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ACCESSO con esame di Stato - ACCESSO libero
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Da: Si sta avverando20/08/2011 11:34:24
Anticipava quello che sta accadendo col nuovo decreto, risultato finale 2 anni di pratica per avvocato e 3 per commercialista, niente esame.

http://nuovo.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp%3Fcodice%3D16PDL0040370&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D2929%26leg%3D16%26tab%3D2

Da: Carmine--20/08/2011 12:10:11
Cmq si prevedeva l'abolizione con legge ordinaria già nel 2009!!!!

Da: Carmine--20/08/2011 15:36:15
Per il bene di questa professione e per garantire i diritti dei consumatori sarebbe necessario riformare profondamente il percorso formativo più che inasprire le regole per l'accesso in se, tale percorso dovrebbe garantire ai giovani professionisti una effettiva formazione professionale e manageriale che consenta questi di offrire un servizio di qualità in regime di concorrenza.
Tutto ciò e' mal veduto da coloro i quali ancora oggi temono le scomode regole della concorrenza, essi infatti tutelerebbero la dignita' ed il decoro della professione occupandosi di inasprire le regole per l'accesso delle "nuove leve" anziché impegnarsi a predisporre un percorso di profondo rinnovamento, che interessi il nucleo del sistema.
E' sufficiente esaminare la recente proposta di Legge del CNF per cogliere in essa inaccettabili rigurgiti corporativi con cui gli "anziani" riversano sui "giovani" la colpa della dequalificazione professionale, così giustificando la proposta di inasprimento delle regole di accesso alla professione e di gestione dell'affare della formazione obbligatoria. Il tutto si traduce in un espediente per cui rafforzare ancora il sistema corporativo in danno ai giovani professionisti ed in spregio alla politica di liberalizzazione dei servizi legali della UE.
Cio' dimostra quanto lo sforzo riformatore dell'aristocrazia forense sia inadeguato ed estraneo al moderno contesto del mercato e distante dalle esigenze dei consumatori e della "base" dell'avvocatura. Soltanto l'apertura ad un sistema concorrenziale può incentivare i professionisti alla formazione ed alla specializzazione per poter competere nel mercato dei servizi professionali.
Un sistema concorrenziale non consente che il potere decisionale nel procedimento disciplinare, nell'accesso e nell'affare della formazione obbligatoria sia esercitato da Consigli o Commissioni composti in maggioranza da appartenenti alle categorie rappresentate. Un sistema concorrenziale non consente ad un unico Ordine professionale di gestire in regime di monopolio una professione.
Garantendo una formazione selettiva unitamente alla libera iniziativa e alla libera concorrenza nella professione, attuando una vera liberalizzazione di tutto il settore sara' possibile la sopravvivenza nel mercato soltanto dei professionisti capaci e dei servizi migliori. Il sistema verrebbe conseguentemente "svecchiato" producendo ovvie ripercussioni positive sull´economia nazionale. La logica fino ad ora perseguita ha prodotto molti professionisti incompetenti protetti dalle garanzie corporative, che galleggiano nel mercato senza avvertire la necessità di migliorarsi e promuoversi, che offrono ai consumatori un servizio pomposo, molto spesso scarso e costoso.
Oggi, paradossalmente, come il gatto che si morde la coda, essi "necessitano" della cosiddetta formazione coattiva imposta dall´Ordine professionale. Tale logica meriterebbe di soccombere dinanzi ai diritti fondamentali dei consumatori e dei medesimi professionisti. L'esame di stato non può essere considerato un concorso da superare per ottenere un posto di lavoro perchè nelle professioni il lavoro lo crea il professionista, vero e proprio imprenditore, direttamente responsabile nei confronti della Legge e dei consumatori.
Inoltre, esiste una evidente disparità di trattamento in ordine agli esami di stato per l´acceso alle diverse professioni. Si pensi alla professione di medico e di ingegnere, le cui responsabilità da imperizia non sono certamente meno gravi di quelle ascrivibili ad un avvocato, anzi. Nel loro caso, l´esame di Stato viene superato praticamente dal cento per cento dei partecipanti, essendo una prova pro forma.
Ciò non ha creato alcun problema per l´esercizio della professione, né ai vecchi né ai giovani professionisti, perché è la selezione naturale dei migliori che fa la differenza. Nessuno va a farsi curare da un medico che non gode di buona fama, né si fa progettare una casa da un ingegnere incapace. Non è certamente il superamento dell´esame di Stato che attribuisce capacità, conoscenza.
L'accesso alla professione non può essere impedito quando il percorso formativo previsto dalla Legge sia stato già compiuto con successo in tutte le sue fasi, il diritto di accedere alla professione deriva dal diritto fondamentale al lavoro. Guai a lasciare senza alcun limite e controllo nelle mani di un Ordine il destino di chi e' fuori dalla categoria, pena l'impossibilita' di ogni riqualificazione della professione e di un ricambio generazionale corretto e vitale.
Il sistema adottato fino ad ora garantisce esclusivamente la sopravvivenza di gruppi di potere, impedisce la concorrenza, contrasta con le regole della UE ed offende i diritti e le libertà fondamentali dell´uomo. Non alligna in altro Stato europeo e non è degno di sopravvivere nel nostro Paese.
Avv. Ugo G. Cacciatore

Da: D.m.s.20/08/2011 15:39:48
Pugno al cielo per l'avv. Cacciatore..concordo su ogni sillaba...questa è la verità nuda e cruda..

Da: **20/08/2011 15:51:31
concordo pienamente

Da: Si svolta20/08/2011 16:21:50
Questa volta si svolta, si chiude una delle pagine piu' vergognose scritta dai Consigli dell'Ordine, composti da avvocatucci, che cercano tramite il ruolo di consiglieri di accaparrarsi incarichi e bloccare colleghi giovani, vergogna!
Ora che si entra tutti nel mercato ai voglia calci in bocca a questi ometti da 2 soldi. L'esame-farsa, l'esame-vergogna da una esegesi delle fonti finora lette, mostra già la sua virtuale abolizione, che si conclamera' tra qualche mese.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: LEO20/08/2011 16:59:35
Non credo che tra qualche mese l'esame di abilitazione verrà abolito e non vi è alcun sentore di un tale provvedimento.
Chi afferma il contrario è solamente "ottimista" o forse vorrebbe che ciò che desidera diventasse desiderio.
E' inutile ripetere molte volte che l'esame verrà eliminato.
Ad eliminarlo può essere solo e soltanto un provvedimento legislativo e non mi sembra, ad oggi, che ve ne sia uno relativo.

Da: LEO20/08/2011 17:00:14
errata corrige: che ciò che desidera diventasse REALTA'.

Da: **20/08/2011 18:14:28
il provvedimento è già stato depositato lo scorso mese di luglio dal senatore lauro n. 2852

Da: LEO20/08/2011 18:24:00
Aspetta e spera...

Da: **20/08/2011 18:32:32
non ho nulla da aspettare o sperare, io a dicembre non devo sostenere
l'esame

Da: allora20/08/2011 18:35:42
perchè alpa ha fatto quell'intervento ? evidentemente ha paura !!!  ""  il diritto dei cittadini ad essere tutelati " ma da cosa ??? è un esame che nella pratica non serve a nulla non di certo a diventare un bravo avvocato se non ne hai le capacità  (ne conosco di avvocati che non sanno nemmeno cosa voglia dire la parola decadenza)  mia cara dott.ssa !!!

Da: LEO PER "ALLORA"20/08/2011 18:40:42
Non si discute la validità e l'efficacia dell'esame di Stato al fine di selezionare gli avvocati del futuro essendo indubbio che lo stesso necessiti di essere riformato.
E' opportuno, infatti, che l'esame sia maggiormente correlato allo svolgimento della pratica, più snello e trasparente e non stancante come è oggi, stante la sua elefantiaca strutturazione.

Tuttavia, alla luce del decreto legge della Manovra Bis, nonché di tutti i giornali che ne riportano il contenuto esplicandolo, mi si chiarisca, perchè può darsi che sfugga a me, il DOVE, COME e QUANDO l'esame di abilitazione verrà eliminato.
In altri termini, da cosa si deduce una tale soluzione?

Da: ermes rubagotti20/08/2011 19:21:10
e alura?

Da: Carmine--20/08/2011 20:39:17
GRANDE AVV.TO CACCIATORE

Da: dott.ssa20/08/2011 21:25:33
siam sempre lì: dovete passare un esame che nn riuscite a passare! questa è l'unica realtà tangibile.

il resto sono tutte parole .....

Da: Carmine--20/08/2011 21:29:29
x dott.ss

Scusa ti offendi se ti chiamo troiona?

Da: dott.ssa20/08/2011 21:34:05
ti inviterei a smetterla

Da: Carmine--20/08/2011 21:35:03
MUOVIAMOCI A LIBERALIZZARE

Ancora vendite a Piazza Affari, il Ftse Mib chiude con un ribasso del 2,5%

(Finanza.com) La Borsa di Milano ha chiuso ancora in ribasso dopo il tracollo di ieri. L'incubo che tormenta le Borse si chiama recessione. Oggi è stata JP Morgan ad annunciarlo senza troppi giri di parole: il rischio di recessione è "chiaramente elevato". Gli analisti della banca d'affari Usa hanno tagliato le stime di crescita degli Stati Uniti: per il quarto trimestre 2011 gli esperti prevedono un Pil in rialzo dell'1% dal +2,5% stimato in precedenza, mentre per il primo trimestre del prossimo anno il Pil dovrebbe crescere dello 0,5% da +1,5%. Sforbiciata alle stime di crescita degli States anche da parte di Citigroup. Sul fronte europeo Olli Rehn, commissario Ue agli Affari economici, ha aperto uno spiraglio per gli eurobond, che avevano trovato un secco "no" al vertice franco-tedesco di inizio settimana. Gli investitori si tuffano quindi nei cosiddetti "beni rifugio" e l'oro ha così toccato un nuovo record storico a 1.881 dollari l'oncia. In questo quadro a Piazza Affari il Ftse Mib ha ceduto il 2,46% a 14.602 punti, mentre il Ftse All Share è arretrato del 2,12% a quota 15.414.

Le vendite hanno continuato a schiacciare i titoli della galassia Agnelli, che ieri hanno registrato crolli superiori ai 10 punti percentuali: Fiat Industrial ha ceduto il 6,40% a 5,70 euro, Fiat Spa il 4,30% a 4,144 euro, Exor il 3,72% a 14,75 euro. Gli investitori hanno ridotto la loro esposizione sul titolo Fiat soprattutto nelle ultime settimana quando sono arrivate notizie negative da Stati Uniti, India e Brasile. Senza dimenticare i broker che hanno iniziato a tagliare le stime sulle vendite di automobili in Europa e negli Stati Uniti. Ieri sera è toccato a Goldman Sachs. La banca d'affari Usa prevede che quest'anno saranno venduti 13,5 milioni di veicoli nel Vecchio Continente e 17,5 milioni negli States, un milione di meno in Europa e mezzo milione negli Usa rispetto alle precedenti stime. Goldman ha tagliato il target price di Fiat Spa a 11 euro dal precedente 12,9 euro inserendo però il titolo all'interno della sua "Convinction buy list, mentre ha declassato il rating di Fiat Industrial a neutral dal precedente buy.

Per quanto riguarda il comparto bancario vendite diffuse su Intesa SanPaolo (-5,35% a 1,132 euro), Unicredit (-5,81% a 0,90 euro), Ubi Banca (-4,29% a 2,59 euro). Più contenuti i ribassi di Banco Popolare (-1,92% a 1,177 euro) e Monte dei Paschi (-2,31% a 0,44 euro), mentre la Popolare di Milano ha svettato sul paniere principale con un balzo del 3,20% a 1,58 euro. Dopo i guadagni di inizio seduta, Ansaldo Sts è arretrata nel finale e ha ceduto lo 0,26% a 5,67 euro. La controllata di Finmeccanica ieri ha vinto una commessa da Deutsche Bahn per il segnalamento del collegamento ferroviario Berlino-Rostock. "E' una commessa di piccola entità (11,5 milioni di euro) ma di buona qualità, essendo in un mercato di fatto nuovo per Ansaldo", hanno commentato gli analisti di Equita .

Terna ha mostrato un progresso dell'1,49% a 2,46 euro strappa dopo il crollo del'ultima settimana (-16%) dovuto soprattutto all'approvazione della manovra da 45 miliardi di euro del Governo. Equita, nella nota odierna, ha annunciato di aver alzato il peso di Terna nel suo portafoglio perché "le notizie negative sono scontate e vi possono essere delle modifiche nella discussione al Senato". Enel Green Power ha limitato i danni con un -0,20% a 1,494 euro dopo essersi aggiudicata dei contratti di fornitura di energia con tre progetti eolici per una capacità installata totale di 193 MW nella gara pubblica del 2011 "New Energy" in Brasile. I progetti sono localizzati nel Nordest del Paese, negli Stati di Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, quest'ultimo in consorzio con Endesa. L'entrata in esercizio di questi progetti è prevista nel 2014. L'investimento totale stimato per i tre progetti è di circa 330 milioni di euro.

Da: Carmine--22/08/2011 19:04:38
RACCOLTA FIRME ON LINE PER REFERENDUM ABROGATIVO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Gli ordini professionali costituiscono un impedimento alla libertà professionale e al libero accesso alla professione, limitazioni che si ripercuotono poi sul cittadino in costi e qualità dei servizi. Dall'Ordine dei giornalisti a quello dei medici, queste corporazioni hanno il solo scopo di amministrare e difendere privilegi acquisiti, soprattutto dai loro dirigenti.

La richiesta dell'abolizione degli ordini non giunge solamente dal cittadino in quanto consumatore e utente, ma anche da molti professionisti che a quegli ordini -loro malgrado- devono versare ingenti contributi, senza ricevere in cambio alcunchè. l'Ordine professionale costituisce una sorta di consorteria medievale con tendenze vessatorie verso i propri iscritti. Noi del Movimento Libertario consideriamo il nostro impegno per abolire gli ordini professionali uno dei nostri compiti basilari e siamo certi che se fosse possibile una campagna di stampa su quello che costa per finanziare i medesimi, uno per ciascuna categoria e per ogni provincia, tutti i professionisti (ed in particolare la classe medica e gli odontoiatri) ci appoggerebbero al 100%. Tutti questi sono soldi sottratti alla pensione dei professionisti, che in Italia è di poco più alta della pensione sociale.

Se tutte le sedi venissero chiuse, si risparmierebbe una enorme somma in acquisizioni, affitti, manutenzione delle sedi, spese di impiegati e quant'altro, e si potrebbe devolvere l'importo risparmiato all'aumento della umiliante cifra che i professionisti percepiscono attualmente come pensione.

Siamo certi che non vi sono motivi validi per cui gli Ordini professionali non possano essere aboliti. Ad esempio, un medico neo laureato potrebbe, per esercitare la professione, iscriversi in Comune e all'ASL competente. Queste due istituzioni potrebbero dargli tutto ciò che l'Ordine Professionale dà loro, cioè niente. Però verrebbero smantellati dei centri di potere che nutrono in maniera vergognosa le ambizioni personali di tanti personaggi dediti solo ad attività burocratiche di cui la maggioranza dei medici non ha assolutamente bisogno.

Siamo certi che il più grande ostacolo al progresso della scienza è il monopolio che ne fanno gli esperti, tra i quali si crea una rete (il cosiddetto establishment) che controlla i fondi per la ricerca, le pubblicazioni, gli incarichi accademici, le royalities per i test ed i farmaci, e mira a mantenere la sua posizione dominante di successo evitando ed impedendo, per quanto loro possibile, che altre idee, altre soluzioni, altre teorie possano filtrare scalzando le loro.

La censura c'è, e mentre una volta i "dissidenti" venivano fisicamente eliminati, oggigiorno lo stesso effetto viene ottenuto escludendoli dal circuito scientifico e mediatico che conta. Viene incoraggiata la raccolta di dati, una massa di dati sempre crescente, mentre scoraggiata è la loro elaborazione critica!
Anche l'Anti-TRUST BOCCIA gli ORDINI… La recente indagine di Catricalà sull'attuazione della Legge Bersani, conferma che la "Liberalizzazione" e' ferma....per lo strapotere delle varie lobbies (medici, notai, avvocati, ingeneri, giornalisti ecc.) che all'interno dei loro "ordini" hanno poca trasparenza, prezzi ALTI, e troppe barriere all'ingresso... E proprio per la loro esistenza BLOCCANO l'economia e giovani, e cosi facendo disattendono alla applicazione della legge; ecco perchè l'Anti-TRUST si e' interessata anche a loro.
I vari ordini, per mezzo dei loro "rappresentanti" replicano che l'applicazione della legge, dequalificherebbe i loro "ordini" e metterebbe in discussione la "qualità" dei servizi erogati.
Ma è proprio per la mancanza di qualità e per i loro alti costi, che le varie unioni consumatori, prima tra tutte l' ADUC, stanno reclamando a gran voce, l'abolizione di tutti i loro "privilegi".

Tutti gli operatori dei vari "ordini" dovrebbero essere obbligati all'esecuzione della legge pena lo scioglimento dei propri ordini. Ma la maggior parte di questi fa resistenza. Si tratta di 13 ordini che hanno mostrato una scarsa propensione ad accogliere quelle innovazioni che possano aumentare la concorrenza ed il libero mercato dei beni e dei servizi. Per costoro la liberalizzazione delle parcelle, la pubblicità sui servizi che offrono e la costituzione di società multidisciplinari per rendere più articolata e concorrenziale l'offerta, sono considerati ostacoli allo svolgimento dell'attività.
L'Antitrust ha "messo diversi puntini sulle i" ed ha anche dato suggerimenti al legislatore oltre che agli specifici ordini. Ma come SEMPRE avviene in questi casi, crediamo si tratterà di parole al vento. L'interlocutore non ha mai mostrato alcuna intenzione di ascoltare suggerimenti che rimettessero in discussione il proprio potere di corporazione. Sordità che riguarda sia gli ordini che i legislatori.

I primi perchè strutturalmente sono demandati dai loro "associati obbligati" (che altrimenti si scordano di esercitare compiutamente la professione) alla difesa delle proprie conquiste, anche in dispregio di diritti costituzionali, del lavoro e del consumo.
I secondi (i legislatori) perché sono quasi sempre legati ed espressione di lobby che hanno come unico loro scopo quello di mantenere i privilegi ed estendere gli stessi.

Il quadro che ne abbiamo, bloccando concorrenza, mercato e relative libertà, è:
- difficoltà di chi sarebbe quotato ad esprimere le proprie potenzialità;
- servizi di difficile fruizione perchè mancanti di informazioni che aiutino il consumatore ad una scelta oculata;
-tariffe alte e poco trasparenti per assenza appunto sul mercato della "libertà professionale".

Quello degli ordini professionali è un ambito, dove vige la regola del più forte, del più "ammanicato", del più arrogante, e tutto con la compiacenza del potere esecutivo e legislativo, cioè dello "stato".

Da quanto detto sopra è urgentissimamente necessario aprire un mercato che oggi non è libero: quello dei luoghi in cui il cittadino consumatore cerca professionalità per vivere meglio potendo scegliere il miglior rapporto qualità/prezzo, e non per far guadagnare delle corporazioni.

E' cosa nota che i regimi totalitari o neo-feudali fronteggiano la complessità ed i fermenti sociali attraverso la disabilitazione dei soggetti: creazione artefatta di un clima generale di insicurezza, di sfiducia interpersonale e sociale, di situazioni limite di emergenza, accentramento ed aumento dei controlli nelle mani di corporazioni specializzate e privilegiate, custodi del monopolio delle conoscenze, riduzione della varietà sociale e della partecipazione, esclusione dai processi decisionali.

La polarità opposta, il liberismo, è caratterizzato dalla disseminazione delle conoscenze e dei processi decisionali, dalla promozione della varietà sociale, dall'approccio sistemico alla complessità. Ogni corporazione professionale è arroccata su se stessa contro tutte le altre ed addirittura, all'interno di ciascuna disciplina, ciascun settore specializzato non mantiene linee di comunicazione aperte con membri di altre specializzazioni. Le vicende a cui oggi assistiamo sono esemplari e ci mostrano la coesistenza anacronistica tra comportamenti di epoca feudale ed il flusso dilagante delle opportunità di sviluppo che caratterizzano l'era della globalizzazione con la conseguente varietà degli scambi tra idee, individui e conoscenze.

In Italia ci sembra una situazione analoga a quella del 1989 quando a Berlino un milione di persone stavano per abbattere pacificamente il muro, dalla Germania Est e dalla Germania Ovest, mentre una decina di Vopos, i poliziotti della Germania Est, gli ultimi ancora ignari della situazione, continuavano a presidiarlo.
tutti questi comportamenti e questi tentativi di annettere esclusivamente al proprio ambito disciplinare ed alla propria corporazione tutto il territorio della salute e del benessere, impediscono alla varietà di competenze in gioco di agire. L'adozione di questo ruolo rende i singoli membri e gli ordini nel loro insieme, generatori di disfunzioni e di patologie sociali, culturali e scientifiche. In Italia ci sono interessi di regime che tentano di andare contro tendenza rispetto alla globalizzazione delle merci e delle conoscenze: corporazioni e gruppi monopolistici si comportano come i regimi dittatoriali che aumentano ed accentrano i controlli riducendo in tal modo la varietà delle pratiche sociali e la ricchezza. Nelle grandi democrazie liberali, invece, si disseminano i controlli e si amplifica la varietà delle pratiche sociali e delle professioni.

Per tutte codeste motivazioni, e per altre ancora, tutti i tentativi di riforma degli ordini sono inutili.

Quand'anche qualcosa dovesse apparire, si tratterebbe comunque di fumo negli occhi.

Solo l'abolizione degli stessi può rendere VERAMENTE LIBERE le offerte e le domande!

Firmiamo tutti PER ABOLIRE GLI ORDINI PROFESSIONALI!

IL MOVIMENTO LIBERTARIO

http://www.movimentolibertario.it

P.S.

GRAZIE A TUTTI VOI PER LE VOSTRE FIRME CHE AVETE APPOSTO FINO AL GIORNO DI OGGI (21 MAGGIO 2011). OCCORRONO CIRCA 500.000 FIRME PER UN REFERENDUM. PER QUESTO DITELO A TUTTI I VOSTRI AMICI E CONOSCENTI.

Se in Italia le cose continueranno ad andare in questo modo, chiuderò la mia attività ed emigrerò DI CORSA all'ESTERO, fino a quando ci lasceranno la possibilità di farlo.

A presto.

ANTONIO ATTINA'

e-mail:enoch2@interfree.it

Da: Esame-farsa22/08/2011 19:47:59
Un po' estremista quest'articolo, ma c'è del vero; ma negli altri paesi gli ordini non ci sono?

Da: perrys23/08/2011 10:18:04
mi ha molto colpito l'articolo viste le riflessioni che, a meno che non si voglia pensare al proprio individuale piccolo orticello, ne possono nascere. Grazie Carmine x averlo postato.

Da: Carmine--23/08/2011 11:24:16
Ordini professionali


Per accedere ad una libera professione intellettuale, è necessario essere iscritti all'ordine o collegio di riferimento. Per l'iscrizione è richiesto il superamento dell'esame di Stato.
L'obiettivo degli ordini e dei collegi è tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio delle professioni intellettuali.
1. A tal fine gli ordinamenti professionali:
a) determinano le competenze professionali sulla base del percorso formativo e dell'esame di Stato;
b) attribuiscono il titolo professionale a tutela dell'affidamento della clientela;
c) riservano determinate prestazioni professionali in funzione degli interessi generali sui quali incidono e sulla base del percorso formativo e dell'esame di Stato;
d) prevedono i requisiti formativi che devono essere mantenuti per l'esercizio professionale.

L'Ordine professionale si articola nel Consiglio nazionale, nelle Federazioni regionali, e negli Ordini territoriali.

Funzioni svolte dagli ordini:
1. tenuta ed aggiornamento degli albi
2. tutela delle caratteristiche e dei requisiti identitari della professione
3. formazione e di aggiornamento professionale
4. accreditamento dei percorsi formativi
5. monitoraggio del mercato delle prestazioni
6. ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni
7. controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni (codice deontologico)
8. informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali
9. pareri alle pubbliche amministrazioni
10. conciliazione tra professionista e cliente.
I regolamenti di ciascun ordine disciplinano per ciascuna professione le attività riservate in esclusiva agli iscritti agii albi e i casi di incompatibilità all'esercizio della professione.
L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, l'unico vincolo è il superamento dell' esame di Stato per l'abilitazione professionale, che si basa sulla verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

Tirocinio
Il tirocinio professionale, per l'accesso all'esame di Stato è obbligatorio ed è disciplinato da appositi regolamenti adottati da ciascun Consiglio nazionale.
Il tirocinio svolto, di norma, presso un professionista iscritto all'albo da almeno tre anni potrà essere svolto anche:
a) in parte nel corso degli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale
b) in parte all'estero presso professionisti iscritti ad associazioni professionali riconosciute dai Consigli Nazionali;
c) tramite la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato, organizzati o riconosciuti dai Consigli Nazionali.
Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.
Qualora il tirocinio venga svolto in ambito privato, al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività professionale. I compensi corrisposti al tirocinante non sono soggetti ad imposte e contributi.

SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI
Attraverso la società di professionisti è possibile gestire gli incarichi dei clienti con più tranquillità e potendo applicare competenze più ampie e diversificate.

E' possibile costituire società tra professionisti iscritti anche ad Ordini diversi aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali.
Le società tra professionisti devono iscriversi nell'apposita sezione dell'albo professionale: solo dopo tale iscrizione lo società può svolgere lo propria attività.
Ogni professionista non può partecipare che ad una sola società professionale, ma può esercitare la medesima attività professionale a titolo individuale.
Ciascun professionista è personalmente responsabile dell' attività da lui svolta.

Collegi professionali
Queste disposizioni si applicano anche agli attuali "collegi professionali".

Elenco ordini e collegi professionali italiani
Elenco delle professioni Intellettuali che integrano funzioni pubbliche di interesse generale e concorrono alla realizzazione dì valori costituzionalmente garantiti ed alle quali, di norma, si accede previo superamento di un esame di Stato abilitante:
1. Agenti di Cambio;
http://www.agentidicambio.it/
2. Agrotecnici e Agrotecnici laureati;
http://www.agrotecnici.it/
3. Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
http://www.archiworld.it/
4. Assistenti sociali;
http://www.cnoas.it/
5. Attuari;
http://www.ordineattuari.it/
6. Avvocati;
http://www.consiglionazionaleforense.it
7. Biologi;
http://www.onb.it/
8. Chimici;
http://www.chimici.it
9. Chinesiologi;
http://www.unc.it
10. Consulenti del Lavoro;
http://www.consulentidellavoro.it
11. Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
http://www.agronomi.it/
12. Dottori Commercialisti;
http://www.cndc.it/CMS/home/jsp/home.jsp
13. Farmacisti;
http://www.fofi.it
14. Geologi;
http://www.consiglionazionalegeologi.it/asp/AOHome.asp
15. Geometri e Geometri laureati;
http://www.cng.it/cng_new_site/intro.aspx
16. Giornalisti;
http://www.odg.it/
17. Infermieri, Assistenti e Vigilatrici d'Infanzia;
http://www.ipasvi.it/
18. Ingegneri;
http://www.tuttoingegnere.it/web/ITA/
19. Medici Chirurghi e Odontoiatri;
http://portale.fnomceo.it/PortaleFnomceo/home.2puntOT
20. Medici Veterinari;
http://www.fnovi.it/
21. Notai;
http://www.notariato.it/it/
22. Ostetriche;
http://www.fnco.it/
23. Periti Agrari e Periti agrari laureati;
http://www.peritiagrari.it/
24. Periti Industriali;
http://www.cnpi.it/
25. Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
http://www.cndcec.it/
26. Psicologi;
http://www.psy.it/
27.  Revisori legali e contabili;
http://www.revisorilegali.it
28. Spedizionieri doganali;
http://www.cnsd.it/
Tecnici di Radiologia Medica;
http://www.tsrm.org/
29.  Tecnologi alimentari;
http://www.tecnologialimentari.it/

Da: Carmine--23/08/2011 11:25:21
LEGGE QUADRO DI RIFORMA DELLE LIBERE PROFESSIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 (Oggetto della legge)
1.    La presente legge, in attuazione degli articoli 35 e 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi comunitari, disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali, in riferimento agli articoli 2,4,9,21,24, 31,32,33, 35, 38, 41, 44 e 47 della Costituzione.
2.    La presente legge tutela l'interesse pubblico al corretto esercizio delle professioni intellettuali, e garantisce il libero esercizio delle stesse in qualunque modo e forma esercitate. Laddove consentano in via generale l'esercizio della professione nelle forme del lavoro subordinato, pubblico e privato, i singoli ordinamenti professionali adottati con i regolamenti di cui all'art. 33 garantiscono, fermi restando gli obblighi nei confronti del datore di lavoro, il rispetto dei principi dell'indipendenza e dell'autonomia intellettuale nello svolgimento della prestazione professionale.
3.    L'attività professionale è distinta dall'attività d'impresa, in ragione della preminenza dell'apporto intellettuale rispetto all'organizzazione dei mezzi della produzione ed in ragione della natura della prestazione professionale. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell' interesse del quale la prestazione è resa e secondo i principi della personalità, dell' indipendenza e della responsabilità diretta e individuale del professionista.
4.    La presente legge individua i criteri per garantire la libertà di concorrenza nell'esercizio delle professioni, compatibilmente con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali. In ogni caso la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi generali in funzione dei quali una professione è regolamentata. I codici deontologici adottati ai sensi dell'art. 9 possono determinare ulteriori prescrizioni in materia di libertà di concorrenza, ai fini della tutela dell'affidamento della clientela ovvero della realizzazione e tutela degli interessi generali in funzione dei quali le professioni sono regolamentate.
Articolo 2 (Rapporti con la legislazione regionale)
1.    Le disposizioni della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali e pertanto non possono essere derogate o modificate dalle leggi regionali adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione in sede di esercizio della potestà legislativa concorrente.

CAPO II - PROFESSIONI REGOLAMENTATE
Articolo 3 (Ordini professionali)
1.    In attuazione dell'art. 33, comma 5, e dell'art. 41 della Costituzione la legge statale stabilisce le professioni intellettuali per il cui esercizio è richiesto il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti da Ordini, ai quali sono attribuiti poteri di vigilanza e di rappresentanza, in funzione della realizzazione e tutela di interessi generali, nonché dell'indirizzo della professione a fini sociali e dell'affidamento della clientela. A tal fine gli ordinamenti professionali:
a)    determinano le competenze professionali sulla base del percorso formativo e dell'esame di Stato;
b)    attribuiscono il titolo professionale a tutela dell'affidamento della clientela;
c)    riservano determinate prestazioni professionali in funzione degli interessi generali sui quali incidono e sulla base de! percorso formativo e dell'esame di Stato;
d)    prevedono i requisiti formativi che devono essere mantenuti per l'esercizio professionale.
2.    L'Ordine professionale è costituito da tutti gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali e nell'albo eventualmente tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, adottate con i regolamenti di cui all'art. 33. L'Ordine professionale si articola nel Consiglio nazionale, nelle Federazioni regionali, e negli Ordini territoriali, secondo i principi fissati dalla presente legge. I Consigli nazionali, le Federazioni regionali, qualora costituite, gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici associativi, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia o del Ministero della Salute, ed esercitano i poteri e le funzioni previste negli artt. 13, 14, e 15, secondo i principi fissati dalla presente legge. Ad essi non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
3.    Gli Ordini territoriali della stessa regione possono costituire Federazioni regionali, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti professionali, adottati ai sensi dell'art. 33.
4.    I regolamenti di cui all'art. 33 disciplinano la istituzione degli ordini territoriali secondo la circoscrizione più opportuna in relazione alle esigenze della singola professione.
5.    Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, e svolgono le funzioni di tenuta ed aggiornamento degli albi, di tutela delle caratteristiche e dei requisiti identitari della professione, di formazione e di aggiornamento professionale, di accreditamento dei percorsi formativi, di monitoraggio del mercato delle prestazioni e di ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni, di controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale, di informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche, esprimono pareri alle pubbliche amministrazioni, e promuovono il tentativo di conciliazione tra professionista e cliente.
6.    La presente legge indica in quali casi gli atti e le deliberazioni degli ordini professionali sono soggetti ad approvazione del Ministro della Giustizia o del Ministro della Salute. In ogni caso, salvo sia diversamente stabilito dalla legge, le deliberazioni trasmesse dai Consigli Nazionali ai Ministeri competenti si intendono approvate se, trascorsi 120 giorni dal ricevimento, non sono respinte ovvero non vengono richiesti chiarimenti, nel quale caso il termine decorre dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
7.    I Consigli Nazionali, le Federazioni regionali e gli Ordini territoriali, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 241/90.
Articolo 4 (Ordinamenti professionali)
1.    Gli Ordini e i Collegi professionali esistenti al momento della entrata in vigore della presente legge sono quelli di cui all'allegata tabella A.
2.    Gli ordinamenti professionali adottati con i regolamenti dì cui all'art. 33 individuano l'interesse o gli interessi generali alla cui tutela è preposto il relativo ordine professionale, in funzione della tutela degli interessi generali sui quali incide la relativa attività professionale, e sulla base del percorso formativo o dell'esame di Stato.
3.    I regolamenti di cui all'art. 33 disciplinano per ciascuna professione le attività riservate in esclusiva agli iscritti agii albi e i casi di incompatibilità all'esercizio della professione.
Articolo 5 (Accesso alla professione)
1.    L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per quelle cui sono demandate pubbliche funzioni e fatto salvo il superamento, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, dell' esame di Stato per l'abilitazione professionale.
2.    La disciplina dell'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.
3.    I regolamenti di cui all'articolo 33 disciplinano le procedure relative all'esame di abilitazione, e la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che il presidente e almeno la metà dei commissari siano designa.ti dai Consigli Nazionali.
Articolo 6 (Tirocinio)
1.    Il tirocinio professionale, per l'accesso all'esame di ,Stato è obbligatorio ed è disciplinato da appositi regolamenti adottati da ciascun Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 15, lett. d.
2.    La disciplina del tirocinio, deve rispondere ai requisiti di effettività e di flessibilità dell'attività formativa e contenere la previsione di possibili forme alternative di durata analoga. Il tirocinio svolto, di norma, presso un professionista iscritto all'albo da almeno tre anni potrà essere svolto anche:
a)    in parte nel corso degli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, secondo linee guida dettate dai Consigli Nazionali con i regolamentati adottati ai sensi dell'art. 15, lett. d);
b)    in parte all'estero presso professionisti iscritti ad associazioni professionali riconosciute dai Consigli Nazionali;
c)    tramite la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato, organizzati o riconosciuti dai Consigli Nazionali, secondo .le norme dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 15, lett. d).
3.    Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.
4.    Qualora il tirocinio venga svolto in ambito privato, al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività professionale. I compensi corrisposti al tirocinante non sono soggetti ad imposte e contributi.
Articolo 7 (Formazione professionale continua)
1.    I Consigli nazionali, le Federazioni regionali, gli Ordini territoriali curano la formazione professionale continua degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università, istituti di istruzione, centri di formazione professionale e istituzioni scientifiche e culturali.
2.    Per l'organizzazione dei corsi di formazione continua gli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, e la stipula di convenzioni con enti sia pubblici che privati. In ogni caso "organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale.
Articolo 8 (Codici deontologici)
1.    Ciascun Consiglio nazionale è tenuto ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 33, il codice deontologico, al quale è assoggettato l'esercizio professionale sia quando è reso senza vincolo di subordinazione sia quando è regolato sulla base di rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato, al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività professionale, secondo i principi dettati dalla presente legge e dalle norme proprie dì ciascun ordinamento professionale.
Articolo 9 (tariffe)
1.    Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che stabiliscono tariffe di prestazioni e servizi in determinati settori e materie, il compenso spettante al professionista è fissato con determinazione consensuale fra le parti, nel rispetto dei livelli minimi inderogabili di cui al comma 3. Patti contrari sono inefficaci. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell' incarico.
Articolo 10 (Pubblicità informativa)
1.    E' consentito al professionista di fornire informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
2.    I criteri, le modalità e le forme della pubblicità informativa sono disciplinati dal codice deontologico di ciascuna professione.
3.    Il codice deontologico di ciascuna professione precisa i titoli dei quali i professionisti possono fregiarsi nei rapporti con la clientela, ferma restando la facoltà di indicare i titoli accademici rilasciati dalle Università, secondo espresse previsioni di legge.
Articolo 11 (Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria)
1.    Il professionista, ovvero la società fra professionisti è tenuto a stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare il risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.
Articolo 12 (Agevolazioni ed incentivi)
1.    I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la formazione professionale e l'aggiornamento, lo sviluppo dell' occupazione e gli investimenti non possono escludere tra le categorie dei beneficiari coloro che esercitano l'attività professionale e gli Ordini professionali.
Articolo 13 (Ordini territoriali)
2.    Spetta agli Ordini territoriali, oltre alla funzione di rappresentanza istituzionale della comunità locale dei professionisti:
a)    la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
b)    la vigilanza sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e la promozione dell'azione disciplinare;
c)    la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti, nonché su proposta di questi ultimi, l'esperimento del tentativo di conciliazione con i clienti;
d)    la formulazione di proposte o pareri nei confronti del Consiglio Nazionale dell'Ordine e della Federazione Regionale;
e)    lo determinazione e la riscossione del contributo annuale degli iscritti per lo copertura delle spese dì funzionamento;
f)    la promozione della formazione professionale continua mediante tutte le iniziative opportune, comprese le eventuali convenzioni con le università e altre strutture pubbliche e private di cultura e formazione;
g)    la formulazione di pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni locali;
h) ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio Nazionale e alle Federazioni Regionali.
3.    Gli Ordini territoriali sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale periodicamente o dietro apposita richiesta i dati di cui al comma l, lettera a).
Articolo 14 (Federazioni Regionali)
1.    Le Federazioni Regionali:
a)    rappresentano gli Ordini territoriali nei rapporti con gli organi politici e amministrativi della Regione, anche formulando pareri e proposte;
b)    formulano pareri nei confronti degli Ordini territoriali e dei Consigli Nazionali;
c)    costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività di interesse per la professione, anche su incarico della pubblica amministrazione, in ambito regionale;
d)    raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffondono tra gli iscritti all'Ordine;
e)    promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di formazione professionale continua per gli iscritti all'Ordine;
f)    determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento. Gli ordinamenti di ciascuna professione adottati con i regolamenti di cui all'art. 33 possono altresì stabilire, in deroga al presente articolo, che gli oneri finanziari per il funzionamento delle Federazioni regionali possano essere reperiti attraverso la contribuzione degli Ordini territoriali afferenti alla Federazione, secondo quote proporzionali al numero degli iscritti.
2.    Qualora gli ordinamenti di ciascuna professione, adottati con regolamenti ai sensi dell'art. 33, non prevedano la costituzione dì Federazioni regionali, le competenze di cui al presente articolo spettano agli Ordini territoriali.
Articolo 15 (Consigli Nazionali)
1.    I Consigli Nazionali dell'Ordine:
a)    garantiscono il rispetto dei principi della. presente legge ed esercitano la funzione di rappresentanza istituzionale della categoria;
b)    giudicano dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni disciplinari locali, anche in qualità di giudici speciali, qualora istituiti prima del 1° gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, e nel rispetto dell'art. 111 Cost.
c)    esercitano funzioni di vigilanza, indirizzo e coordinamento degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali e adottano atti sostitutivi in caso di inerzia degli Ordini territoriali;
d)    esercitano la potestà regolamentare in materia di organizzazione; di tenuta e aggiornamento periodico degli albi: di tirocinio professionale; di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione: di procedimento disciplinare, di attestazione della qualificazione professionale;
e)    adottano il codice deontologico, e il codice di autoregolamentazione per "astensione collettiva dall'esercizio della professione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis della legge n. 146/1990;
f)    promuovono la formazione professionale continua.. e procedono all'accreditamento dei percorsi formativi;
g)    promuovono i rapporti con il Ministero competente e con altre istituzioni nazionali ed europee;
h)    designano ì rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;
i)    formulano pareri e proposte nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
j)    partecipano ad organismi internazionali di rappresentanza delle professioni intellettuali;
k)    propongono al Ministro competente, le tariffe professionali che dovranno essere aggiornate ogni due anni, secondo le norme degli ordinamenti professionali adottate con i regolamenti di cui all'art. 33;
l)    costituiscono Commissioni di studio, compiono indagini ed altre attività anche su incarico delle pubbliche amministrazioni;
m)    determinano e provvedono alla riscossione del contributo annuale degli iscritti all'Ordine per la copertura delle spese relative all'esercizio delle suddette funzioni. Il Consiglio nazionale può delegare l'attività di riscossione del contributo agli Ordini territoriali e alla Federazioni regionali, mediante apposito regolamento che ne stabilisca le specifiche modalità.
Articolo 16 (Sistemi elettorali)
1.    le procedure elettorali sono definite dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 33 e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
Articolo 17 (Commissioni disciplinari)
1.    La funzione disciplinare è attribuita a commissioni locali composte da professionisti con modalità idonee ad assicurare la necessaria imparzialità ed indipendenza.
2.    I componenti delle commissioni disciplinari locali sono designati dagli Ordini territoriali. Le commissioni hanno sede presso l'Ordine territoriale, che provvede ai mezzi ed al personale necessario per il funzionamento.
3.    Le norme in materia di composizione e durata delle commissioni disciplinari ed il procedimento disciplinare sono definite dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 15, lett. d, garantiscono lo svolgimento di un giusto procedimento con specifico riferimento al principio del contraddittorio, e prevedono l'impugnabilità dei provvedimenti delle commissioni disciplinari locali innanzi ai Consigli Nazionali
4.    Sono fatte salve le norme vigenti per le professioni che consistono nello svolgimento di pubbliche funzioni. Sono altresì fatti salvi gli artt. 17 e ss. del D. Lgsl. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, relativi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Articolo 18 (Scioglimento dei Consigli Nazionali)
1.    Il Consiglio Nazionale dell'Ordine può essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, quando compia atti di grave e persistente violazione della legge.
2.    Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
Articolo 19 (Scioglimento delle Federazioni Regionali)
1.    Le Federazioni Regionali possono essere sciolte con decreto del Ministro competente, previo parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine, quando compiano atti di grave e persistente violazione della legge.
2.    Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario, scelto fra una terna di professionisti indicati dal Consiglio Nazionale, che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.
Articolo 20 (Scioglimento degli Ordini Territoriali)
1.    Gli Ordini territoriali possono essere sciolti con decreto de! Ministro competente, previo parere del Consiglio Nazionale dell'Ordine, quando compiano atti di grave e persistente violazione della legge.
2.    Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario, scelto fra una terna di professionisti indicati da! Consiglio Nazionale, che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

CAPO III - ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Articolo 21 (Libere associazioni)
1.    Possono essere riconosciute libere associazioni di esercenti professioni intellettuali, fondate su base volontaria e che agiscono nel rispetto della libera concorrenza. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale.
2.    Le associazioni di prestatori di attività professionali non regolamentate sono registrate presso il Ministero della Giustizia con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e i Consigli Nazionali degli Ordini professionali operanti nel medesimo campo di attività.
3.    L'iscrizione è subordinata al possesso di statuti e clausole associative che garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, nonché una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

CAPO IV - SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI
Articolo 22 (Società fra professionisti)
1.    Nel rispetto dei principi della presente legge possono essere costituite, tra professionisti iscritti anche ad Ordini diversi, nonché fra professionisti cittadini degli Stati della comunità europea che conservano il titolo professionale di origine, con i limiti derivanti dalle attività riservate, società aventi per oggetto l'esercizio in comune di attività professionali. La società professionale non svolge attività commerciale ed è sottratta alla disciplina del fallimento e alle altre procedure concorsuali.
2.    Le società tra professionisti sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo professionale: solo dopo tale iscrizione lo società può svolgere lo propria attività.
3.    L'attività dei soci è soggetta alla disciplina generale vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali e agli ordinamenti delle singole professioni.
4.    E' vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali protette in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.
5.    Il presente Capo non si applica alle professioni i cui ordinamenti già disciplinano l'esercizio collettivo dell'attività professionale, salvo quanto disposto dall'art. 27.
6.    E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.
Articolo 23 (Costituzione dello società e oggetto sociale)
1.    La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o per atto pubblico.
2.    Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 33 sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione della società e per la sua iscrizione nell'albo professionale.
3.    La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
4.    Gli atti compiuti in violazione de! presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.
Articolo 24 (Denominazione sociale)
1.    La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione di società tra professionisti (STP); deve essere inoltre indicata l'attività professionale svolta, o in caso di società multidisciplinari, laddove previste e disciplinate dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 33, le attività professionali svolte.
2.    Non è consentita l'indicazione dei nome di un socio dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società ed il socio cessato o i suoi eredi, In tal caso l'utilizzazione del nome è consentita con l'indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.
Articolo 25 (Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale in forma societaria)
1.    Ogni professionista non può partecipare che ad una sola società professionale, ma può esercitare la medesima attività professionale a titolo individuale.
2.    Le incompatibilità di cui al comma 1 si applicano rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di recesso dalla società ovvero fino all'iscrizione della stessa secondo le disposizioni della presente legge.
Articolo 26 (Esclusione dalla società)
1.    Non può mantenere la qualità di socio colui che è cancellato o radiato dall'albo professionale. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.
2.    L'esclusione del socio è deliberata da almeno i due terzi degli altri soci. Ove i soci siano soltanto due, l'esclusione dei socio è accertata dai socio restante.
Articolo 27 (Incarico, prestazione professionale e responsabilità professionale)
1.    L'incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo associato come alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente in nome del professionista o dei professionisti, anche iscritti ad albi diversi, in caso di società multidisciplinari, cui sarà affidato l'incarico stesso. Il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato direttamente al professionista, lo stesso è tenuto ad informare il cliente se l'incarico t eseguito nell'ambito della società professionale.
2.    La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, o da più professionisti, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza. Nella partecipazione in gare di appalti pubblici di servizi la società è tenuta a specificare il ruolo di ciascun professionista componente.
3.    Ciascun professionista è personalmente responsabile dell' attività da lui svolta.
4.    La società è solidalmente responsabile dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell' incarico professionale.
5.    In difetto della comunicazione di cui al comma 1 per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società sono responsabili solidalmente tutti i soci.
6.    Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
7.    La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è efficace anche nei confronti dei soci, i quali possono intervenire nel giudizio e possono impugnare la sentenza.
Articolo 28 (Responsabilità disciplinare)
1.    La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione.
2.    Qualora l'infrazione disciplinare commessa dai professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla società, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.
3.    La società risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.
4.    La responsabilità disciplinare della società si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.
5.    Nel caso previsto dal comma 2, l'Ordine territoriale presso il quale è iscritta la società è competente anche per il procedimento disciplinare nei confronti del socio, benché iscritto presso altro Ordine. salvo che l'illecito disciplinare contestato al professionista riguardi un'attività non svolta nell'interesse della società.
Articolo 29 (Organi della società)
1.    L'amministrazione della società fra professionisti spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.
2.    I soci determinano nell'atto costitutivo o nello statuto le modalità di amministrazione della società.
Articolo 30 (Modifiche statutarie)
1.    Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale della società possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci, o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.
2.    In caso di cessione delle partecipazioni della società professionale ai soci è riconosciuto il diritto di prelazione, ovvero la facoltà di esprimere il gradimento all'ingresso di un nuovo socio.
3.    In caso di decesso, ovvero di esclusione di un socio, ai restanti è riconosciuto il diritto di riscatto.
Articolo 31 (Compensi, norme previdenziali e fiscali)
1.    I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2.    Se la prestazione è svolta da più soci iscritti allo stesso albo professionale, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto da! cliente; quando la prestazione richiesta debba essere svolta da professionisti iscritti ad albi diversi, alla società spetta il compenso professionale previsto da ciascun tariffario.
3.    L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.
4.    Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all'art, 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.
5.    I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi di amministrazione della società si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
6.    I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'art. 49, comma l, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.
7.    I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.
Articolo 32 (Normative applicabili e società di capitali)
1.    Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti di cui all'articolo 33 e dagli statuti sociali, sì applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo III dei titolo V del libro quinto dei codice civile.
2.    Con i regolamenti di cui all'art. 33 si possono stabilire, in deroga alle norme del presente capo, le condizioni e le modalità, nonché i requisiti soggettivi necessari per l'istituzione di società di capitali, anche multidisciplinari, per l'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto. La disciplina delle società professionali di capitale dovrà in ogni caso assicurare, a beneficio del professionista, e nell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il rispetto dei principi dell'indipendenza e dell'autonomia intellettuale nello svolgimento della prestazione professionale.
Articolo 33 (Regolamenti di attuazione)
1.    Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti specifici per ciascuna professione, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge; con gli stessi regolamenti sono dettate norme di coordinamento con la legislazione vigente ed è disposta l'abrogazione delle disposizioni anche di legge con esse incompatibili.
2.    Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e previo parere dei Consigli Nazionali, alle competenti Commissioni parlamentari che sì esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza dei parere. Il Governo, nell'emanare i regolamenti, è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.
3.    Nelle more dell'adozione dei regolamenti recanti gli ordinamenti di ciascuna professione, l'esercizio della professione è disciplinato dalla presente legge e dalle norme previgenti in quanto compatibili.
Art. 34 (Collegi professionali)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli attuali "collegi professionali".
Art. 35 (Entrata in vigore)
1.    La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservar la e di farla osservare come legge dello Stato.


ALLEGATO A

Elenco delle professioni Intellettuali che integrano funzioni pubbliche di interesse generale e concorrono alla realizzazione dì valori costituzionalmente garantiti ed alle quali, di norma, si accede previo superamento di un esame di Stato abilitante:

Agenti di Cambio;
Agrotecnici ed Agrotecnici laureati;
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
Assistenti sociali;
Attuari;
Avvocati;
Biologi;
Chimici;
Consulenti del Lavoro;
Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
Dottori Commercialisti;
Farmacisti;
Geologi;
Geometri e Geometri laureati;
Giornalisti;
Infermieri, Assistenti e Vigilatrici d'Infanzia;
Ingegneri;
Medici Chirurghi e Odontoiatri;
Medici Veterinari;
Notai;
Ostetriche;
Periti Agrari e Periti agrari laureati;
Periti Industriali;
Ragionieri e Periti Commerciali;
Psicologi;
Spedizionieri doganali;
Tecnici di Radiologia Medica.


Da: Brillante23/08/2011 11:29:25
Gia' stamattina in commissione stanno discutendo dell'accesso libero alla professione con quello che comporta(abolizione esami di stato)
Defindendo le professioni orninamentali, tra cui non essendoci riferimenti chiari nella carta costituzionale, si propende per un sicura esclusione delle libere professioni di avvocato e commercialista, caratterizzate dall'iniziativa privata.
In pratica stanno discutendo dell'abolizione degli esami di stato di queste 2 professioni. (Fonte avvocato parlamentare mio cugino, che mi ha telefonato oggi 23/8/2011 alle ore 11.22)
Penso che la direzione sia chiara.
ciao

Da: Carmine--23/08/2011 11:33:14
Bene, che bella notizia!!!!

Da: Esame-farsa23/08/2011 11:34:03
Mah, Brillante, chi sei certa di questa fonte? Per Carmine; cos'è questo che hai postato?

Da: Carmine--23/08/2011 11:34:58
Un disegno di legge che ho trovato!!!

Da: xxxx...........................................23/08/2011 11:35:13
Speriamo

Da: Esame-farsa23/08/2011 11:45:31
Brillante tienici informati....

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