. 4, comma 5. I candidati sono tenuti,
a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a
richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui
hanno inizio le prove orali.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo
concorsi.camera.it raggiungibile anche dal sito istituzionale della
Camera dei deputati camera.it. Per accedere all'applicazione i
candidati devono essere in possesso di un'identita' nell'ambito del
Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Chi ne fosse
sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito
spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo e'
perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di
partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al citato
comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non
permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda di
partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione
nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo
in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1
e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di
compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il
termine di cui al comma 1 del presente articolo il candidato ha la
possibilita' di ritirare la domanda gia' inviata, mediante l'apposita
funzionalita' dell'applicazione, e di presentarne una nuova,
effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da quelle previste
al comma 1 del presente articolo non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
in nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00),
attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate
nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente
articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f),
consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza ovvero in stato di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove
d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali
condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro
la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - di cui all'art. 12, comma 1, del
presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo
precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine
utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati
possono segnalarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di
cui al comma 1 del presente articolo.
7. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere, ai sensi
dell'art. 9, comma 4, devono indicarlo nella domanda di
partecipazione.

                               Art. 5 

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 6 

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova selettiva, tre prove scritte
e una prova orale.

                               Art. 7 

Prova selettiva

1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti attitudinali, a
risposta multipla e a correzione informatizzata, di cui 40 di
carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale
e ragionamento critico-verbale) e 20 di carattere logico-matematico
(ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento
critico-numerico). I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
3. La prova selettiva e' valutata partendo da base 60, con la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova
selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1.

                               Art. 8 

Prove scritte

1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il cinquecentesimo posto. Il predetto numero di cinquecento
ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati
ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'.
2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, in
conformita' all'art. 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli
ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti.
Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine
di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi
dell'art. 13. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. Le prove scritte sono tre:
a) la prima prova consiste nella risposta a un questionario,
composto da nove quesiti a risposta aperta, tre per ciascuna delle
materie elencate nell'allegato A, parte I. Il tempo a disposizione e'
di quattro ore;
b) la seconda prova consiste nella risposta a un questionario,
composto da nove quesiti a risposta aperta, vertenti sulle materie
elencate nell'allegato A, parte I, cosi' ripartiti: tre quesiti
relativi alla materia Sicurezza nei luoghi di lavoro, due quesiti
relativi alla materia Primo soccorso, due quesiti relativi alla
materia Prevenzione incendi, due quesiti relativi a Elementi di
cerimoniale nazionale e internazionale. Il tempo a disposizione e' di
quattro ore;
c) la terza prova consiste nella risposta a un questionario
composto da dieci quesiti a risposta multipla nella lingua inglese,
volti all'accertamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche, e
dieci quesiti a risposta multipla nella medesima lingua inglese,
volti all'accertamento della comprensione di un testo a carattere non
specialistico. Il tempo a disposizione e' di novanta minuti.
4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la
Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto
rispettivamente da nove quesiti, per ciascuna delle prove di cui alle
lettere a) e b) del comma 3, e da venti quesiti, per la prova di cui
alla lettera c) del medesimo comma 3, e li sottopone al sorteggio dei
candidati.
5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

                               Art. 9 

Prova orale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, in conformita' all'art.
12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova
orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art.
13.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del
candidato nelle materie di cui all'allegato A, parte II. La prova
orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di
un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il
colloquio.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere tra quelle
indicate nell'allegato A, parte II. La prova orale facoltativa
consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto
nelle lingue prescelte, che costituisce la base per il colloquio.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo
di 0,20 per ogni lingua straniera.
5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella
prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1.

                               Art. 10 

Graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
orale facoltativa.
3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 3,
comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano
luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui
hanno inizio le prove orali.

                               Art. 11 

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 12, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e
approva la graduatoria finale del concorso.

                               Art. 12 

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
del 7 aprile 2020, muniti del documento di riconoscimento, in corso
di validita', indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso
di convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui
all'art. 4, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - sara' pubblicata, altresi',
l'eventuale richiesta della documentazione necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della
prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale
sara' disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte;
le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le
informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nell'applicazione di cui
all'art. 4, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti
e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

                               Art. 13 

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
243 del 19 ottobre 2009, alla Commissione giurisdizionale per il
personale della Camera dei deputati - via del Seminario n. 76 - 00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

                               Art. 14 

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento
per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati,
pubblicato nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta
deve essere inviata alla segreteria della commissione esaminatrice,
all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.

                               Art. 15 

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'art. 4,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

                               Art. 16 

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione
della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della
procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della medesima procedura, nominati responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

                               Art. 17 

Assunzione dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono
apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di
accertare il possesso del requisito, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera d), dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
specifiche mansioni professionali richieste.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per trentasei mesi a
decorrere dalla data di approvazione.
Roma, 23 dicembre 2019

Il Presidente: Fico
La Segretaria Generale: Pagano

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