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DIP ART.19 DOPPIA CITTADINANZA
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Da: dipserato | 03/10/2011 11:43:40 |
Art. 19 Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze 1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza. 2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale. mi spiegate cosa significa concretamente il colleg più stretto di cui al secondo comma e soprattutto ESSA a chi/cosa si riferisce? grazie | |
Da: prov di Le | 03/10/2011 12:16:49 |
ESSA si riferisce alla persona collegamento più stretto sta ad indicare apparentamento logico. | |
Da: III sott. | 03/10/2011 12:21:57 |
Ti riporto quanto detto nella spiegazione del mio manuale. Il collegamento più stretto può essere dato dal domicilio. Nel 2003 la corte di giustizia europea ha ridotto la portata del secondo comma, affermando che in caso di pluralità di cittadinanze di stati dell'UE la regola della prevalenza della cittadinanza del foro è in contrasto con il principio della non discriminazione in base alla nazionalità | |
Da: dipserato | 03/10/2011 14:36:18 |
grazie infinite ad entrambi | |