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ACCESSO con esame di Stato - ACCESSO libero
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Da: dott.ssa17/08/2011 15:10:48
ahahahahahaha!!!!!

i miei pareri tesoro li leggevano al corso alla classe intera!!!!!!!!

sei tu che non sai leggere e non comprendi 3 parole lette insieme....

niki cosa ti terrorizza?

Da: dott.ssa17/08/2011 15:11:32
"è una vera raffineria"

Da: duralex  x carmine17/08/2011 15:12:07
Da: dott.ssa    17/08/2011 15.03.36

"i prof. universitari sono solo professori .... per diventare avvocati ci vuole di più!

saper scrivere un parere non è come imparare una lezione"


APPUNTO!!!


Da: dott.ssa17/08/2011 15:13:51
appunto cosa?

i professori dei corsi sono avvocati .... non certo professori universitari

Da: Carmine--17/08/2011 15:15:28
Vedi tutto al negativo, tromba un pò di più piccina mia...

Da: dott.ssa17/08/2011 15:16:56
io in negativo??? boh ....  

proprio no!

io ho passato l'esame al primo colpo e sono al settimo cielo!!!

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Da: dott.ssa17/08/2011 15:17:33
bello il "vedi tutto AL NEGATIVO"

Da: duralex  x carmine17/08/2011 15:19:21
Cosa c'entrano i professori del corso? Non mi sembra di averli citati.
Appunto nel senso che un parere scritto da un prof universitario non è detto che passi!

Da: Carmine--17/08/2011 15:19:26
Congratulazione!! Ma perchè sei ancora qui visto che è un forum per praticanti?

Da: duralex17/08/2011 15:20:54
Era per dott.ssa non per carmine...

Da: dott.ssa17/08/2011 15:21:30
scusa duralex... è che nn capivo se mi davi contro o no!

ora vado a studiare infatti!

studia per lo scritto carmine!

non si va a tentare un esame del genere! bisogna prepararsi prima

Da: Carmine--17/08/2011 15:22:22
grazie amore mio seguirò il tuo consiglio...

Da: x dott.ssa17/08/2011 15:27:58
Complimenti... sicuramente sarai una persona preparata pero' non sottovalutare la fortuna che hai avuto! Non so dove hai dato gli scritti ma posso assicurarti che, ad esempio, i compiti di Napoli non vengono letti tutti (se siamo fortunati, ne correggono la meta'). Per scrivere un buon parere, a parte ovviamente non commettere errori grammaticali, devi rispettare lo schema che insegnano nelle varie scuole (a cui ho partecipato anche io...), dopodiche' devi essere bravissimo/a per avere il 25% delle possibilita' di passare! Ripeto, almeno questo se lo scritto lo fai a Napoli, o nelle grandi citta'.
Negare questo, cara dott.sa, significa essere davvero disinformati e presuntuosi... Io lo ho superato al quarto tentativo e ti garantisco che gli scorsi anni ho fatto sicuramente meglio che a dicembre scorso! In bocca al lupo...

Da: duracel17/08/2011 15:47:58
è che dott.ssa deve sostenere l'importanza dell'esame di stato per non sottovalutare l'impresa svolta che le ha permesso di ritenersi superiore alle amiche comuni mortali che reputava superiori ma che in realtà evidentemente non valevano una cippa rispetto a lei....

Da: x dott.ssa e x duracel17/08/2011 18:26:58
Mah... preferirei non fare psicologia spicciola, magari crede sul serio al concetto di meritocrazia applicato agli scritti dell'esame! Se cosi' fosse, farebbe meglio ad essere piu' realista, per il suo bene!

Da: duralex17/08/2011 18:27:39
Guido Alpa, lettera agli Avvocati italiani
15/08/2011 - Il Presidente Alpa, con una lettera all'Avvocatura commenta la manovra introdotta con il d.p.r. 6 luglio 2011,n. 98 (convertita in legge il 15 luglio 2011,n. 111), la quale procedendo alla modifica della disciplina dell'attività legale professionale in modo non risponde alle aspettative maturate sia con riguardo all' iter, ancora in corso, della riforma della disciplina della professione forense, sia con riguardo all'iter, ancora in corso, di riforma generale delle professioni

Roma 15/8/2011.

Cari Colleghi,
il complesso iter che ha portato alla redazione e poi alla approvazione del d.p.r. 13 agosto 2011,n. 138 aveva suggerito al Consiglio di attendere la pubblicazione della versione definitiva del provvedimento prima di assumere ogni determinazione al riguardo. L'iter non è completato, dal momento che, a quanto risulta dalle notizie pubblicate anche dalla stampa, il testo dovrebbe essere modificato dalle Camere; è stato già previsto il termine per la presentazione di emendamenti. Prescindendo da valutazioni di carattere politico e da valutazioni di ordine generale sulla manovra introdotta con il d.p.r. 6 luglio 2011,n. 98 (conv. in l. 15 luglio 2011,n. 111) e dal decreto correttivo, appare evidente che le modalità con cui Governo e Parlamento hanno proceduto a modificare la disciplina dell' attività professionale non sono rispondenti alle aspettative che erano maturate sia con riguardo all' iter, ancora in corso, della riforma della disciplina della professione forense, sia con riguardo all'iter, ancora in corso, di riforma generale delle professioni, e si è consolidata la continuità di azione rispetto al decreto del 4 luglio 2006,n. 223 (con. in l. 4 agosto 2011,n. 248).

1. Da un lato, si è ritenuto di procedere alla riforma di un comparto rilevante dell'intero sistema economico - come è noto, l'attività di lavoro intellettuale indipendente esprime l' 11% del PIL - senza consultare le "parti sociali" e al di fuori di un disegno sistematico, in qualche modo realizzato dai due provvedimenti legislativi in corso di discussione in Parlamento. Dall'altro lato, per quanto ci riguarda più strettamente, si è proceduto a modificare le regole della amministrazione della giustizia e le regole della professione forense nell'ambito di provvedimenti destinati a promuovere lo sviluppo economico e a risanare la crisi dei mercati, senza connessione alcuna tra il risanamento economico e i settori di nostra competenza.
Questo modo di procedere, immettendo nel' ordinamento norme erratiche che prescindono da una coerente regolamentazione di materie così rilevanti e tecnicamente complesse , è stato più volte segnalato e criticato dal Consiglio Nazionale Forense, sia con le proprie deliberazioni, sia con i comunicati stampa e con le audizioni effettuate in Parlamento, sia nello svolgimento della sua attività istituzionale.
Nel merito, appare incomprensibile l'accanimento manifestato nei confronti delle professioni liberali e della professione forense in particolare sia da alcune parti politiche (o da frazioni di parti politiche) sia dai centri economici , sia da parte dei mass media. Al contrario, la disinformazione, collegata anche ad antichi pregiudizi, e l'indifferenza rispetto alla reale situazione sociale in cui versano i liberi professionisti , ai quali non si è riservato alcun sostengo, aiuto, incentivo, agevolazione, nonostante i gravissimi danni subiti per effetto della crisi, avrebbero dovuto suggerire l'immediata, tempestiva, consultazione di tutte le categorie investite dai due decreti di stabilizzazione, anche al fine di avviare una permanente cooperazione con i poteri pubblici tale da consentire la praticabilità delle misure escogitate e la loro sopportabilità da parte dei loro destinatari.

2. Rispetto alle versioni dei due decreti citati, succedutesi in modo convulso negli ultimi due mesi, l'attuale disciplina appare meno allarmante di quanto si potesse prevedere, e può essere migliorata : il Consiglio si adopererà perché il conseguimento degli obiettivi economici rivolti alla stabilità del mercato e alla ripresa del' economia avvenga senza lo stravolgimento dei principi (costituzionali) sui quali si fonda la nostra professionale e la nostra millenaria tradizione giuridica.
Preliminarmente occorre sollevare il dubbio che, atteso l'interesse pubblico che riveste la professione forense, i decreti attuativi si applichino tout court anche ad essa, o consentano invece l'introduzione di deroghe per l'appunto dettate dal tipo di attività svolta dagli avvocati, inerente alla difesa dei diritti fondamentali e come tale, parte essenziale dello Stato di diritto. Si tratta di un principio , e di una prospettiva complessiva, universalmente riconosciuti, non solo in sede europea (memore la Risoluzione del Parlamento europeo del 2006) , ma anche in ambito internazionale. Proprio in occasione del congresso annuale degli avvocati americani (4-8 agosto 2011) si è ribadito dall'assemblea il principio secondo il quale la professione forense deve conservare la sua indipendenza e la sua autonomia per garantire la difesa dei diritti di ogni persona, in qualsiasi contesto politico e in qualsiasi vicenda in cui tali diritti siano lesi, conculcati, calpestati.

3. Per coerenza normativa , occorre anche verificare in qual modo i due decreti siano tra loro coordinati - visto che nei testi non appaiono riferimenti di collegamento , le rispettive relazioni sono del tutto laconiche, per non dire sommarie - e siano coordinabili con i provvedimenti di riforma in itinere: se ne farà cenno tra breve, in relazione ai singoli punti che val la pena di mettere in evidenza, e fatta salva la pubblicazione di un documento più elaborato che è in corso di predisposizione da parte del' Ufficio Studi del Consiglio. Sembra che i principi in base ai quali dovrebbero essere regolati gli "ordinamenti professionali" costituiscano una sorta di guida per il futuro, che dovrebbe orientare l' Alta Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia (ex art. 29 c.5 del d.p.r. 6 luglio 2011,n. 98) avente il compito di formulare proposte in tema di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche. E sempre che questi principi siano applicabili anche alla professione forense, non c' è dubbio che i due decreti abbiano conservato il sistema ordinamentale, la cui scomparsa avrebbe comportato una assurda modificazione del' assetto delle professioni e della professione forense in particolare, in contrasto con tutti gli ordinamenti vigenti nell' Unione europea (con eccezione della Finlandia); così come si è conservata la distinzione tra attività professionale e attività d'impresa, nell'ambito della libera concorrenza: due attività, ricomprese nella definizione generica di "servizio", che hanno diverso fondamento costituzionale europeo e diversa funzione nell'ambito del sistema economico, disciplinato non solo dall'art. 41 Cost. , ma anche dagli artt. 35 ss. dedicati al lavoro, essendo quella delle professioni una attività di lavoro indipendente. Si è conservato pure l' esame di Stato, perché - sempre che la disciplina in commento sia applicabile anche agli avvocati - l'art. 33 c.5 Cost. a cui essa fa riferimento include la professione forense, per consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.
Sicché la lett.a) del c.5 dell'art. 29 del secondo decreto appare pienamente in linea con la situazione già esistente per la professione forense.
Quanto alla lett.b) riguardante l' attività formativa continua, essa è già operante nel nostro settore; la previsione di un illecito disciplinare per quanti non si uniformino ad essa è già esplicitata nelle regole del codice deontologico.
Quanto alla lett.c) concernente il tirocinio, la sua remunerazione era prevista nel testo di riforma approvato da tutte le componenti dell' Avvocatura, ma la previsione era caduta in sede di approvazione del testo al Senato; poiché qui si definisce la remunerazione come "equo compenso di natura indennitaria", spetterà al legislatore definire in modo più articolato la regolamentazione, non essendosi richiamata la disciplina dell'apprendistato.
Il tirocinio potrà essere svolto in concomitanza al corso di studio universitario. Poiché l'art. 37 c.4 del primo decreto prevede per la pratica forense la sua effettuazione presso gli uffici giudiziari, in sostituzione (complessivamente contenuta in un anno) di quella effettuata presso le Scuole di specializzazione legale e quella effettuata presso gli studi professionali e presso le Scuole forensi, il legislatore dovrà coordinare i principi contenuti nella lett.c) con le disposizioni vigenti e con quelle in itinere (con particolare riguardo alla disciplina prevista dal testo di riforma forense approvato dal Senato). A questo riguardo il Consiglio ha già manifestato le sue ferme critiche dal momento che l'effettuazione di qualsiasi attività presso di uffici giudiziari non è sostitutiva della formazione e della esperienza presso gli studi professionali e presso le Scuole forensi. Ha inoltre segnalato le difficoltà in cui si dibattono gli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza per completare il curriculum degli studi nel quinquennio, difficoltà che si aggraverebbero se agli studi e agli esami si sommasse il tirocinio.
Quanto alla lett.d), relativa al compenso del professionista, l'insistenza del Consiglio sul ripristino delle tariffe minime non è determinato da mancanza di solidarietà sociale ma dalla salvaguardia della qualità della prestazione professionale. E' tuttavia importante segnalare la consapevolezza del legislatore, il quale ha stabilito che la determinazione giudiziale dei compensi si uniformi alle tariffe professionali approvate dal Ministro della Giustizia. La trasparenza della determinazione del compenso obbedisce a principi già praticati e comunque accolti anche nel testo della riforma approvato al Senato. Il Consiglio valuterà, sulla base delle nuove disposizioni, se sarà opportuno proporre revisioni della formulazione dei criteri di determinazione delle tariffe, tenendo conto comunque del necessario loro adeguamento in ragione delle disposizioni di revisione biennale e dell' inflazione maturata nel corso del settennio dall'ultima revisione.
La lett.e) anticipa l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile auspicato da tutte le componenti del' Avvocatura e oggetto specifico di previsione nel testo di riforma forense.
La lett.f) riguardante gli organi disciplinari dovrà essere adattata alla formula contenuta nel testo di riforma. Pur conservando l'autodichìa - strenuamente difesa dal Consiglio - il secondo decreto apporta modificazioni alla composizione dei consigli di disciplina che divergono dal testo approvato al Senato, e sopratutto fa riferimento ad un Consiglio nazionale di disciplina che, eventualmente apprezzabile per le altre professioni, non è conforme al dettato costituzionale per quanto concerne il Consiglio nazionale forense. Come è noto, il Consiglio è giudice speciale, avente funzioni giurisdizionali, e quindi ogni modificazione che possa inciderne la composizione, l'elezione , le funzioni sarebbe in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale.
La lett.g) dispone che la pubblicità è libera; ripete quanto disposto dal decreto n.223 del 2006 e stabilisce nei contenuti regole già previste dal codice deontologico. In più fa riferimento - l'unico in entrambi gli interventi normativi - alle specializzazioni, materia sulla quale si prevedono norme nella legge di riforma.


4. L'Avvocatura saprà affrontare la crisi portando il suo contributo: il ceto professionale, ormai mutato profondamente rispetto a quello dal quale gli avvocati erano estratti, è stato quello più colpito perché privo di qualsiasi assistenza o previdenza che non provenga dal contributo diretto del professionista. Le nuove regole dovranno tener conto anche di questo, e le valutazioni politiche ed economiche non potranno ignorare la situazione sostanziale delle cose, non potendosi l'intervento affidare solo ad un testo formale. In questo senso il Consiglio si impegnerà, come si è impegnato per il passato, a far sì che - oltre ai sacrifici imposti ad ogni cittadino per superare la crisi - non si aggravi la situazione dell' Avvocatura, già provata dai tempi difficili in cui versava ancor prima dell' avvento della crisi globale del' economia.


A tutti il più cordiale augurio per un sereno Ferragosto, unito alla solidarietà (non di casta, ma ) di colleganza
Guido Alpa

Da: Ragionier F.17/08/2011 19:42:56
quanto livore! Secondo me questo carmine è un sagittario incattivito...Non offendere, e sii più civile.

Da: Ciclamino,17/08/2011 19:54:40
Un abbraccio virtuale a un tesoro lontano!

Da: Mah!17/08/2011 20:00:56
Anche gli astrologi...carmine, se sei sagittario fallo sapere al ragioniere, così x la prossima volta farà a meno di rompere qui.
x duralex
un sunto di questo post, ho il cervello che mi scoppia...

Da: dott.ssa17/08/2011 20:41:50
iscrivetevi all'albo domani se ci riuscite ....

riflettere ..... riflettere...... basta leggere il decreto.... c'è scritto tutto nella prima riga .....

Da: motocippetta17/08/2011 22:23:01
sono stufo di rincorrere notizie, falsi allarmi, false credenze!!!! sono stufooooo!!! non mi va più di giocare all'agente 007!!! dateci notizie fondate, una volta per tutte.

Da: Carmine--18/08/2011 10:20:14
Alpa non c'entra un tubo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    E' controparte nel giudizio.

Non lo devi ascoltare!!!

L'esame di Stato per avvocato esiste per consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.                                                                                                                                                                               
Dottrina e giurisprudenza in Italia non fanno legge.                                                                                                                    
Tutto può cambiare e deve cambiare!!!!!! Questa è l'intenzione dei nostri politici                                                                                                             
Tutte le rivoluzioni iniziano con un evento ibrido!!!
Se hai i paraocchi e consideri il diritto come la matematica l'avvocatura non fa per te!!! Tutto può cambiare!!!

Se tutto fosse così limpido come dici tu, non esisterebbero giudici d'Appello, Cassazione, Corte di Giustizia e tutti gli altri mezzi di impugnazioni che esistono in Italia e nel mondo.

Da: .a18/08/2011 12:45:26
E ANCHE PER L'ESISTENZA DI UN REGIO DECRETO, AVENTE FORZA  DI LEGGE, MODIFICATO ED INTEGRATO NEL TEMPO

Da: Anonima Bassotti18/08/2011 13:00:39
Ragazzi inutile illudersi... l'esame d'accesso non verrà tolto. Punto.
Basti pensare che in altri Paesi lo stanno introducendo!
Perdete pure tempo a credere ciò che volete, ciò che vi piacerebbe che fosse, ciò che vi da più speranze.
Fatelo se vi fa stare meglio...
ma non è la realtà
Lo supererete anche voi. Di questo sono certa.
In bocca al lupo a tutti coloro che si impegnano seriamente e con sacrificio come ho fatto e continuo a fare io.

Da: Liberissimo18/08/2011 14:45:28
x la figlia di banda Bassotti, Ti sei impegnata ma ora non hai 1 cliente, cerca di sposarti..
altrimenti resti zitella e morta di fame, saluti

Da: dott.ssa18/08/2011 14:48:51
liberissimo tu campi nella speranza che agli altri  migliori di te vada male qualcosa .....

ti confronterai con la vita e con i tuoi limiti!!!!!

noi abbiamo fatto quello che dovevamo: noi l'esame lo abbiamo passato. I clienti, quelli veri intendo (sai, senza i limiti al patrocinio e col timer di un praticante), verranno!

tu ne hai di strada ....

Da: Maschilista18/08/2011 15:03:53
Io l'esame lo ho passato ben 5 anni fa! Ti diro' un altra cosa sono prof.associato alla Federico II al Dip. di Scienze Penalistiche, sai quanti anni ho? 30, sai quante ragazze come te, vengono a propormi un pompino, per passare l'esame, io declino l'offerta e le boccio. Io scelgo le donne vere, non le vrenzole che vengono dalla monnezza come te.
Sto qua per essere il tuo incubo.. per una questione di principio, non ci guadagno nulla, ma sono le nullita' come te che devono sparire, io alle ragazze come te le metterei in una camera a gas.. tanto siete nocive alla professione.
Siete delle piccole zecche, parassite... che prendono 50 euro per una separazione. Spero che non solo resti il minimo della tariffa, ma venga aumentato di 10 volte, cosi sparite una buona volta.
Voi ragazze siete buone solo per il letto, l'avvocato e' una professione maschile, sparite esseri inferiori.

Da: duralex18/08/2011 15:06:37
Fai bene maschilista!

Da: durex18/08/2011 15:18:35
dott.ssa mi pare prenda 35 euro a botta, e' una economica, e' mezza cinese, negli orali è preparata, l'ultima volta le ho regalato altri 5 euro per il virtuosismo orale.

Da: duracel18/08/2011 15:28:05
http://www.editoria.tv/news/10463/MANOVRA-BIS-LIBERO-ACCESSO-AGLI-ORDINI-PROFESSIONALI.aspx

PROVVEDIMENTI - 18/08/2011
MANOVRA BIS: LIBERO ACCESSO AGLI ORDINI PROFESSIONALI

Il decreto legge contenente la manovra stabilisce i parametri cui gli ordini professionali dovranno attenersi per riscrivere, entro dodici mesi ("dalla data di entrata in vigore del decreto") i propri statuti. I principi fondamentali cui si ispira la legge sono libertà di impresa e garanzia della concorrenza, per questo dovranno essere rimosse tutte le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche. L'accesso alla professione dovrà essere "libero e il suo esercizio fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista".
In arrivo anche nuove norme per il tirocinio. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
Inoltre, il compenso spettante al professionista deve essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.


Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche

5. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta' di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

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