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ecclesiastico
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Da: Mariangela61 | 04/10/2011 19:38:35 |
x dubbio a me risulta invece che sia possibile chiedere l'annullamento del matrimonio concordatario anche dopo aver ottenuto una sentenza di divorzio. Ma non ti ingrippare troppo, non credo che ne valga la pena per eccle.. | |
Da: dubbiooooooo | 04/10/2011 19:42:47 |
ma no dai, non è una domanda cavillosa...nessuno che mi sa rispondere??? | |
Da: re | 04/10/2011 19:45:40 |
La nullità del matrimonio concordatario può essere fatta valere dinanzi al giudice ecclesiastico (con applicazione del diritto canonico) o al giudice civile (applicherà il c.c.)...questo lo dice la Cassazione, e stabilisce che si applica il criterio della prevenzione (deciderà l'autorità adita per prima)...mentre la Corte Cost è di diverso avviso, sostiene che è competente solo il giudice ecclesiastico (salvo il divorzio, ovviamente)....la questione è dovuta al fatto che nel concordato del 29 si prevedeva l'assoluta riserva di giurisdizione a favore dei trib ecclesiastici, mentre nel concordatp dell'84 tutto tace:) | |
Da: Mariangela61 | 04/10/2011 19:45:45 |
Dubbio, io ti ho risposto al secondo quesito. La proposizione di un giudizio non pregiudica l'altro... Relativamente al primo sono sincera: non lo so! Ma credo sia come dici tu. | |
Da: x dubbio | 04/10/2011 21:48:32 |
Il criterio della prevenzione si applica solo tra il giudizio di annullamento in sede canonica e il giudizio di annullamento in sede civile (o di opposizione alla trascrizione) in quanto, avendo il medesimo oggetto e producendo gli stessi effetti, provocano un problema di litispendenza. Il giudizio di divorzio e quello di separazione, invece, sono del tutto autonomi e distinti da quello di annullamento del matrimonio. Come ha, infatti, avuto modo di precisare la Cassazione essi hanno 2 oggetti distinti ed, inoltre, sono destinati a produrre effetti in ordinamenti giuridici differneti (salva delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità). Proprio per questo motivo non esiste neppure un rapporto di pregiudizialità trai 2 giudizi tale che quello di divorzio debba essere sospeso in attesa della pronuncia canonica sulla nullità. Allo stesso modo, il giudicato formatosi sul divorzio non preclude la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità. | |
Da: dubbiooooooo | 05/10/2011 00:03:10 |
grazie!!!Mi hai chiarito le cose...grazie mille.... | |
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Da: dubbiooooooo | 05/10/2011 00:05:32 |
un'ultima cosa...ma il giudizio di annullamento in sede civile come si articola?E perchè si dovrebbe decidere di istaurare questo piuttosto che una separazione finalizzata al divorzio? | |
Da: non ci si crede | 05/10/2011 08:56:33 |
Alla fine il vantaggio più rilevante della pronuncia di annullamento sta nel fatto che non è dovuto alcun assegno di mantenimento, salvi gli effetti del matrimonio putativo (vedi art. 129 c.c.) Per questo motivo molti preferiscono chiedere l'annullamento in sede canonica o civile. | |
Da: non ci si crede | 05/10/2011 09:01:45 |
L'azione di annullamento si propone con atto di citazione davanti al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio e il processo si svolge con le forme del rito ordinario di citazione. La legittimazione attiva varia a seconda del vizio fatto valere (impedimento da delitto, mancanza di stato libero, interdizione, violenza, etc....) e spetta anche al PM. Durante la pendenza del giudizio il tribunale può ordinare la separazione temporanea su istanza di uno dei coniugi. Il processo si chiude con sentenza che scioglie il matrimonio con efficacia retroattiva. | |
Da: dubbiooooooo | 05/10/2011 11:15:07 |
ecco, quindi si chiede l'annullamento piuttosto che la separazione solo per evitare l'assegno di mantenimento....giusto???GRAZIE a chi mi ha risposto finora | |
Da: jolly1982 | 06/10/2011 11:02:20 |
chi mi sa rispondere a questa domanda disposiz eccez delle leggi statali riguardanti i beni eccl? | |
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