>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

benedetta (o maledetta) gerarchia delle fonti...chi mi aiuta?
15 messaggi, letto 2154 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Da: confusioneeeeeee30/09/2011 14:26:03
tra dip, costituzionale e ue sto facendo una confusione IMMENSA...ah, c'è anche ecclesiastico con le sue finti, ma lasciamolo da una parte...
Dunque, ordinamento italiano:
la fonte per eccellenza è la Costituzione: al di sotto di questa troviamo le leggi ordinarie (alle quali sono equiparate le leggi regionali) e gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), sotto ancora le cd. fonti secondarie, che comprendono i regolamenti regionali (e quelli governativi?).
Gli Statuti delle Regioni speciali sono leggi costituzionali, mentre quelli delle Regioni ordinarie sono leggi regionali rinforzate (perchè hanno un procedimento aggravato per la loro formazione? non me lo ricordo, ovviamnete!)
Bene.
quali fonti "sovracostituzionali" troviamo le fonti dell'ue e le norme delle convenzioni internazionali, ma:
1. che valore hanno rispetto alla Costutuzione e, più in generale, nel nostro ordinamento?
2. e i c.d. principi consuetudinari internazionali?!!!
bene.
Patti laternensi: trattato internazionale, può derogare alla nostra Costituzione ma non ai suoi principi fondamentali.
Qualcuno mi aiuti in questo marasma, please.

Da: Bahh30/09/2011 14:32:27
Sicuramente sono fonte secondaria i reg governativi, poi vengono i regionali e i provinciali.... Gli statuti speciali sono leggi ordinarie adottate con decreto legislativo, gli statuti regionali sono keggi regionali rinforzate.
Poi, il diritto comunitario è superiore al diritto italiano, così anche le consuetudini internazionali, che dono automaticamente riconosciute ex art 10 cost. Gli altri atti internazionali devono essere recepiti.... Ok? Dovrebbe essere così

Da: confusioneeeeeee30/09/2011 14:37:49
grazie! quindi in caso di contrasto tra una norma ue o una norma di una convenzione internazionale da un lato, e la Costituzione italiana dall'altro, chi prevale? è il solito discorso che prevale la norma ue o internazionale MA non sui principi fondamentali?

Da: Bahh30/09/2011 14:41:51
Esatto!! Credo ;)

Da: Mariangela6130/09/2011 14:46:43
Bahh, scusami ma qualcosa non mi torna. Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale ex art. 116. Secondo me è giusto quanto scritto da confusione nel primo post. Xò mi riferisco alle sole fonti dell'ordinamento italiano, non porto nè comunitario nè dip..

Da: re30/09/2011 15:04:02
tutto giusto quello che ha detto "confusione"...i regolamenti governativi sono fonti secondarie, come quelli regionali....ok quanto hai detto sugli statuti...le norme internazionali (consuetudinarie e pattizie) prevalgono sulla cost ma non sui principi supremi...ovviamente per quelle pattizie c'è bisogno della ratifica del trattato e dell'attuazione con ordine di esecuzione (con legge ordinaria o costituzionale)....inoltre sul simone c'è scritto che le norme internaz. consuetudinaie anteriori alla cost prevalgono interamente alla cost, ma io questo non lo dirrei all'orale, si rischia di "ingineprarsi":)

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Bahh30/09/2011 15:42:05
Giusto scusate l'errore ;)

Da: Bahh30/09/2011 15:53:52
Mi ero confusa con i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali ;)

Da: diritto civile30/09/2011 16:11:14
1- Statuti regioni speciali: approvati con legge costituzionale, hanno il medesimo grado delle disposizioni costituzionali;
2- Statuti regioni ordinarie: approvati con legge rinforzata, possono essere modificati solo con il procedimento aggravato (maggioranza assoluta e due deliberazioni);
3- Norme Comunitarie (trattato e nome derivate): hanno un ambito di competenza diverso dalle norme legislative ordinarie, che, se confliggenti, vanno non applicate (sentenza Granital della Corte Cost.); hanno pari forza rispetto alla costituzione ma non possono importare deroghe ai principi supremi (per es. diritto alla salute, diritto alla difesa ecc.);
4- Norme internazionali pattizie: sono parametri interposti tra la norma legislativa ordinaria e le norme costituzionali; dunque hanno un grado superiore alle norme legislative ma inferiore alle norme costituzionali (sentenza 348/2007 Corte Cost.); quindi il giudice ordinario non può applicarle direttamente ma deve rimettere la questione alla Corte Cost. (questa è la differenza rispetto alle norme comunitarie);
5- Norme consuetudinarie internazionali: sono incluse automaticamente nell'ordinamento per il rinvio mobile dell'art. 10 cost.; hanno lo stesso grado delle norme costituzionali ma non possono derogare ai principi supremi (vedi sopra); inoltre, diversamente dalle norme comunitarie non possono essere applicate direttamente dal giudice ordinario ma deve essere sollevata la questione di costituzionalità alla Corte Cost.;
NB. In sintesi il minimo non derogabile da nessuna norma consiste nei "principi supremi dell'ordinamento" che la Corte Costituzionale si riserva, di volta in volta, di individuare.
Spero di esserti stato utile, ciao ciao

Da: re30/09/2011 22:20:41
scusa "diritto civile" dove hai studiato costituzionale, sul giuffre? quella sentenza sulle norme pattzie non la conoscevo...

Da: re30/09/2011 22:20:42
scusa "diritto civile" dove hai studiato costituzionale, sul giuffre? quella sentenza sulle norme pattzie non la conoscevo...

Da: re30/09/2011 22:20:56
scusa "diritto civile" dove hai studiato costituzionale, sul giuffre? quella sentenza sulle norme pattzie non la conoscevo...

Da: re30/09/2011 22:21:00
scusa "diritto civile" dove hai studiato costituzionale, sul giuffre? quella sentenza sulle norme pattzie non la conoscevo...

Da: Frankie 03/10/2011 13:26:00
Lo scrivo qui perchè non trovo il blog adesso. Con diritto civile(che saluto) avevamo detto che riserva di legge formale e di assemblea coincidevano. In realtà non è così secondo me. Posto che la riserva di legge formale impone che quella materia sia disciplinata solo dalla legge del P., quella di Assemblea è più vincolante perchè non solo la materia deve essere trattata per legge, ma anche il suo procedimento di approvazione è vincolato(a quello ordinario per commissione redigente e mai deliberante. E' esatto secondo voi o mi è andato il cervello in riserva?

Da: Diritto civile03/10/2011 13:31:25
Per Frankie: hai perfettamente ragione; sarebbe corretto, allora, dire che la riserva di assemblea implica la riserva di legge formale ma non viceversa!!!:)
Per Re: ho studiato sul Bin Pitruzzella diritto costituzionale!!!
Ciao


Torna al forum