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ricorso prova scritta 271 vice ispettori polizia penitenziaria
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Da: bocciata allo scritto17/06/2012 12:09:44
per noi qualche speranzuccia c'e' ?per favore ditelo,fatecelo sapere vi prego sono disperata.

Da: ............17/06/2012 12:16:05
nessuna, i ricorsi contro la prova scritta furono già respinti a suo tempo.
e non essere disperata che la vita continua.

Da: ecco21/07/2012 10:12:21
N. 00724/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08532/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8532 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sergio Antonio Massaria, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Nocera, Giorgio Vizzari, Maria Ida Leonardo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Principessa Clotilde, 2;


contro

il Ministero della Giustizia in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia ex lege;


nei confronti di

Fabio Ferri, controinteressato n.c.g.;


per l'annullamento

del giudizio di non ammissione del ricorrente alle prove orali del "Concorso pubblico per esami per il conferimento di 271 posti di Allievo Vice Ispettore" del Corpo di Polizia Penitenziaria,

dell'elenco degli ammessi alle prove orali del suddetto concorso, nella parte in cui esclude il ricorrente,

della graduatoria finale dei vincitori del concorso, ove approvata, nella parte in cui esclude il ricorrente,

di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della posizione del ricorrente;

per quanto lesivo del Bando di concorso nei limiti dell'interesse del ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

nonché per l'accesso

a tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale in questione ed in particolare dei verbali della commissione esaminatrice e l'elaborato relativo alla prova scritta del ricorrente, con il giudizio reso dalla commissione;

e per l'annullamento con motivi aggiunti depositati il 5 dicembre 2011

di tutti gli atti già impugnati col ricorso principale

della clausola dell'art. 10, comma 3 del bando di concorso,

del verbale della commissione esaminatrice n. 95 del 22 settembre 2011;

del verbale della commissione esaminatrice n. 92 del giugno 2011;

del verbale della commissione esaminatrice n. 24 del 12 gennaio 2011;

del giudizio e del voto assegnato dalla commissione all'elaborato relativo alla prova scritta del ricorrente (recante numero identificativo 1092);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Pierina Biancofiore;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso notificato all'Amministrazione della Giustizia in data 17 ottobre 2011 e depositato il successivo 21 ottobre, il ricorrente espone di avere partecipato al concorso pubblico per esami per il conferimento a 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del CPP, senza tuttavia superare la prova scritta, alla quale era assegnato il giudizio di 18/30 (in decimi 6/10) mentre per superarla era necessario il minimo di 7/10. A tale esito egli chiedeva subito l'accesso alla documentazione che, tuttavia, in ordine alle prove scritte gli veniva negato.

Avverso il giudizio di non ammissione e gli atti in epigrafe indicati egli propone:

1. illegittimità del bando e della procedura per violazione di legge - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 1 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; totale assenza di predeterminazione di criteri e modalità di valutazione ed assegnazione dei punteggi della prova scritta; violazione dei principi costituzionali di buon andamento trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e disparità di trattamento nell'assegnazione del punteggio della prova scritta, difetto assoluto di motivazione dell'atto di "non ammissione";

2. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta nell'attribuzione del voto di insufficienza alla prova scritta del ricorrente.

Conclude chiedendo l'accoglimento della cautelare con ammissione con riserva al prosieguo delle prove orali e l'accoglimento altresì del ricorso. Lo completa con domanda di accesso ai verbali della commissione esaminatrice ed all'elaborato relativo alla prova scritta, differito dall'amministrazione al termine delle prove concorsuali con nota PU - GDAP - 2000 - 01/08/2011 - 0296138 - 2011.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio depositando i verbali n. 22, 23, 24, 94 e 95, nonché il bando ed una compiuta memoria sul ricorso.

Il ricorrente ha, quindi, proposto motivi aggiunti, impugnando i ridetti verbali e la clausola di cui all'art. 10, comma 3 del bando, nonché nuovamente il giudizio ed il voto assegnatogli dalla Commissione.

Avverso tali atti oppone:

1.Illegittimità del voto espresso in trentesimi anziché in decimi - Violazione del bando di concorso.

2. Illegittimità derivante dalla mancata fissazione dei criteri di valutazione della prova scritta prima dello svolgimento della stessa.

3. Illegittimità dei criteri di giudizio per genericità e senza previsione di una loro collegabilità al valore numerico da assegnare.

4. Illegittimità del giudizio e del voto attribuito al ricorrente.

5. Illegittimità ed irragionevolezza del bando nella parte in cui ha previsto 7/10 anziché 6/10 come soglia minima di sufficienza.

Conclude nuovamente con istanza cautelare di ammissione con riserva al prosieguo delle prove orali e per l'accoglimento del ricorso.

Pervenuto il ricorso alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2012, constatato che l'accesso alle prove scritte è stato differito, mentre l'Amministrazione ha prodotto in giudizio i verbali e l'altra documentazione che il ricorrente aveva richiesto pure tramite apposita domanda al TAR, il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata, avvertite all'uopo le parti e previa declaratoria del ricorrente di non avere più alcun interesse all'acquisizione delle prove scritte.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato in ogni sua parte e va pertanto respinto.

Con esso l'interessato impugna il giudizio di non ammissione alle prove orali del concorso pubblico per esami per il conferimento di 272 posti di allievo vice ispettore del CPP nonché gli atti meglio in epigrafe indicati, tra cui, con i motivi aggiunti, anche i verbali della Commissione esaminatrice ed una clausola del bando.

2. Avverso tali atti, con doglianze in parte reiterate anche con i motivi aggiunti l'interessato propone le censure che saranno oltre esposte ed esaminate.

2.1 Lamenta che il bando non conteneva la fissazione dei criteri di valutazione della prova scritta; infatti ai sensi dell'art. 7 di esso, la stessa Commissione esaminatrice doveva "stabilire preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio", con riferimento alla sola "prova preliminare". A tal riguardo non risulta che la predetta Commissione, nella prima riunione, abbia fissato alcun criterio per l'attribuzione del giudizio alle prove scritte dei candidati, in aperta violazione della norma rubricata.

La censura risulta smentita dalla produzione documentale dell'amministrazione.

Infatti ancorché l'art. 7 del bando in effetti recasse l'indicazione della elaborazione di criteri per la correzione della prova preliminare atteso che esso, come da espressa rubrica, recava norme per le "Prove preliminari", e nonostante che il successivo articolo 10 che disciplinava lo svolgimento delle prove scritte ed orali non recasse alcuna disposizione al riguardo, la Commissione tuttavia, in ossequio all'art. 12, comma 1 del d.P.R. n. 487 del 1994, col verbale n. 22 del 24 novembre 2009 ha stabilito che avrebbe deliberato "i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte del concorso…successivamente e comunque prima di dare inizio alla valutazione degli elaborati". Ed infatti prima di avviare le correzioni degli elaborati scritti col verbale n. 24 del 12 gennaio 2010 la Commissione si è riunita per "determinare i criteri e le modalità di valutazione e di attribuzione dei punteggi della prova scritta, svoltasi il precedente 25 novembre 2009, elaborando i parametri di "1)aderenza alla traccia assegnata sotto il profilo logico e giuridico; 2) esposizione chiara nonché correttezza e proprietà linguistica", con conseguente reiezione della doglianza, siccome smentita dall'operato dall'Amministrazione.

La reiezione di tale profilo di censura consente anche il rigetto delle altre due analoghe - la seconda e la terza - proposte con i motivi aggiunti e con le quali l'interessato insiste sulla mancata indicazione di criteri di valutazione della prova scritta prima dello svolgimento della stessa e che questi sono comunque generici e non sono stati preventivamente collegati ai voti numerici che sono stati poi attribuiti agli elaborati.

Tale ultimo profilo va collegato con l'altro aspetto della prima censura, principalmente proposta, secondo cui il voto è stato espresso da giudizi meramente numerici, che non consentono di risalire all'iter logico valutativo effettuato in aperta violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale e secondo cui, non essendo stati predeterminati i criteri, è impossibile effettuare il controllo della congruità e la verifica della corretta applicazione dei criteri stessi.

Come noto riguardo alla legittimità del voto numerico nelle prove concorsuali, dopo che il legislatore ha introdotto l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 la giurisprudenza è sostanzialmente attestata nel ritenere la sufficienza del voto numerico quale espressione sintetica del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice in presenza di parametri di valutazione predeterminati. (ex plurimis: C. Stato, sezione IV, 17 dicembre 2010, n. 5792, C. Stato, sezione V, 13 luglio 2010, n. 4528, C. Stato, sezione III, 8 giugno 2010, n. 5241 TAR Lazio Roma, III bis, 9 febbraio 2011, n. 1257; criterio costantemente affermato nelle prove scritte degli esami di avvocato e da esso mutuabile: TAR Campania, Napoli, VIII, 7 febbraio 2011, n. 719, 14 gennaio 2011, n. 130).

Inoltre, la circostanza che la Commissione abbia provveduto alla elaborazione dei criteri che le sono serviti di base per le valutazioni degli elaborati, ma senza collegare detti criteri ai voti, non inficia di per sé i giudizi espressi, dal momento che il principio fondamentale al riguardo è costituito dalla elaborazione preventiva dei detti criteri e non anche dal loro necessario collegamento con il voto numerico, poichè è semmai la completa mancanza di parametri ad essere stigmatizzata dalla giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Salerno, sezione II, 13 settembre 2010, n. 11035 e C. Stato, sezione VI, 27 agosto 2010, n. 5988).

La quarta doglianza proposta con i motivi aggiunti e pure collegata col dedotto difetto di motivazione, atteso che con essa l'interessato fa valere che il suo elaborato meritava un giudizio più elevato e che comunque la motivazione legata al voto numerico risulta carente e generica è pure essa da rigettare, avuto riguardo alla valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice sul compito dell'interessato e riportata nella memoria di costituzione dall'Amministrazione, stante la quale si trattava di "Compito non sufficiente, non scorrevole e a volte non corretto nei contenuti, con molti errori di forma grammaticale e sintattica". Al riguardo il ricorrente non articola nulla, mentre il giudizio espresso, stanti i criteri elaborati per la correzione delle prove scritte dalla Commissione - 1)aderenza alla traccia assegnata sotto il profilo logico e giuridico; 2) esposizione chiara nonché correttezza e proprietà linguistica - concreta in maniera si potrebbe dire pedissequa l'insufficienza.

Oltre tutto il ricorrente stesso ammette qualche "lieve errore di grammatica" che classifica quali "mere sviste" dovute alla tensione e che tuttavia, andando a cozzare col criterio n. 2 elaborato dalla Commissione esaminatrice non appare atto a smentire il giudizio riportato.

2.2. Con la seconda censura del ricorso principale l'interessato lamenta che la valutazione del compito è frutto di un chiaro travisamento che potrà essere meglio sondato con una opportuna consulenza tecnica di ufficio. Il giudizio è comunque irragionevole ed arbitrario.

Ancorché il ricorrente mostri consapevolezza della circostanza che qualora il giudizio espresso da una commissione esaminatrice non sia contestato sotto il profilo dell'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza rimane sganciato dai parametri di sindacabilità previsti dalla costante giurisprudenza per la censura di atti di discrezionalità tecnica, come sono appunto le valutazioni nelle prove concorsuali, tuttavia la doglianza rimane affidata alla sua mera enunciazione, senza specificare in che cosa consista la irragionevolezza, con conseguente inammissibilità della stessa per genericità.

2.3. Con i restanti motivi aggiunti l'interessato osserva che dalla lettura del voto numerico si evince che la modalità di attribuzione dello stesso contrasta con il bando di concorso. Il bando, infatti, stabiliva che i voti dovessero essere assegnati in decimi, mentre la commissione li ha attribuiti in trentesimi, per poi convertirli in un momento successivo.

Nella memoria di costituzione l'Amministrazione chiarisce che la Commissione esaminatrice ha espresso in trentesimi i voti anziché in decimi per mero errore e che, successivamente, verificato l'errore "a seguito di una delicata attività ricognitiva, come risulta dal verbale n. 95 del 22 settembre 2011, la rinnovata Commissione ha sanato l'errore procedendo ad una riparametrazione delle votazioni attribuite e cioè rideterminando in decimi i punteggi erroneamente attribuiti in trentesimi."

Al riguardo è bene chiarire che, contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente, con un calcolo matematico, del tutto oggettivo, il voto erroneamente espresso in trentesimi è stato convertito nel voto in decimi, previsto dall'art. 10, comma 3 del bando, mediante una rimodulazione degli stessi punteggi attribuiti agli interessati anziché su base trenta, su base dieci, ferma restando la sufficienza basata sul valore "sette/decimi" ovvero "ventuno/trentesimi", venendo così ad esprimersi in una differente scala numerica lo stesso punteggio attribuito ai concorrenti, per come risulta appunto dal verbale n. 95 del 22 settembre 2011.

Il principio espresso dalla giurisprudenza sulla riparametrazione dei punteggi comporta, da un lato, che essa deve essere prevista dal bando (principio formulato in materia di offerte ad una gara) e dall'altro che non può essere la Commissione ad inserirla di sua iniziativa, il che implica l'altro principio speculare, secondo cui quando la Commissione abbia effettuato una simile operazione in spregio del bando, la situazione deve essere riportata a legittimità e cioè al criterio di valutazione espresso dal bando, come ha effettuato appunto la Commissione esaminatrice nel verbale n. 95 del 22 settembre 2011.

2.4. Il ricorrente lamenta, ancora, che la previsione del bando di fissare la soglia minima della sufficienza a 7/10 anziché a 6/10 è irragionevole, laddove quest'ultima soglia avrebbe consentito una più equa selezione dei soggetti idonei secondo procedure obiettive.

Anche questa censura è affidata a valutazioni del tutto sprovviste di una qualsiasi principio di prova, non risultando dai motivi aggiunti quale potrebbe essere la ragione per cui la sufficienza nella prova scritta avrebbe dovuto essere fissata a 6/10imi anziché a 7/10imi.

3. Per le superiori considerazioni tutti gli atti impugnati sia col ricorso principale che con i motivi aggiunti vanno trovati scevri dalle dedotte censure con la conseguenza che entrambi vanno respinti.

4. Data la delicatezza delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:



Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere





   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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