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MATRIMONIO ECCLESIATICO
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Da: Frankie 10/10/2011 15:55:39
Una sola domanda. Si parla di giurisdizione concorrente, ma è riferita solo ai vizi del consenso per la nullità del matrimonio?!

Da: info610/10/2011 16:11:23
anche allo scioglimento per matrimonio rato e non consumato su decisione del Santo Padre no? o dico una cazzata?

Da: info610/10/2011 16:45:28
no chiedo scusa dimenticavo che lo scioglimento per matrimonio rato e non consumato non è più riconosciuto dallo Stato...però la non consumazione è causa di divorzio ex art. 3 l. 898/1970 quindi il risultato non cambia

Da: Fras10/10/2011 17:37:14
Non vorrei dire una cretinata, ma penso significhi semplicemente che si può adire indifferentemente l'autorità giurisdizionale ecclesiastica OPPURE quella italiana, per far dichiarare la nullità del matrimonio concordatario.

Da: cocotte10/10/2011 17:51:56
io ad esempio so che l annullamento del matrimonio x motivi religiosi nel nostro ordinamento non è riconosciuto,a meno che ciò non costituisse  vizio della volontà. pertanto, in difetto di questo requisito,  l annullamento rileva solo nel diritto canonico

Da: Lazzo10/10/2011 17:54:22
Secondo me la questione è la seguente: con l'entrata in vigore degli Accordi del 1984 termina la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico. Sicchè le parti potranno avvalersi della disciplina sul divorzio - entrata in vigore con la riforma sul diritto di famiglia - anche per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario. Se è stata chiesta già la delibazione, non potrà chiedersi divorzio. Viceversa, se è stato chiesto già il divorzio, la Corte di Appello non potrà pronunciare più delibazione ( principio della prevenzione tgemporale).

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Da: Fras10/10/2011 18:01:57
Ci sono indubbiamente motivi di nullità del matrimonio canonico che sono contrari all'ordine pubblico italiano. Le sentenze che si basano su quei motivi, non saranno delibate.

Quanto all'annullamento, però, non ne so nulla.

Da: Fras10/10/2011 20:55:01
x Lazzo
Secondo me, se vuoi far dichiarare la NULLITA' del matrimonio puoi scegliere una delle due giurisdizioni. Fatta la scelta non puoi adire anche l'altra giurisdizione PER GLI STESSI MOTIVI.

Ma nullità di diritto canonico e divorzio sono due procedimenti completamente autonomi. Nulla osta a che tu esperisca entrambe le procedure.

Da: MARGARET7710/10/2011 22:03:54
se il matrimonio non e' stato consumato puoi ricorrere allo sciglimento delmatrimonio ovvero alla cessazione degli effetti civili del matrimonio cioe' con il divorzio in quanto le sent. emesse dal papa per matr. rato e non consum. non sono riconosciute. si parla invece di giurisdizione concorrente nei casi di nullita' del matrimonio riconoscibili attraverso il procedimento di delibazione.

Da: Lazzo11/10/2011 12:47:21
Allora io la vedo cosi... Ipotesi 1) Mi rivolgo al Trib ecclesiastico, ottengo la nullità, ottengo il decreto del Supremo Tribunale della signatura, mi rivolgo alla Corte di Appello per la delibazione della Sentenza che diventerà efficace nel nostro ordinamento... Ipotesi 2) Chiedo direttamente il divorzio al giudice italiano, al fine di far dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario ai fini civilistici. Le due procedure sono indipendenti

Da: Fras11/10/2011 13:28:44
Sì è vero, sono indipendenti, al punto che nella ipotesi 2) dopo il divorzio puoi anche chiedere l'annullamento al Trib Ecclesiastico e far delibare la relativa sentenza senza che ciò travolga le statuizioni patrimoniali PASSATE IN GIUDICATO del divorzio (Cass. civ., sez. I, 23-03-2001, n. 4202)

Da: Frankie 11/10/2011 13:45:09
Il mio dubbio però era ed è diverso. Posto che il Tribunale civile sarà l'unico competente a dichiarare la cessaz degli effetti civili, che cmq non hanno nulla a che vedere con la sentenza di nullità; Quando si parla di giurisdizione concorrente( che prima non lo era) si parla sempre di giurisdizione sui vizi del consenso che incidono sulla validità del matrimonio ab origine? Lo Stato è sempre il solo legittimato a dichiarare il divorzio, i vizi di trascrizione del matrimonio e la separazione personale. Questo era così anche prima del 1984 quando si parlava di giurisdizione esclusiva?! Boh.............................

Da: Fras11/10/2011 14:05:39
Frankie, SECONDO ME, hai capito bene.
Prima del 1984 la VALIDITA' ab origine del vincolo era sindacabile solo dal giudice ecclesiastico, ora non più. Quanto ai motivi che possono (o potevano) esser fatti valere non sono preparata!
Tutto il resto (separazione, divorzio...) era già ed è necessariamente di competenza civile.

Da: Lazzo11/10/2011 18:25:22
Secondo me i motivi di divorzio sono quelli propri della legge italiana, i motivi di nullità quelli propri del diritto canonico. Se scegli una procedura scegli anche la materia  regolatrice della stessa. Cioè non si potrà chiedere divorzio per un' ipotesi contemplata solo dal diritto canonico. Non si potrà chiedere nullita ecclesistica per un ipotesi contemplata dal diritto italiano.


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