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d.i.p.
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Da: ghia | 16/10/2011 13:01:26 |
Come può essere definito il rinvio oltre??? | |
Da: il gatto | 16/10/2011 13:32:06 |
Il rinvio oltre si ha quando il d.i.p. dell'ordinamento richiamato rimanda ad un terzo Stato ed è ammesso, ex art. 13 L. 218/95, solo se definitivo, cioè se non porta ad un ulteriore rinvio da parte dell'ordinamento rinviato, che, quindi, accetta. Ma c'è mooooolto altro da dire... | |
Da: ghia | 16/10/2011 15:09:38 |
grazie! | |
Da: Ansia | 16/10/2011 15:14:56 |
il rinvio oltre è un limite al normale funzionamento delle norme di dip dipendente dal fatto che la norma richiama l'ordinamento straniero nel suo complesso, ivi comprese le norme di dip straniere. Nello specifico l'ordinamento richiamato prevede la competenza di un terzo ordinamento. Il rinvio oltre è ammesso solo quando il terzo ordinamento accetta la competenza; in caso contrario si applicherà il diritto dell'ordinamento giuridico richiamato per primo. Il rinvio oltre (nè quello indietro) non è ammesso: 1) per specifiche materie quali, ad esempio quelle che regolano la validità del matrimonio; 2) quando il rinvio dipende dalla volontà delle parti che assoggettano il negozio giuridico ad una legge straniera; 3) in materia di filiazione, se l'ordinamento richiamato (col rinvio oltre o indietro) esclude lo stato di figlio. | |
Da: Lazzo | 16/10/2011 15:29:24 |
Ti faccio un esempio: Ammettiamo che Tizio, cittadino boliviano, muore in Italia ma i suoi beni si trovano in Francia. Per la normativa italiana, salvo che vi sia una diversa volontà, si applica la legge nazionale del soggetto al momento della morte..... quindi, ritornando al caso in esame, il sistema dip italiano richiama la legge boliviana. Ma può accadere che la legge boliviana, in tale ambito, faccia riferimento alla legge del luogo ove si trovano i beni del de cuius, quindi alla legge francese. Accade quindi che: il diritto italiano richiama il diritto boliviano, il quale a sua volta richiama il diritto francese. Il rinvio oltre è ammissibile purchè l'ordinamento terzo richiamato accetti il rinvio e non operi un ulteriore rinvio. Vi è però da dire che le disposizioni sul rinvio indietro e oltre non operano se, ad esempio, le parti abbiano pattiziamente scelto la legge da applicare. | |
Da: elo | 16/10/2011 15:32:12 |
e siccome ogni tanto lo chiedono ricordati del caso Forgo, "recentissimo", del 1870 circa che ha rappresentato l'inizio della questione del rinvio oltre. | |
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Da: ghia | 16/10/2011 16:46:01 |
Grazie a tutti!!! E' questo il bello del forum! | |
Da: mah | 17/10/2011 20:13:17 |
Ragazzi, una domanda a proposito di obbligazioni non contrattuali: quando si applicano i criteri della 218/95 e quando quelli del regolamento Roma II? Cioé, capisco che negli stati membri si applica il regolamento e quindi anche in Italia, ma allora le norme della 218/95 si considerano abrogate? | |
Da: re | 17/10/2011 20:16:00 |
il dir.comunitario prevale su quello nazionale...quindi il regolamento si applica se la controverssia ha punti di contatto SOLO con Stati UE, mentre se ha punti di contatto con Stati EXTRA-UE si applica la legge 218. | |