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DIRITTO COSTITUZIONALE: ARGOMENTI DI STUDIO E DOMANDE
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Da: elo | 07/10/2011 10:05:17 |
Il CSM, sebbene non specificatamente indicato come organo costituzionale, è stato così definito dalla Corte Costituzionale. Quindi gli organi ausiliari di rilievo costituzionale sono Cons. Stato, Corte dei Conti, Cons. supr. di Difesa e CNEL. | |
Da: sanrone 83 | 07/10/2011 13:52:37 |
ma scusatemi, che differenza c'è tra organi costituzionali e di rilevo costituzionale???Grazie a chi mi voglia rispondere!!Ciao ciao | |
Da: Mariangela61 | 07/10/2011 14:33:25 |
Gli organi di rilievo costituzionale sono organi ausiliari previsti dalla Cost., le cui funzioni non sono però direttamente disciplinate da quest'ultima (al contrario di quanto avviene invece per gli organi costituzionali). | |
Da: elo | 09/10/2011 10:26:42 |
Ma sulle consuetudini costituzionali contra constitutionem qualcuno ha qualche esempio pratico? | |
Da: sandrone 83 | 09/10/2011 10:30:35 |
Grazie mille Mariangela....disponibile come sempre!!!!!!!!!!!:):) Per Elo: il Bin Pitruzzella dice chenon esiste proprio la categoria consuetudini costituzionali ma si può parlare al più di convenzioni costituzionali (conferimento dell'incarico, mandato esplorativo ecc)... Contra Constitutionem, soprattutto, mi sembra del tutto inconfigurabile!!!!!al limite praeter constitutionem!!!!!!! | |
Da: domanda? | 09/10/2011 12:04:37 |
il parere delle Giunte ( aut. procedere e immunità parlamentari) è vincolante? grazie a chi mi vorrà illuminare | |
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Da: Elo | 09/10/2011 13:10:05 |
Veramente un commissario ha fatto proprio questa domanda ed a memoria di testo universiario del prof Grossi anche io mi ricordo così,non sono assolutamente da confondere con le convenzioni che sono accordi di regole di condotta degli organi costituzionali.Le consuetudini costituzionali sono fonte del diritto. | |
Da: Elo per Sandrone 83 | 09/10/2011 16:41:06 |
C'e una sentenza di corte cost. del 1989 che riconosce la consuetudine contra constitutionem e dunque in grado di derogare alla stessa (era l'art.103)senza il.ricorso all'art.138Cost..... Alla fine l'ho trovato....... | |
Da: *** per elo | 09/10/2011 17:13:11 |
Esempio della consuetudine costituzionale è la consultazione del presidente della repubblica con i segretari di partito in occasione della formazione del Governo. esempio di convenzione costituzionale sono le pratiche di concertazione tra governo e sindacati. | |
Da: sandrone 83 | 09/10/2011 19:50:06 |
Per Elo: Ma scusami!!!Consuetudine significa fonte del diritto, la cui violazione importa una responsabilità del soggetto!!!Chi ne lamentasse la violazione, dunque, potrebbe agire davanti alla Corte Costituzionale per esigere il rispetto della consuetudine!!! Con quale strumento i "partiti" potrebbero adire il giudice costituzionale per sanzionare la violazione della norma giuridica consuetudinaria??? Io credo che in effetti si tratti di una convenzione che si rinnova di volta in volta e, di volta in volta, può essere derogato!!! Inoltre occorrerebbe almeno una minima giurisprudenza che avalli la singola norma consuetudinaria!!! PS: la consetudine contra contitutionem, ti giuro, non immaginavo potesse esistere. Mi puoi dare gli estremi della sentenza così me la leggo? Ti ringrazio dell'appunto!!!:) Ciao ciao | |
Da: *** per sandrone 83 | 09/10/2011 20:51:46 |
L'argomento non è così lineare.. Purtroppo! Comunque le consuetudini costituzionali sono fonte di rango costituzionale xchè colmano le lacune della cost .. Potrebbero essere applicate nei conflitti di attribuzione tra poteri dello stato e nei giudizi di legittimità ( il Simone cita sent. Ccost 129/81) ma non l'ho vista. Spero che in sede di esame non vadano così a fondo... Le convenzioni non sono fonte del diritto!! | |
Da: Frankie | 10/10/2011 09:57:24 |
Alcuni della dottrina sostengono che la consuetudine costituzionale fonda un eventuale conflitto di attribuzione. Ciao | |
Da: Pami | 10/10/2011 12:29:59 |
X sandrone83 come ti trovi con il bin-pitruzzella? | |
Da: dott.ssaesaurita | 10/10/2011 12:35:03 |
Scusate ragazzi, qualcuno sa dirmi che cosa sono le deleghe anomale? | |
Da: sandrone 83 | 10/10/2011 14:10:52 |
Per Pami Mi sono trovato piuttosto bene!!!Ma mi pare di capire dalle osservazioni dei colleghi che, forse, è un testo un pochino troppo lineare!!Comunque non posso che dirmi soddisfatto!! Per dott.ssa esaurita: non so proprio cosa dirti!!!Non ho mai sentito parlare di questo istituto, salvo che tu non ti riferisca alle deleghe legislative per la compilazione dei testi unici, che sono "anomale" perchè non prevedono i criteri direttivi e principi propri della normale legge delega!!!Ciao ciao | |
Da: x tutti | 10/10/2011 14:47:35 |
la mia commissione ha chiesto "eccesso di delega" continuo a non capire a cosa si riferisce che ne pensate?? ( forse ai d.lvi ma perchè eccesso?) | |
Da: *** | 10/10/2011 14:54:35 |
Sandrone è proprio così! Le deleghe anomale sono previste x maggiore garanzia nel procedimento di formazione degli atti che modificano la disciplina già esistente. Cioè i tu normativi(dlgs con legge delega del governo), delega al Governo in caso di delibera stato di guerra. Se ne scoprite altri fatemi sapere! | |
Da: *** | 10/10/2011 15:06:08 |
Magari legge delega del Parlamento va | |
Da: Frankie | 10/10/2011 15:07:47 |
Credo si riferisca al vizio di legittimità che può essere fatto valere contro il decreto legislativo. Spesso capita che il governo ecceda i limiti della delega, non attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione: in questo caso si verifica il c.d. eccesso di delega e la norma emanata dal governo è affetta da illegittimità costituzionale. Credo sia così, o altrimenti non c'ho capito niente. Chi lo sa? | |
Da: lollipop | 10/10/2011 15:35:29 |
è come dici tu Frankie!! | |
Da: D.m.s. | 10/10/2011 15:42:23 |
Domanda:in caso di rimpasto di Governo voluto dal Pres. del Consiglio che porti le dimissioni di uno o più ministri, il governo deve presentarsi poi alle Camere per la fiducia, o semplicemente la pratica si esaurisce con la nomina di un nuovo ministro e decreto firmato dal Prese della Repubblica? | |
Da: sandrone 83 | 10/10/2011 16:28:18 |
Anche questo, io credo, sia un esempio di come non esista alcuna consuetudine costituzionale!!!Infatti in passato rimpasti di governo (si pensi al rimpasto nel governo Brlusconi a seguito delle disastrose elezioni regionali 2005) non hanno vincolato il governo a chiedere ed ottenere una nuova fiducia da parte del parlamento. Viveversa, a seguito dell'ultimo rimpasto di governo( di nuovo Governo Berlusconi dopo l'espulsione di Fini dal pDL)il Presidente della Repubblica ha richiesto che venisse votata al "nuovo governo" la fiducia dalle camere!!! Sintomatico di come almeno questa materia non sia affatto regolata da consutudini costituzionali ma sia rimessa al prudente apprezzamente degli organi di garanzia (pres. repubblica), d'intesa con gli altri soggetti politici di riferimento!!! Ciao ciao | |
Da: starfish | 10/10/2011 22:32:15 |
Bravo sandrone, sei davvero chiaro! | |
Da: D.m.s. | 10/10/2011 23:51:34 |
Grazie mille.. | |
Da: sandrone 83 | 11/10/2011 08:28:07 |
Grazie a voi, colleghi!!!Sono sempre molto utili questi confronti!!!:):) | |
Da: Mariangela61 | 11/10/2011 11:17:11 |
Cosa può fare il Pres. della Repubblica per impedire che una legge venga promulgata quando, pur avendo esercitato il potere di veto sospensivo, le Camere non abbiano apportato modifiche al testo normativo? | |
Da: bahh | 11/10/2011 11:25:45 |
Se la ritiene incostituzionale può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato davanti alla corte costutuzionale.... Rifiutando di promulgarla, di intende.... Infatti se dovesse condivisero un reato di attentato alla costituzione, ne risponderebbe lui ex art 90 cOst. | |
Da: Mariangela61 | 11/10/2011 11:29:35 |
No... Ragazzi, non vi fate troppe seghe mentali... In generale intendo. Spesso le risposte sono così ovvie e scontate da fare fatica a credere che possano essere corrette... | |
Da: Frankie | 11/10/2011 11:35:41 |
Secondo me niente....è troppo ovvio.!? Il conflitto di attribuzione lo escluderei perchè la competenza legislativa non è del Presidente della Repubblica quindi non può rivendicarla, non può nemmeno sollevare questione di costituzionalità in via principale.., veramente sapete se può fare qualcosa? | |
Da: elo | 11/10/2011 11:55:10 |
da quello che so il Capo dello Stato può rinviare una volta soltanto l'atto ale Camere se ritenga esserci un vizio con messaggio motivato, tuttavia se le Camere riproporranno il medesimo atto al Presidente questi sarà obbligato a promulgarlo...mi pare a memoria che questo sia il limite del Capo dello Stato quale figura priva di poteri cincreti nel nostro ordinamento. | |
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