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DIP....
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Da: elo | 23/09/2011 10:14:33 |
Ciao cari colleghi di strazio ed avvilimento, ad eccezione della parte gnerale che è scorrevole e fattibile, la parte speciale di dip è una mazzata chiodata in fronte...un casino davvero tra regolamenti ce e convenzione e criteri di collegamento, uffiiiii. Comunque ho una certa mancnza di conoscenza cdelle obbligazioni alimentari perchè sul testo su cui sto studiando e ripetendo non ne parla se non in modo superficiale ed apodittico.qualcuno può illuminarmi??? | |
Da: Bahh | 23/09/2011 10:58:52 |
Le obbligazioni alimentari trovano compiuta disciplina nella conv. Aja del 1973, sostituita in ambito europeo e per i maggiori di etá dal reg 4/09. La conv aja precede la possibilità di convenire il convenuto in altro stato membro in cui il cred abbia la res abituale, anche se mutata da poco, ovvero secondo la legge naz comune, oppure, secondo il giudice adito dal creditore, dovendo peró in tal ultimo caso accettare espressamente il foro individuato. In cado di sep o div, si avrà riguardo sl luogo in cui il provv é stato nominato. In ambito comunitario, il reg 4/09 è un completamento dellla conv aja del 2007 in materia di esazione di prestazione alimentari. Prevede altresì una disciplina derogatoria sl reg 44/01 circa il riconoscimento ed esecuzione dei provv. in detta materia. I criteri di collegamento privilegiano una scelta delle parti, precedendo più un procedimento a cascata secondo la resid abituale del conv, la res ab del credi, l'eventuale accessorietà di questa rispetto ad altra principale che ne regolerà la competenza, è prevista poi la scelta secondo la cittadinanza comune dei coniugi, o in ultimo, il luogo in cui c'è il criterio di coll più stretto. Credo sia tutto esatto... È chiaro? | |
Da: Elo | 23/09/2011 13:38:46 |
Oh grazie tantissimo Bahh! | |
Da: lor 85 | 23/09/2011 14:23:17 |
ma questi criteri o li si impara a memoria o li si impara a memoria. Avrei una domanda cosa dite sulle obbligazioni contrattuali in diritto internaz privato? | |
Da: Bahh | 23/09/2011 15:05:56 |
Disciplinate dall'art 57 l. 218 che da espresso rinvio alla convenzione di Roma del 1980, cui è subentrata, con validità erga omnes, e previa verifica dell'assenza di convezioni speciali, il reg 593 08. | |
Da: elo | 23/09/2011 17:26:21 |
Criteri di collegamento lasciati alla libertà negoziale delle parti, potendo peraltro applicare il decapage ovvero la possibilità di individuare una legge richiamata olo per una parte del contratto. Poichè le obb. contr. hanno per la maggioranza dei casi una parte individuata nel consumatore o lavoratore queste sono tutelate da norme ad applicazione necessaria per cui gli accordi pattizi non possono comunque derogare a norme imperative interne poste a tutela di tali posizioni più deboli. Deve evidenziarsi in ultimo che qualora la volontà delle parti non sia intervenuta si applicherà la legge del luogo in cui si è concluso il contratto che conserverà validità anche quando, pur in presenza di una legge individuata dalle parti, sia rispondente ai requisiti formali del luogo in cui si è concluso...forse è ingarbugliato ma scrivevo a braccio La norma prevista dal Reg. Roma I (io lo ricordo così) si applica anche ai contratti dell'e-commerce ed in difetto troverà applicazione la Conv. Roma '80 alle obblig. contrattuali devee riferirsi anche la disciplina delle donazioni per cui la legge 218 è residuale in tale fattispecie. | |
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Da: BACKspace | 23/09/2011 17:50:56 |
in quanti gg si studia dip sul compendio simone? | |
Da: paurissima | 23/09/2011 19:01:44 |
qualcuno mi sa dire qualcosa delle procedure concorsuali? o dove posso trovarle ? sul mio libro niente | |
Da: paurissima | 23/09/2011 19:01:53 |
qualcuno mi sa dire qualcosa delle procedure concorsuali? o dove posso trovarle ? sul mio libro niente | |
Da: elo | 24/09/2011 08:29:48 |
Sulle procedure concorsuali io attacco con un breve accenno alle società ed il criterio di collegamento per le stesse anche per trasormazioni come incorporazioni e fusioni e poi sulla possibilità di fallimento che rileva quando hanno carattere concorsuale e vi è insolvenza, vengono aperte presso il tribunale del luogo ove si trova la società in fallimento e la legge applicabile sarà quella ove è stata aperta, in ogni caso le sentenze sono immediatamente applicabili in ognuno degli stati membri.Altro non so. Io 'ho studiato sul Simone :) | |
Da: Bahh | 24/09/2011 09:15:50 |
Reg 1346 00 che ha recepito la convenzione sul fallimento transfrontaliero del 1995... Prevede la possibilità di aprire una procedura di insolvenza, fallimentare, si intende, nello stato in cui la società ha il proprio centro di interessi, consentendo al contempo una serie di procedure satelliti negli altri stati in cui vi siano sedi secondaria, essendo impossibile operate una unica procedura di insolvenza comunitaria.... Io dico anche questo, ma attacco come elo ;) | |
Da: Fras | 24/09/2011 23:15:05 |
Ho bisogno del vostro aiuto a proposito delle donazioni. Si applica il criterio della legge nazionale del donante, il quale può con dichiarazione espressa sottoporre la donazione alla legge dello Stato in cui risiede. Cio' è vero per tutti gli aspetti della donazione, eccetto che per forma e capacità. La forma può essere regolata anche dalla legge del luogo in cui l'atto è compiuto, se ciò ne garantisce la validità. E la capacità????? Che mi dite della capacità?? Il Simone non me lo spiega o io non lo capisco!!! Help! | |
Da: cavallopazzoide | 25/09/2011 00:38:58 |
la capacità è regolata dalla legge nazionale del donante | |
Da: Fras | 25/09/2011 09:46:08 |
Era quello che pensavo, grazie cavallopazzoide... ma quindi l'unica differenza col regime della donazione è solo che il donante non può con dichiarazione espressa sottoporre questo aspetto alla legge dello Stato in cui risiede? Giusto? | |
Da: Bahh | 25/09/2011 09:49:46 |
Esatto, la capacita d'agire del singolo é sempre disciplinata ex art 23 l. 218/95 | |
Da: Fras | 25/09/2011 14:55:35 |
Grazie per i chiarimenti. Ma nel mio caso i dubbi non finiscono mai! Premesso che sto tentando si studiare sul compendio Simone, che è sintetico in modo imbarazzante, mi dite per favore cosa dovrei sapere su: - titoli di credito e Convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931; - Vendita internazionale e Convenzione di Vienna 1980. E poi, ad un certo punto (Compendio Simone pag. 134) si dice che il regolamento roma II SULLE OBBLIGAZIONI DA ATTO ILLECITO (valido anche nei rapporti con Stati NON membri) è di prossima approvazione, salvo poi nel paragrafo successivo parlarne in termini un po' diversi... non fosse altro perchè è entrato in vigore addirittura nel 2009!!!! Ma son io che mi son rimbambita o c'è un errore?? Mi date qualche dato certo su questo Roma II?? Grazie a tutti. | |
Da: Fras | 25/09/2011 22:54:42 |
Oltre ai dubbi pomeridiani di cui sopra, che ancora permangono... ne ho un altro: - a chi spetta emanare il provvedimento che dichiara efficace il lodo straniero? Al Tribunale in composizione monocratica (come dice il Simone) o al presidente della corte d'appello (come dice l'art 839 cpc)? | |
Da: Fras | 26/09/2011 09:37:43 |
niente eh? :-( | |
Da: sorel | 26/09/2011 10:25:58 |
al presidente dell corte d'appello. Lo dice il codice e non abbiamo ragione per dubitarne :D | |