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PIETRA TOMBALE SULLA LIBERALIZZAZIONE
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Da: Luca x Sole27/08/2011 11:08:21
Sole comunque non so di dove sei, ho capito ad occhio e croce la zona dalle indicazioni che hai dato e quindi (essendoci aria buona) immagino che si mangi benissimo! Scappo ora... ciao!

Da: duralex27/08/2011 11:21:18
Buon giorno ragazzi baci

Da: Luca x duralex27/08/2011 11:33:00
Buongiorno cara... Che fai oggi?

Da: duralex27/08/2011 11:41:56
ciaooo stamattina fa meno caldo ne approfitto per studiare negli ultimi giorni sono andata a rilento :(
Dalla prossima settimana sarà peggio! Si riprende con il lavoro, ho diverse scadenze e pure qualche udienza

Da: Luca x duralex27/08/2011 11:48:35
Guarda duralex, per lo scritto non vale la pena studiare piu' di tanto... perche' puo' uscire qualsiasi istituto nelle tracce! Leggi piuttosto qualche parere...

Da: duralex27/08/2011 11:57:03
Si infatti...
chiedo a chi ne sa più di me: "al giudizio di merito ex art. 669 octies cpc si applica la mediazione?", trattasi di un sequestro.

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Da: Luca x duralex27/08/2011 11:59:23
Sono penalista duralex... :) chiedimi qualcosa di penale e ti aiuto volentieri...

Da: duralex27/08/2011 12:02:11
Bene, io in penale scarseggio ahahaahah    approfitterò allora

Da: Luca x duralex27/08/2011 12:06:07
Ma la domanda di prima si riferiva alla conciliazione obbligatoria? Ho seguito due corsi on line (i crediti formativi) e ad occhio e croce direi che applicandosi solo alla responsabilita' contrattuale per l'istruzione della causa, il sequestro e la fase esecutiva ne sono fuori... Ma posso aver detto tranquillamente una stupidaggine... :)

Da: duralex27/08/2011 12:08:23
Il sequestro senza dubbio è fuori, ma il successivo giudizio di merito? La controversia verte sulla proprietà

Da: Luca x duralex27/08/2011 12:41:10
Direi che se la proprieta' derivi da un contratto di compravendita ed il contenzioso verte su tale negozio giuridico allora la risposta dovrebbe essere si... Diversamente, in caso di successione, usucapione (ipotesi veramente solo di scuola) ecc. ecc. allora non e' necessaria. Vorrei tanto conoscere il pensiero di un civilista pero'... imparerei qualcosa di nuovo!

Da: sol levante27/08/2011 12:45:08
ciao duralex ho trovato un libro per pareri motivati  civili  e penali ,simone una guida ed.2011 l'ho ordinato stamattina te lo consiglio ma tu dove vivi???che atto hai fatto allo scritto??un bacio
Ciao Luca eccomi qua ho un minutiino libero, mio marito dice ma stai semre sul forum!!!pensa a male !!!!scherzo baci

Da: sol levante27/08/2011 12:48:11
duralex per i codici idee chiare ???io sto pensando ai giuffrè ma devo comprarli nuovi oppure mi riporto i simone 2010 con l'agenda aggiornata tu che dici??

Da: Luca x sole27/08/2011 12:48:21
Ciao Sole, hai letto la domanda di duralex? Io ho provato rispondere... pero' se tu sei civilista mi aiuti?

Da: duralex27/08/2011 12:50:29
Secondo me il giudizio di merito deve essere iniziato entro il termine perentorio e la mediazione andrebbe tentata dopo.

Da: sol levante27/08/2011 12:52:07
IO civilista caro no ho fatto pratica penale ecivile ma sono più dotta in penale non so può vedere duralex on line ci sono siti ad hoc come altalex  baci !

Da: sol levante27/08/2011 12:53:13
Scusami duralex un codice commentato  di procedura può aiutarti ?

Da: duralex27/08/2011 12:58:59
Ci ragiono sopra...non credo, la mediazione obbligtoria è stata introdotta l'anno scorso...

Da: Manovra, il Cnf su tirocinio ed esame di Stato27/08/2011 12:59:33
Roma 26/8/2011. La proposta di anticipare il tirocinio professionale all'interno dei corsi di laurea e la identificazione dell'esame di stato con l'esame di laurea è disastrosa, populistica e velleitaria. Ignora che oggi gli studenti riescono con fatica a completare il curriculum degli studi nei tempi stabiliti, e che molti , non riuscendo nell'intanto, debbono iscriversi fuori corso per incapacità di sostenere gli esami alle scadenze previste. Solo chi non conosce il declino degli studi universitari e la reale situazione in cui versano studenti e professori può lanciare proposte così balzane.Il tirocinio è una cosa seria,non un semplice adempimento formale che si può effettuare mentre le forze dovrebbero essere concentrate sugli esami finali e sulla redazione della tesi che sarà discussa dinanzi alla commissione. L'esame di laurea conferisce un titolo che può dare accesso a molti impieghi, e non tutti gli studenti si avviano alle professioni, preferendo un rapporto di lavoro subordinato oppure l'esercizio di una attività d'impresa. Il tirocinio post lauream serve ad acquisire ulteriori conoscenze specifiche e ad effettuare quella esperienza pratica che l'Università non ha potuto fornire. Chi si preparare per entrare nel mondo professionale deve sapere che il tirocinio è l'anticamera di una attività seria, difficile, e che può causare danni gravi ai clienti, se la preparazione non è adeguata. Confondere l'esame di laurea con l'esame di Stato è anche un errore giuridico: si tratta di due valutazioni diverse, con contenuti e finalità diverse. E poi finiamola con l'inserimento di norme balzane nel testo di una manovra che pone già tanti problemi sociali, politici ed economici, e che ha lo scopo di dare un futuro al Paese piuttosto che riformare il corso degli studi. Anche l'Università è una cosa seria, e no si possono acchiappare le idee come le farfalle e distruggere, senza competenza, un patrimonio che abbiamo accumulato con fatica.

Da: sol levante27/08/2011 13:07:03
Per scrupolo duralex ho fatto una ricerca on line secondo  i termini  da te dettivedi al sole 24 ore diritto un pò!!!!!devi porre la domanda ed avrai varie souluzioni prova un pò

Da: sol levante27/08/2011 13:07:44
giudizio dimerito ex 669 ccp e mediazione e trovi prova !

Da: dott.ssa27/08/2011 13:09:33
io sono figlia unica...

ho sempre voluto essere unica in effetti!!

penso che non sopporterei mia sorella..... no!

invece ho sempre desiderato un fratello più grande ....

Da: x dott.ssa27/08/2011 13:10:50
perchè sei viziata

Da: dott.ssa27/08/2011 13:12:16
sì! e allora?????? fortunata me che sono viziata dalle persone che mi vogliono bene! chi non lo è???

ah, belli i commenti dispregiativi anonimi .... pusillanime!

Da: lupus in fabula27/08/2011 13:14:24
Cresci dottoressa è ora!!

Da: Sol levante27/08/2011 13:17:21
Dotty ciao lascia stare gli anonimi e pensa a noi mi dici come sei di persona mi piacerebbe sapere così mi voglio immaginare quando vi parlo come  siete come facebbok ma descritto da noi vi va ???duralex tu come sei???? Luca ??sono curiosa !

Da: Sol levante27/08/2011 13:18:17
Riconosco che è una cretinata però vi voglio vedere virtualmente !

Da: duralex27/08/2011 13:44:02
COMUNICATO STAMPA
Manovra, Guido Alpa replica alle osservazioni dell'Autorità Garante della concorrenza
AS864- Disegno di legge AS 2887 di conversione del Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138
recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo"
Roma 27/8/2011.
A S.E. il Presidente del Senato
a S.E.il Presidente della Camera
a S.E. il Presidente del Consiglio dei Ministri
Eccellenze,
nell'esercizio dei poteri assegnati al Consiglio nazionale forense dalla legge professionale forense
mi permetto di sottoporre alla Loro attenzione alcune considerazioni sollecitate dalla lettera a Loro
inviata ieri dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ciò al fine di precisare alcune
osservazioni contenute nella lettera, che meritano di essere lette nella prospettiva, più ampia,
onnicomprensiva, e quindi più corretta, della disciplina delle professioni intellettuali, e in
particolare della professione forense.
La lettera incentra le sue osservazioni sulla opportunità della scelta legislativa di inserire nel
provvedimento sulla manovra regole dirette a migliorare la libertà di impresa e di iniziativa
economica , con particolare riguardo ai servizi privati e pubblici. Quanto ai servizi privati,
l'Autorità include tra essi le attività professionali, e lamenta l'esistenza di "ingiustificate protezioni
corporative" che si tradurrebbero in limiti alla concorrenza , alla crescita e allo sviluppo. Giustifica
in questo modo il suo intervento, ricorrendo ad alcune semplificazioni che è d'uopo mettere in
evidenza.
Occorre perciò richiamare la Loro attenzione su alcuni aspetti che la lettera volutamente ignora
forse per rendere più persuasive le sue sollecitazioni.
Le professioni intellettuali sono bensì considerate servizi privati dalle direttive comunitarie, ma ciò
non significa che esse siano equiparabili all'attività d'impresa, né che, trattandosi di attività di lavoro
indipendente, esse siano ascrivibili all'area di applicazione dell'art.41 Cost., dovendosi invece esse
ascritte all'ambito di operatività delle regole costituzionali sul lavoro (art.1,4,36 ss. Cost.).
La lettera dimentica di sottolineare che la stessa Carta dei diritti fondamentali del' Unione europea
distingue tra attività di lavoro e attività d'impresa, e che quindi le direttive comunitarie debbono
essere lette alla luce della superiore normativa di livello costituzionale, tenendo conto di questo
criterio interpretativo che impedisce l'estensione tout court di tutte le regole riguardanti i servizi
anche alle attività professionali, o,se del caso, adattandole alla particolare natura che queste attività
rivestono, essendo richiesta per esse una particolare competenza, a fine di tutela degli interessi
pubblici e dei singoli cittadini, come è evidente per lo svolgimento delle attività dirette a tutelare gli
interessi costituzionalmente garantiti, come il diritto di difesa e i diritti in generale per l'attività
forense o la salute come per le attività sanitarie.
La lettera dimentica che tra le direttive che riguardano le professioni vi sono quelle inerenti la
libertà di stabilimento,l'attività di esercizio, le qualifiche professionali: tutte direttive che non
"liberalizzano" le professioni e la professione forense in particolare, ma introducono alcuni principi
comuni conservando tuttavia l'impianto, la disciplina e i valori che sono previsti dagli ordinamenti
di ciascuno Stato Membro in questa materia.
Tali direttive cercano di bilanciare le esigenze del mercato con le esigenze dei diritti dei cittadini,
nella consapevolezza che non ogni limite deve considerarsi un ostacolo al mercato ma che al
mercato si possono imporre regole che consentono di richiedere requisiti e controlli a chi esercita
determinate attività producendole con l'intelletto e non con con apparati industriali, sempre al fine
di proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini diversi da quelli squisitamente economici.
La lettera dimentica ancora che la categoria dei servizi non è monolitica: in particolare lo ricorda la
Raccomandazione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006, ove si precisa che la disciplina del
libero mercato non può incidere sui valori essenziali della professione forense, a cui si riconosce il
ruolo fondamentale di assicurare la difesa dei diritti e quindi di essere costitutiva dello Stato di
diritto. In tal modo si riconosce la possibilità, in ragione dell'interesse pubblico, di assegnare alle
professioni e in particolare alla professione forense una disciplina appropriata e non confondibile
con quella dei servizi in generale.
Sorvolando quindi su queste distinzioni, e non tenendo conto neppure della giurisprudenza
comunitaria che ha legittimato con tante decisioni le regole dell'ordinamento italiano in tema di
tariffe professionali, la lettera dedica molto spazio delle sue osservazioni alla storia recente, al
decreto legge del 4 luglio 2006,n. 223 (salutato a suo tempo con grande plauso da parte della stessa
Autorità) e alle ragioni che avevano suggerito al legislatore dell'epoca di sopprimere le regole sulla
vincolatività delle tariffe.
Non si debbono seguire le eccessive semplificazioni che la lettera suasivamente introduce nelle sue
argomentazioni , peraltro così spontaneamente offerte alle Loro Eccellenze: la soppressione della
vincolatività si è risolta nel peggioramento della situazione che si voleva invece migliorare, cioè la
situazione dei consumatori (che peraltro l'Autorità dovrebbe istituzionalmente tutelare) e
nell'agevolazione di quanti invece hanno saputo abusare del loro potere contrattuale per imporre
compensi irrisori, deprimenti della qualità dell'attività svolta dai professionisti. Si aggiunga che il
testo del decreto oggi alla attenzione del Parlamento non ripara affatto i mali del decreto del 2006 ,
perché non ripristina la vincolatività delle tariffe, non ripristina il divieto del patto di quota lite , ma
si limita a conservarle soltanto come indice di riferimento. Le parti ben possono derogarvi, come
aveva già previsto il decreto del 2006 e come ribadisce il decreto attuale.
Non si dovrebbe ignorare - né sottacere - che le tariffe di riferimento costituiscono una garanzia per
i clienti e un indice di valutazione che il giudice ha a disposizione nel momento in cui è chiamato a
liquidare il compenso del professionista. Esse innanzitutto operano in modo egalitario, poi
escludono la discrezionalità eccessiva, e in ogni caso implicano una valutazione del pubblico
interesse - proprio quell'interesse di cui si fa scudo l'Autorità per argomentare in senso contrario -
valutazione che è riservata non all'Autorità di Garanzia della Concorrenza , bensì al Ministro della
Giustizia.
L'Autorità , indipendente politicamente e tecnicamente, si è voluta occupare di materie che sono di
competenza del Ministro della Giustizia, al quale la legge riserva ogni decisione in materia di
professioni civili e di tariffe professionali.
L'Autorità si è voluta occupare anche di materie di competenza del Ministro della Istruzione e dell'
Università, prodigando suggerimenti sul tirocinio anticipato.
E neppure si è fatta scrupolo di dare direttive sulla disciplina degli Ordini, dei percorsi formativi e
persino dei procedimenti disciplinari, ignorando ancora una volta che la materia è oggetto - in linea
generale - del provvedimento in discussione alla Camera sulla disciplina delle professioni e del
provvedimento approvato dal Senato ed ora alla Camera sul riordino della professione forense. La
lettera imputa poi agli Ordini di riservare a sé i corsi di formazione professionale a cui riconosce i
crediti, quasi che gli Ordini volessero monopolizzare il mercato, ma la realtà è tutt'altra : al
contrario di quanto loro imputato, gli Ordini consentono che i corsi di formazione siano svolti da
qualsiasi soggetto che offra affidamento di qualità del servizio, da associazioni professionali e da
singoli privati; gli Ordini offrono corsi a titolo gratuito o chiedendo solo il rimborso spese, per
agevolare gli iscritti e consentire loro di mantenersi in costante aggiornamento, come è richiesto
dalla diligenza professionale e dal codice di deontologia professionale.
La lettera ignora - volutamente - che in ogni Paese la professione forense ha le sue proprie regole;
che l'incisione di membri esterni nei consigli di disciplina, introdotta dalla riforma inglese, ha dato
esiti negativi, essendo solo una scelta di facciata ma non incidendo affatto - per carenza di
competenze degli esterni - sulle decisioni disciplinari.
Corre l'obbligo di segnalare anche che non tutte le professioni nel nostro ordinamento hanno le
medesime regole in materia e che il Consiglio nazionale forense è organo di giurisdizione speciale,
costituzionalmente tutelato, riconosciuto come tale da una consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale e della Corte Suprema di Cassazione, e come tale non può essere modificato nella sua
composizione e nelle sue funzioni con provvedimenti contenuti nella manovra finanziaria .
La sollecitudine con cui l' Autorità ha voluto interferire nell'attività parlamentare, senza esserne
richiesta esplicitamente, esorbitando dalle competenze proprie per assumere posizioni in materia di
disciplina delle professioni, dell'Università, dei procedimento disciplinari non deve quindi fuorviare
le Loro Eccellenze da una valutazione serena, bilanciata, obiettiva della situazione e sopratutto
dall'assumere iniziative che siano conformi con la disciplina comunitaria interpretata correttamente.
Altrimenti si tratterebbe di assumere provvedimenti punitivi, dannosi non soltanto politicamente,
ma economicamente e socialmente: e sopratutto distonici rispetto al diritto costituzionale, al diritto
comunitario e ai modelli degli altri Paesi dell' Unione europea.
Il Consiglio Nazionale Forense nutre fiducia nelle Loro Eccellenze ed è a disposizione per illustrare
in modo approfondito tutte le questioni sopra accennate con i necessari riferimenti normativi e
giurisprudenziali che in queste brevi note sarebbero stati superflui.
Con osservanza
Il Presidente
Guido Alpa

Da: dott.ssa27/08/2011 13:50:41
VI premetto innanzitutto che duralex carmine e compagnia continuano ad usare nei miei confronti espressioni altamente offensive in altre stanze!!

andate a leggere e vi renderete conto!

scrivono in forma anonima ma li ho individuati ormai da giorni .....

vi consiglio di non intrattenervi troppo con gente che fa sfoggio di cotanta classe!!!!

Da: duralex27/08/2011 13:55:34
A dottoressa... MA CHI TI SI FILA!
Qualche scemo che crede a quello che scrivi, certo non io!!

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