NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
COME CORREGGONO I COMPITI
21 messaggi, letto 6855 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Da: come correggono i compiti | 14/09/2011 17:20:25 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2010, proposto da: Valentina Arestia, rappresentato e difeso dagli avv. Raimondo Garcea, Giuseppe Sardanelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Sardanelli in Catanzaro, via F. Burza, 41; contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore; Commissione Esami Avvocato c/o Corte D'Appello Catanzaro, Commissione Esami Avvocato c/o Corte D'Appello Catania; per l'annullamento a) del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato per l'anno 2009, con attribuzione, alle prove scritte sostenute, del punteggio complessivo di 75 (prima prova 30, seconda prova 25, terza prova 20), comunicato con nota raccomandata della Corte d'Appello di Catanzaro del 9/8/2010, conosciuto il 13/8/2010 (all. 1); b) del verbale della 2ª Sottocommissione per gli esami di Avvocato, Sessione 2009, presso la Corte di Appello di Catania, di correzione delle prove scritte del 15 marzo 2010, nella parte relativa alla ricorrente, indicata con il n° 340 di busta (all. 2); c) per quanto risulti necessario, del verbale del 16/1/2010 della Commissione esami avvocato, sessione 2009, presso la Corte d'Appello di Catania (all. 3), di recepimento del provvedimento di indicazione dei criteri di valutazione per l'esame di stato della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per l'esame di avvocato, sessione 2009; d) di ogni altro atto presupposto, propedeutico, conseguente o collegato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Dato atto che l'istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e sono stati rispettati i termini a difesa; il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per una decisione in forma semplificata, rilevato e ritenuto che: premesso che al Giudice amministrativo è consentito il sindacato sulla discrezionalità tecnica, nei limiti del controllo sulla correttezza del procedimento tecnico di valutazione seguito e senza la pretesa di sostituire la propria valutazione a quella della PA, avvalendosi, se necessario, degli strumenti della verificazione o della consulenza tecnica, non indispensabili nella fattispecie, laddove la soluzione della questione della correttezza del procedimento tecnico di valutazione non richiede il possesso di conoscenze scientifiche diverse da quelle della scienza giuridica, sufficientemente nota al Collegio; il ricorso deve essere accolto, ai fini del riesame; non sussistono, infatti, ad avviso del Collegio, i presupposti in base ai quali l'elaborato concernente la redazione di un atto giudiziario è stato valutato insufficiente "per gravi errori di grammatica e concettuali, forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario", risultando inesistenti i rilevati gravi errori di grammatica e risultando la forma dell'elaborato idonea allo scopo che si propone un atto giudiziario redatto in occasione di una prova di abitazione; la manifesta scorrettezza della valutazione di uno degli elaborati impone la ripetizione della valutazione, irreparabilmente viziata, di tutte le prove sostenute dalla ricorrente, che dovrà essere eseguita, garantendo l'anonimato della candidata, da una commissione in composizione diversa rispetto alla sottocommissione che ha emesso il giudizio impugnato; Le spese possono essere compensate, considerata la difficoltà di esercizio della discrezionalità tecnica; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Lo accoglie, ai fini del riesame. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati: Daniele Burzichelli, Presidente FF Giovanni Iannini, Consigliere Antonio Andolfi, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/02/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: come correggono i compiti | 14/09/2011 17:21:49 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2011, proposto da: Ministero della Giustizia, Corte D'Appello di Catanzaro - Commissione Esami di Avvocato - Sessione 2009, Corte D'Appello di Catania - Commissione Esami di Avvocato - Sessione 2009, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Valentina Arestia, rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Garcea, con domicilio eletto presso Annaisa Garcea in Roma, via della Giuliana 80; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00178/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALIDEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO PER L'ANNO 2009 - MCP Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Valentina Arestia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia su delega di Raimondo Garcea e Giovanni Palatiello (Avv.St.); Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con l'appello in esame, il Ministero della Giustizia impugna la sentenza 9 febbraio 2011 n. 178, con la quale il TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. II, ha accolto il ricorso proposto da Arestia Valentina ed ha annullato, tra l'altro, il provvedimento di non ammissione della stessa agli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2009, con attribuzione, alle prove scritte sostenute, del punteggio complessivo di 75 (prima prova 30, seconda prova 25, terza prova 20). Secondo la sentenza appellata: - al giudice amministrativo "è consentito il sindacato sulla discrezionalità tecnica, nei limiti del controllo sulla correttezza del procedimento tecnico di valutazione seguito e senza la pretesa di sostituire la propria valutazione a quella della P.A."; - nel caso di specie, non sussistono "i presupposti in base ai quali l'elaborato concernente la redazione di un atto giudiziario è stato valutato insufficiente "per gravi errori di grammatica e concettuali, forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario", risultando "inesistenti i rilevati gravi errori di grammatica e risultando la forma dell'elaborato idonea allo scopo che si propone un atto giudiziario redatto in occasione di una prova di abilitazione"; con la conseguenza - stante la "manifesta scorrettezza della valutazione di uno degli elaborati" - della necessità della "ripetizione della valutazione, irreparabilmente viziata, di tutte le prove". Avverso tale decisione, il Ministero della Giustizia propone i seguenti motivi di appello: violazione del principio di tassatività delle ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo; violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato; eccesso di potere giurisdizionale; poiché il TAR, giudicando "errata" la valutazione espressa dalla competente Sottocommissione giudicatrice, "ha in pratica sostituito la propria valutazione tecnico-giuridica a quella (negativa) già operata dall'amministrazione nell'esercizio delle proprie attribuzioni previste dalla legge", laddove i giudizi di questa sono sindacabili solo sotto il profilo della illogicità manifesta e del travisamento dei fatti. Nel caso di specie, peraltro, la candidata "non ha indicato elementi di abnormità . . . ma si è limitata apoditticamente a sostenere la validità nel merito dei suoi elaborati". Si è costituita in giudizio la dott.ssa Valentina Arestia, che ha concluso per il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza, ritenendo anche essersi formato giudicato sulla statuizione della sentenza circa "insussistenza, nell'atto giudiziario, di gravi errori di grammatica o concettuali e la piena idoneità della forma dell'atto". Ha, inoltre, proposto appello incidentale, con il quale ha riproposto i motivi di cui al ricorso introduttivo del giudizio di I grado, con riferimento al parere di diritto penale, e relativi "in estrema sintesi, all'inveridicità totale e scorrettezza del giudizio di incoerenza della soluzione proposta rispetto alla fattispecie prospettata, essendo la ricorrente pervenuta alle medesime conclusioni cui erano giunte in un caso del tutto analogo, le Sezioni Unite della Cassazione, nell'arresto n. 22676/2009". Con decreto cautelare 9 marzo 2011 n. 1138, è stata sospesa l'esecutività della sentenza appellata. All'odierna udienza in Camera di Consiglio, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 60 Cpa, ha riservato la causa per la decisione nel merito. DIRITTO L'appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già affermato, in ordine alla natura delle decisioni delle commissioni esaminatrici, che esse costituiscono "atti di natura mista", come tali aventi una "duplice valenza", e cioè natura "provvedimentale", quanto all'ammissione o meno alla fase successiva della procedura; nonché natura di "giudizio", circa la sufficienza della preparazione del candidato stesso al fine di detta ammissione (Cons. Stato, sez. VI, nn. 935/2008; 689/2008; 172/2006). Quanto a quest'ultimo profilo, si è affermato che "la commissione giudicatrice di concorso esprime un giudizio tecnico-discrezionale caratterizzato da profili di puro merito . . . non sindacabile in sede di legittimità , salvo che risulti manifestamente viziato da illogicità , irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti" (Cons. Stato, sez. IV, n. 1237/2008). Ciò comporta che il giudice amministrativo, in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità , deve, in particolare, verificare - preso atto dell'iter logico seguito dall'amministrazione e risultante dalla motivazione - se la decisione adottata consegue, con coerenza logica e ragionevolezza, dalle premesse argomentative esposte concernenti l'analisi dell'elaborato del candidato. Tale verifica, dunque, concernente la eventuale sussistenza (o meno) del vizio di eccesso di potere, si inserisce all'interno dell'iter logico seguito (ed esposto) dall'autorità emanante l'atto impugnato, ma non deve e non può sostanziarsi in una giustapposizione (o sostituzione) della valutazione del giudice rispetto a quella dell'amministrazione, unica titolare del potere amministrativo. Nel caso di specie, il primo giudice ha verificato - con riferimento alla correzione ed al giudizio espresso su uno solo dei due elaborati ritenuti insufficienti dalla Commissione - sia l'assoluto difetto del presupposto sul quale tale giudizio si è fondato (la asserita presenza di "gravi errori di grammatica"), sia la assenza delle (pur evidenziate dalla Commissione) incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario: profili ambedue non contestati con specifiche argomentazioni nell'atto di appello. Si tratta, a tutta evidenza, di un sindacato svoltosi nei limiti della giurisdizione di legittimità , volto proprio a verificare la sussistenza (o meno) del vizio d eccesso di potere, lamentato con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado, e quindi senza alcuno "sconfinamento" nel merito, dovendosi escludere la lamentata sostituzione di una valutazione tecnico-.giuridica del giudice a quella dell'amministrazione (rilievo sul quale unicamente si fonda l'appello dell'amministrazione). Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, non essendo necessario, di conseguenza, l'esame dell'appello incidentale proposto dall'appellata, che diventa improcedibile. Stante la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero della Giustizia (n. 1812/2011 r.g.), lo rigetta.; dichiara improcedibile l'appello incidentale della parte appellata. Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati: Paolo Numerico, Presidente Sergio De Felice, Consigliere Sandro Aureli, Consigliere Raffaele Potenza, Consigliere Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/06/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: come correggono i compiti | 14/09/2011 17:23:25 |
I GRADO "il ricorso deve essere accolto, ai fini del riesame; non sussistono, infatti, ad avviso del Collegio, i presupposti in base ai quali l'elaborato concernente la redazione di un atto giudiziario è stato valutato insufficiente "per gravi errori di grammatica e concettuali, forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario", risultando inesistenti i rilevati gravi errori di grammatica e risultando la forma dell'elaborato idonea allo scopo che si propone un atto giudiziario redatto in occasione di una prova di abitazione; la manifesta scorrettezza della valutazione di uno degli elaborati impone la ripetizione della valutazione, irreparabilmente viziata, di tutte le prove sostenute dalla ricorrente, che dovrà essere eseguita, garantendo l'anonimato della candidata, da una commissione in composizione diversa rispetto alla sottocommissione che ha emesso il giudizio impugnato; | |
Da: come correggono i compiti | 14/09/2011 17:25:12 |
II GRADO Nel caso di specie, il primo giudice ha verificato - con riferimento alla correzione ed al giudizio espresso su uno solo dei due elaborati ritenuti insufficienti dalla Commissione - sia l'assoluto difetto del presupposto sul quale tale giudizio si è fondato (la asserita presenza di "gravi errori di grammatica"), sia la assenza delle (pur evidenziate dalla Commissione) incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario: profili ambedue non contestati con specifiche argomentazioni nell'atto di appello. Si tratta, a tutta evidenza, di un sindacato svoltosi nei limiti della giurisdizione di legittimità , volto proprio a verificare la sussistenza (o meno) del vizio d eccesso di potere, lamentato con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado, e quindi senza alcuno "sconfinamento" nel merito, dovendosi escludere la lamentata sostituzione di una valutazione tecnico-.giuridica del giudice a quella dell'amministrazione (rilievo sul quale unicamente si fonda l'appello dell'amministrazione). | |
Da: come correggono i compiti | 14/09/2011 17:28:38 |
PRESTATE ATTENZIONE: I COMPITI NON FURONO CORRETTI A CATANZARO!!!!! | |
Da: ... | 14/09/2011 18:16:51 |
non potete pubblicare i nomi!!! voi siete fuori | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Anna79 | 14/09/2011 18:29:40 |
In effetti i nomi di potrebbero evitare, xò certe cose vanno pur dette... Io LE DIREI! | |
Da: come correggono i compiti | 14/09/2011 18:30:51 |
LE SENTENZE SONO PUBBLICHE............. VAI A STUDIARE!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: come correggono i compiti | 14/09/2011 18:36:39 |
SEGUENDO IL RAGIONAMENTO DI ....... IL SITO "GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA" DOVREBBE ESSERE OSCURATO. | |
Da: Anna79 | 14/09/2011 18:39:35 |
Ma come osi? Che devo studià , m'hanno segata.. allo scritto......!! Mannaggia 'o manicomio oh! | |
Da: :) | 17/09/2011 10:28:54 |
perchè li correggono? | |
Da: saggio | 20/09/2011 14:49:27 |
x anna79- dove hai fatto gli scritti??? | |
Da: iV | 20/09/2011 23:30:28 |
A CASACCIO!!! | |
Da: TheMoon | 21/09/2011 08:44:45 |
Li "correggono" fino ad aprile. Da aprile in poi, e cioè una volta raggiunta la percentuale prefissata, tutti al macero. Gli elaborati che capitano negli scatoloni sbagliati non hanno speranza! | |
Da: Fras | 21/09/2011 09:45:08 |
Corre..che????? Promuovono quelli che VANNO promossi e qualche altro fortunato capitato nello scatolone giusto (come diceva TheMoon)... per gli altri amen! | |
Da: Gioux | 21/09/2011 11:36:55 |
Per chi non ha santi in paradiso, quindi, é tutto nel fattore "C". Comunque, grazie per gli interessanti spunti offerti dalla sentenza. | |
Da: Zio Paperone | 21/09/2011 13:11:34 |
Tutto nel fattore c proprio no... ovvio che un esame così concepito non garantisce certezza ed equità nei giudizi, ma non è solo la fortuna che determina il superamento dello scritto. | |
Da: x tutti | 27/09/2011 14:19:23 |
ragazzi io credo che nella sfortuna bisognerebbe essere fortunati x sollecitare la ricorrezione. mi spiego. appartengo ala corte di appello di napoli..i nostri compiti ogni anno, chiunque corregga, sono immacolati...solo votazione senza nè segni, nè correzioni, nè motivazione....in questi casi il ricorso viene rigettato perchè il cds ha affermato che basta il solo voto numerico, che la motivazione può essere evitata, che non sono necessari segni perchè il compito va soo valutato e non corretto. quindi, capirete bene che ogni anno abbiamo le mani legate nonostante i compiti siano ben fatti ma valutati come insufficienti. perciò, dico io..ci vuole fortuna....magari trovassimo dietro il compito una motivazione con la quale facilmente smontare la valutazione per illogicità manifesta...tipo: errori grammaticali presenti nel compito, assenza di giurisprudenza.... per noi di na da vari anni è praticamente impossibile perchè i compiti sono immacolati e non motivano... | |
Da: Mariangela61 | 27/09/2011 14:24:00 |
x tutti, nei rari casi in cui si degnano di motivare le motivazioni stesse si rivelano sempre superficiali e poco esaurienti... C'è troppa leggerezza nei commissari, senza contare che la confusione regna sovrana in questo esame... | |
Da: x x tutti | 27/09/2011 22:51:39 |
non solo a napoli i compiti sono corretti in bianco | |
Da: Fras | 27/09/2011 23:17:52 |
già ... funziona così ovunque... Secondo me, per noi comuni mortali, il fattore C non sarà sufficiente, ma di sicuro è necessario... INDISPENSABILE direi! | |