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Concorso dirigenti scolastici - Preparazione agli SCRITTI
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Da: gioiagio 26/10/2011 17:39:54
x canguro
anch'io non trovo riferimenti normativi questo è tutto quello che so
mi spiace
Rispondi

Da: diri2011 26/10/2011 17:40:58
per piacere, qualche opinione sul corso tecnodid. Grazie
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Da: Divenire 26/10/2011 17:42:09
@ Mary
Quella signora al tavolo, vicino al tp al pc, è la Dott.ssa Epucureo, D.S. al Duca degli Ab.
Altri ora non vedo...
Rispondi

Da: zagor72 26/10/2011 17:42:59
Da noi, con un ordine di servizio, il DS ha imposto il registro elettronico. Lo si deve compilare in base a tale ordine. Poi sono previste delle deroghe per chi presenta valide ragioni per iscritto.
Col registro elettronico la compilazione è costantemente monitorata e dai genitori e dal DS. Con tale strumento si può preventivamente ovviare al problema posto.
Per la mancata compilazione, mah? L'altro giorno in Collegio un collega diceva che il DS non può imporre il registro elettronico perché non è scritto sul contratto... Il DS si è appellato invece al DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Rispondi

Da: canguro 26/10/2011 17:43:09
bene, maestraanna, quindi il registro personale è una serie di appunti, il registro di classe un atto pubblico.

possible che l'unica norma sul registro di classe è quando era ministro gentile?
Rispondi

Da: mm26/10/2011 17:43:13
in questa circolare se ne parla, canguro.
i pugliesi ci sono. in attesa...

C.M. 18 ottobre 1978, n. 252, prot. n. 8342/3B
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Da: coerenza 26/10/2011 17:44:04
http://www.edscuola.it/archivio/norme/edfisica/dm_5-5-93.html

per il registro personale
Rispondi

Da: Stefy6826/10/2011 17:44:58
@ a volte intervengo
@ @nsiosa@
Eccomi qua sono rimasta in silenzio per tutto questo tempo anche se vi ho seguito sempre. Io, però, sono sfiduciata non sono di grande compagnia. Non ho portato la minuta, ho forti dubbi ............. che dire?
Io ero al Gorjux. Ora tremo.  
Rispondi

Da: mm26/10/2011 17:45:05
e qui
D.M. 5 maggio 1993

sempre registro personale canguro
Rispondi

Da: @nsios@26/10/2011 17:45:30
@ cercherò riferimenti normativi.
di quanti registri parliamo?
e di che ordine di scuola?
Nella primaaria c'è il registro di classe dove si annotano le assenze (e la compilazione è obbligatoria) in quanto se ci sono casi di inadempienza vanno subito comunicati.
Poi abbiamo l'agenda di programmazione (solitamente di interclasse) all'interno della quale si annotano le programmazioni (anche questa ritengo sia obbligatoria!!)
poi c'è il registro personale che riporta gli osa, gli of, e le attività oltre naturalmente alla valutazone dei singoli alunni

per i riferimenti normativi mi attivo
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Da: canguro 26/10/2011 17:46:22
grazie mm, ma la CM del 78 mi sembra confusionaria:

5. Registro personale del docente
Il nuovo sistema di valutazione ed il nuovo modello di scheda rendono, inoltre, necessario un adeguamento delle registrazioni che ogni docente è tenuto a compiere, sul "giornale di classe" comunemente chiamato "registro personale del docente".

cioè sono la stessa cosa? mi sembra strano
Rispondi

Da: Marimo 26/10/2011 17:47:57
c. Il registro personale del professore
Questo registro documenta innanzi tutto la programmazione del singolo docente, nella quale è opportuno siano esplicitati gli obiettivi operativi, individuati con riferimento ai criteri portanti dei Programmi c presenti nella scheda.
Esso si configura inoltre come lo spazio organizzato per registrare l'attività didattica svolta, le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto dai singoli alunni, le assenze. Questa documentazione servirà anche per verificare l'efficacia dell'azione didattica svolta e degli interventi tesi al rinforzo, alla compensazione e al potenziamento delle abilità e delle competenze di ciascun alunno, nell'ambito della individualizzazione delle metodologie di approccio formativo.
In proposito la già citata C.M. 252/78, al punto 5, recita esplicitamente: "Si richiama, peraltro, l'attenzione sulla necessità che tale registro preveda l'annotazione delle osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento dell'alunno e sul livello di maturazione raggiunto nelle singole discipline, in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione dei giudizi trimestrali.
Dette osservazioni, infatti, anche se non sono più da riportare sulla scheda, costituiscono, con questi ultimi, un "sistema" di annotazioni unitario anche se distinto e diversamente formalizzato nelle sue parti."
Rispondi

Da: mm26/10/2011 17:49:14
canguro guarda il dm del 93
Rispondi

Da: canguro 26/10/2011 17:49:29
si, mm, il DM 5/5/93 è un po' meno vago, parla di registri personali e di classe come strumenti, ma non obbliga all'uso degli stessi
Rispondi

Da: Marimo 26/10/2011 17:50:26

Il registro personale del docente può contenere cancellature e correzioni senza che ciò possa costituire falso in atto pubblico ex art. 2700 c.c. La presenza di errori, cancellature, annotazioni e correzioni non integra - in rapporto alla natura giuridica di tale documento - detto reato. Diversamente va detto per il registro di classe, in dotazione obbligatoria in ciascuna classe, che ha natura giuridica di atto pubblico: "in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività è destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza". In detto registro è rappresentata: "L'annotazione sul processo di apprendimento dell'alunno … in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al consiglio di classe in sede di espressione di giudizi trimestrali e finali" (Cass. N. 2081 /1996 - 97).

Il registro personale, invece, costituisce promemoria per il docente delle attività svolte nel corso dell'anno scolastico, in modo da facilitare lo svolgimento dei consigli di classe.

"E' peraltro del tutto pacifico che la mancanza di tale registro renderà forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi, indipendentemente dalle eventuali annotazioni sul registro. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell'obbligo, è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell'alunno e non sulle singole prove, cosicché l'annotazione più o meno completa riportata nella singola prova non appare assolutamente rilevante. La scorretta tenuta del giornale del professore potrà eventualmente esporre l'insegnante a nota di demerito e ad un giudizio disciplinare, ma non potrà incidere sulla validità della valutazione finale dell'alunno".

E' in tale previsione che il registro personale del docente non può essere considerato atto pubblico dalla legge penale.
Rispondi

Da: @nsios@26/10/2011 17:50:41
Oggetto: Contestazione di addebiti.
Dalle note/notizie …….    in data ………., (che si trasmettono in copia unitamente agli allegati) del …………….. di  XXXX, emergono a Suo carico i seguenti addebiti, che formalmente Le si contestano ai sensi dell'art. 55 bis, c 2 del D. Lgs. n° 165/01, come introdotto dall'art. 69 del D. Lgs 150/09:
1)  INDEBITA COMPILAZIONE DEL REGISTRO PERSONALE
Rispondi

Da: canguro 26/10/2011 17:51:48
secondo me ad inizio di ciascun anno scolastico il dirigente deve definire i doveri riguardo i registri, c'è un vuoto normativo grosso come un cratere
Rispondi

Da: anya_marusca 26/10/2011 17:52:58
Buonasera.

Ho qualche perplessità sulla struttura da usare per la risoluzione del caso e anche sullo stile di scrittura da privilegiare. Lo studio di caso può essere assimilato al progetto? Lo stile è discorsivo o formale? Genere narrativo, argomentativo, descrittivo?
Rispondi

Da: mm26/10/2011 17:53:30
credo che il registro di classe sia lo strumento comunque in grado di attestare l'attività svolta dal docente anche o meglio soprattutto per ciò che concerne la valutazione.

riguardo al registro elettronico, può essere uno strumento utile per famiglie e quant'altro, ma nn credo possa al momento sostituire il cartaceo (nonostente il decreto sulla dematerializzazione...).
ritengo, che il DS nn possa obbligare il docente a utilizzare il registro elettronico esclusivamente.
Rispondi

Da: Scoppiata 26/10/2011 17:53:43
Finchè una norma non viene abrogata, tacitamente o espressamente, è sempre in vigore. dunque, anche se la norma è datata 1924,(http://www.matematika.it/public/math_mix/registri.pdf) è vigente e va rispettata. inoltre ci sono sentenze della Cassazione in materia che, come ben sapete, fanno giurisprudenza.
Rispondi

Da: Caroline7526/10/2011 17:54:14
X Canguro
Ciao, per favore potresti invitarmi a condivisione di materiale ed esercitazioni?
johnbrunasti@yahoo.it
Rispondi

Da: Talete alias26/10/2011 17:54:38
canguro

perché pensi che spetti al dirigente?

Visto che è un documento di uso didattico e di registrazione delle presenze/assenze ritengo che debba essre concetato da consiglio d'Istituto e Collegio.
Rispondi

Da: Dalia Nera26/10/2011 17:55:17
Scusate, qualcuno sa quando si prospetta la data per gli scritti ? Ho sentito tre sindacati e nessuno ha saputo dirmi nulla..Hanno detto "Siamo nel caos più totale"..Bella roba...
Rispondi

Da: diri2011 26/10/2011 17:55:57
Opinioni sul corso tecnodid? Grazie
Rispondi

Da: strelizia 26/10/2011 17:56:04
Dunque l'acquisizione è terminata. Le discussioni riguardano la correzione. Ci siamo.
Rispondi

Da: Talete alias26/10/2011 17:56:29
concertato, non concetato.

Anche la forma elettronica o cartacea dovrebbe essere subordinata a scelte economiche, didattiche e di funzione.
Rispondi

Da: mm26/10/2011 17:56:54
si, convengo con scoppiata. quella norma del 24 è sempre valida.
ma...perchè scoppiata poi?
Rispondi

Da: Danila61 26/10/2011 17:57:44
x canguro. leggi mail. tra un quarto d'ora ho consiglio d'istituto....presto
Rispondi

Da: Marimo 26/10/2011 17:59:12
http://www.aetnascuola.it/categorie/57-quesiti/361-registro-personalepuo-un-dirigente-effettuarne-il-controllo-senza-il-permesso-del-docente
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Da: marymy 26/10/2011 17:59:20
ricordiamo che ogni azione della P.A. deve essere conforme al principio di trasparenza, per poter valutare l'alunno devo dimostrare di possedere elementi sufficienti (alle superiori almeno 2 verifiche orali e 3 scritte per quadrimestre), come posso giustificare al genitore un'insufficienza? badate bene, il caso è teorico, ma oggi i genitori sono agguerriti, non hanno paura di fare un ricorso al TAR, e spesso lo vincono proprio perché la famiglia non è stata informata in modo adeguato sull'andamento didattico del figlio in caso di bocciatura o di sospensione del giudizio
dunque: i genitori possono chiedere l'accesso agli atti e avere copia anche del registro personale del professore, ovviamente solo relativamente alla situazione del proprio figlio, quindi devono essere oscurati i voti relativi agli altri alunni
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