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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di Consigliere parlamentare
della professionalita' tecnica con specializzazione in
architettura, con specializzazione in ingegneria civile e
ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 6/8/2019
Ente:CAMERA DEI DEPUTATI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:19E09270
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:20/9/2019
Atti correlati:Atto 19E12875 (G.U. n.85 del 25/10/2019)
Atto 19E15984 (G.U. n.99 del 17/12/2019)
Atto 19E15981 (G.U. n.99 del 17/12/2019)

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 47 del 31
luglio 2019, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, a tre posti di Consigliere parlamentare della
professionalita' tecnica della Camera dei deputati, con
specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria
civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale;
Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11
aprile 2019, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia
di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del
personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 ha previsto, in
via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate
entro il 31 dicembre 2020, fino all'immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle
norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma
3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura
assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e
del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle
Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti
del Parlamento, e dall'art. 2, comma 1, dello Statuto unico dei
dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019;
Visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52 e 53 del
regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto l'art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del
regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati,
che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a 18 anni
e non superiore a 40 anni, prevede altresi' che nei singoli bandi di
concorso possano essere stabiliti limiti di eta' diversi in relazione
alla specifica natura della professionalita';
Visto che, con la citata deliberazione n. 47 del 31 luglio 2019,
l'Ufficio di Presidenza ha considerato l'esigenza di garantire un
opportuno bilanciamento tra la necessita' di assicurare i presupposti
per il pieno svolgimento del percorso professionale dei Consiglieri
parlamentari previsto dal regolamento dei servizi e del personale e
quella di garantire la piu' ampia partecipazione al concorso;
Considerato che le funzioni attribuite ai Consiglieri
parlamentari della professionalita' tecnica, con le specializzazioni
sopra richiamate, richiedono il possesso di specifici requisiti
professionali;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato il cronoprogramma delle
procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di
Consigliere parlamentare della professionalita' tecnica (codice C03),
con specializzazione in:
a) architettura,
b) ingegneria civile e ambientale,
c) ingegneria industriale,
con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati
assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile
2019, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012.
2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: un posto per i
candidati che sostengono le prove per la specializzazione in
architettura; un posto per i candidati che sostengono le prove per la
specializzazione in ingegneria civile e ambientale; un posto per i
candidati che sostengono le prove per la specializzazione in
ingegneria industriale. E' consentita la partecipazione al concorso
per una sola delle specializzazioni previste dal presente bando.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 45 anni. Il limite di eta' e' da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°
anno;
c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati
ai sensi della normativa vigente, richiesti per l'abilitazione di cui
alla lettera g), elencati nell'allegato A. Qualora il titolo di
istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso e'
considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato
equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa
vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di disciplina per
il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione;
g) per la specializzazione in architettura: abilitazione
all'esercizio della professione di architetto, prevista per
l'iscrizione nella Sezione A, settore architettura, del relativo albo
professionale; per la specializzazione in ingegneria civile e
ambientale: abilitazione all'esercizio della professione di
ingegnere, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, settore
ingegneria civile e ambientale, del relativo albo professionale; per
la specializzazione in ingegneria industriale: abilitazione
all'esercizio della professione di ingegnere, prevista per
l'iscrizione nella Sezione A, settore ingegneria industriale, del
relativo albo professionale;
h) possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, per
l'esercizio delle funzioni di coordinatore per la progettazione e di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi e
del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei
vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dall'art. 8 del regolamento di disciplina per il personale,
anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto,
perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino
procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei
deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).

                               Art. 3 

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di
preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I titoli di
preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e dei
titoli di preferenza di cui al comma 1 del presente articolo e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'art. 4, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.

                               Art. 4 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente attraverso
l'applicazione disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,
raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati
camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. Nella domanda di
partecipazione il candidato deve indicare la specializzazione
prescelta.
2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA,
seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma
1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente
articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli
che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d), in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio
che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame
devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda
di partecipazione, precisando il tipo di disabilita', ovvero
l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di
consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a
garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche' segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea
certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne
specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per
l'eventuale prova selettiva di cui all'art. 6, comma 2. I candidati
affetti da invalidita' riconosciuta uguale o superiore all'80% sono
esentati dalla eventuale prova selettiva di cui all'art. 6, comma 2,
e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione
della documentazione comprovante il grado di invalidita', da allegare
alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui le condizioni
indicate nei periodi precedenti siano intervenute successivamente
allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

                               Art. 5 

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato ovvero nel caso in cui non sia stata
completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 6 

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione, per una o
piu' specializzazioni, sia tale da pregiudicare l'efficienza e la
speditezza dello svolgimento della procedura di concorso, la
commissione esaminatrice puo' decidere, su proposta
dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame di una o piu'
specializzazioni da una prova selettiva che consiste in 100 quesiti,
a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le
materie e gli argomenti di cui all'allegato B, Parte I. I quesiti
oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato
dalla commissione esaminatrice, reso pubblico, con le modalita' di
cui all'art. 11, comma 2, non oltre il ventesimo giorno precedente la
data di inizio della prova selettiva. Per lo svolgimento della prova
selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante
sorteggio, effettuato dalla commissione esaminatrice per ciascuna
specializzazione per la quale occorra svolgere la prova selettiva,
della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del
candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova
selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova
selettiva e' valutata in centesimi, con la sottrazione, partendo da
base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni
risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e'
comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi
nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1.

                               Art. 7 

Prove scritte

1. Nell'eventualita' che abbia luogo, per una o piu'
specializzazioni, la prova selettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2,
l'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati
che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano
collocati, per ciascuna specializzazione, entro il centesimo posto.
Il predetto numero di cento ammessi per ciascuna specializzazione
puo' essere superato, per ognuna di esse, per ricomprendervi i
candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di
idoneita', nonche' i candidati ammessi ai sensi dell'art. 4, comma 6,
secondo periodo. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte
per ciascuna specializzazione e' pubblicato nell'applicazione di cui
all'art. 4, comma 1, in conformita' all'art. 11, comma 2. La
pubblicazione dell'elenco di cui al periodo precedente costituisce
notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco
medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di
eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 12. La mancata presenza del
candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel
giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
2. Le prove scritte per la specializzazione in architettura sono
due:
a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un
progetto per la ristrutturazione, la riqualificazione e la
manutenzione di un edificio soggetto a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, anche mediante la previsione dell'utilizzo di
materiali sostenibili ai sensi delle disposizioni del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, relative ai criteri ambientali minimi in materia edilizia. Il
tempo a disposizione e' di sei ore;
b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti
alla redazione di un piano di manutenzione ordinaria di un edificio
ad uso uffici soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Il tempo a disposizione e' di sei ore.
3. Le prove scritte per la specializzazione in ingegneria civile
e ambientale sono due:
a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un
progetto di intervento sulle strutture di un edificio civile
esistente soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
da corredare di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte
progettuali in funzione delle normative vigenti, l'indicazione delle
eventuali tecniche di consolidamento utilizzate, nonche' la
valutazione delle tipologie strutturali e dei materiali da impiegare.
Il tempo a disposizione e' di sei ore;
b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti
alla diagnosi energetica di un edificio esistente, da corredare di
relazione tecnica contenente l'attestato di prestazione energetica e
proposte progettuali per il miglioramento delle prestazioni
energetiche del sistema edificio-impianto. Il tempo a disposizione e'
di sei ore.
4. Le prove scritte per la specializzazione in ingegneria
industriale sono due:
a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un
progetto di un impianto elettrico di un edificio esistente, da
corredare di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte
progettuali e lo svolgimento dei calcoli di dimensionamento dei
componenti e dei circuiti. Il tempo a disposizione e' di sei ore;
b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a
un progetto di un impianto in materia termotecnica e di
condizionamento di un edificio esistente soggetto a tutela ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da corredare di relazione tecnica
contenente l'esame delle scelte progettuali e lo svolgimento dei
calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti. Il tempo a
disposizione e' di sei ore.
5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la
commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto
da tre quesiti, per ognuna delle prove di cui alle lettere a) e b)
dei commi 2, 3 e 4, e li sottopone al sorteggio dei candidati.
6. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

                               Art. 8 

Prova orale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per ciascuna
specializzazione e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 4,
comma 1, in conformita' all'art. 11. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai
sensi dell'art. 12.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del
candidato nelle materie e negli argomenti indicati per ciascuna
specializzazione nell'allegato B, Parte II. La prova orale in lingua
inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo
scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
4, comma 1.

                               Art. 9 

Graduatorie finali

1. Sono formate tre graduatorie, distinte per specializzazione.
Il punteggio finale di concorso, per ciascuna graduatoria, e'
costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e
il punteggio della prova orale.
2. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto, a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 3,
comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano
luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui
sostengono la prova medesima.

                               Art. 10 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 11, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e
approva le graduatorie finali del concorso.

                               Art. 11 

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi
per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 25 ottobre 2019, muniti
del documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato
nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che
sara' disponibile nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1. Nella
medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - saranno indicate: le informazioni
inerenti al diario delle prove scritte; le informazioni inerenti alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale;
l'eventuale richiesta della documentazione necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione.
2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'art. 6, comma 2, per una o piu' specializzazioni, i candidati
che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso
devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno,
nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
del 25 ottobre 2019, muniti del documento di riconoscimento, in corso
di validita', indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso
di convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui
all'art. 4, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - saranno
pubblicate, altresi', le informazioni sulla disponibilita'
dell'archivio dei quesiti di cui al medesimo art. 6, comma 2, e
l'eventuale richiesta della documentazione necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione. nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della
prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale
sara' disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte;
le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le
informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, assumono valore di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore
di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai
singoli candidati.

                               Art. 12 

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
243 del 19 ottobre 2009, alla Commissione giurisdizionale per il
personale della Camera dei deputati, Via del Seminario, n. 76, 00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

                               Art. 13 

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento
per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati,
pubblicato nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta
deve essere inviata alla segreteria della commissione esaminatrice,
all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it .

                               Art. 14 

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'art. 4,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

                               Art. 15 

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
servizio del personale, ufficio per il reclutamento e la formazione
della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della
procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

                               Art. 16 

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. Le graduatorie finali rimangono aperte per trentasei mesi a
decorrere dalla data di approvazione.

Roma, 31 luglio 2019

Il Presidente: Fico

La Segretaria generale: Pagano

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