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c.p.c.: sequestro conservativo e giudiziario, molti dubbi
8 messaggi, letto 4511 volte
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Da: basta!!07/10/2011 10:32:29
In tilt coi sequestri.
Esecuzione del sequestro giudiziario: si esegue con le forme proprie dell'esecuzione per consegna o rilascio, ciò in quanto tale tipo di sequestro ha ad oggetto cose determinate.
Esecuzione del s. conservativo sui mobili e crediti: con le forme proprie del pignoramento presso il debitore o presso terzi. Qui mi perdo: non capisco cosa significa quanto dispone l'art. 678 c.p.c. laddove dice:
1) "il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi";
2)"se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo debitore, a norma del 2.c. dell'art. precedente".

Infine, art. 686, conversione del sequestro conservativo in pignoramento: "il s. conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva"--> stiamo parlando della sentenza che viene emessa all'esito del giudizio di merito che deve essere obbligatoriamente instaurato entro il termine perentorio di 60 gg dalla pronuncia del provvediemento cautelare????

Maledetto il giorno in cui ho deciso di fare l'esame.
Grazie a chi vorrà rispondermi.

Da: olè07/10/2011 10:49:24
dopo l'esecuzione del conservativo con le forme del C/O terzi, prima dell'assegnazione che si ha dopo la conversione del sequestro in pignoramento, il sequestrante potrebbe non avere ancora il titolo esecutivo che si procurerà con il MERITO. allora si fa prima il merito, per vedere se il sequestrante ha titolo e poi, eventualmente, convertito il sequestro in pigniramento, l'accertamento dell'obbligo del terzo

Da: info607/10/2011 10:50:12
1) credo significhi che, essendo l'accertamento dell'obbligo del terzo questione da risolversi incidentalmente nel corso del processo esecutivo, tale questione è rimandata, appunto, al momento in cui, dopo l'esito del merito, si procederà con l'esecuzione ... del resto siamo nell'ambito dei cautelari... il terzo non è senza tutela perchè può esser lui a chiedere che l'accertamento avvenga subito

2) ora non mi viene in mente

3) la risposta alla tua domanda è sì

non sono sicuro di nessuna delle mie risposte, mai

Da: basta!!07/10/2011 11:05:14
il problema secpndo me nasce dal fatto che odio le esecuzioni quindi mi si incastra il cervello ( o sono scema).
Allora: supponiamo che ottengo un sequestro su somme dovute da un terzo al debitore. In tal caso, l'esecuzione del sequestro avverrà con le forme del pignoramento c/o terzi. Quindi non inizio il procedimento dell'espropriazione presso terzi (notifica dell'atto di pignoramento, udienza per la dichiarazione del terzo)?
Non riesco a capire come mi si incastrano sequestro ed esecuzione!

Da: basta!!07/10/2011 11:08:16
mi sono espressa male: ho capito che entro 60 gg dalla pronuncia del sequestro devo iniziare il giudizio di merito. Quello che non capisco è come si incastra-si collegano-interferiscono il giudizio di merito che così si instraura, con l'esecuzione c/o il terzo!

Da: basta!!07/10/2011 11:15:28
allora un attimo, forse ci arrivo: parto dal presupposto che il creditore che ha eseguito un sequestro sui beni oggetto di una procedura espropriativa può. ex art. 499, intervenire nella procedura espropriativa. Egli però, se non munito di titolo esecutivo, dovrà entro 30 gg dall'udienza in cui il debitore non ha riconosciuto il proprio credito, esercitare l'azione per procurarsi il titolo esecutivo. Nel frattempo, le somme del suo credito vengono accantonate.
Ora: non capisco come mi si collega questo con l'esecuzione del sequestro.
LO SO, sono scema, ma mi si impalla il cervello!!!

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Da: info607/10/2011 11:16:27
anche io non ci capisco una cippa

cmq, io credo che quando si parla di sequestro bisogna dimenticarsi per un attimo dell'esecuzione... i fini sono altri, solo le forme sono le stesse:

notifica di atto al terzo con l'ingiunzione del 492 etc. etc.
+
citazione a comparire o mandare raccomandata etc. etc.

nel frattempo inizierà o proseguirà il merito (ai fini del quale si è chiesto il sequestro)

se questo si conclude con una sentenza di condanna, si procede con l'esecuzione ma CON IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CHE DI FATTO E' GIA' STATO FATTO, infatti si ha semplice conversione del sequestro in pignoramento

la questione dell'accertamento del diritto del terzo è, di regola, postposta all'esito del giudizio di merito (anche perchè metti che il giudizio di merito si conclude senza sentenza di condanna... il sequestro in quanto provvedimento non anticipatorio viene meno... l'accertamento dell'obbligo del terzo ovviamente non si farà e se fatto è stato inutile)

tuttavia il terzo può chiedere l'immediato accertamento... un minimo di tutela per il terzo resta comunque

questo è quel che mi viene da dire ma sono assolutamente ignorante in materia

Da: olè07/10/2011 12:05:35
e che ho detto io?


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