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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935 - Successiva >>

Da: Pam23/11/2024 09:45:42
Capra sarai tu
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Da: Hj23/11/2024 09:46:56
A dicembre saranno tolte altre cose che si aggiungeranno alla gia ' riconosciuta inutilita' del notaio in tema di imposte indirette diverse dall ' iva
Rispondi

Da: Dariom768 23/11/2024 10:10:09
Ma il 1395 si avrebbe solo se il rappresentato e il rappresentante rappresentano le due parti giuridiche (venditore e acquirente).
Se Mevio avesse avuto la proprietà della villa e voleva vendere ada lfa srl di cui è unico socio si sarebbe dovuto applicare.
In questo caso lui agisce in veste di persona fisica anche potenzialmente per conto della società avendo sciolto la riserva di nomina.


Rispondi

Da: Illiuaua23/11/2024 10:37:19
Raga, non ho messo il permesso per il gabbiotto era necessario?
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Da: Manufatto 6mq23/11/2024 10:54:31
Direi sì. Al massimo avresti dovuto dichiararlo abusivo ma commerciabile e motivare sul punto. Non dire niente, secondo me, è un problema.
Rispondi

Da: Dylan13223/11/2024 11:22:10
Scusate, correggo una cosa detta prima, dopo averci pensato.

Il tema della procura generale di Tizio era un FINTO problema, perché le nostre discussioni valgono nella misura in cui siamo in gioco beni della comunione legale. Qui però Tizio vende un suo bene PERSONALE ex art. 179 lett b e dunque la diatriba procura generale/ speciale non si pone.

Egli poteva essere rappresentato dalla.moglie, in quanto vende un suo bene personale..

Ps sulla abolizione del limite delle consegne non mi pronuncio ..dico solo.una cosa: essendo ormai un concorso cui partecipano 4 gatti,  ha ancora senso??
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Da: Ubi23/11/2024 11:23:23
Scusate ma sapete come si fa a sapere quante volte si è consegnato al concorso notarile?
Rispondi

Da: Traccia di oggi Inter Vivos23/11/2024 11:24:08
Buongiorno.

Facendo un breve recap mi pare di capire che
- Procura generale al coniuge: non ammissibile a meno di prevedere una procura speciale oppure esplicitare che nella procura generale è presente un'indicazione specifica per gli atti di straordinaria amministrazione di oggi (in studio si fa, ve lo garantisco);
- Procura speciale: Convenzione di Bruxelles, debitamente tradotta e allegata in originale;
- 1395cc: applicabile (l'autorizzazione si potrebbe mettere già in statuto, più che data dall'assemblea che qui non c'è essendo unipersonale);
- CDU: valido anche quello di giugno;
- Urbanistica: ante 67 per la Villa ma va precisato anche per il manufatto
- Catasto: il manufatto va bene che non sia accatastato perché è sotto gli 8 metri quadrati;
- APE: no per il manufatto. Discusso per la villa. Forse meglio metterlo ma probabilmente tiene anche chi non l'ha messo (priva di impianti);
- Prelazione: compensazione legale;
- Comunione legale: non c'è problema, bene personale;
- Ipoteca e pignoramento: presupporre che sia già stato fatto atto di cancellazione ipoteca + ordinanza del giudice dell'esecuzione per la cancellazione del pignoramento;
- Garanzie: deposito prezzo
- Caparra: imputata a prezzo
- Agibilità: no problem, basta che venga edotto l'acquirente che ne prende atto
- Trascrizione accettazione: va trascritta oggi la tacita per entrambe le successioni in virtù della Divisione del 2020, altrimenti non hai la continuità
- Destinazione: Trust (con nomina trustee una società esterna che interviene in atto e accetta) o 2645-ter

Che dite?
Rispondi

Da: Traccia di oggi Inter Vivos23/11/2024 11:25:22
Dimenticavo…

Abusi minori sulla villa no problem per l'urbanistica, ma dato che diamo là conformità catastale era opportuno forse prevedere una SCIA in sanatoria
Rispondi

Da: Traccia di oggi Inter Vivos23/11/2024 11:40:40
Mi facevano notare giustamente che, per la procura del Belgio, deve passare anche chi ha fatto "apostille". Non è una procedura vietata ed è una cautela in più, da un lato; non è direttamente indicato nelle norme l'elenco dei paesi che ha ratificato la Convenzione, dall'altro (e quindi non possono pretendere che sappiamo se Belgio e Italia hanno questo accordo).

In effetti condivido, credo che tenga anche chi ha fatto "apostille"
Rispondi

Da: Dylan13223/11/2024 11:50:15
Per traccia inter vivos

Concordo su quasi tutto.
Una precisazione per la procura: per me andava bene la.procura generale alla moglie, in quanto Tizio vende un suo bene personale e non un bene della comunione legale.
Presupporre una procura speciale non era necessario.
Rispondi

Da: Traccia di oggi Inter Vivos23/11/2024 11:59:59
@Dylan132

Concordo anche io sulla procura generale. Condividi anche tu che APE non allegato motivando con assenza di impianti e che "apostille" tengono? Nel gruppo della mia scuola si discute di questi due punti (tra gli altri)
Rispondi

Da: Dylan13223/11/2024 12:01:39
Una ultima cosa.
La traccia dice che Alfa srl non vuole versare nulla all'acquirente.
Qui, probabilmente, era da prevedere una delegazione di pagamento, in virtù della quale Alfa srl, in esecuzione della delega ricevuta dal venditore, versa direttamente al creditore Sempronio e così poteva darsi atto che le formalità pregiudizievoli erano in corso di cancellazione.
Detto questo, secondo me è corretta la tutela sopra indicata (deposito prezzo presso notaio), che probabilmente era quella voluta dalla Commissione, ma vi chiedo: come tutela , poteva starci una condizione sospensiva (il.ckntratto avrà effetto se e quando le formalità pregiudizievoli saranno cancellate).


P.s. a conferma della FOLLIA della traccia ....
Si chiedeva di ipotizzare provvedimenti del Giudice delle.esecuzione per la cancellazione del pignoramento PRIMA che Sempronio riceva il saldo dei crediti che vanta ..... FOLLIA!!
Rispondi

Da: Dylan13223/11/2024 12:04:52
Per traccia inter vivos

Ape = poteva non mettersi, se hai motivato così

Apostille= giuridicamente tiene, ma credo che la Commisisone volesse la applicazione della Convenzione di Bruxelles, che liberalizza uso delle procure senza formalità ulteriori (ti premetto che NON è un argomento giuridico, ma.il riferimento al Belgio doveva indurre a pensare alla Convenzione di Bruxelles).


Rispondi

Da: Traccia di oggi Inter Vivos23/11/2024 12:13:17
@Dylan132

Grazie per il feedback. Sulla Convenzione di Bruxelles sicuramente hai ragione, purtroppo ci ho pensato ma poi mi è sfuggito (peraltro pensavo che Bruxelles fosse legato al fatto che lì ci sono le istituzioni UE e non ho collegato al Belgio). Non penso che possano darmelo come grave errore di diritto o di travisamento, al più come errore. Speriamo.

Su quello che dici rispetto a Sempronio, io ho presupposto che Tizio avesse già pagato poco prima i suoi debiti e quindi Sempronio avesse già rilasciato quietanza per entrambi i debiti. Ovviamente non è logico dato che Tizio pare dover usare i soldi che sta prendendo oggi per pagare Sempronio, ma la traccia alla fine diceva di presupporre quanto necessario per la cancellazione delle formalità. Ho interpretato così. Se però non lo hai fatto non rileva, perché teoricamente il creditore può rinunciare all'azione esecutiva (e quindi il GE dare ordinanza purgativa delle formalità) a prescindere dall''aver ricevuto la somma (potrebbe farlo anche per scelta personale).

Detto ciò, correggeranno prima IV o Comm? Su entrambe credo ci sia una bella selezione che possono fare
Rispondi

Da: Dylan13223/11/2024 12:18:16
Traccia inter vivos

Io a questo concorso non ho potuto partecipare purtroppo.
Detto questo, non colpevolizzarti, sei stato bravissimo già  a chiudere un atto così folle
Rispondi

Da: Ben23/11/2024 12:33:27
Cdu falso problema, importante che la firma era valida quando e stato fatto.
Trust non direi, piuttosto vincolo di destinazione
Deposito prezzo fino a ordine di cancellazione
Procura speciale figlia
Ape motivare se non alleghi. O allegherei per villa
Rispondi

Da: CDU23/11/2024 12:41:58
Non la vedo proprio così, c'è uno studio CNN del 2017 che la pensa in modo diverso
Rispondi

Da: Traccia di oggi Inter Vivos23/11/2024 13:16:37
Sul CDU lo studio CNN a cui fai riferimento richiama le FAQ della Commissione informatica del CNN, aggiornate nel 2020. Secondo queste FAQ il Notaio deve verificare che la firma digitale non sia stata revocata o risulti scaduta in data precedente al rilascio del CDU. È ovvio che se il Comune rilascia oggi il CDU e tra 11 mesi cambia gestore di firma digitale, il Notaio che tra 11 mesi usa quel CDU con firma valida alla data del 23/11/2024 non deve preoccuparsi di verificare che la firma fatta allora sia ancora valida oggi
Rispondi

Da: Traccia di oggi Inter Vivos23/11/2024 13:18:01
Ragionando diversamente, il Notaio dovrebbe anche verificare che il Dirigente dell'ufficio urbanistica del Comune sia ancora quello a distanza di mesi
Rispondi

Da: Traccia di oggi Inter Vivos23/11/2024 13:25:19
@Ben

A Studio si fa la procura generale al coniuge e si specificano all'interno gli atti di straordinaria che può fare in maniera specifica. Così eviti di fare due atti dato che già stai facendo una procura generale. Mi è capitato di farlo due volte

Sul Trust ho pensato che il 2645 ter deve individuare l'interesse di una persona o ente specifico mentre qui la stessa società ha un interesse lucrativo a fare ricerca oncologica dato che è il suo oggetto sociale. Ho pensato che il 2645-ter poteva essere letto come elusivo perché di fatto la società continua a perseguire un lucro ma sfruttando un vincolo di destinazione concepito dal legislatore per altre finalità. Secondo me comunque tengono entrambe, ho sentito in aula che giravano più o meno al 50% le soluzioni
Rispondi

Da: CDU23/11/2024 13:27:36
CNN 2017
… La norma, quindi, lungi dal prendere in considerazione il momento genetico del documento digitale, si riferisce al momento del suo successivo utilizzo e - quindi - della sua successiva verifica, statuendo il principio secondo cui, una volta scaduto, revocato o sospeso il certificato di firma, sussisterebbe una "presunzione legale di sopravvenuta inaffidabilità del documento" stesso.
E non potendo l'ordinamento accettare il rischio di imputare ad un soggetto un documento potenzialmente diverso da quello effettivamente sottoscritto, preferisce adottare la soluzione della "perdita sopravvenuta di imputabilità".
Rispondi

Da: Traccia di oggi Inter Vivos23/11/2024 13:30:02
Ok non conoscevo questo passaggio. Mi pare comunque che le FAQ più recenti del CNN siano nel senso opposto. Credo che possa tenere
Rispondi

Da: Traccia di oggi Inter Vivos23/11/2024 13:32:54
@CDU

Ti riporto un estratto di una risposa a una FAQ CNN del 2020:

"Per verificare la validità della firma digitale, oltre i limiti della sua naturale scadenza, apposta al CDU da soggetto legittimato al rilascio è necessario avere un riferimento temporale opponibile ai terzi, che nella specie può essere:

il medesimo protocollo informatico;
il riferimento temporale ottenuto dall'utilizzo della posta elettronica certificata"

In pratica se il CDU è stato mandato con PEC e a suo tempo la firma era valida, il CDU tiene
Rispondi

Da: hj23/11/2024 13:36:34
tic tac ic tac tic tac
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Da: Manufatto inferiore ad 8 mq con planimetria catast23/11/2024 13:41:41
Sono 6 le tipologie di immobili che "possono" non essere accatastate…
L'art. 3 del D.M. 2/1998 identifica alcune specifiche casistiche per le quali è ammesso in alcuni casi omettere il censimento:

(comma 3)

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m² ;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m³ ;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
ma nel medesimo articolo si legge anche:

(comma 4)

Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità.
ATTENZIONE! Non basta rientrare in una delle suddette fattispecie per escludere a priori l'accatastamento!
La condizione essenziale affinché possa escludersi l'inventariazione è che l'immobile/manufatto non goda di un'ordinaria autonoma suscettibilità reddituale.
Ciò significa, ad esempio, che se un piccolo manufatto  di superficie coperta inferiore agli 8 mq, la classica casetta in legno prefabbricata semplicemente appoggiata al suolo per intenderci (quindi in via preliminare non accatastabile), venisse agli effetti utilizzata come punto vendita (mi vengono in mente al proposito gli ortolani che sovente troviamo lungo le strade di campagna che usano queste piccole strutture per vendere i loro prodotti), occorrerà procedere all'accatastamento in quanto il fabbricato è suscettibile di produrre un reddito autonomo.

Onde chiarire meglio le casistiche di cui ai punti precedenti, intendo procedere ad una disamina critica delle suddette fattispecie in modo da delinearne più precisamente la necessità o meno di denuncia catastale.
Fabbricati con superficie coperta inferiore a 8 mq
Sono esclusi dal censimento catastale solo se non in muratura e non costituenti locale accessorio a servizio di un'unità immobiliare ordinaria ovvero appartenente alle categorie catastali A-B-C (in questo caso, come prescrive già il DM devono essere accatastati come accessori unitamente alla suddetta).

Serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
Sono da ritenersi non accatastabili solo quelle estranee ad una attività produttiva (floricoltura, ortofrutticola, etc.), in quanto diversamente sono suscettibili di produrre un reddito. Ne consegue che rientrano tra gli immobili non inventariabili solo le piccole serre ad uso esclusivamente domestico che presentino le caratteristiche costruttive proprie di una serra (involucro che contiene il volume chiuso completamente trasparente).
Rispondi

Da: Dylan13223/11/2024 13:43:31
Ripeto che il tema.della.procura generale è un falso problema, dato chdnlamprovura generale (ammissione solo.in vaso di lontananza o impedimento provvisorio, ma continuativo di uno dei coniugi) afferisce ai beni della comunione legale.

Qui il bene era esclusivamente di Tizio exc179, lett B + natura dichiarativa della divisione (senza conguaglio) e dunque poteva intervenire la.moglie (cosa non possibile se i beni fossero stati in comunione legale).

Per il cdu sono d'accordo con voi, andava bene quello , anche se successivamente la firma era scaduta
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Da: hj23/11/2024 13:45:19
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Da: hj23/11/2024 13:50:04
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Da: hj23/11/2024 13:50:59
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