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proc.civile - rinvio prima udienza 168bis 4o e 5o comma
8 messaggi, letto 3566 volte
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Da: res13/10/2011 10:26:04
avrei bisogno di un'informazione pratica.
Quel che accade normalmente è il rinvio del 4o o del 5o comma?
In pratica quando ti fissano la data d'udienza (indipendentemente da quella indicata in citazione) tecnicamente a quale delle 2 fattispecie di rinvio sifa riferimento?
grazie

Da: vani 0913/10/2011 10:41:50
devi distinguere il rinvio 4° c. e il rinvio 5°
nel primo caso il rinvio è automatico es. quando vai ad iscrivere la citazione se la data in citazione cade di lunedì e il giudice istruttore designato tiene udienza non di lunedì ma di giovedì l'udienza slitta a tale giorno
nel secondo caso invece è il giudice designato che con decreto differisce la data della prima udienza fino ad un max di 45 g. la cancelleria comunica alle parti costituite la nuova data
ciò che è importante ricordare è che il convenuto ai fini di una regolare costituzione deve considerare non più l'udienza indicata dall'attore nella citazione ma la nuova data indacata dal giudice con decreto
spero di essere stata abbastanza chiara

Da: @.@13/10/2011 15:29:43
Vani, ti sbagli, la regolare costituzione del convenuto avviene nel termine conteggiato in riferimento alla data d'udienza fissata dall'attore in citazione, indipendentemente dal fatto che poi il giudice con decreto posticipi l'udienza.

Da: vani 0913/10/2011 16:00:26
guarda sono sicurissima che sia così lo stabilisce la legge 673 del 94 che ha dovuto modificare in tal senso l'art. 168 bis e cmq mi è gia capitato di dover affrontare tale situazione anche nella pratica

Da: Pami13/10/2011 18:06:29
Ha ragione Vani 09 o meglio: nel caso di differimento di cui al 4° comma per il convenuto la data da tenere in considerazione per la costituzione è quella indicata dall'attore in atto introduttivo, mentre nel caso il differimento sia stato disposto dal G.I fino ad un max di 45 giorni è la data fissata da quest'ultimo che il convenuto deve tenere in considerazione per una regolare costituzione.

Da: res14/10/2011 00:46:52
confermo. il rif alla data di udienza fissata dall'attore c'era al 5o comma ed è stato abrogato quindi vale la data fissata dal giudice.

io, volevo capire giusto una cosa.
Di fatto la data reale in cui si terrà l'udienza non è mai la data fissata in citazione ma è una data successiva. Nella pratica devi andare a controllare quando si terrà l'udienza. Quello che mi chiedo è: questo rinvio è un 4o comma o un 5o?

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Da: vani 0914/10/2011 08:58:58
nel caso di 4° c. dipende spesso è il cancelliere che te lo dice infondo si tratta di un rinvio( se c'è) di uno o pochi giorni, invece in caso di rinvio 5° ti arriva comunicazione dalla cancelleria( per le parti costituite)

Da: u bestia.........09/09/2012 15:17:53
bene


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