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UNIVERSITA' DI ROMA TRE

Concorso per l'attribuzione di otto assegni per la collaborazione ad
attivita' di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.82 del 21/10/2003
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA TRE
Località:-
Codice atto:03E06066
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/11/2003
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998),
art. 51, comma 6, istitutiva degli assegni di ricerca;
Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998 e la relativa
nota esplicativa (n. 523 del 12 marzo 1998), che ha disciplinato i
predetti assegni di ricerca;
Visto il regolamento dell'Universita' degli studi di Roma Tre per
gli assegni di ricerca emanato con decreto rettorale n. 2330 del
21 dicembre 2001;
Viste le delibere assunte dai consigli di dipartimento circa:
a) la copertura finanziaria del costo complessivo degli
assegni, con fondi propri o derivanti da apposite convenzioni con
enti esterni;
b) i settori disciplinari ed i relativi programmi di ricerca
cui attribuire gli assegni;
Vista la delibera adottata, su proposta della commissione
ricerca, dal senato accademico del 16 settembre 2003, con cui e'
stata approvata l'emanazione di un bando per gli assegni di ricerca
finanziati dalle strutture, ai sensi dell'art. 2 del predetto
regolamento di Ateneo;
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione del
30 settembre 2003;
Sentito il direttore amministrativo:
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio,
per l'attribuzione di otto assegni di ricerca di durata biennale,
rinnovabile nei termini di legge, a candidati in possesso del titolo
di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero, o titolari
da almeno due anni di laurea (specialistica o conseguita secondo
l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999) ed in possesso di curriculum
scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di
ricerca.
E' in ogni caso escluso che un assegno di ricerca possa essere
conferito a candidati che siano nel contempo dottorandi di ricerca.
L'importo lordo annuo degli assegni (specificato in relazione ai
singoli programmi come riportato al successivo art. 2), comprensivo
degli oneri a carico dell'Ateneo, e' corrisposto in rate mensili
anticipate; esso e' esente da prelievo fiscale, e gravato invece
della ritenuta previdenziale prevista dall'art. 2, comma 26, e
seguenti della legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed
integrazioni.
In caso l'assegnista intenda definitivamente interrompere
l'attivita' di ricerca, qualora la rinuncia venga formalizzata entro
il quindicesimo giorno del mese perdera' il diritto alla
corresponsione della rata mensile relativa.
L'erogazione dell'assegno e' sospesa nei periodi di assenza,
superiori a trenta giorni, dovuti a gravidanza, servizio militare,
malattia. In tali casi la durata del rapporto si protrae per il
periodo residuo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione
della causa di sospensione.
In nessun caso la durata dell'assegno potra' oltrepassare i
limiti temporali del programma di ricerca per cui e' stato attivato.

                               Art. 2.
Gli assegni sono attivati, per l'importo lordo annuo indicato,
nell'ambito dei relativi settori scientifico-disciplinari e presso i
rispettivi dipartimenti, con riferimento ai seguenti programmi di
ricerca:
 
----> Vedere Tabella da pag. 14 a pag. 16 della G.U. <----

                               Art. 3.
Per la partecipazione al concorso non sono previsti limiti di
eta' e di cittadinanza. Si richiedono, pena l'esclusione, i seguenti
requisiti:
A) il possesso del titolo accademico di dottore di ricerca
conseguito in Italia o all'estero; in quest'ultimo caso, salvo che
non sia stato preventivamente ottenuto il riconoscimento in Italia
del titolo di dottore di ricerca, sara' necessario il riconoscimento
del titolo conseguito all'estero da parte del senato accademico
dell'Universita' degli studi di Roma Tre ai soli fini della
partecipazione al concorso; a tale fine si dovra' corredare la
domanda di partecipazione dei documenti (tradotti e legalizzati
secondo le norme vigenti) utili a consentire al senato accademico la
dichiarazione di equipollenza in parola,
ovvero
B):
1) il possesso da almeno due anni di un diploma di laurea
specialistica ovvero di un diploma di laurea conseguita secondo
l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999, conseguito presso un'Universita' italiana,
o di un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto
(eventualmente da parte del senato accademico dell'Universita' degli
studi di Roma Tre ai soli fini della partecipazione al concorso)
equipollente a lauree italiane; a tale fine si dovra' corredare la
domanda di partecipazione dei documenti (tradotti e legalizzati
secondo le norme vigenti) utili a consentire al senato accademico la
dichiarazione di equipollenza in parola;
2) un comprovato curriculum scientifico-professionale idoneo
per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca per cui si concorre.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

                               Art. 4.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno
pervenire (in plico unico) al seguente indirizzo: Magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Roma Tre - Divisione affari generali
- via Ostiense, 159 - 00154 Roma, entro il giorno 27 novembre 2003; i
concorrenti che scelgano il servizio postale per l'inoltro della
domanda assumeranno i rischi di recapiti tardivi.
 
Le domande potranno essere altresi' presentate a mano
direttamente all'ufficio protocollo (via Ostiense, 159 - stanza
n. 44) dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 16.
Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato.
Dovra' essere presentata domanda separata per ognuno degli
assegni cui si intende concorrere.
Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del
nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del
concorso cui egli intende partecipare. Il nome ed il cognome del
candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori
presentati.
Nella domanda, redatta in conformita' al modello (allegato A) e
firmata dall'aspirante (con sottoscrizione non soggetta ad
autentica), dovranno essere indicati, con chiarezza e precisione e
sotto la propria responsabilita':
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli effetti del
concorso (specificando il codice di avviamento postale e il numero di
telefono);
2) il titolo del progetto di ricerca per il quale si intende
concorrere;
3) la laurea posseduta con l'indicazione della data del
conseguimento, dell'Universita' che l'ha rilasciata e della votazione
ottenuta;
4) il titolo di dottore di ricerca eventualmente posseduto, con
l'indicazione della sede amministrativa e della data del
conseguimento;
5) ogni altra notizia utile al fine di valutare l'affinita'
esistente tra il curriculum degli studi seguiti e il programma di
ricerca di cui all'art. 2 del presente bando;
6) il non godimento di altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferite (con l'eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca), ovvero l'impegno a rinunciarvi qualora si
risultasse vincitore;
7) di non essere dipendenti di ruolo presso le Universita', gli
Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviani, gli enti pubblici e
le Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
Alla domanda gli aspiranti debbono allegare, utilizzando gli
appositi moduli:
autocertificazione relativa alla laurea, con l'indicazione del
titolo della tesi discussa e della votazione ottenuta in sede di
esame di laurea (allegato B);
autocertificazione relativa al conseguimento del titolo di
dottore di ricerca (allegato B);
copia delle pubblicazioni e degli eventuali altri titoli (in
originale o dichiarati conformi all'originale utilizzando l'apposito
modulo allegato - allegato C) che il candidato ritenga utili per il
giudizio della commissione;
dettagliato curriculum scientifico-professionale da cui risulti
l'idoneita' all'attivita' di ricerca da svolgersi;
elenco, in carta libera, delle pubblicazioni, degli attestati e
dei titoli sopramenzionati.
Non saranno prese in considerazione le domande che non rispettino
le suddette prescrizioni.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, e previa richiesta
scritta, entro due mesi dall'espletamento del concorso, al recupero
dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviati all'Universita'.
Trascorso tale periodo l'amministrazione non sara' piu' responsabile,
in alcun modo, del suddetto materiale.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 10
e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati
esclusivamente per le finalita' di gestione delle presente procedura
e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in
questione.

                               Art. 5.
Gli assegni sono erogati previa valutazione comparativa basata
sui titoli dei candidati e su un colloquio. A tal fine su proposta
del consiglio di dipartimento interessato viene nominata dal rettore
una commissione, per ognuno degli assegni banditi, composta da tre
docenti di cui almeno due professori di ruolo.
I criteri di valutazione saranno predeterminati dalla stessa
commissione e dovranno tener conto:
a) di titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il
dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati
di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in
Italia o all'estero, nonche' lo svolgimento di una documentata
attivita' di ricerca presso soggetti pubblici e privati con
contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero
(60 punti su 100) il conseguimento del titolo di dottore di ricerca
nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca sara'
valutato 10 punti;
b) del colloquio, che vertera' su argomenti attinenti il
progetto di ricerca per il quale e' stato bandito l'assegno (40 punti
su 100).
Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano
ottenuto meno di 40/100 nella valutazione dei titoli.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale verranno
convocati, a cura della segreteria del dipartimento interessato,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di
dieci giorni prima dello svolgimento della prova. Essi dovranno
presentarsi muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter
sostenere il colloquio.
Al termine di ogni sessione di colloqui la commissione procedera'
alla formulazione di una graduatoria dei candidati con il relativo
punteggio, affissa nella sede degli esami.
Il giudizio della commissione e' insindacabile.
Sulla base della somma dei punteggi complessivi riportati dai
singoli candidati, la commissione formulera' una graduatoria di
merito in base alla quale, con decreto rettorale, saranno attribuiti
gli assegni. La graduatoria finale sara' affissa presso l'albo del
dipartimento presso cui si' e svolta la procedura concorsuale.
Il concorso non si intende comunque superato se il candidato non
avra' ottenuto una votazione complessiva di almeno 70 su 100.

                               Art. 6.
All'atto della nomina i vincitori saranno invitati ad
autocertificare i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
1) atto di nascita;
2) possesso della propria cittadinanza;
3) possesso e numero di codice fiscale e della eventuale
partita I.V.A.;
4) di non godere di borse di studio di cui al precedente art. 4
e di non essere dipendenti di ruolo presso le Universita', gli
Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviani, gli enti pubblici e
le Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI;
5) di non essere iscritto a dottorati di ricerca.

                               Art. 7.
Il candidato che risulta vincitore al termine della valutazione
comparativa stipula con l'Universita' un contratto che disciplina la
collaborazione per attivita' di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma
6, della legge n. 449/1997.
In caso di rinuncia o tardiva accettazione da parte degli aventi
diritto subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.
L'attivita' dell'assegnista deve avere carattere continuativo o
comunque temporalmente definito, coordinato rispetto alla complessiva
attivita' del committente e deve essere strettamente legata alla
realizzazione del programma di ricerca o di una fase di esso, pur
essendo svolta in condizioni di autonomia senza orario di lavoro
predeterminato; e' esclusa per l'assegnista ogni forma di attivita'
didattica.
L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di
incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente di
amministrazioni pubbliche, per il quale e' fatto obbligo di
aspettativa senza assegni) e' subordinata alla preventiva
autorizzazione da parte del consiglio di dipartimento, sentito il
responsabile della ricerca, che ne dichiari la compatibilita' con lo
svolgimento delle attivita' connesse all'assegno.
Durante tutto il periodo in cui presta la sua opera presso
l'Ateneo il titolare di assegno di ricerca e' coperto da
assicurazione relativa ad eventuali infortuni derivanti
dall'attivita' svolta.
Il godimento dell'assegno non si configura come un rapporto di
lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione e sviluppo di
specifiche professionalita'. L'assegno non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
I dipendenti pubblici che fruiscono degli assegni di cui al
presente bando, chiederanno il collocamento in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni, per il periodo di durata
dell'assegno.

                               Art. 8.
La valutazione dell'attivita' svolta spetta al Consiglio della
struttura presso cui si svolge la collaborazione, su relazione del
responsabile dell'attivita' scientifica del titolare dell'assegno
(tutor).
Lo stesso Consiglio puo' proporre il rinnovo. La decisione sul
rinnovo spetta al Senato accademico.

                               Art. 9.
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
Il bando e la modulistica sono reperibili sul sito http://host.
uniroma3.it/uffici/ricerca/
> Termine di presentazione delle domande: 27 novembre 2003.
Roma, 13 ottobre 2003
Il rettore: Fabiani

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