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CAMERA DEI DEPUTATI
Concorso pubblico, per esami, a otto posti di Consigliere
parlamentare della professionalita' tecnica con specializzazione
informatica.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.60 del 30/7/2019 |
Ente: | CAMERA DEI DEPUTATI |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 19E08821 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 8 |
Scadenza: | 13/9/2019 |
Atti correlati: | Atto 19E12874 (G.U. n.85 del 25/10/2019) Atto 19E15980 (G.U. n.99 del 17/12/2019) Atto 19E15983 (G.U. n.99 del 17/12/2019) |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 16
luglio 2019, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, per otto posti di consigliere parlamentare della
professionalita' tecnica della Camera dei deputati con
specializzazione informatica;
Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di
istituzione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11
aprile 2019, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo
istitutivo del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia
di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del
personale e di iscrizione nella terza sezione del ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 ha previsto, in
via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate
entro il 31 dicembre 2020, fino all'immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle
norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma
3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura
assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e
del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle
disposizioni in tema di istituzione del ruolo unico dei dipendenti
del Parlamento, e dall'art. 2, comma 1, dello statuto unico dei
dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019;
Visti gli articoli 2, 7, 8, 9, 41, 46, 51, 52 e 53 del
regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto l'art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del
regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati,
che, nello stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a
diciotto anni e non superiore a quaranta anni, prevede altresi' che
nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di eta'
diversi in relazione alla specifica natura della professionalita';
Visto che, con la citata deliberazione n. 46 del 16 luglio 2019,
l'Ufficio di Presidenza ha considerato l'esigenza di garantire un
opportuno bilanciamento tra la necessita' di assicurare i presupposti
per il pieno svolgimento del percorso professionale dei consiglieri
parlamentari previsto dal regolamento dei servizi e del personale e
quella di garantire la piu' ampia partecipazione al concorso;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati, n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato il cronoprogramma delle
procedure concorsuali;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, per otto posti di
consigliere parlamentare della professionalita' tecnica con
specializzazione informatica (codice C02), con lo stato giuridico dei
dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, disciplinato dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e
con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.
Art. 2
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle
assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.
2. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale
livello almeno cinque anni di anzianita', e' riservato, altresi', un
numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni di cui all'art. 1
per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale
almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
Art. 3
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a quarantacinque anni. Il limite di eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento
del quarantacinquesimo anno;
c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati
ai sensi della normativa vigente, di cui all'allegato A. Qualora il
titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso
e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato
equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa
vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di disciplina per
il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi e
del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei
vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dal citato art. 8 del regolamento di disciplina per il
personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia,
indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera
dei deputati, su proposta del segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 4
Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di
preferenza
1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I titoli di
preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e dei
titoli di preferenza di cui al comma 1 del presente articolo e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'art. 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente attraverso
l'applicazione disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it
raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati
camera.it Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di
identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it
2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA,
seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma
1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente
articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, consapevoli
che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio
che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame,
devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda
di partecipazione, precisando il tipo di disabilita', ovvero
l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di
consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a
garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche' segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea
certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne
specifichi la natura, da presentare il giorno stabilito per
l'eventuale prova selettiva di cui all'art. 7, comma 2. I candidati
affetti da invalidita' riconosciuta uguale o superiore all'80% sono
esentati dalla eventuale prova selettiva di cui all'art. 7, comma 2,
e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa presentazione
della documentazione comprovante il grado di invalidita', da allegare
alla domanda di partecipazione. Nel caso in cui le condizioni
indicate nei periodi precedenti siano intervenute successivamente
allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 6
Esclusione di oneri istruttori per l'amministrazione e comunicazioni
con i candidati
1. L'amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato ovvero nel caso in cui non sia stata
completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 7
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in tre prove scritte e una prova orale.
2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale da
pregiudicare l'efficienza e la speditezza dello svolgimento della
procedura di concorso, la commissione esaminatrice puo' decidere, su
proposta dell'amministrazione, di far precedere le prove d'esame da
una prova selettiva che consiste in 100 quesiti, a risposta multipla
e a correzione informatizzata, concernenti le materie e gli argomenti
di cui all'allegato B, parte I. I quesiti oggetto della prova
selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla commissione
esaminatrice, reso pubblico, con le modalita' di cui all'art. 12,
comma 2, non oltre il ventesimo giorno precedente la data di inizio
della prova selettiva. Per lo svolgimento della prova selettiva i
candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio,
effettuato dalla commissione esaminatrice, della lettera di inizio
delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno,
nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta
l'esclusione automatica dal concorso. La prova selettiva e' valutata
in centesimi, con la sottrazione, partendo da base 100, di 1 punto
per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il
punteggio riportato nella prova selettiva e' comunicato agli
interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di
cui all'art. 5, comma 1.
Art. 8
Prove scritte
1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai sensi
dell'art. 7, comma 2, l'ammissione alle prove scritte e' deliberata
al termine della medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove
scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova
selettiva, si siano collocati entro il centoventesimo posto. Il
predetto numero di 120 ammessi puo' essere superato per
ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile
dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi ai sensi
dell'art. 5, comma 6, secondo periodo. L'elenco dei candidati ammessi
alle prove scritte e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5,
comma 1, in conformita' all'art. 12, comma 2. La pubblicazione
dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a
tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi, ai sensi dell'art. 13. La mancata presenza del candidato,
anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno,
nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
2. Le prove scritte sono tre:
a) la prima consiste nella redazione di uno studio di
fattibilita' o di un progetto per la realizzazione di un sistema
informativo o di un'infrastruttura informatica, anche con riferimento
agli aspetti metodologici generali, al dimensionamento delle risorse
e al relativo approvvigionamento, alle scelte architetturali, alle
modalita' di gestione e alla relativa organizzazione. Il tempo a
disposizione e' di cinque ore;
b) la seconda consiste nella redazione di un progetto per
l'applicazione, in un'organizzazione che impiega servizi informatici,
delle metodologie e delle tecnologie per la sicurezza informatica,
anche con riferimento alla disciplina della protezione dei dati
personali. Il tempo a disposizione e' di cinque ore;
c) la terza consiste nella risposta aperta a un questionario,
composto da quattro quesiti, vertenti su una o piu' delle materie e
degli argomenti elencati alla lettera c) dell'allegato B, parte II.
Il tempo a disposizione e' di quattro ore.
3. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la
commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre tracce per ciascuna prova scritta e le
sottopone al sorteggio dei candidati. Per quanto riguarda la prova di
cui al comma 2, lettera c), la commissione esaminatrice, sulla base
delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari,
ciascuno dei quali composto da quattro quesiti, nelle materie e negli
argomenti di cui alla lettera c) dell'allegato B, parte II e li
sottopone al sorteggio dei candidati.
4. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
5. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova. In
particolare, per quanto riguarda la prova di cui al comma 2, lettera
c), la commissione esaminatrice ha a disposizione 7,5 punti per la
valutazione di ciascun quesito e il punteggio complessivo della prova
e' costituito dalla somma delle valutazioni ottenute in relazione a
ciascun quesito.
Art. 9
Prova orale
1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova
orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art.
13.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del
candidato nelle materie e negli argomenti di cui all'allegato B,
parte III. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e
nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce
la base per il colloquio.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1.
Art. 10
Graduatoria finale
1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media tra
il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova
orale.
2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine, i
candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a
parita' di punteggio entro il giorno in cui sostengono la prova
medesima.
Art. 11
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 12, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e
approva la graduatoria finale del concorso.
Art. 12
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi
per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 25 ottobre 2019, muniti
del documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato
nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che
sara' disponibile nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Nella
medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - saranno indicate: le informazioni
inerenti al diario delle prove scritte; le informazioni inerenti alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale;
l'eventuale richiesta della documentazione necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione.
2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai sensi
dell'art. 7, comma 2, i candidati che non abbiano ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 25 ottobre 2019, muniti
del documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato
nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che
sara' disponibile nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Nella
medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - saranno pubblicate, altresi', le
informazioni sulla disponibilita' dell'archivio dei quesiti di cui al
medesimo art. 7, comma 2, e l'eventuale richiesta della
documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per
l'ammissione. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del secondo venerdi' successivo
all'ultima giornata della prova selettiva saranno fornite: la data a
partire dalla quale sara' disponibile l'elenco dei candidati ammessi
alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime
prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni
inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, assumono valore di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore
di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai
singoli candidati.
Art. 13
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
243 del 19 ottobre 2009, alla Commissione giurisdizionale per il
personale della Camera dei deputati - via del Seminario n. 76 - 00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 14
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento
per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati,
pubblicato nel sito istituzionale camera.it La relativa richiesta
deve essere inviata alla segreteria della commissione esaminatrice,
all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it
Art. 15
Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'art. 5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it
Art. 16
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
servizio del personale, ufficio per il reclutamento e la formazione
della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della
procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della medesima procedura, nominati responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it
Art. 17
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego.
2. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per trentasei mesi a
decorrere dalla data di approvazione.
Roma, 16 luglio 2019
Il Presidente: Fico
La Segretaria generale: Pagano
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