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proc. civile: dubbi sull'estinzione del processo cpc!
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Da: dubbio vivente28/09/2011 11:28:09
avrei bisogno di sapere se ho capito bene alcuni passaggi.
Estinzione del processo.
In caso di mancata comparizione di entrambe le parti costituite (181.1) il giudice fissa una nuova udienza di cui la cancelleria dà ai procuratori costituiti comunicazione, e se neppure a questa udienza le parti compaiono, il giudice ordina la cancellazione della causa da ruolo: di qui, c'è il periodo di 3 mesi entro cui può essere riassunto il giudizio, in mancanza si estingue. Giusto? il dubbio è se c'è ordine di cancellazione e dichiarazione di estinzione immediata o il periodo di 3 mesi.

Inoltre:ipotesi in cui neppure alla prima udienza l'attore si costituisce: in tal caso, il giudice chiede al convenuto se intende proseguire il giudizio nonostante la contumacia dell'attore. Se il convenuto dice di sì il giudizio prosegue, se dice di no il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo: immediata o dopo il periodo di 3 mesi in cui non viene riassunto?

Che tragedia ragazzi!!! grazie :-)

Da: Sestina28/09/2011 11:44:48
Ciao,
no, non è prevista alcuna riassunzione proprio per il combinato disposto degli artt. 181 e 307, 1° comma. In quest'ultima disposizione, infatti, il legislatore ha espressamente previsto che "SALVO il disposto dell'art 181 e dell'art 290" il processo, quando è stata dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo, va riassunto entro il termine dei 3 mesi.

Da: Incredibile28/09/2011 12:15:10
Noooo, questa ve la devo proprio dire! stavo appena postando una richiesta di chiarimenti sull'estinzione del processo quando mi sono accorta che vi eravate giá posto il problema! Bé, la cosa mi rincuora, vuol dire che non sono l'unica a cui sorgono dubbi amletici!

Innanzi tutto, premesso che non ho (sicuramente a causa del mio rimbambimento da esame) capito cosa volesse intendere Sestina, rispondo al quesito dicendo che, a parer mio, il 290 é abbastanza lapidario nel dire che in caso di contumacia dell'attore e mancata richiesta di prosecuzione del convenuto il giudice deve ordinare la cancellazione dal ruolo "...e il processo si estingue". ció spiega anche l'inciso del 307 che fa salvo il caso del 181 (che detta una regola identica a quella appena enunciata per il caso della mancata comparizione dell'attore) e del 290.

Il mio dubbio, invece, é ancora piú a monte.
Non mi é chiaro infatti il primo caso di estinzione, quello cioé di mancata costituzione delle parti entro il termine del 166(che poi sarebbe il termine per la costituzione del solo convenuto...).
il mio dubbio é:
1. se la norma prevede un caso di estinzione per mancata costituzione tempestiva di entrambe le parti vuol dire che c'é una costituzione tardiva, ma in tale ipotesi la giurisprudenza afferma che si verifichi una sanatoria per raggiungimento dello scopo;
2. se invece la norma riguarda il caso in cui alcuna delle parti si costituisca, neppure tardivamente, non si potrebbe proprio parlare di estinzione perché in tal caso neppure si ha iscrizione a ruolo (comunque non credo che la norma del 307 primo comma si riferisca a un'ipotesi del genere, perché altrimenti non avrebbe neppure fatto riferimento al 166).

Attendo numi

Da: Incredibile28/09/2011 12:29:14
...sempre per dubbio vivente:
i casi del 181 e 290 (mancata comparizione in udienza di entrambe le parti e contumacia dell'attore con mancata prosecuzione ad opera del convenuto) non ammettono riassunzione nei tre mesi.
Differentemente, il 307 si riferisce a tutte quelle ipotesi in cui il giudice assegni un termine perentorio per effettuare un atto e le parti lo omettano. Es. se il giudice ordina di citare il terzo e nessuno provvede il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ma le parti possono riassumere nel termine di 3 mesi ai sensi del 307 I comma.
Spero di essere stata piú chiara.
Attendo sempre delucidazioni in merito al mio probabilmente contorto quesito di cui sopra.
Grazie

Da: Sestina28/09/2011 12:57:11
Incredibile, forse mi sono espressa in maniera un pò contorta, ma ho esattamente scritto quello che hai riportato tu. In pratica volevo dire che, leggendo la disposizione del 307, 1° comma, incentrato sulla riassunzione del processo nei vari casi di dichiarazione di estinzione, si capiva chiaramente che proprio l'ipotesi del 181 veniva ESCLUSA con quel "salvo..." (= il processo si estingue e stop).

Quanto al tuo dubbio effettivamente anch'io mi sono chiesta come possa il giudice rilevare la mancata costituzione dell'attore se nemmeno il convenuto si costituisce. Alla fine nessun fascicolo è stato formato, in questo caso nemmeno con l'eventuale aiuto del convenuto ex art 168.
Infatti, da quello che ho capito, il giudice non fa proprio nulla!
In quest'ultimo caso il processo rimarrebbe in uno stato di "quiescenza" (ne deduco: a prescindere da qualsiasi intervento del giudice) e può essere, in generale, riassunto da una o da entrambe le parti entro il termine dei tre mesi, decorrente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. Dopo la scadenza di questo termine, si verifica l'estinzione immediata.


Da: Incredibile28/09/2011 13:06:52
...il mio dubbio si infittisce ulteriormente se leggo il Mandrioli, il quale, in tema di mancata costituzione dice che: se nessuna delle parti si costituisce manca l'iscrizione a ruolo, ma "...la conseguenza di questa situazione di mancata iscrizione a ruolo non é ancora l'estinzione..." in quanto il processo può essere riassunto nei tre mesi! Io non la vedo così! Come si può riassumere un processo che non é mai stato iscritto a ruolo? Oddio, che casino!
Infatti secondo me:
1. se le parti non si costituiscono neppure si puó avere riassunzione;
2. se si costituiscono in ritardo entrambe si ha sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. 8878/1987);
3. se una delle parti si costituisce tardivamente e l'altra non si costituisce si tiene la prima udienza ma il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo (ipotesi accolta da Mandrioli, il quale giustamente riconduce a questa ipotesi quella del 307, ossia della riassunzione nei tre mesi);
4. se una delle parti si costituisce tempestivamente e l'altra non si costituisce, laddove sia l'attore a non costituirsi e il convenuto non chieda di proseguirsi in sua contumacia il processo si estingue e non puó essere riassunto (art. 290 richiamato dal 307); se invece é il convenuto a non costituirsi e il giudice non rileva vizi della notifica si procede comunque in sua contumacia;
5. se nessuna delle parti, costituite tempestivamente, compare alla prima udienza, né alla seconda fissata ex 181 si ha estinzione senza possibilitá di riassunzione (art.181 richiamato dal 307, sempre per escludere la riassunzione nei 3 mesi); la stessa identica sorte capiterá al giudizio nel caso di mancata comparizione dell'attore alla prima e alla seconda udienza.

...siete d'accordo?

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Da: Sestina28/09/2011 13:10:22
Per incredibile

Prova a leggere quello che ho scritto sopra.
Il Mandrioli vuole proprio dire che il processo rimane quiescente per tre mesi a partire dal termine di cui all'art 166.
Il manuale della Simone sul punto è molto chiaro in tal senso.

Da: Incredibile28/09/2011 13:14:36
ah, il Simone non ce l'ho... si, l'ho visto il richiamo alla quiescenza sul Mandrioli, ma mi sembrava un'assurdità in caso, appunto, di mancata iscrizione a ruolo! Quindi tu dici che anche il Simone afferma questa possibilitá di riassumere il giudizio entro i tre mesi nonostante non vi sia stata iscrizione a ruolo per mancata costituzione di entrambi?

Da: Sestina28/09/2011 13:23:37
@ incredibile
Sì, confermo. Il Simone è piuttosto chiaro sul punto.
D'altra parte, se non fosse così, il 307 1° comma sarebbe difficilmente applicabile...

Da: Incredibile28/09/2011 13:23:46
Certo, questa ricostruzione giustificherebbe il richiamo nella prima ipotesi del 307 all'articolo 166. Ovvero, il termine del 166 costituisce il termine ultimo per la costituzione di almeno una parte (il convenuto) e quindi se nessuna delle parti si costituisce entro tale termine (leggi: neppure il convenuto é tempestivo) il processo deve essere riassunto nel termine dei 3 mesi. Perché se invece il termine del 166 fosse rispettato si cadrebbe o nell'ipotesi del 181 o del 290. E si, il ragionamento torna, grazie sestina! anche se per me continua a rimanere un'assurditá, ma del resto, le norme processuali non le scriviamo noi! ;-)

Da: dubbio vivente28/09/2011 13:59:14
grazie ragazze, adesso penso di aver capito: ditemi però se ho capito bene.
In entrambi i casi previsti dai 2 commi del 181, e cioè:
1. mancata comparizione di ENTRAMBE le parti;
2. mancata comparizione del solo attore, fissazione udienza, alla quale l'attore non compare e il convenuto non chiede che si proceda nel giudizio
-->conseguenza: il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione immediata del processo (SENZA QUIESCENZA di 3 mesi ed eventuale riassunzione, si estingue proprio).

Nell'hp di cui al 290, e cioè se alla prima udienza l'attore non si costituisce, e il convenuto non chiede che si prosegua nella contumacia dell'attore-->conseguenza: il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinzione del processo (IMMEDIATA, senza possibilità di riassunzione).

Quindi è corretto dire che l'estinzione:

1) opera immediatamente, "quando le parti alle quali spetta rinnovare la citazione, o preoseguire o riassumere o integrare il giudizio" non vi provvedano nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice;

2) opera dopo il periodo di quiescenza in due ipotesi entrambe previste dal 171, e cioè quando:
a. nessuna delle parti si è costituita nei termini--> mancata iscrizione a ruolo;
b. una parte si è costituita tardivamente, l'altra non si costituisce--> cancellazione della causa dal ruolo
Alla mancata iscrizione a ruolo e alla cancellazione, in queste 2 ipotesi, segue l'estinzione se il giudizio non è riassunto nel termini di tre mesi.

HO CAPITO BENE?

Scusate, magari saranno cose semplici, ma l'ansia mi assale, l'esame si avvicina, e sto facendo tantissima difficoltà.

Quanto al vostro dubbio, purtroppo non so esservi d'aiuto: anche io me lo sono spiegata nel senso che il giudice non fa proprio nulla (non è stato neanche designato dato che non è stata presentata la nota di iscrizione a ruolo, nessun fascicolo formato etc...) e dunque suppongo che, in generale, le parti che "sanno" di non essersi costituite e che "sanno" che controparte non si è costituita, se lo vogliono, possono rimettere in moto il tutto con la riassunzione.

Grazie ancora!

Da: Incredibile28/09/2011 15:00:51
si, tutto giusto, eccetto che il 171 non prevede il punto b) della tua illustrazione. L'ipotesi della mancata costituzione di una delle parti e tardiva dell'altra non é presa in considerazione dal codice, ma da Mandrioli (e immagino da altri) che appunto, come tu dici, ne fa un caso di cancellazione della causa dal ruolo riassumibile entro 3 mesi.
Non ti scusare, come vedi i dubbi vengono a tutti! Guai se non fosse cosí!

Da: Incredibile28/09/2011 15:15:52
ultima considerazione: sempre riguardo la mancata costituzione di entrambe le parti, se il 307 con il riferimento al 166 vuole intendere mancata costituzione nei termini, ossia costituzione tardiva di entrambe le parti, comunque l'iscrizione a ruolo ci sarebbe e quindi questa non sarebbe nemmeno l'ipotesi presa in esame dal Mandrioli e, a quanto pare, dal Simone!
Infatti, per quale motivo il 307 dovrebbe dire " se ... nessuna delle parti suasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166 ..." se volesse semplicemente prendere l'esame di una mancata costituzione e basta?
Boh! secondo me in questo istituto c'é un punto oscuro!

Da: Incredibile28/09/2011 15:16:01
ultima considerazione: sempre riguardo la mancata costituzione di entrambe le parti, se il 307 con il riferimento al 166 vuole intendere mancata costituzione nei termini, ossia costituzione tardiva di entrambe le parti, comunque l'iscrizione a ruolo ci sarebbe e quindi questa non sarebbe nemmeno l'ipotesi presa in esame dal Mandrioli e, a quanto pare, dal Simone!
Infatti, per quale motivo il 307 dovrebbe dire " se ... nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166 ..." se volesse semplicemente prendere l'esame di una mancata costituzione e basta?
Boh! secondo me in questo istituto c'é un punto oscuro!

Da: Incredibile28/09/2011 15:16:29
ultima considerazione: sempre riguardo la mancata costituzione di entrambe le parti, se il 307 con il riferimento al 166 vuole intendere mancata costituzione nei termini, ossia costituzione tardiva di entrambe le parti, comunque l'iscrizione a ruolo ci sarebbe e quindi questa non sarebbe nemmeno l'ipotesi presa in esame dal Mandrioli e, a quanto pare, dal Simone!
Infatti, per quale motivo il 307 dovrebbe dire " se ... nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166 ..." se volesse semplicemente prendere in esame il caso di una mancata costituzione e basta?
Boh! secondo me in questo istituto c'é un punto oscuro!

Da: Mariangela6128/09/2011 15:24:30
Scusate, l'argomento mi interessa, però non ho seguito la discussione... Incredibile, perchè parli di "costituzione tardiva"? Secondo me gli articoli in esame prendono in considerazione la mancata costituzione e basta... Cmq ripeto: non vi ho seguiti.. Stasera magari ci aggiorniamo.

Da: Incredibile28/09/2011 15:26:38
prendo in esame la costituzione tardiva per spiegarmi il riferimento del 307 al 166, come ho detto!

Da: Mariangela6128/09/2011 15:31:03
Ma quella è mancata costituzione.. Devo leggermi quello che avete scritto prima però... Per ora vi saluto.

Da: Incredibile28/09/2011 15:37:36
si, ma il mio dubbio, come detto, é: per quale motivo il 307 dovrebbe dire " se ... nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'art. 166 ..." se volesse semplicemente prendere in esame il caso di una mancata costituzione e basta? Il riferimento al termine del 166 mi fa pensare che il legislatore abbia voluto riferirsi al caso in cui neppure il convenuto si costituisca nei termini. Comunque si, forse é meglio che dai un'occhiata anche su!

Da: Mariangela6130/09/2011 13:28:58
Incredibile mi hai fatto venire molti dubbi... Ora ho una confusione in testa!!! C'è qualcuno che mi chiarisce le idee riguardo al dilemma de quo???

Da: misteri06/02/2012 21:08:55
scusate ma dopo la sospenzione del reato ce estinzione, il soggetto che riceve questo trattamento torna incensurato? come funziona?

Da: a conferma06/02/2012 21:23:11
che l'esame lo passa anche chi non conosce la grammatica italiana...

Da: Capoccione28/11/2012 02:35:20
ahhahaahhahahahaahah!!!!! anche se in ritardo vi volgio chiarire il dubbio !!! hahhahahah avete operato delle ricostruzioni talmente analitiche che vi sieti persi nel ragionamento mi viene da ridere hahahahahahahhaha !!!! cmq in merito all'ipotesi comma 1 307 c.p.c. reltivamente alla mancata costituzione si dirà occorre eccepire quanto segue :p:
mancata costituzione rimanda al termine ultimo per la costituzione del convenuto a prescindere che sia Trib e/o Gdp, ovvero 1. causa non iscritta a ruolo dalle parti 2.se la parte proponente e/o trasmigrato l'interesse anche il convenuto vuole può rinotificare valido atto in riassunzione entro il termine di 3 mesi decorrente dal termine sopra richiamato 3 se la notifica avviene dopo il decorso di tale si può eccepire l'estinzione che involge il merito e non questioni pregiudiziali 4 rilevabilità anche d'ufficio ma conoscendo il senso civico dei nostri magistrati e il loro amore per la procedura suggeritegli sempre la presenza di tale nullità 4 effetti l'estinzione non estingue l'azione con la conseguenza che l'atto riassunto oltre i termini potrà sempre essere ritenuto valido ovvero come nuova domanda con tutte quelle fesserie sugli effetti processuali e sostanziali che non verrebbero ricondotti alla notifica del primo atto ma al secondo ecc... ecc..bla bla blaaaa... la questione diventa interessante se notificato il primo atto non iscritto il secondo viene riassunto e si rilevano vizi importanti tipo della procura alle lite (quando beccate il fenomeno che rimanda alla procura rilasciata in occasione della prima notifica e non reiterata) oppure quando sul secondo atto ci sono vizi importanti relativi per esempio all'Editio actionis ecc.. ecc-.. in questi casi c'è da divertirsi !!!!!! ahhahahahahahaha Siamo in troppi non conviene più fare gli avvocati i soldi non si fanno più i vecchi babbioni se so' magnato tutto e mo so cazzi nostri !!!! ps. non sono figlio di avvocato, non provengo da una famiglia in grado di fornire corsie preferenziali, ho percorso il lungo sentiero del praticante con tanto di dovuti maltrattamenti, amo chi si impegna e c'è la fa' da solo, se dico che ci sono troppi avvocati non lo dico per scoraggiare nessuno io sono il primo che nonostante una preparazione discreta e uno studio sto pensando di cambiare. Ciao cari imbocca al lupo per tutto!!! perdonate eventuali errori di ortografia e/o battittura.

Da: X Capoccione28/11/2012 09:00:31
Bene, togliti dai coglioni!!! Uno in meno.

Da: Capoccione28/11/2012 12:15:16
hahahahahaahha magari bastasse così poco per darvi delle possibilità in più ........ purtroppo anche ai vertici hanno deciso di operare dei tagli e limitare l'accesso a queste professioni !! poi mi direte !!!!! ahahahhahaha bella grinta !!! speriamo non sia tutto fumo e niente arrosto come succede oggi !!! e speriamo non derivi dall'apparteneza al rango preferenziale anche perchè nel 90% dei casi succede che: il padre grande avvocato mentre il figlio grande coglione nonostante tutte le possibilità e gli strumenti di cui gode!!!! ahhahahahahahahah ciao caro (almeno hai capito come funziona il caso di cui al 307 1 comma, guarda che il tuo dominus non te le dice ste cose salvo parentela ahahahhahahahaha !!!)

Da: Gino827/02/2013 19:53:14
Scusate la domanda se qualcuno potrà rispondermi. Secondo voi l'estinzione del giudizio immediata in conseguenza della seconda mancata comparizione consecutiva di entrambe le parti (181 309 cpc) opera anche nei giudizi incardinati precedentemente all'entrata in vigore della novella del 2008 (in vigore con D. L. convertito in legge dal 25 giugno 2008) che ha modificato il previgente regime della possibile riassunzione entro un anno della causa cancellata dal ruolo cambiandola in estinzione immediata? oppure la norma si applica indistintamente a tutti i giudizi?
grazie a chi saprà rispondermi

Da: 30728/02/2013 18:19:47
Il 307 prevede due ipotesi di estinzione: 1) immediata ex 181 e 290, mancato rinnovo citazione (164 o 291) mancata prosecuzione o rinnovazione in caso di interruzione per morte della parte o sospensione non volontaria, mancata integrazione del litisconsorzio o nelle impugnazioni ex 331 cause inscindibili i mancata riassunzione davanti al giudice competente, sia in caso di regolamento di competenza che in ipotesi di connessione( accessorietà, compensazione) e queste sono ipotesi di estinzione immediata ex art. 307 comma 3, eccetto 181 e 290 richiamati dal comma 1 ma sempre ipotesi di estinzione immediata, sempre estinzione immediata 307 comma 2 riassunzione ma nessuna delle parti si costituisce o il giudice ordina cancellazione!!2) si estingue dopo un periodo di quiescenza: mancata costituzione di entrambe le parti: può essere riassunto entro tre mesi dalla scadenza del termine di costruzione del convenuto, inosservanza del termine fissato dal giudice per la chiamata in causa del terzo!

Da: 30728/02/2013 18:28:11
In pratica: ipotesi di mancata costituzione nel termine (art171) si applica il 307.1: stato di quiescenza se riassumo entro tre mesi dalla scadenza di cui all'art 166, 20 giorni udienza indicata in atti o eventualmente differita ex 168 bis, altrimenti si estingue. Se riassumo nei tre mesi ma nessuna delle parti comprare alla nuova udienza 307.2 il processo si estingue immediatamente! In caso di mancata costituzione ex 181.1 se nessuna parte costituita compare alla 1 udienza il giudice fissa un'altra udienza, viene comunicata alle parti, se non compaiono alla nuova udienza il processo si estingue immediatamente!181.2 se compare il convento ma non l'attore e non chiede che si prosegua in assenza, il processo si estingue immediatamente, previa ordinanza del giudice di cancellazione della causa dal ruolo!ipotesi 290 l'attore non si costituisce e il convento non chiede di proseguire in assenza dell'attore, il processo si estingue immediatamente, previa cancellazione della causa dal ruolo!

Da: 307 X Gino 828/02/2013 18:36:06
Scusa ma non ho ben capito la domanda! Il 309 si applica quando le parti non compaiono ad una udienza successiva alla prima, quella di comparizione! L'art 309 rinvia alla disciplina di cui all'art 181!quindi fissazione di una nuova udienza, che viene comunicata alle parti! Se non si presentano alla nuova udienza il giudizio si estingue immediatamente! Era questo che ti interessava?

Da: 307 X Gino 828/02/2013 18:40:42
Mi spiego meglio... In questo caso non opera la riassunzione trattandosi di ipotesi di estinzione immediata! Per le ipotesi di estinzione differita il termine di un anno è stato ridotto a 3 con l. 69 del 2009 e si applica (il nuovi termine di tre mesi) solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge!!

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