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Concorso a 40 posti di Dirigente di II fascia al Ministero della Giustizia
14151 messaggi, letto 369314 volte

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Da: papa27/03/2008 19:40:26
La media è comunque di 1 su 40 concorrenti (AMMESSO CHE COPRANO TUTTI I POSTI). Purtroppo non mi sembra poco!!
Rispondi

Da: alter ego27/03/2008 20:56:05
x papa..condivido le tue perplessità...ma stanno andando avanti celermente nelle correzioni....piuttosto...qualcuno conosce la nuova composizione della commissione?...ho sentito dire di parecchie dimissioni..
Rispondi

Da: alex30/03/2008 10:10:10
sentenza che indica le linee fobdametali della responsabilita' dirigenziale.

Sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte,

n. 1192/EL/2000 del 13 aprile 2000



(La responsabilità dirigenziale è autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità dei dipendenti pubblici. Mentre la responsabilità amministrativa presuppone un comportamento colposo o doloso che si discosti dalle regole giuridiche di comportamento del dipendente, la responsabilità dirigenziale non sorge dalla violazione di regole di comportamento ma si ricollega ai risultati prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto)



(Omissis)



FATTO


Con la determinazione dirigenziale prot. 705/97/55 del 13 dicembre 1997 il Dirigente del Comune di Torino, Arch. G. D., ha disposto l'affidamento alla ditta B., per un importo di lire 61.200.000 più I.V.A., per un totale di lire 73.440.000 (I.V.A. pari a lire 12.240.000) dell'allestimento di un automezzo FIAT Scudo Vetrato a uso di stazione di rilevamento dati e mappatura termica delle strade della città.

La predetta spesa è stata imputata al codice d'intervento 1080103 del bilancio 1997, cap. 62100, art. 11, viabilità invernale.

La liquidazione della spesa è stata, invece, disposta il 22 luglio 1998 con la determinazione prot. 572/55/98, sempre a firma dell'arch. G. D..

La spesa in parola è stata segnalata alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte dal Comune di Torino, al fine di verificare la sussistenza di un presunto danno erariale al predetto Ente locale, con una prima comunicazione prot. 553/98/S.G. del 10 settembre 1998 seguita da un ulteriore specifica del 20 aprile 1999, prot. 2326.

Il predetto Ufficio requirente, dai documenti esaminati, ha dedotto che la spesa effettuata non ha avuto alcuna pratica utilità per l'amministrazione, salvo l'uso di un computer adoperato dal Settore servizi generali meccanizzati, con la conseguenza che l'acquisto dell'allestimento per l'automezzo di cui sopra si è rivelato, quindi, inutile e non ragionevole e portato avanti al di fuori di una concreta possibilità di realizzazione della c.d. mappatura termica.

Dalle modalità in cui si è svolta la vicenda la Procura regionale ha ravvisato pertanto evidenti profili di responsabilità amministrativa a carico del Dirigente comunale di cui sopra, il quale era in servizio presso l'Ente pubblico all'epoca dei fatti.

Dall'irrealizzabilità del progetto, da cui consegue l'inutilità della spesa, la Procura deduce il fatto che il comportamento del Dirigente in parola si presenti irragionevole e deviante dai principi di una sana gestione di risorse finanziarie pubbliche, in quanto si è proceduto all'acquisto avventato di un allestimento sofisticato e assai costoso per un automezzo, senza aver preventivamente valutato la fattibilità concreta del progetto.

Tale comportamento sarebbe, dunque, connotato dalla colpa grave, perché l'Arch. D. avrebbe fatto acquisire il suddetto allestimento per un automezzo che è rimasto privo di utilità per il concreto perseguimento degli scopi dell'Ente.

Ulteriore elemento di responsabilità è ravvisato, poi, dalla Procura nell'inevitabile non uso dell'automezzo - così come attualmente allestito - che, a tutt'oggi, si trova nelle medesime condizioni presenti al momento dell'acquisto dell'allestimento, così come si evince dalla comunicazione del 20 aprile 1999, contenente la relazione del servizio tecnico centrale prot. 338 del 19.4.1999, trasmessa al predetto Ufficio di Procura da parte del Sindaco della
Città.

In relazione a quanto sopra descritto, il citato Ufficio requirente, ravvisata lâesistenza di profili di responsabilità a carico del predetto Dirigente pubblico, ha emesso nei suoi confronti lâinvito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19, notificato al medesimo in data 27.05.1999.

Entro il termine fissato nellâinvito il presunto responsabile ha fatto pervenire deduzioni scritte con allegazioni di documenti ed ha chiesto di essere ascoltato personalmente.

Nelle deduzioni scritte l'odierno convenuto sostiene, come di seguito riassunto, che nell'atto di indirizzo politico, di cui alla delibera di giunta del 14.6.1994 (riferimento meccanografico 94 04564/55), proposta congiuntamente dagli Assessori Ferrero e Donna, si trattava specificatamente del servizio di viabilità invernale e si individuava un progetto organizzativo dove andava privilegiata l'innovazione del parco macchine, l'ampliamento della rete di rilevamento dei dati meteorologici e la prospettiva dell'acquisizione di una qualificazione tecnica e logistica.

Tale delibera si poneva, dunque, per l'arch. D. come un atto di indiscutibile indirizzo politico al quale andava correlato il dovere di realizzazione da parte del Dirigente medesimo.

Rammenta, poi, il presunto responsabile che, con la successiva delibera di giunta (proposta dall'Ass. Vernetti) del 18.10.1994 (riferimento mecc. 94 07094/55) relativa all'indizione di appalto concorso per l'acquisto di attrezzature per la viabilità invernale, si poneva attenzione alle dotazioni richieste per gli spandisale, dove veniva posto in rilievo il sistema elettronico che doveva essere collegato a un complesso sistema tecnico di rilevazione dati, ivi compreso un sistema radio altamente specializzato.

L'arch. D. sostiene, inoltre, nelle proprie memorie, che egli ha diretto un settore critico e scomodo con il raggiungimento di risultati unanimemente riconosciuti e apprezzati da tutti in materia di ambiente, sicurezza della circolazione e incolumità dei cittadini.

Nell'ambito di tale cornice l'arch. D. ha fatto rientrare la mappatura termica delle strade della città, e, dunque, un automezzo allestito a uso stazione di rilevamento avrebbe garantito rilevazioni tempestive, complete e affidabili, oltreché economicamente più convenienti.

Il presunto responsabile ha poi sostenuto di aver sempre notiziato gli organi politici dell'amministrazione comunale con particolare riferimento al promemoria diretto all'assessore Corsico, il quale ebbe a porre un'indicazione di consenso al progetto di mappatura termica (cfr. doc. n. 3 depositato dal D. con le memorie difensive).

In altro promemoria, indirizzato dall'arch. D. all'assessore Vernetti, si parla compiutamente del progetto di mappatura termica, il quale una volta ultimato avrebbe consentito di erogare il servizio anche ad altre amministrazioni e, con l'individuazione di un quarto partner, si sarebbe potuto anche accedere a finanziamenti comunitari.

Sulla base di questa impostazione e, in seguito alle comunicazioni indirizzate agli Assessori competenti, è intervenuta la determinazione dirigenziale di affidamento, tramite trattativa privata, alla ditta Barbieri s.n.c. per l'allestimento di un automezzo necessario per la mappatura termica.

Nel preambolo della determinazione si parla poi della collaborazione con l'ISMES che avrebbe apportato la necessaria componentistica di software ed hardware.

Sulla base di ciò il presunto responsabile ritiene infondata la relazione che l'amministrazione comunale ha trasmesso, a firma del segretario generale dott. Incandela, allâ Ufficio della Procura procedente, tenendo conto che la relazione non è stata realizzata in contraddittorio, giacché il D., per altre vicende, si trovava ristretto agli arresti domiciliari e, quindi, senza la possibilità di fornire la spiegazione del proprio operato.

Conseguentemente il presunto responsabile, nelle deduzioni presentate alla Procura regionale, contesta anche l'azione dell'amministrazione di appartenenza che gli manifestò l'intenzione di revoca dell'incarico dirigenziale proprio sulla base del progetto di mappatura termica e, dunque, in base alla verifica condotta durante il periodo in cui il D. era agli arresti domiciliari presso la propria casa.

In questo senso il presunto responsabile ha ulteriormente evidenziato alcune critiche circa l'impostazione seguita dall'amministrazione nel verificare l'operato del dirigente (cfr. pag. 7, punti a e b delle memorie difensive).

Su questa linea difensiva l'arch. D. rimarca, poi, che l'amministrazione comunale di Torino pur avendo ricevuto le proprie controdeduzioni, queste non sono state minimamente riportate nelle segnalazioni trasmesse alla Procura della C.d.C..

Lo stesso presunto responsabile, pur avendo illustrato formalmente all'intera civica amministrazione il predetto progetto, ha potuto notare che di tutto ciò nulla è stato portato a conoscenza dell'Ufficio di Procura.

Tutto ciò dimostra, secondo il D., che la determinazione di affidamento dell'allestimento rientrava nelle prerogative dirigenziali ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti.

Evidenzia poi l'arch. D. che il progetto in parola avrebbe dovuto avvalersi della possibile collaborazione dell'ISMES (società appartenente al gruppo ENEL) per la fornitura di un sistema integrato di hardware e software.

Sostiene poi il presunto responsabile che il completamento del progetto non ha avuto attuazione presumibilmente anche a seguito delle vicende giudiziarie in cui egli è incorso (cfr. relazione dell'ing. Fiorio citata a pag. 11 delle memorie difensive); conseguentemente, l'assenza di pratica utilità del progetto è un mero dato contingente collegato ad altri eventi successivi (le vicende giudiziarie dell'arch. D.) che, per il presunto responsabile, non sono tali da fondare un responsabilità amministrativa.

Sulla base di quanto sopra l'arch. D. ha chiesto l'archiviazione del procedimento ritenendo che la predetta spesa non può essere veduta isolatamente, tenendo conto del fatto che la mancata realizzabilità della medesima è dovuta a fattori successivi indipendenti dalla volontà del Dirigente stesso.

Ascoltato, poi, il D. il giorno 22 settembre u.s. in sede di audizione personale con l'assistenza dell'Avv. Giuseppe Angelino del foro di Torino, lo stesso ha ribadito quanto già sostenuto nelle memorie difensive illustrando, ancora, la bontà del progetto e allegando un ulteriore documento (lett. prot. STA/dm/ 1232 del 27.2.1997) pervenuta all'amministrazione da parte dell'ISMES, dove la medesima società auspica di poter partecipare al progetto di mappatura termica delle strade della città a rischio per la circolazione invernale.

Con l'occasione il presunto responsabile ha ribadito nuovamente che con il predetto progetto potevano acquisirsi finanziamenti comunitari e, a tal proposito, vi erano contatti avviati per le vie brevi con altri soggetti stranieri (francesi, spagnoli e portoghesi) interessati a tale ipotesi; il predetto progetto, a quel che risulta all'arch. D., sembra sia stato realizzato nelle sole autostrade francesi e nel sistema viario di Chicago.

Ritenendo la Procura procedente insufficienti le suesposte considerazioni, la stessa emetteva atto di citazione in giudizio datato 14 ottobre 1999, con il quale veniva richiesta la condanna dellâarch. D. al risarcimento, nei confronti dellâErario della somma di £ 49.800.000 (danno effettivo di £ 61.200.000, cui vanno sottratte £ 11.400.000 relative al costo del personal computer utilizzato), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Successivamente, con atto di costituzione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 1° febbraio 2000, il Comune di Torino, nella persona del Sindaco pro tempore si è costituito in giudizio ai sensi dellâart. 105, II comma c.p.c. chiedendo la condanna dellâodierno convenuto al pagamento a favore dellâErario della stessa somma individuata dalla Procura regionale

In occasione dellâodierna udienza le parti hanno sostanzialmente confermato gli atti scritti.



Considerato in

DIRITTO


Ciò che questo Giudice è chiamato a valutare risiede principalmente nella contestazione di fondo mossa dalla Procura Regionale la quale, indipendentemente dalla bontà del progetto, mette in rilievo un'azione amministrativa improntata ad una certa imprudenza e imperizia legate alla circostanza relativa alla convinzione dell'arch. D. di una facile realizzabilità dell'intero progetto, quando invece questo, per poter essere realizzato, avrebbe richiesto, sempre secondo la Procura, un diverso e maggiormente ponderato comportamento amministrativo in ragione dellâacclarata complessità del progetto stesso.

Prima di entrare nel merito, peraltro, e con riferimento allâatto di costituzione in giudizio depositato dal Comune di Torino, si deve ricordare che va riconosciuto diritto di ingresso nel giudizio amministrativo-contabile allâintervento âad adiuvandumâ, ai sensi dellâart. 105 c.p.c., ove esso sia diretto a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, senza introdurre domande nuove od ampliare il âthema decidendumâ, sempreché possa essere riconosciuto lâinteresse concreto dellâinterveniente, meritevole di protezione giuridica ed autonomo rispetto a quello che si fa valere in via principale ed in cui favore è attuato lâintervento (inter alia Corte Conti, Sez.II, 2.9.98, n. 191).

Pertanto nel caso dellâintervento del Comune nel presente giudizio, da considerarsi, in assenza di domande nuove (che ne avrebbero determinato lâinammissibilità nel giudizio di responsabilità amministrativa), quale intervento adesivo dipendente (art. 105, II comma c.p.c.), la posizione del terzo (il Comune) è solo quella di interlocutore, per sostenere le ragioni di una delle parti (il P.M., unico ed esclusivo legittimato attivo) nella causa pendente tra le parti originarie, la quale, anche dopo lâintervento rimane lâunica controversia del processo (inter alia Cassazione civile 6 aprile 1977, n. 1306).

Quindi, nel respingere lâeccezione formulata dalla difesa del D., va dichiarato ammissibile, nei predetti sensi, lâintervento del Comune di Torino nel presente giudizio.

Nel merito, va innanzitutto premesso che lâatto di indirizzo politico dal quale, secondo lâarch. D., sarebbe disceso lâobbligo di realizzazione del progetto in parola è la delibera di G.C. n. 94 04564/55 del 14 giugno 1994 (versato in atti dal convenuto) dove si parlava di un ampliamento della rete di rilevamento dei dati meteorologici con la prospettiva dellâacquisizione di una qualificazione tecnica e logistica.

Alla predetta delibera, ha fatto poi seguito la n. 94 07094/55 del 18 ottobre 1994, dove la G.C. delibera di approvare la spesa per la fornitura di n. 15 autocarri 4x4 dotati di apparecchiature ad alta tecnologia per lo sgombero di neve.

In tale contesto lâarch. D. ha ritenuto di poter inserire, come evidenziato in narrativa, anche il progetto di mappatura termica delle strade della città.

Appare evidente che la fattispecie in cui si è mosso il convenuto è oggi disciplinata dalla nuova normativa che regola il nuovo sistema di responsabilità della dirigenza pubblica (o âprivatizzataâ), con la conseguente separazione di compiti e ruoli tra vertice politico e vertice amministrativo, e relativo, totale affidamento alla dirigenza medesima dell'attività di gestione da porre in essere ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati dai vertici politici, ma soprattutto degli interessi pubblici alla cui tutela lâAutorità amministrativa stessa è preposta (cfr. D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche e legge n. 142/1990).

Il responsabile del livello gestionale per poter realizzare al meglio l'interesse pubblico generale, oltre che operare nel rispetto del principio di legalità, buon'amministrazione e imparzialità deve assicurare alla sua funzione il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, speditezza, economicità, pubblicità e trasparenza, criteri quest'ultimi normativizzati dall'ormai nota legge sul procedimento n. 241 del 1990 (art. 1).

Il dirigente deve, dunque, essere in grado di saper utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali nel rispetto delle regole cui è improntata l'azione della p.a., dove certamente il momento dell'efficienza non deve essere dissociato da quello della legalità/garanzia (criterio quest'ultimo posto a tutela della collettività amministrata).

Nella separazione dei ruoli, uno politico â" di indirizzo â" lâaltro amministrativo â" di gestione â" si cerca, in sostanza, di unire la stabilità del rapporto fondato, da una parte, su responsabilità politica censurabile âin sede elettorale e di gestione del consensoâ per lâelezione diretta dellâorgano di vertice dellâapparato amministrativo (questo titolare alla determinazione degli obiettivi, dei programmi e alla verifica del risultato), dallâaltra parte, sulla responsabilità dirigenziale esecutrice dei programmi ed artefice degli strumenti per il raggiungimento dei risultati censurabile nel potere di nomina, conferma e revoca insito nella scelta fiduciaria della dirigenza.

Lâassetto istituzionale trova in questo rapporto le diverse relazioni dellâagire politico-amministrativo e la forma che esso assume delimita lâorientamento di un sistema normativo che riflette costantemente la supremazia di uno dei due soggetti (o il potere politico o la burocrazia).

Se quindi lo schema vede il ministro (a livello centrale) e il sindaco (a livello locale) come âcernieraâ di questo sistema di unità-distinzione, lâidea che se ne trae è quella della stretta continuità fra attività politica ed attività amministrativa e dellâesigenza di mantenere questâultima nellâalveolo degli indirizzi politici, ma anche quella di garantire la legalità e lâimparzialità dellâattività amministrativa difendendola dalle influenze della (cattiva) politica.

Ora, a fronte di un potere di gestione, affidato alla dirigenza per poter realizzare quanto prefissato dall'organo di vertice politico, si contrappone una maggiore responsabilizzazione del personale burocratico posto all'apice dell'organizzazione pubblica, con la conseguenza che questo, nel realizzare gli obiettivi e, al fine di non disperdere inutilmente risorse finanziarie pubbliche (con conseguente danno all'Erario), deve perseguire una sana
gestione in grado di tradurre nella concreta realtà le direttive impartite dal vertice politico.

Ma ciò che deve poter risultare chiaro da tutto questo discorso è che la responsabilità dirigenziale per i risultati è autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici e, quindi, anche sui dirigenti.

In particolare, va marcata la distinzione rispetto alla responsabilità amministrativa. Questâultima presuppone un comportamento che si discosta dalle regole giuridiche che presiedono alla attività del dipendente. Inoltre, si tratta di responsabilità per colpa (o per dolo). La responsabilità dirigenziale, invece, non sorge dalla violazione di canoni normativi di comportamento ed, anzi, trascende il comportamento personale del dipendente: essa si ricollega ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto ed implica, in caso di giudizio negativo, più che una colpa del dirigente, la sua inidoneità alla funzione.

Orbene e tornando alla fattispecie di causa, se il progetto in parola, per come è stato perseguito, non appare essere stato in grado di poter avere una concreta realizzazione, ciò che è necessario stabilire risiede essenzialmente nel fatto se ciò è avvenuto per un comportamento contrario alle regole giuridiche di settore quanto piuttosto in relazione ad altri fattori, ivi compresa la casistica propria della responsabilità dirigenziale, che, peraltro, in questa sede appare irrilevante ove non sfoci, nella sua autonomia, in elementi coincidenti con quelli propri della responsabilità amministrativa.

Contesta la Procura regionale che, sulla base della documentazione acquisita, ivi compresa quella esibita dal D., si evince una direttiva politica che parla di un generico incarico di riorganizzazione del servizio di viabilità invernale, non emergendo in alcun modo da tale provvedimento unâautorizzazione di spesa specifica per la mappatura termica delle strade della città, giacché la delibera in parola approva un progetto per lâacquisto di 15 autocarri 4x4 dotati di apparecchiature ad alta tecnologia per lo sgombero neve (si veda in ogni caso la delibera n. 94 07094/55 del 18.10.1994 depositata dal convenuto con le proprie memorie).

Sottolinea ancora lâOrgano requirente che lâatto di indirizzo politico non può essere del tutto sostituito dal promemoria che lâarch. D. ha predisposto per lâassessore Corsico (con lâapposizione di un segno di assenso da parte di questâultimo), perché, un progetto tecnologicamente complesso avrebbe avuto bisogno, anche in ragione della spesa, di una chiara direttiva politica che invece dagli atti acquisiti non vi era.

Sostanzialmente, dunque, emergerebbero evidenti profili di responsabilità amministrativa da contestare al Dirigente in parola, il quale aveva un rapporto di impiego con l'amministrazione; sarebbe evidente la presenza di un danno ingiusto al patrimonio dell'ente pubblico (le somme spese non sono di alcuna utilità); emergerebbe l'elemento psicologico della colpa grave nel comportamento dell'arch. D. per aver operato al di fuori di un chiaro atto di indirizzo politico e con procedimenti parcellizzati diretti ad evitare atti di competenza della G.C. e, da ultimo, sussisterebbe il nesso eziologico tra comportamento dell'agente e la produzione del danno patrimoniale, giacché senza quelle determinazioni di spesa poco ponderate il bilancio dell'ente locale non sarebbe stato gravato da uscite finanziarie disutili.

Tale impostazione non sembra invero poter essere condivisa.

Anche per quanto si è anzi detto, va ribadito infatti il concetto di Amministrazione come attività globalmente rilevante diretta alla realizzazione di compiti ed alla soddisfazione di bisogni, organizzata in strutture, procedimenti e personale imparziali, paritari, controllabili, funzionalizzato agli obiettivi politici programmati.

Tale affermazione ingenera il convincimento che la politica ha come finalità il condizionamento di tale processi e, di conseguenza, la partecipazione alle definizioni operative dei processi amministrativi privilegiando, appunto, le diverse forme ed ideologie politiche che sono alla base di ogni ordinamento; ciò implica che lâattività amministrativa, ben lungi dallâessere meramente esecutiva di determinazioni primarie legislative svolge sempre più una funzione di completamento e di integrazione di scelte di natura politica.

In altre parole, se nel nostro ordinamento giuridico, è la legge a dare la definizione di interesse pubblico (con una serie articolata di criteri e parametri costituzionali) nei vari campi in cui essa opera e se detto interesse costituisce il fine razionale dellâagire amministrativo (artt. 97 e 98 Cost.), spetterà allâAmministrazione procedente definire come tale i canoni di riferimento in base allâimparzialità, allâefficienza ed alla legalità.

In dipendenza di ciò, il rapporto che si instaura con la politica (inteso come tale quel momento di âcernieraâ di cui pocâanzi si parlava) non può che definire le linee generali ed i collegamenti con lâagire amministrativo, nonché con i singoli momenti di attuazione.


LâAmministrazione opera, pertanto, in base a canoni generali i cui limiti ed oggetto di intervento sono stabiliti dalla legge ed allâinterno di essa in base alle regole da essa stessa stabilite (poteri di regolamentazione di fonte secondaria).

Attesa quindi la necessaria portata generale dellâattività di indirizzo dei vertici dellâAmministrazione, in relazione alla fattispecie, una volta che il vertice politico ha individuato, come obiettivo, una riorganizzazione del sistema di viabilità invernale, la c.d. mappatura termica delle strade della città non può essere percepita come qualcosa di avulso e da sviluppare con un ulteriore progetto â" da sottoporre allâapprovazione dellâorgano politico - in grado di avere poi concreta realizzazione (la mappatura termica viene considerata utile per la sicurezza della circolazione stradale), ma come un qualcosa che rientri già nel disegno globale dellâorgano politico, finalizzato alla salvaguardia dell'interesse pubblico

Il progetto di mappatura termica, invero, appare pertinente e complementare alla fase di riorganizzazione del sistema di viabilità invernale, in quanto avrebbe consentito di acquisire dati meteorologici necessari ad indirizzare lâintervento dei mezzi spandisale nel momento in cui si fossero venuti a creare le condizioni meteorologiche che avrebbero potuto provocare fenomeni gelivi, al fine di prevenirli in modo razionale con interventi qualitativi e quantitativi mirati alle reali esigenze, risparmiando in tal modo risorse ed ottimizzando i risultati.

Contesta ancora la Procura regionale che nella fattispecie, oltre a non sussistere una precisa direttiva politica, non sarebbero state neanche rispettate le regole che presiedono alla scelta dei contraenti con la p.a., emergendo, in modo chiaro, che l'avere effettuato prima l'acquisto dell'allestimento di un veicolo (Fiat scudo vetrato ad uso stazione di rilevamento presso la s.n.c. B. di Sesto Calende) con l'intenzione di coinvolgere in seguito altri soggetti in grado di fornire i sistemi di supporto informatico per il rilevamento del manto stradale interessato dalle gelate, nonché degli elementi meteorologici, ha sicuramente esposto l'ente pubblico a una dispersione di fondi senza avere alcuna garanzia in termini di realizzazione del progetto.

In realtà non appare possibile affermare che l'arch. D. abbia operato con âmetodologie privatisticheâ quale, ad esempio, la trattativa diretta con la ditta B., argomentando ciò sulla scorta del fatto che l'individuazione di questa ditta non può neanche dirsi effettuata con trattativa privata, in quanto quest'ultima prevede un minimo di procedimentalizzazione. In effetti, lâimporto in questione autorizzerebbe anche il ricorso a procedure âinformaliâ nel campo dei contratti di fornitura. Sostenere quindi la necessità della evidenza pubblica implica il voler disporre di un potere discrezionale della P.A. che, ricorrendo le citate condizioni, può anche orientarsi per il non perseguire le cennate procedure formali.

Con ogni probabilità, il Dirigente in parola avrebbe potuto avviare un'azione amministrativa in grado di garantire al meglio il Comune di Torino poiché ciò avrebbe offerto, oltre le opportune garanzie per lâamministrazione, anche la possibilità per coloro che sono subentrati all'arch. D., di portare a compimento la realizzazione del progetto medesimo, ma certamente non si può pretendere, sotto il profilo giuridico, che lo stesso presentasse un progetto completo (allestimento automezzo e acquisizione della componentistica informatica) al competente organo di direzione politica (non rientra nei compiti degli organi di direzione politica lâapprovazione di progetti già ricompresi nellâambito degli indirizzi gestionali dellâAmministrazione, come nel caso di specie), né tantomeno lâindividuazione, attraverso le procedure dell'evidenza pubblica, di un soggetto capace di realizzare concretamente e in modo completo la predetta mappatura termica.

Peraltro, non sussistono prove in atti di quella che sarebbe stata lâevoluzione delle vicenda e del progetto in questione tenuto conto del fatto che non può escludersi, per tabulas, che la mancata realizzazione del progetto possa essere imputata anche a fattori esterni quali le vicende giudiziarie che hanno allontanato l'arch. D. dall'ufficio da lui diretto impedendogli, di fatto, di portare a compimento il progetto.

Pertanto e conclusivamente, se ciò che può oggettivamente essere imputato al D. residua nel fatto che il suo preteso comportamento imprudente avrebbe fatto sostenere al Comune spese di alcuna utilità, quanto precede dimostra ampiamente che il convenuto ha agito nellâambito di un programma approvato dallâorgano politico che gli consentiva se non gli imponeva di tutelare lâinteresse pubblico individuato nel miglioramento della viabilità invernale, attraverso procedure non sempre di particolare aderenza al miglior agire amministrativo, configuranti un comportamento sì colposo ma che non appare manifestazione evidente di un atteggiamento caratterizzato da profili di colpa grave.

Per quanto esposto, questo Giudice ritiene il sig. G. D. esente da responsabilità amministrativa e lo manda assolto dagli addebiti contestatigli.

Sussistono i motivi per ritenere compensate le spese di giustizia.



P. Q. M.


La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, assolve il sig. G. D. dagli addebiti contestatigli.

Le spese di giustizia sono da ritenere compensate

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2000.

(Omissis)





Rispondi

Da: VERONICA30/03/2008 10:39:18
(La responsabilità dirigenziale è autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità dei dipendenti pubblici. Mentre la responsabilità amministrativa presuppone un comportamento colposo o doloso che si discosti dalle regole giuridiche di comportamento del dipendente, la responsabilità dirigenziale non sorge dalla violazione di regole di comportamento ma si ricollega ai risultati prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto).
Sono sicura che il punto nodale del tema fosse proprio evidenziare questa differenza.
Rispondi

Da: alter ego30/03/2008 13:19:33
...proprio per questo, secondo me, la prima prova non chiedeva di affrontare la responsabilità dirigenziale...
Rispondi

Da: VERONICA30/03/2008 13:23:59
cosa significa affrontare......per fare il distinguo deve necessariamente tratteggiare i diversi aspetti e cioè da unlato la responsabilità dirigenziale e dall'altra quella amministrativa, almeno con indicazione delle connotazioni peculiari...inoltre, considerata (se non ricordo male) la premessa sul controllo di gestione non si poteva ignorare la responsabilità dirigenziale che ne è una conseguenza diretta....
Rispondi

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Da: VERONICA30/03/2008 13:29:47
ho avuto notizia che potrebbe concludere la correzione degli scritti per l'estate prossima e orali ottobre. Avete conferme in questo senso?
Rispondi

Da: papa30/03/2008 20:08:42
so che si sono presi 6 mesi per le correzioni. Dunque potremmo esserci con le date.
Rispondi

Da: alter ego30/03/2008 22:17:12
anch'io ho saputo di questi termini...
Rispondi

Da: ...30/03/2008 22:24:18
ciao alter ego..
Rispondi

Da: alter ego30/03/2008 22:44:12
ciao... ma chi sei?
Rispondi

Da: Lino Banfi30/03/2008 23:40:51
raghezzi ma angelogiorgianni che dice??
Rispondi

Da: vittinacrozza31/03/2008 01:24:03
continuo a concordare con l'interpretazione di Veronica
saluti
Rispondi

Da: angelogiorgianni31/03/2008 08:31:28
ciao lino...mi sono dimesso...
Rispondi

Da: angelogiorgianni31/03/2008 08:38:47
x lino...secondo me, se non conosciamo i criteri individuati dalla commissione per la correzione degli scritti, perdiamo solo tempo ad ipotizzare cosa andava e cosa non andava bene...aspettiamo e speriamo...
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Da: Mister X31/03/2008 10:49:35
A ben vedere, la prima traccia richiedeva di esaminare, in particolare, tre diversi aspetti senza privilegiarne alcuno; anzi, si richiedeva una trattazione assolutamente "breve" del controllo interno di gestione. Un elaborato saldamente ancorato alla traccia non avrebbe potuto certo dilungarsi sulla responsabilità in generale dei dirigenti: sarebbe stato sufficiente il riferimento al D. Lgs. n. 286/1999, in particolare all'art. 4 (controllo di gestione) ed all'art. 5 (prestazioni e risultati dell'attività dirigenziale). La traccia richiedeva, espressamente, una trattazione specifica della responsabilità amministrativa e contabile dei dirigenti (in generale) con riferimenti estesi alla responsabilità dei dirigenti degli uffici giudiziari e (a questo punto), necessariamente, al D. Lgs. n. 240/2006. Non si trascurino, poi, le difficoltà oggettive della seconda prova. Qualcuno ha informazioni sulla percentuale di ammissioni?
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Da: SPF31/03/2008 23:15:21
condivido il punro di vista di Mister X. è anche vero, come dice  angelogiorgianni, che da queste discussioni non si potranno trarre previsioni sui criteri di correzioni. ma, tanto per parlarne, bisogna rifarsi a quello che la traccia richiedeva, e mi sembra, che Mister X ha fatto una sintesi corretta delle richieste. a me sembra però che dagli interventi fin qui fatti, non sia emersa con chiarezza nè la responsabilità contabile del dirigente, nè la diversità della responsabilità del dirigente degli uffici giudiziari, rispetto alla responsabilità dei dirigenti di altre amministrazioni o enti. cerco di spiegarmi meglio: se si doveva approfondire il discoso del d. lgs. 240/2006 (quindi dirigenti funzionari delegati), perchè la responsabilità amministrativa contabile dovrebbe essere diversa di quella dei dirigenti di altre amministrazioni? se invece si intendeva dire che negli uffici giudiari il dirigente (attualmente) non è funzionario delegato per le spese di funzionamento, allora il perno del tema non era il d. lgs. 240/2006.
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Da: Mister X01/04/2008 10:26:45
Proviamo a riscrivere la traccia della prima prova (ma parliamo anche della seconda se vi va!). "Il candidato dopo essersi soffermato, brevemente, sul controllo interno di gestione tratti, in particolare, della responsabilità amministrativa e contabile dei dirigenti e del regime giuridico di dette responsabilità nell'ambito degli uffici giudiziari". A mio avviso la traccia appare decisamente generica, agganciandosi allo specifico solo nell'ultima parte in cui si fa riferimento al "regime giuridico di dette responsabilità (quella amministrativa e contabile) nell'ambito degli uffici giudiziari": è in questo punto, a mio parere, che la traccia richiedeva al candidato - con la opportuna precisazione dell'attuale disciplina transitoria - una sintetica quanto mirata disamina del D. Lgs. n. 240/2006 che governa il regime delle responsabilità dirigenziali in ambito giudiziario. Chi ha notizie sui lavori della commissione batta un colpo!
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Da: SPF01/04/2008 10:34:27
se qualcuno ha il testo "letterale" delle due tracce, farebbe cosa gradita nel riportarlo.
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Da: alex01/04/2008 11:22:30
Concorso a n.40 posti di dirigente del ministero della Giustizia

primo giorno

Il candidato descriva brevemente il controllo interno di gestione, tracciando successivamente i profili della responsabilita' amministrativa e della responsabilità contabile del dirigente, in particalore negli uffici giudiziari

secondo giorno

premessi brevi cenni sui concetti di efficacia, efficienza ed economicità, il candidato rediga una proposta di organizzazione di un ufficio giudiziario, soffermandosi sulla gestione delle risorse umane e materiali, sui rapporti con il magistrato capo e con l'utenza

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Da: peter pan01/04/2008 12:27:38
secondo me, per la prima prova, (semplificato al massimo)considerato il riferimento della traccia al regime giuridico delle responsabilità, e tenuto conto della figura del funzionario delegato negli UU.GG., andava sciolto il nodo della natura giuridica e del regime della relativa resp. Quindi era da specificare che la natura della resp. del FD è contabile, ma con un particolare regime più simile alla resp. amm.(vedi obbligo di presentazione rendiconto e non automatico giudizio di conto).
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Da: uno di molti01/04/2008 12:32:11
...se la prima traccia era quella indicata da alex perché dilungarsi sulle dimensioni 'manageriali' (in primis responabilità per mancati risultati e/o inosservanza di direttive) della responsabilità dirigenziale, un semplice accenno (la traccia parla di 'brevemente' oltretutto riferito al cdg che è uno degli strumenti del cruscotto direzionale del manager nella prospettiva di una 'sana gestione' tempestivamente rivolta alla correzione degli scostamenti): il fulcro invece avrebbe dovuto essere la responsabilità contabile e ammnistrativa nell'ambito degli uffici giudiziari (e tornano molto utili le acute osservazioni, fatte in questo thread a proposito della nuova configurabilità del dirigente degli uffici giudiziari quale 'funzionario delegato')... o no?
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Da: angelogiorgianni01/04/2008 12:57:20
quoto "uno dei molti".
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Da: SPF01/04/2008 15:47:30
Da: vittinacrozza    31/01/2008 18.05.41
1 traccia:
Il candidato dopo essersi soffermato brevemente sul controllo interno di gestione tratti IN PARTICOLARE della responsabilita' amministrativa e contabile dei dirigenti, del regime giuridico di dette responsabilita' nell'ambito degli uffici giudiziari.

2 traccia
Dopo alcune essenziali considerazioni di ordine generale sui CRITERI di efficacia, efficienza ed economicita' nella gestione della Pubblica Amministrazione, elabori una proposta di organizzazione di un ufficio giudiziario a sua scelta. Si soffermi in particolare sui principi e sui metodi di gestione delle risorse umane e materiali dell'ufficio nonche' sui rapporti con il magistrato titolare dello stesso e con il pubblico.


io ritengo che la responsabilità del funzionario delegato sia di tipo amministrativa. il richiamo al d. lgs. 240/2006 mi sembra più evidente (col senno del poi) nell'ultima parte della seconda traccia. non mi è chiara la diversità di responsabilità amministrativa e contabile nell'ambito degli uffici giudiziari.

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Da: idee01/04/2008 18:12:43
ma nel ministero dell'interno non c'è qualcosa di molto analogo??????????
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Da: marina01/04/2008 20:20:26
A me a dire il vero non è stato mai chiaro niente sullo sviluppo delle tematiche proposte! Ho come la sensazione che le tracce siano state date a caso. >
E .......'sta benedetta resp amministrativa del dirigente giudiziario qual'è se in quasi tutti gli atti di spesa vi è la firma del magistrato capo dell'ufficio? e la contabile poi??? Persino il consegnatario economo è il capo dell'ufficio!
E poi lo sapete che il riscontro su campione che effettua la ragioneria in relazione alle spese di ufficio a seguito della trasmissione del rendiconto del funzionario delegato è solo di natura formale e mai sostanziale limitandosi ad una semplice corrispondenza tra quanto liquidato dal magistrato e quanto erogato dal funzionario delegato appunto.
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Da: papa01/04/2008 20:34:41
Per Marina:Ti riferivi alle spese di giustizia? Nel caso delle spese di ufficio tutto è deciso da magistrati (vistano le fatture e il Funzionario delegato è un magistrato (Procuratore Generale o Presidente di Corte). La "stortura" è proprio nel settore delle spese di giustizia poichè liquida il magistrato e ordina il dirigente. E' vero in tal caso il controllo della ragioneria è solo formale e documentale.
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Da: papa01/04/2008 20:38:07
Per Marina:Ti riferivi alle spese di giustizia? Nel caso delle spese di ufficio tutto è deciso da magistrati (vistano le fatture e il Funzionario delegato è un magistrato (Procuratore Generale o Presidente di Corte). La "stortura" è proprio nel settore delle spese di giustizia poichè liquida il magistrato e ordina il dirigente. E' vero in tal caso il controllo della ragioneria è solo formale e documentale. Concordo con "uno dei molti", non poteva non parlarsi del ruolo del funzionario Delegato, considerato le responsabilità (amm. e contabili) che questo ha. Quasi tutti i dirigenti nelle amm. centrali ministeriali e periferiche ambiscono hanno poteri di spesa in qualità di funzionari delegati
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Da: Mister X03/04/2008 12:06:49
Vi prego! E' necessario alimentare il forum con nuovi contributi. E' inutile "avvitarsi" sulle solite questioni! D'altra parte è stato già precisato nei precedenti post che sarebbe stato opportuno (prima prova) sottolineare la differenza tra la disciplina transitoria e quella introdotta dal D. Lgs. n. 240/2006: D. Lgs. che disciplina con precisione la responsabilità dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari. E' questo, a mio avviso, che chiedeva la traccia. Sono del parere, infatti, che la traccia non poneva (nè poteva porre!) un limite all'analisi della situazione di fatto (in termini di ripartizione delle responsabilità) attualmente in essere negli uffci giudiziari, senza un indispensabile aggancio a quanto disciplinato in materia dalle leggi dello Stato (soprattutto, D. lgs. n. 240/2006 da cui deriverebbe, inevitabilmente, la duplice responsabilità dirigenziale: amministrativa e contabile al tempo stesso). Forza ragazzi! Andiamo avanti.
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Da: lobinho07/04/2008 09:09:35
Ciao a tutti. Sono andato al sito della giustizia.it, nella sezione l'amministrazione informa con il quale il Ministero ha pubblicato in data 3 aprile i posti vacanti di dirigenti amministrativi. Ne ho contato più di 190 posti. Secondo voi è possibile che da questo concorso che abbiamo fatto i posti verrano elevati per coprire tutti i posti vuoti?
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