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CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Consigliere
parlamentare della professionalita' generale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.60 del 30/7/2019
Ente:CAMERA DEI DEPUTATI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:19E08820
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:30
Scadenza:13/9/2019
Atti correlati:Atto 19E15982 (G.U. n.99 del 17/12/2019)
Atto 19E12873 (G.U. n.85 del 25/10/2019)
Atto 19E15979 (G.U. n.99 del 17/12/2019)

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 16
luglio 2019, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della
professionalita' generale della Camera dei deputati;
Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di
istituzione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11
aprile 2019, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo
istitutivo del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia
di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del
personale e di iscrizione nella terza sezione del ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 ha previsto, in
via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate
entro il 31 dicembre 2020, fino all'immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle
norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma
3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura
assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e
del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle
disposizioni in tema di istituzione del ruolo unico dei dipendenti
del Parlamento, e dall'art. 2, comma 1, dello Statuto unico dei
dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019;
Visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52 e 53 del
regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto l'art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del
regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati,
che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore
a diciotto anni e non superiore a quaranta anni, prevede altresi' che
nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di eta'
diversi in relazione alla specifica natura della professionalita';
Visto che, con la citata deliberazione n. 45 del 16 luglio 2019,
l'Ufficio di Presidenza ha considerato l'esigenza di garantire un
opportuno bilanciamento tra la necessita' di assicurare i presupposti
per il pieno svolgimento del percorso professionale dei consiglieri
parlamentari previsto dal regolamento dei servizi e del personale, e
quella di garantire la piu' ampia partecipazione al concorso;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato il cronoprogramma delle
procedure concorsuali;

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a trenta posti di
consigliere parlamentare della professionalita' generale (codice
C01), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati
assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile
2019, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012.

                               Art. 2 

Riserva di posti

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle
assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale
livello almeno cinque anni di anzianita', e' riservato, altresi', un
numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni di cui all'art. 1
per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale
almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

                               Art. 3 

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a quarantacinque anni. Il limite di eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento
del quarantacinquesimo anno;
c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati
ai sensi della normativa vigente, di cui all'allegato A. Qualora il
titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso
e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato
equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa
vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di disciplina per
il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi e
del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei
vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dal citato art. 8 del regolamento di disciplina per il
personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia,
indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).

                               Art. 4 

Disposizioni sui requisiti per l'ammissione
e sui titoli di preferenza

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I titoli di
preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e dei
titoli di preferenza di cui al comma 1 del presente articolo e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'art. 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.

                               Art. 5 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso
l'applicazione disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,
raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati
camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA,
seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma
1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente
articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli
che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio
che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame,
devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda
di partecipazione, precisando il tipo di disabilita', ovvero
l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di
consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a
garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche' segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea
certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne
specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per la prova
selettiva di cui all'art. 8. I candidati affetti da invalidita'
riconosciuta uguale o superiore all'80% sono esentati dalla prova
selettiva e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa
presentazione della documentazione comprovante il grado di
invalidita', da allegare alla domanda di partecipazione. Nel caso in
cui le condizioni indicate nei periodi precedenti siano intervenute
successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della
domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le
modalita' indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere, ai sensi
dell'art. 10, comma 4, devono indicarlo nella domanda di
partecipazione.

                               Art. 6 

Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati

1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 7 

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in una prova selettiva, sei prove scritte
e una prova orale.

                               Art. 8 

Prova selettiva

1. La prova selettiva consiste in cento quesiti, a risposta
multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui
all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla commissione esaminatrice,
reso pubblico, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 1, non
oltre il ventesimo giorno precedente la data di inizio della prova
selettiva.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla
commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
3. La prova selettiva e' valutata in centesimi, con la
sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto per ogni risposta
errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio
riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati
mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1.

                               Art. 9 

Prove scritte

1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il quattrocentesimo posto. Il predetto numero di quattrocento
ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati
ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita', nonche' i
candidati ammessi ai sensi dell'art. 5, comma 6, secondo periodo.
2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in
conformita' all'art. 13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli
ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti.
Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine
di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi
dell'art. 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. Le prove scritte sono sei, delle quali quattro su materie
comuni a tutti i candidati e due su materie a scelta di ciascun
candidato:
a) elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione
e' di sei ore;
b) elaborato di storia d'Italia dal 1848 ad oggi. Il tempo a
disposizione e' di sei ore;
c) elaborato di diritto e procedura parlamentare. Il tempo a
disposizione e' di sei ore;
d) elaborato di diritto amministrativo ovvero di politica
economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio
delle due tracce. Il tempo a disposizione e' di sei ore;
e) elaborato di diritto civile ovvero di diritto dell'Unione
europea, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio
delle due tracce. Il tempo a disposizione e' di sei ore;
f) sintesi nella lingua inglese, senza l'ausilio del
vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua, riguardante
argomenti di carattere giuridico o economico. Il tempo a disposizione
e' di tre ore.
4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la
commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie oggetto
delle prove di cui alle lettere da a) a e), nonche' tre testi per la
prova in lingua inglese di cui alla lettera f) e li sottopone al
sorteggio dei candidati.
5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

                               Art. 10 

Prova orale

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova
orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art.
14.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del
candidato nelle materie di cui all'allegato B, Parte III. La prova
orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di
un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il
colloquio.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere tra quelle
indicate nell'allegato B, Parte III. La prova orale facoltativa
consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto
nelle lingue prescelte, che costituisce la base per il colloquio.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo
di 0,20 per ogni lingua straniera.
5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella
prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.

                               Art. 11 

Graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
orale facoltativa.
3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine, i
candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a
parita' di punteggio entro il giorno in cui sostengono la prova
medesima.

                               Art. 12 

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 13, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e
approva la graduatoria finale del concorso.

                               Art. 13 

Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 25 ottobre 2019, muniti del
documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato nella
domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sara'
disponibile nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Nella
medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - saranno pubblicate, altresi', le
informazioni sulla pubblicazione dell'archivio dei quesiti di cui
all'art. 8, comma 1, e l'eventuale richiesta della documentazione
necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione.
2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del secondo venerdi' successivo
all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data
a partire dalla quale sara' disponibile l'elenco dei candidati
ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle
medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni
inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, assumono valore di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore
di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai
singoli candidati.

                               Art. 14 

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 243 del 19 ottobre 2009, alla
Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei
deputati, via del Seminario n. 76 - 00186 Roma. Il ricorso e'
proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del
provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione
di cui all'art. 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro
provvedimento di carattere generale.

                               Art. 15 

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento
per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati,
pubblicato nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta
deve essere inviata alla segreteria della commissione esaminatrice,
all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it

                               Art. 16 

Informazioni relative al concorso

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'art. 5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it

                               Art. 17 

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione
della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della
procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della medesima procedura, nominati responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it

                               Art. 18 

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego.
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per trentasei mesi a
decorrere dalla data di approvazione.
Roma, 16 luglio 2019

Il Presidente: Fico
La Segretaria generale: Pagano

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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