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DIRITTO COSTITUZIONALE: ARGOMENTI DI STUDIO E DOMANDE
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Da: sandrone 83 | 14/10/2011 21:00:18 |
ahhaha.....si, grazie!!!In effetti Mariangela ha ragione: è il Bin Pitruzzella che assimila le sentenze interpretative a quelle manipolative!!!:) Cmq se non altro siamo arrivati alla conclusione "pacifica" che esistono anche sentenze interpretative di accoglimento!!!:) | |
Da: Ely82 | 14/10/2011 21:31:36 |
ragazzi io sto preparando lo scritto. stasera ho avuto un' illuminazione..chi mi sa dire qualcosa sul testamento biologico e sul caso englaro? anche con riferimenti all' art.32 cost..grazie a chi mi risponderà! | |
Da: sandrone 83 | 14/10/2011 22:31:15 |
Il testamento biologico, così erroneamente denominato, consiste nella "dichiarazione anticipata di trattamento sanitario". Il soggetto dichiara di non acconsentire ai trattamenti medici funzionali alla rianimazione e/o mantenimento in vita ora per allora: ovvero al momento della redazione della dichiarazione in vista del momento in cui si troverà in stato di incapacità. E' consentita???La risposta è semplice: questione di bilanciamento tra diritti costituzionali; l'uno il diritto alla vita, l'altro il diritto alla libera autodeterminazione!!!Quale prevale??? La ricostruzione è questa: va individuata, dapprima, la ratio della norma (art. 32 cost), che consente di disporre il trattamento sanitario contra voluntatem!!!Quale, dunque, la ratio? La si ricava dal primo comma della disposizione che qualifica la salute come "diritto fondamentale del singolo e interesse della collettività"!!Quale l'interesse della collettività a che il singolo paziente non decida in ordine al proprio trattamento curativo??semplicemente nessuno, salvo che non si voglia riconoscere dignità giuridica ad un inquietante interesse pubblico alla compromissione di un diritto individuale!!!E' evidente, dunque, che l'interesse della collettività deve consistere in un interesse diretto e differenziato, meritevole di protezione: se ne desume che l'unico interesse è quello funzionale ad evitare un danno, un pregiudizio alla collettività, pena la costante compromissione dei diritti individuali e, dunque, la loro sostanziale inesistenza!!L'interesse che giustifica la compromissione, dunque, potrà ben essere un interesse ad evitare un pregiudizio da contagio di malattia infettiva (vedi protocolli di quarantena). La ratio, dunque, dell'art. 32 cost, laddove acconsente a limitazioni del diritto fondamentale del singolo alla salute e all'autodeterminazione circa la stessa (art 2 cost.), consiste nell'interesse pubblico di evitare un "pregiudizio specifico e grave" alla collettività!!! Rispetta questa ratio la limitazione del diritto alla libera determinazione del paziente???In altri termini può la libera determinazione del paziente (ovviamente non affetto da patologie contagiose o altre similari)recare danno all'ineteresse della collettività?Semplicemente NO!!!!Dunque la ratio che consente limitazioni del diritto del singolo alle determinazioni inerenti la propria salute non sarebbe rispettata da una norma che, ad libitum, determinasse una prevalenza del diritto alla vita come "presunto" interesse pubblico contrapposto!!! | |
Da: dott.ssaesaurita | 15/10/2011 17:23:53 |
sandrone che devo dire degli organi della regine? | |
Da: dott.ssaesaurita | 15/10/2011 17:30:12 |
ops volevo dire Regione! | |
Da: sandrone 83 | 15/10/2011 20:26:51 |
devi dire che la legge cost. 1/99 ha previsto una forma di governo "semi-presidenziale" in cui il presidente della giunta regionale è eletto direttamente, nomina e revoca gli assessori. Il consiglio regionale conserva la funzione legislativa e la giunta regionale la funzione escutiva e regolamentare!!!La legge cost. si limitava a prevedere uno schema generale, salvo successiva legislazione statutaria delle regioni, le quali si sono adeguate allo schema proposto!! | |
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Da: jury | 15/10/2011 20:41:56 |
Sandrone 83 posso approfittare della tua preparazione?! riguardo all'autonomia statutaria qual è la differenza tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale??? Grazie!!!! | |
Da: sandrone 83 | 16/10/2011 12:37:12 |
Certo!!!:)Se posso, volentieri!!! Regioni speciali: lo statuto definisce le condizioni di autonomia della regione con legge costituzionale; per le parti più favorevoli di autonomia, resta applicabile la diciplina costituzionale, come risultante dalla riforma 3.2001. Lo statuto viene approvato con legge costituzionale, ma la parte relativa alla forma di governo e alla legge elettorale è suscettibile di modifica con legge regionale rinforzata. Regioni ordinarie: lo statuto defiinisce l'organizzazione della regione, nel rispetto delle disposizioni costituzionali; dunque, l'autonomia non risulta dallo statuto, ma direttamente dalle disposizioni della cost.; corollario è che, non incidendo sul riparto di competenze (che ècostituzionalmente fissato), lo statuto è modificabile con legge regionale riinforzata in ogni sua parte, senza limitazioni (diversamente dallo statuto speciale che, per le modifiche non relative a forma di governo e legge elettorale, richiede una legge costituzionale). | |
Da: elo | 16/10/2011 15:30:15 |
Crisi di governo: Le crisi che investono il governo si distinguono in due categorie parlamentari ed extraparlamentari.Le prime afferiscono al vincolo di fiducia che lega il governo al parlamento per tutto il mandato e che, in conseguenza, deve essere costante e contestuale. Detto ciò il primo atto di fiducia riguarda ovviamente l'assunzione dell'incarico e la presentazione del programma di governo al parlamento, in mancanza il governo non è legittimato e si suol dire che cade. Può altresì accadere che durante la carica dell'esecutivo, venga richiesta dal parlamento la votazione della mozione di sfiducia, nominale e motivata, che se approvata comporta le dimissioni del giìoverno. Un'altra causa della cridìsi parlamentare può essere dovuta quando, per provvedimenti di particolare importanza, il governo stesso chieda al parlamento la fifìducia per l'approvazione il che comporta peraltro, se approvata, la decadenza di tutti gli emendamenti dell'opposizione. In caso di esito negativo il governo non ha più il sostegno della maggioranza e rassegna le dimissioni al Capo dello stato. Le crisi extraparl. invece riguardano relazioni al di fuori del rapporto con il parlamento. Si configurano quando ad esempio vi sono le dimissioni di una parte consistente dei monistri, oppure quando vi sia un contratso insanabile con l capo dello stato o, ancora per il dissenso popolare che porta a manoifestazioni di piazza. Tali crisi determinano la caduta dell'esecutivo e l'indizione di nuove elezioni. il governo uscente rimarrà in carica sino alle elezioni per atti di ordinaria amministrazione. Talvolta al fine di scongiurare la crisi, si procede al cosiddetto rimpasto mediante il quale vengono sostituiti nella compagine governativa alcuni mistrri.... invece dlel governo tecnico non so una mazza, se non che è un governo "elabrato" in caso di crisi per traghettare lo stato alle elezioni.. | |
Da: starfish | 16/10/2011 21:54:47 |
Sandrone sei bravissimo. Chi ha voglia di parlare degli organi ausiliari? | |
Da: dott.ssaesaurita | 16/10/2011 22:17:09 |
del governo? | |
Da: elo | 17/10/2011 10:29:18 |
Gli organi ausiliari, da come si evince dalla dfinizione, sono preposti a coadiuvare le istituzioni nell'opera di governo delo stato. Sono di rilievo costituzionale poichè, seppur fissati nella Carta, essa non desciplina direttamente le funzioni. Nel nostro ordinamento possiamo individuare 4 organi Ausiliari e, segnatamente, CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato e Consiglio Supremo di Difesa. Il CNEL, composto da 121 membri più il presidente, oltre che dalle rappresentanze delle organizzazioni produttive, ha funzioni principalmente di iniziativa legislativa nelle materie di competenza e funzioni consultive. La Corte dei Conti ha funzioni di controllo, consultive e giurisdizionali. Per quanto attiene al controllo possiamo dire che esso si esplica principalmente sull'attività del Governo, un controllo sugli atti in ia preventiva che può comportare anche l'emanazione di un parare negativo il che di per sè non comporta la non applicazione dell'atto in questione che verrà adottato dal governo con riserva. Inoltre tale funzione riguatda anche la gestione finaniaria del governo.La riforma che ha investito la Corte le ha riconosciuto la competenza al controllo anche della gestione finanziaria degli enti territoriali. Il compito consultivo si esplica principalmente nell'ambito della legislazione tributaria dello stato, essa è infatti chiamata obbligatoriamente ogni qualvolta debba approvarsi una legge sulla contabilità generale dello stato. Infine il compito giurisdizionale emerge dalla competenza ad essa affidata per le controversie relative alle pesioni erogate in tutto o in parte dallo stato oltre che per il risarcimento del danno per responsabilità dei pubblici dipendebti verso lo stato. Il Consiglio di Stato invece svolge pevalentemente compiti consultivi in relazione all'attività della p.a. attraverso l'emanazione di pareri, facoltativi e obbligatori e tra questi ultimi vincolanti e nojn a seconda della fattispecie. Il comito giurisdizionale ad essa affidato invece rileva sotto il profilo del fatto che è giudice di secondo grado avverso le sentenze emesse dai TAR e giudice esclusivo per i giudizi di ottemperanza versa la p.a. Infine il Cons. supr. di difesa ha rilevanza nel'ambito della dfinizione delle politiche e delle strategie militari in materia di difesa, presieduto dal Capo dello stato si compone di membri di diritto come il Presidente del Consiglio dei ministri, ilministro della difesa e dell'interno oltre che di membri eventuali come i Capi di Stato maggiore. iene convocato due volte l'anno o comunque in tutti i casi vi sia necessità. Per concludere il discorso degli organi ausiliari dello stato accenniamo altresì alle Autorià indpendenti il cui compito precipuo è quello della tutela di interessi costituzionalmente protetti. In passato era sorta una contestazione in ordine alle AA.I. per il fatto che non avevano una copertura costituzionael e soprattuttto non erano espressione diretta della volontà popolare. In realtà tale questione è stata superata partendo dal presupposto che queste autorità non sono l'espressione di alcumna forza poliica, svolgendo funzioni del tutto super partes. Tra le AA.I. indichiamo la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP e le diverse autorità garanti per il mercato, l'energia, antirust etc... Hanno poteri ispettivi e sanzionatori oltre che regolamentari nell'ambito dei compiti ad esse affidati. | |
Da: Ely82 | 17/10/2011 14:17:58 |
Grazie infinite sandrone!grazie a tutti! Siete preparatissimi! io sosterrò lo scritto a dicembre,ma ho inserito costituzionale tra le materie x l'orale...se riuscirò a superare il primo scoglio tornerò su questo forum x rinfrescare la materia! | |
Da: Frankie | 19/10/2011 11:29:25 |
Quanto esponete sui principi costituzionali della p.a. e della magistratura? il Bin-p. ci dedica veramente poco, poco.... | |
Da: dott.ssaesaurita | 19/10/2011 12:59:34 |
Ragazzi che dire dei partiti politici? | |
Da: Frankie | 19/10/2011 13:32:29 |
Non saprei, forse aggangiarli al mutamento della forma di governo parlamentare razionalizzata a quella maggioritaria e il ruolo che ricoprivano e ricoprono attualmente nel procedimento di formazione del governo. Il mio testo non li tratta specificamente. Li menziona solo in relazione a questi due aspetti! Tu dove hai studiato? | |
Da: elo | 19/10/2011 14:42:54 |
E che sono l'espressione del diritto di libera associazione costituzionalmente garantito (limiti e modalità). | |
Da: Frankie | 19/10/2011 14:48:57 |
Si giusto elo, forse dimenticavo il punto più importante. Mi sembra di aver letto da qualche parte che sono associazioni riconosciute! Ma che dici è corretto? | |
Da: Dindondan! | 20/10/2011 19:30:31 |
I partiti politici sono associazioni non riconosciute, così come i sindacati. Buono studio colleghi! :-) | |
Da: Mariangela61 | 20/10/2011 19:32:16 |
Ciao dindon!! Ciao a tuttiiii!!! | |
Da: Dindondan! | 20/10/2011 19:34:15 |
Ciao Mari!! | |
Da: sandrone 83 | 20/10/2011 22:30:14 |
Ciao. Sì Frankie, Dindondan ha ragione; sono soggetti privi di riconoscimento ed esattamente come i sindacati non lo vogliono per non essere sottoposti ai controlli dell'autorità governativa!!:) Dindondan: secondo te, sinceramente, deontologia ci si fa a prepararlo soltanto la sera??? | |
Da: Dindondan! | 20/10/2011 22:34:00 |
Beh, se le serate sono abbastanza, penso di sì! Premesso che tutte le materie sono importanti, deontologia è senz'altro la più leggera, pertanto si presta meglio (almeno secondo me) allo studio serale. | |
Da: Vi | 21/10/2011 17:40:08 |
Ma li status di Roma Capirale ca saputo?Ditemi di non per favore.. | |
Da: sandrone 83 | 21/10/2011 21:21:49 |
Io non ne ho la minime idea|!!!!!!!!!!!!:) | |
Da: ,,,,,,,,,,,,,,,, | 27/10/2011 00:35:46 |
mi potete dire più o meno quanti giorni servono per studiare questa materia???4 giorni bastano?????? | |
Da: sandrone 83 | 27/10/2011 07:38:42 |
Se sei veloce e un po' te la ricordi, io credo che quattro possano bastare....se scegli un libro di 400 pagine sarebbero meglio cinque giorni in modo da avere un ultimo di ripasso!!! | |
Da: Frankie | 27/10/2011 07:46:08 |
Un chiarimento: parametro del giudizio nei conflitti di attribuzione tra stato e regioni possono essere anche leggi ordinarie che specificano norme costituzionali relative alla competenza? Così mi è sembrato di capire! | |
Da: Vi | 27/10/2011 07:57:12 |
4 giornii?ma come fai?io ho preso il Simone che sono 530 pagine e in 4 giorni non sono riuscita a ripeterlo nemmeno una volta..sandrone tu dove hai studiato? | |
Da: sandrone 83 | 27/10/2011 08:14:08 |
Ciao Frankie!!!Il parametro può essere anche la legge ordinaria!!!Hai detto bene!! Vi: io ho fatto il Bin Pitruzzella (560 pagine) ma mi hanno detto che esiste un manuale di 400 pagine circa!!! Ps: te sei nella sesta di Firenze, vero?? | |
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