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Concorso a 40 posti di Dirigente di II fascia al Ministero della Giustizia
14151 messaggi, letto 369312 volte

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Da: Contabile29/01/2008 20:56:57
Spiacente Alex, ma in tema di responsabilità amministrativa e contabile mi sembra che tu abbia omesso un bel po' di cose!
Come hai potuto tacere l'art.18 e ss del T.U imp.civili Stato? E la la legge 20/94? Mah. Mi sembra che tu ti sia soffermato molto sul controllo di gestione e poco su quello amministrativo-contabile. Comunque, in bocca al lupo
Rispondi

Da: Contabile29/01/2008 20:59:26
E poi la responsabilità contabile è materia NON PRIVATIZZATA! Quindi, il riferimento alla responsabilità del datore di lavoro mi sembra fuorviante.
Rispondi

Da: alex30/01/2008 07:03:36
grazie ragazzi, ma scrivere a braccio e' difficile, comunque non sono sicuro chegli adempimenti degli uffici giudiziri fossero quelli-
sapete andando a bagno, nessuno sapeva e parlo dei dipendenti degli uffici giudiziari,
Rispondi

Da: riky30/01/2008 09:40:14
Qualcuno può dare notizie sulla traccia dellla 2^ prova?
Rispondi

Da: alex falco31/01/2008 06:54:05
riguardo al primo tema forse sono finito fuori traccia, ma le esperienze servono, e poi confermo sempre di aver scritto solo di quello che sapevo senza aiuti aggiuntivi, con un codice amministrativo in completo, e la mancanza del dpr del 2006, do ve vi era il riferimento da sviluppare nella terza parte del compito.
cmq

premesso il concetto di efficacia, eff, economikcita'
seconda traccia il candidato elabori un prospetto di organizzazione a scelta di un ufficio del delineando principi e metodi giustizia tenendo presente i rapporti con il magistrato titolare, con l'utenza etc.
io ho proposto ilbpr a legislazione vigente
200 pagine di studio sintetizzate cosi'-

la pa come sistema aperto, quindi influenzabile anche dalle variabili esterne,
dagli annin 90 in poi riforme legislative 59/97, 150/2000 spinte al cambiamento-
la norma quidi come motore del cambiamento e vincolo allo stesso tempo cambiamento.

il concetto di processo - efficacia del provcesso-
attivita' parte da input a cui da un valore aggiunto( mediante risorse, mezzi e uomini) al fine di dare un prodotto out put,un prodotto.

applicando il bpr reingegnerazione dei processi al fine di recuperare efficienza, efficacia
tagliando bypassando tutte le linee, quei lavori che impegnano risorse, ma non danno output prodotto-differrenza dal tqm.
il metodo proposto nell'ipotesi da me prospettat rigurdava untribunale di citta' metropolitana.
non mi sono dilungato sul bpr, ma piccola premessa sul significato,
sullo studio delle criticita' e partendo dall'analisi del contesto interno.
come dicevo applicazione au un tribunale .
la via maestra e' data dalle leggirecenti di riforma, dpr 123/01, 445/00, dm264/2000

il processo oggetto di reingegnerazione-il processo civile ammi.penalecoma da norma,
fasi da tagliare ridurre , bypassare , fasi di supporto attinenti alla citazione, notifica a normativa vigente-impiego di risorse scarsi ouput-
analisi del processo: dal momento iniziale fino all'emanazione della sentenza.
soggetti coinvolti cancellerie come uffici del giudice , utenti avvocati ed utenza finale.
introduzione dello strumento telematico per citazioni e notificazioni-riduzione d impiego di risorse non produttive mediante collegamenti telematici, tra cancellerie, stui avvocati accreditati,
risultati diminuzione di personale in front office recupero in back office.al cancelliere il ritorno alla funzionbe nobile di attestazione pubblica.
ancora in base alla 445/00 e il codice digitale inrtroduzione del protocollo informatico ela trattazione documentle degli atti a livello informatico.
assicurati il principio di trasparenza di certezza degli atti,con tempestivo monitoraggio degli atti mediante i registri giornalieri o temporali-
recupero di risorse sulla registrazione ,ricostruzione, archiviazione, del fascicolo processuale,
mediante l'introduzione a regime del fascicolo elettronico, che consente consultazione in tempo reale agli uffici interni del giudice, agli avvocati presenti senza aggravio all'utenza, ma ancora tale procedura, consente un monitoraggio reale e tempestivo al fine di una corretta programmazione e pianificazione del giudice per le udienze e per lo smaltimento dei processi-
da studi fatti, lo smaltimento di un ufficio annualmente e' inferiorealla domanda di giustizia,
presoo
quel tribunale.
ricadute quindi sui tempi del processo, sulla certezza delle fasi successive ricaduta a cascata suigli utenti finali-realizzazione di comunicazione integrata
come prevista ddalla legge 150-
possibilita'di istituire la best pratice di informazioni all'utenza mediante sms.
possibilita'di istituire internet e collegamenti con altre amministrazioni al fine di c
       

Rispondi

Da: alex falco31/01/2008 07:04:32
cmq ho adottato codicedeontologico tuttu e frutto di studio, senz copiare niente e senza leggi di riferimenbto a portata di mano,
quando faro' elaborati mediante aiuti immorali ve lo faro'sapere-
un consifglio studire sempre la normativa  le leggi recentidell'ente che bandisce, recupero di efficacia ed efficienza nello studio,
mai piu' ricerche e studio sul giud.di ottemperanza ed origine storica, discrezionalita' tecnicae sentenze,art111cost e sentenze, danno esistenziale e sentenze, solo studio di diritto amministrativo essenziale-
interesse e lesione-
responsabilita' amm  econtabile i contrattti-
le patologie-
leggi 15 ed 80-
laccesso-
contabilita'tutti  i controlli-
e le normative ecoircolari recenti dell'amministrazione-
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Da: pippino31/01/2008 10:29:25
questa impostazione di alex falco trova il mio consenso.
Rispondi

Da: Siria31/01/2008 10:33:15
allora erano difficili??
Qualche altro schema di soluzione??
Rispondi

Da: è una guerra !31/01/2008 11:40:14
Prima traccia: il candidato descriva brevemente il controllo interno di gestione, tracciando in particolare la responsabilita' amministrativa contabile del dirigente nell'ambito degli uffici giudiziari.

La traccia era errata o volutamente induceva in errore.
La responsabilità amministrativa e contabile del dirigente è diversa da quella dirigenziale, che come noto può rilevare solo ad un'attività ex d.lgs 286/99. Ho quindi esplorato analiticamente il regime giuridico di queste diverse responsabilità. Natura civilistico/risarcitoria o pubblicistico sanzionatoria della responsabilità amministrativa, elementi e casi pratici ad. esempio la determinazione del dies a quo per il termine di prescrizione (dalla effettiva erogazione o dalla determina dirigenziale di spesa ?/ e poi il problema di più pagamenti che si fondano su un titolo di spesa unico). Il rapporto species a genus della r.contabile vs. la r. amministrativa. Infine come si atteggia la responsabilità dirigenziale ex art.21 d.lgs. 165/2001, ed anche qui il richiamo alla pratica degli attori negoziali (in particolare il CCNL area I).

seconda traccia:
Efficacia,efficienza etc. bla bla bla. Poi riorganizzazione dell'ufficio giudiziario. gestione risorse umane e materiali. rapporti con il magistrato capo e con il pubblico.

Interventi macro e micro.
Macro:rideterminazione piante organiche sulla base del bacino d'utenza e domanda di giustizia; riordino del sistema delle intercettazioni telefoniche con pagamenti forfettari agli operatori telefonici (oppure gratis come in altri stati europei); compartecipazione dell'ente locale alla spesa per gli affitti dei locali etc etc.
Gestione risorse umane: la complessità delle organizzazioni ad alto tasso di lavoro intellettuale la si affronta con la metodologia del benessere organizzativo.
Rapporto con il Magistrato capo: ampia disquisizione sul d.lgs. 240/2006 in particolare i probabili punti di attrito nella predisposizione del programma annuale. La necessità di far riferimento alla Dirretiva annuale del Ministro al fine di contemperare le esigenze amministrative con quelle giudiziarie. Profili di incostituzionalità (101- 110 Cost), una partita tutta aperta.
Rapporti con il pubblico: varie più un'idea: il bilancio sociale dell'ufficio giudiziario.

questo quello che ricordo ora magari aggiorno successivamente. in bocca al lupo a tutti e speriamo di conoscere gli esiti tra meno di due anni...
Rispondi

Da: Pronostico31/01/2008 13:20:57
mmmmhhh....
secondo me hai toppato su due cose: la resp. ex art.21 che non ci entra popo...
l'intervento macro che non dipende da te (dirig.)
Rispondi

Da: COMMISSARIO BASSETTONI31/01/2008 13:59:31
in realtà sono proprio la responsabilità amministrativa e quella contabile che non c'entrano nulla con la dirigenza e col controllo di gestione ; tutto molto arraffazzonato da un magistrato affossatore di indagini inquisito e ignorantello
Rispondi

Da: attila31/01/2008 14:19:12
Vorrei capire meglio la differenza tra responsabilità dirigenziale e del dirigente.
Forse l'italiano in questo caso poteva esserti di aiuto.
se gurdi sul de mauro alla voce Dirigenziale:
da, di dirigente; relativo alla dirigenza e ai dirigenti: compiti, funzioni dirigenziali; una ristretta cerchia d.

Rispondi

Da: una guerra !31/01/2008 14:31:01
commissario bassettoni hai centrato il nocciolo della questione. Infatti avevo scritto : la traccia era errata o voleva indurre in errore. quanto alla seconda traccia non era scritto che il piano riguardasse le sole leve organizzative e gestionali in possesso del dirigente. confrontiamoci
Rispondi

Da: alex31/01/2008 14:34:33
a proposito di confronto
per una guerra sembra che tu abbia ragione sullart 21165/01

La responsabilità civile verso terzi attiene allâ obbligo che gli agenti della pubblica amministrazione hanno  di risarcire i danni che la stessa abbia subito  a cagione della loro condotta, attiva od omissiva, connotata da dolo o da colpa grave, in danno di terzi che la P.A. abbia dovuto risarcire. Essa è disciplinata dal T.U. n° 3/1957, come integrato  dalla L. n. 241/1990 e dal T.U.P.I. di cui al D. Leg. vo n. 165/2001 allâ art. 21, con riferimento alla responsabilità dirigenziale. In virtù dellâ art. 28 Cost., oltre alla diretta responsabilità dei pubblici dipendenti ed agenti della P.A. per danno ingiusto causato a terzi  con dolo o con colpa grave,  esiste la responsabilità della P.A.  convenibile in giudizio dal terzo danneggiato ex art. 22 T.U. n. 3/1957 unitamente o disgiuntamente al pubblico dipendente danneggiante.
Rispondi

Da: COMMISSARIO BASSETTONI31/01/2008 15:01:38
il tutto è comunque del tutto estraneo al controllo di gestione che come premessa non c'entra nulla. L'unica specificità dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari è che sono esplicitamente considerati funzionari delegati quindi veri e propri agenti contabili, null'altro.
Rispondi

Da: è una guerra !31/01/2008 15:14:24
ma voi cosa ne pensate su come è stata concepita la prima traccia, poco chiara direi usando un eufemismo...
Rispondi

Da: Pronostico31/01/2008 17:21:21
coi piedi...
argomenti slegati, 'na cacata!
Rispondi

Da: alex falco31/01/2008 17:36:16
Quesito posto con nota in data 9 novembre 2006 dal dott. â, magistrato di sorveglianza di â,
in merito alla materia considerata dalla Circolare del 31 ottobre 2006 del Dipartimento
dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, in
tema di âindividuazione delle competenze dei magistrati capi dell'Ufficio giudiziario e dei
dirigenti amministrativi preposti all'ufficioâ.
(Risposta a quesito del 25 gennaio 2007)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 25 gennaio 2007, ha approvato, la
seguente delibera:
«1. Con nota in data 9 novembre 2006, il dott. â, magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di
sorveglianza di â, formulava un quesito in merito alla circolare del Ministero della giustizia,
Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, del 31 ottobre 2006 in
tema di âIndividuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti
amministrativi preposti all'ufficioâ; il quesito, in particolare, riguarda l'individuazione del soggetto
legittimato a svolgere le funzioni che la nuova disciplina normativa attribuisce alla dirigenza
amministrativa, nell'ambito di un ufficio giudiziario, quale quello ove presta servizio il richiedente,
che non preveda, nella sua dotazione organica, una figura di dirigente amministrativo di cd.
âseconda fasciaâ.
Al fine di rispondere al quesito del dott. â è opportuno procedere, anche sulla scorta del
parere dell'Ufficio studi n. 329/2006, alla ricognizione della normativa - di rango primario e
secondario - in materia e delle delibere del Consiglio superiore della magistratura in tema di
âdoppia dirigenzaâ.
2. La nuova disciplina della dirigenza degli uffici giudiziari introdotta con il D. Lgs. 25
luglio 2006, n. 240 è informata a criteri di netta distinzione tra le attribuzioni del magistrato
dirigente dell'ufficio giudiziario e le attribuzioni del dirigente amministrativo. Al primo spettano la
titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti
degli altri uffici giudiziari, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'organizzazione
dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura (art. 1). Il dirigente
amministrativo è autonomamente responsabile della gestione delle risorse umane (art. 2) e delle
risorse finanziare e strumentali dell'ufficio (art. 3).
Il coordinamento tra l'attività giudiziaria e l'attività del personale amministrativo interviene
nel momento della redazione del programma annuale da parte del magistrato capo dell'ufficio
giudiziario unitamente al dirigente amministrativo ad esso preposto (art. 4); sino alla redazione di
tale programma, il coordinamento appare garantito dal potere di indirizzo esercitato dal primo.
La circolare in data 31 ottobre 2006 del capo del Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia ha provveduto, tra l'altro,
all'individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti
amministrativi preposti all'ufficio. Muovendo dalla riaffermazione dei principi e dei criteri ispiratori
della nuova normativa (il principio di unitarietà dell'ufficio giudiziario e l'attuazione dell'efficienza
dell'attività amministrativa) e richiamata la disciplina di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
(segnatamente gli artt. 17, 19, 20 e 21), la circolare afferma che âle funzioni ed i poteri che il
decreto legislativo 240 del 2006 attribuisce al dirigente amministrativo preposto all'ufficio
giudiziario possono essere esercitati soltanto dai soggetti ai quali sia stato conferito un incarico di
funzioni dirigenziali, con le modalità ed i criteri che l'articolo 19 del decreto legislativo 165 del
2001 stabilisce per il conferimento di  (tali incarichi, quindi, dovranno di regola essere conferiti ai dirigenti
appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001â. Di
conseguenza, âle norme di cui agli artt. 2 - 3 del D. Lgs. n. 240/06 troveranno applicazione solo
laddove eserciti le funzioni un dirigente cd. di seconda fascia. In attesa dell'istituzione delle
direzioni regionali ed interregionali dell'O.g. le competenze dei dirigenti amministrativi devono
ricavarsi dalle norme immediatamente precettive che hanno effetto sull'assegnazione del personale
amministrativo, sull'allocazione dei beni materiali e sull'impiego delle risorse finanziarie.â La
circolare del 31 ottobre 2006 delinea un quadro nel quale la normativa di cui al D. Lgs. n. 240/06 è
destinata a trovare un'applicazione âgradualeâ: pertanto, le norme di cui ai citati artt. 1 - 4 D.Lgs
240/2006 possono (â) trovare piena ed integrale applicazione solo dopo l'emanazione del
regolamento attuativo di cui all'art. 7, 4° co., ed all'attivazione in concreto delle Direzioni regionali
od interregionaliâ.
3. Così ricostruito il quadro generale della normativa primaria e secondaria vigente e
dovendosi condividere l'interpretazione di tale quadro fornita dalla circolare ministeriale del 31
ottobre 2006, il problema dell'individuazione della titolarità delle funzioni che la nuova disciplina
attribuisce alla dirigenza amministrativa, nell'ambito di un ufficio giudiziario che non preveda, nella
sua dotazione organica, una figura di dirigente amministrativo di cd. âseconda fasciaâ deve essere
affrontato richiamando il principio di unitarietà dell'ufficio giudiziario e l'esigenza di assicurare la
migliore efficienza dell'attività amministrativa evocati dalla stessa circolare ora menzionata.
In tale prospettiva, esclusa la tesi in astratto prospettabile secondo cui in attesa della
definizione di un assetto organizzativo pienamente in linea con la normativa vigente non troverebbe
applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240 (tesi che ne comporterebbe,
sostanzialmente, la integrale, ancorché temporanea, inapplicabilità), l'unica soluzione idonea a
colmare la lacuna legislativa risultante dalle determinazioni di cui alla circolare ministeriale del 31
ottobre 2006, consiste nel riconoscere al magistrato dirigente dell'ufficio privo di un dirigente
amministrativo di cd. âseconda fasciaâ la titolarità delle funzioni attribuite a tale dirigente dal
D.Lgs. n. 240 citato. Pur nella consapevolezza della non riconducibilità della soluzione qui
delineata all'impianto di fondo della riforma, essa risulta l'unica in grado di colmare la lacuna
normativa in questione e, comunque, appare conforme all'assetto delineato dagli artt. 101 e 110
della Costituzione.
Pertanto, deve concludersi che negli uffici giudiziari ove la dotazione organica non preveda
una figura di dirigente amministrativo di c.d. âseconda fasciaâ, le funzioni che il D.Lgs. n. 240/06
attribuisce al dirigente amministrativo (artt. 2, 3 e 4) non possono essere esercitate dai dipendenti
inquadrati in aree funzionali corrispondenti alla figura professionale del direttore di cancelleria o a
quella del cancelliere; in tali uffici, sino alla rivisitazione della dotazione organica, le competenze
dei dirigenti amministrativi dovranno essere svolte dal magistrato dirigente dell'ufficio, che in tal
modo concentra su di sé, temporaneamente, tutte le competenze dirigenziali dell'ufficio.
Appare opportuno comunicare la presente delibera ai dirigenti degli uffici giudiziari,
nonché, per opportuna conoscenza, al Ministro della giustizia.
Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,
delibera
di rispondere ai quesiti formulati dal dott. â, magistrato di sorveglianza dell'Ufficio di sorveglianza
di â, con la nota sopra indicata nei sensi di cui in motivazione e di comunicare la presente delibera
ai dirigenti degli uffici giudiziari, nonché, per opportuna conoscenza, al Ministro della giustizia.»
Rispondi

Da: alex falco31/01/2008 17:39:53
                 
  la mia seconda traccia trova veriche concrete
   
   
 
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Seminario congiunto
tra magistrati capi degli uffici e dirigenti amministrativi
sul tema

âLa dirigenza degli uffici giudiziariâ

Roma 16 â" 17 aprile 2007
Intervento di Gabriele Guarda â" Presidente dellâUnione europea dei funzionari giudiziari

Temi da trattare:
â Programmazione delle attività annuali e patologie nella programmazione
â Individuazione delle priorità / verifica della rispondenza alle esigenze concrete;
â Sopravvenute esigenze dellâufficio / mancata adozione di modifiche indispensabili;
â Mancata predisposizione o esecuzione del programma annuale
â Soluzione dei conflitti insorti nellâambito della programmazione e gestione dei conflitti

1. Premessa
ââ E forse sulla capacità organizzativa e sul recupero di efficienza ci giocheremo le ultime chances del singolare caso italianoâ. Così Luigi Scotti concludeva il suo intervento su âI nuovi compiti del presidente del tribunale e dei presidenti di sezione nel decreto legislativo n. 51â pubblicato in Documenti giustizia n. 6 del 1998.
Siamo già a metà del 2007, ma mi accorgo che i circa quaranta anni trascorsi da quando per la prima volta ho fatto il mio ingresso al Palazzo di giustizia di Milano (agosto 1969, qualifica amanuense, ufficio Pretura) non sono serviti, né ad avere una giustizia meglio organizzata e quindi più efficiente, né a chiarire e disciplinare il rapporto tra la magistratura e la struttura amministrativa giudiziaria. Vorrei pertanto offrire il mio contributo sullâargomento con lo speranza che questa sia lâoccasione tanto attesa per aprire un dibattito serio e costruttivo, affinché si arrivi ad una effettiva soluzione di questa complessa problematica.
Perché, è inutile negarlo, stiamo parlando del problema della c.d. âdoppia dirigenzaâ, su cui Luigi Scotti si era già soffermato in chiusura del suo scritto, sottolineando come gli ultimi interventi normativi di allora avessero rafforzato la posizione del magistrato dirigente (affiancandolo nella sua funzione dai presidenti di sezione), ma segnalando anche che contemporaneamente allâorizzonte si stava profilando una nuova minaccia a tale posizione: il disegno di legge delega S/3087 (allora già approvato dalla Camera ed allâesame della Commissione giustizia del Senato) in materia di decentramento del Ministero della giustizia e disciplina dei rapporti tra magistrato capo dellâufficio e dirigente amministrativo. Ebbene, oggi quella âminacciaâ (come tale paventata dal Presidente Scotti) si è concretizzata nel Decreto legislativo 240/2006; anche se io ovviamente non mi ritengo una minaccia, bensì immodestamente una ârisorsaâ, oggi utilizzata dallâAmministrazione solo in modo parziale rispetto alle sue vere potenzialità.
Ma oggi siamo qui per esaminare proprio il Decreto legislativo 240/2006 ed analizzarne i problemi applicativi, ed in questa sessione, in particolare, dobbiamo trattare delle possibili patologie della programmazione delle attività annuali, sulla base di quanto previsto dallâart. 4 del Decreto legislativo in questione.
Con questo mio intervento voglio pertanto sottoporre alla vostra attenzione le due linee su cui si muove, a mio parere, lâattività di programmazione allâinterno di un ufficio giudiziario, per poterne poi evidenziare i possibili aspetti patologici.
Queste due linee sono, esemplificando:
a) la linea del comando;
b) la linea delle responsabilità.

2. La linea del comando.
Il DLGS 165/2001 (Norme generali sullâordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche) agli artt. 4 e 14 determina chiaramente che lâindirizzo politico-amministrativo appartiene al Ministro, il quale ââ ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio âdefinisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per lâattività amministrativa e per la gestioneâ.
Non vi è alcuna norma che disponga la non applicabilità di tale principio allâOrganizzazione giudiziaria.
E del resto è certamente il Ministro della giustizia che, nellâambito dellâAmministrazione centrale, effettua lâassegnazione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità.
Ed è altrettanto certo che i dirigenti preposti ai centri di responsabilità devono provvedere alla distribuzione delle risorse agli uffici periferici e agli uffici giudiziari sulla base degli indirizzi politici del Ministro.
Ma, a questo punto, nella nostra struttura giudiziaria sembra che la catena del comando (che nelle altre Amministrazioni prosegue, secondo la normale linea gerarchica, nei confronti dei dirigenti di seconda fascia), debba spezzarsi, scontrandosi con il magistrato capo dellâufficio e quindi con i principi di autonomia ed indipendenza della magistratura. Con lâaggravante che invece la catena sembrerebbe continuare, con un anello derivato, sulle spalle del dirigente amministrativo, chiamato a rispondere di ipotetici risultati pur senza avere la disponibilità diretta di alcuna risorsa.
Ebbene, o chiariamo una volta per tutte che la direttiva del Ministro vincola egualmente il magistrato capo dellâufficio e il dirigente amministrativo, i quali, operando insieme, ciascuno per la parte di propria competenza, rispondono a qualcuno del funzionamento globale dellâufficio giudiziario, oppure continuiamo a girare intorno al problema senza affrontare il nocciolo della questione.
Ed inoltre, fino a quando il magistrato capo dellâufficio potrà permettersi di dire che un ordine di servizio relativo al personale emesso dal dirigente amministrativo va inteso solo come proposta e che quindi può essere modificato, se non addirittura stracciato pubblicamente, come è recentemente accaduto ad alcuni miei colleghi, è inutile che insistiamo nel voler porre in capo a quel dirigente amministrativo qualunque responsabilità gestionale; anzi, è inutile chiamarlo dirigente amministrativo. Più correttamente potremmo chiamarlo âcapo della segreteriaâ.
Questa è la vera patologia della programmazione su cui dobbiamo porre lâaccento, intervenendo prima di tutto sullâapplicazione dei principi che la regolano.

3. Lâindividuazione dellâobiettivo. Magistratura e struttura amministrativa: i possibili scenari.
E se parliamo di patologia, sicuramente il primo momento in cui possono sorgere difficoltà è proprio quello della predisposizione del programma che, secondo la normativa vigente, deve essere redatto congiuntamente dal magistrato capo dellâufficio e dal dirigente amministrativo.
Il problema, a mio parere, può essere in gran parte risolto attraverso la chiara individuazione di quello che deve essere lâobiettivo comune ad ogni ufficio giudiziario. E poiché tale obiettivo ritengo sia strettamente connesso con le diverse organizzazioni della struttura amministrativa giudiziaria, traccerò brevemente tre possibili diversi scenari.
3.1 Primo scenario: una organizzazione giudiziaria orientata al magistrato.
Partendo dal principio per cui lâesercizio autonomo e indipendente della giurisdizione è uno dei pilastri su cui poggia la nostra Costituzione, si potrebbe ad esempio ipotizzare una struttura amministrativa giudiziaria di puro supporto allâattività giurisdizionale. Da tempo del resto la magistratura chiede che venga costituito lâ âufficio del giudiceâ, cioè una sorta di segreteria multifunzionale che possa alleggerire i compiti del magistrato lasciandogli così più tempo per le attività squisitamente processuali.
Naturalmente la necessità di questo tipo di supporto si evidenzia in modo diverso, in relazione alle funzioni svolte dal magistrato; è particolarmente sentita dalla magistratura requirente, da chi svolge le funzioni di GIP/GUP, ed anche dalla magistratura del settore minorile.
Eâ stata poi rilevata lâopportunità di affiancare ai magistrati anche personale con maggiore professionalità giuridica, capace di svolgere sia attività di indagine, sia attività di ricerca giurisprudenziale e di predisposizione di schemi di provvedimenti.
La costituzione dellâ âufficio del giudiceâ potrebbe effettivamente offrire un importante supporto allâattività dei magistrati in termini di efficienza complessiva della giurisdizione, se questa viene intesa soprattutto come âdecisioneâ. Ma negli uffici giudiziari dove tale modello organizzativo è già attuato, si riscontrano notevoli problemi di gestione.
Già adesso infatti pubblici ministeri, GIP e giudici minorili, ove possibile, hanno lâassistenza diretta di personale amministrativo. Tale personale comunque è inserito gerarchicamente nellâufficio di cancelleria e ciò provoca profondi contrasti allâinterno della struttura, in quanto questi dipendenti sono difficilmente controllabili da parte dei responsabili del servizio, sia in termini di rispetto dellâorario di ufficio che in termini di produttività. I singoli magistrati infatti lavorano ciascuno con i propri ritmi e le proprie metodologie, che inevitabilmente vengono acquisiti dal personale amministrativo loro assegnato il quale, dâaltra parte, dovrebbe avere gli stessi diritti e gli stessi doveri previsti dal CCNL del Comparto ministeri.
In tale tipo di struttura rileviamo quindi effetti perversi: da un lato assistenti e collaboratori che, forti della loro posizione di vicinanza al magistrato, agiscono al di fuori di ogni regola di comportamento e di correttezza lavorativa (pur svolgendo magari il proprio compito con competenza e professionalità); dallâaltro dipendenti a cui viene impedito lâesercizio dei più elementari diritti, sia in termini di orario lavorativo (che spesso si protrae ben oltre il massimo delle nove ore giornaliere e quasi mai viene retribuito) che in termini di assenze legittime (a partire dalla fruizione del congedo ordinario). Con buona pace del fatto che proprio i magistrati dovrebbero essere i primi severi applicatori delle leggi in vigore, rispettando i diritti dei lavoratori.
3.2 Secondo scenario: una organizzazione giudiziaria orientata allâamministrazione.
Immaginiamo ora un ufficio di cancelleria assolutamente autonomo rispetto al corrispondente Ufficio giudiziario.
Tenendo conto del fatto che le risorse disponibili non sono mai sufficienti per poter svolgere in modo completo e con costante aggiornamento, tutte le funzioni attribuite alla cancelleria, si ipotizza che un dirigente amministrativo puro privilegi (proprio in termini di assegnazione delle risorse) i servizi che fanno sorgere nei suoi confronti una responsabilità diretta, soprattutto se di natura contabile.
Potremmo così avere perfettamente aggiornati i servizi delle spese di giustizia, della compilazione delle schede del casellario e dei corpi di reato (quelli cioè in cui le periodiche ispezioni ministeriali trovano sempre la maggior mole di arretrato), a scapito dei servizi di natura più âgiurisdizionaleâ.
A solo scopo informativo, vi segnalo che in Spagna la Lei organica 23/12/03 n. 19, che ha recentemente riformato lâordinamento giudiziario, ha previsto un sistema misto, tra i due scenari che ho appena illustrato.
Tale legge ha infatti costituito le c.d. âunità amministrativeâ, composte da personale del Ministero della giustizia, delle altre amministrazioni statali e delle Comunità autonome, con compiti di gestione delle risorse umane, delle tecnologie informatiche e degli altri mezzi materiali, di supporto anche a più âcancellerieâ, che svolgono invece attività preminentemente processuale.
3.3 Terzo scenario: unâorganizzazione giudiziaria orientata allâessere umano.
Non ho usato di proposito i termini âcittadinoâ (troppo restrittivo nella società globale) o âutenteâ, perché a mio parere il âservizio giustiziaâ non è rivolto solo a chi frequenta i tribunali, perché coinvolto in vicende processuali o per motivi professionali; il nostro utente non è solo il cittadino, lâavvocato o lâextracomunitario che si presenta allo sportello per chiedere un certificato, ma è la società nel suo complesso. La giustizia è un bene primario come la sanità, con lâaggravante che, mentre per le cure mediche il malato può (almeno teoricamente) scegliere il miglior professionista in una struttura pubblica o privata, nazionale o straniera, il singolo affare giudiziario viene assegnato a quel âgiudice naturale precostituito per leggeâ, che non consente possibilità alcuna di scelta e dovrebbe presupporre, pertanto, uffici giudiziari tutti egualmente organizzati in modo perfetto ed altamente efficienti. Il cattivo funzionamento della giustizia non colpisce soltanto i singoli che vi sono coinvolti, ma la società nel suo complesso, in termini di fiducia, sicurezza, volontà imprenditoriale.
Il nostro operato (di magistrati, dirigenti amministrativi, personale giudiziario) dovrebbe pertanto avere un unico obiettivo comune: la realizzazione di questo bene primario che è la âgiustiziaâ. Se ogni nostra azione avesse tale riferimento, se ogni processo (civile o penale) fosse visto nella sua globalità (dallâiscrizione dellâaffare allâesecuzione del provvedimento) ed inteso anche come âprocessoâ secondo la scienza dellâorganizzazione (sequenza di atti e attività orientati ad un risultato), forse riusciremmo ad offrire un servizio migliore.
Se siamo tutti (magistrati, dirigenti amministrativi e personale giudiziario) consapevoli del fatto che il servizio da rendere è unico, e che quindi lâobiettivo è comune, ecco che la patologia della programmazione, in merito allâobiettivo da raggiungere, viene sensibilmente ridotta.
Ma deve essere chiaro per tutti, anche per i singoli giudici e non solo per i capi degli uffici, che dare âgiustiziaâ non è âdefinire un processoâ, ma è âsvolgere una funzione complessaâ, connessa con costi e quindi pagamenti, con sequestri e quindi conservazione ed eliminazione dei reperti, con altri gradi di giudizio, di cui è opportuno avere piena consapevolezza per definire il quadro completo dei tempi effettivi necessari al singolo per avere veramente giustizia.

4. La conoscenza.
Il secondo principio su cui deve basarsi la programmazione e la cui mancata applicazione può dar luogo ad effetti patologici è la âconoscenzaâ.
Eâ indubbio infatti che prima di fare un programma annuale delle attività è necessario conoscere lâesistente. Chi ha il compito di decidere, magistrato capo dellâufficio e dirigente amministrativo, deve avere a disposizione tutti i dati relativi alle infinite variabili che compongono un ufficio giudiziario: dai flussi di lavoro (non solo quelli contenuti nelle statistiche ministeriali, ma anche quelli relativi allâattività dei singoli giudici e delle singole cancellerie), alle unità lavorative realmente disponibili (tenendo conto delle malattie, delle maternità, dei part-time, dei trasferimenti in corso, etc.); dalla struttura logistica (la circolarità delle informazioni in un ufficio giudiziario collocato in più edifici richiede necessariamente maggiori risorse rispetto allâufficio giudiziario che ha sede in un unico edificio; se ogni giudice non dispone di un proprio studio, e i magistrati debbono fissare le udienze a giorni alterni, la resa in termini di smaltimento dei processi è necessariamente ridotta), alla presenza di una struttura informatica efficiente e ben utilizzata (lâesempio più classico per quanto riguarda la magistratura è quello della redazione a mano delle sentenze, anziché su supporto elettronico; per il personale giudiziario va invece segnalata la prosecuzione nellâutilizzo dei registri cartacei pur in presenza di un software di gestione degli stessi registri, con duplicazione delle attività).
Queste informazioni dovrebbero essere possedute dalla dirigenza dellâufficio, ma dovrebbero anche essere rese disponibili a tutti i magistrati e a tutto il personale dellâufficio stesso, in modo che ciascuno possa avere una conoscenza diretta sia del proprio lavoro che della situazione generale.
Ma la conoscenza dei dati non è sufficiente. Eâ necessaria altresì una conoscenza delle diverse professionalità, una conoscenza dellâaltro, inteso come componente del âteamâ costituito per la realizzazione dellâobiettivo legato al processo lavorativo.
Da tempo infatti noi dirigenti sottolineiamo la necessità di programmare attività di formazione comuni per magistrati e personale amministrativo e quindi sono particolarmente lieto di partecipare oggi a questo incontro.
Ma la formazione comune non può essere limitata a sporadiche manifestazioni; tale scelta deve essere un elemento costante della programmazione annuale effettuata dal CSM e dal Ministero. Possibile che il CSM non trovi lo spazio, nei corsi destinati agli uditori, per invitare un dirigente amministrativo a spiegare loro quale struttura avranno di supporto per tutta la loro vita professionale? Eâ impensabile infatti che un presidente di sezione di un importante tribunale italiano con cui ho avuto lâopportunità di parlare qualche settimana fa, conosca solo il suo âcancelliereâ di riferimento, ma non sappia assolutamente il nome del funzionario responsabile del suo settore.
Per chiudere lâargomento âconoscenzaâ, debbo necessariamente esporre qualche considerazione critica sulla modifica dellâart. 4 del Decreto legislativo 240/06 contenuta nel DDL di riforma dellâordinamento giudiziario. Mi sembra infatti che lâimpostazione proposta sia solo produttiva di altre carte inutili.
Vorrei capire come si fa a programmare e a definire delle priorità per il 2008 al 30 giugno del 2007 in mancanza della direttiva del Ministro e di qualunque parametro di riferimento. Ogni ufficio giudiziario potrebbe essere libero di sognare lo smaltimento di tutto lâarretrato, la definizione di tutti i processi civili entro un anno, la predisposizione di Uffici per le relazioni con il pubblico in ogni sede, la rilegatura delle sentenze degli ultimi dieci anni o lâacquisizione di un nuovo edificio per consentire ad ogni giudice di avere il proprio studio. Ma possiamo forse sperare che la prossima legge di bilancio raddoppi lo stanziamento previsto per il Ministero della giustizia? O che lâaumento dellâorganico dei magistrati che potremmo richiedere si possa concretizzare nellâarco di sei mesi? E qualcuno ha pensato a quanto personale sarebbe necessario per costituire al Ministero un ufficio specifico per lâacquisizione dei programmi e la ridefinizione degli stanziamenti? Siamo pratici: io oggi 17 aprile 2007 non conosco ancora la somma per spese dâufficio che sarà assegnata al Tribunale di Padova per lâanno in corso. Ditemi voi se avrebbe senso fra due mesi stilare un programma per il 2008.
Io penso che lâattuale formulazione dellâart. 4 del Decreto legislativo 240/06 preveda disposizioni più concretamente attuabili e che oltre tutto inquadrano in modo più corretto il rapporto tra magistrato capo dellâufficio e dirigente amministrativo.

5. La linea delle responsabilità.
Conseguente alla linea del comando è la linea delle responsabilità, ed anche su questo punto è necessario avere il coraggio di prendere decisioni chiare e precise.
Il problema non è solo quello legato alla mancata predisposizione del programma annuale delle attività, ma è anche quello della sua mancata attuazione, sia nel caso in cui sia stato regolarmente redatto allâinterno dellâufficio giudiziario, sia nel caso in cui sia stato redatto da altri.
La norma attualmente in vigore (il comma 2 dellâart. 4 del Decreto legislativo 240/06) è evidentemente macchinosa, (mi domando infatti con quali strumenti gli uffici di vertice distrettuali possano predisporre il programma annuale di un altro ufficio giudiziario), pone in capo al Ministro poteri propri dellâAmministrazione, in palese contrasto con il principio di netta separazione tra scelte politiche e gestione amministrativa contenuto nel Decreto legislativo 165/2001, ed è priva di ogni potere coercitivo.
Infatti, mentre nei confronti del dirigente amministrativo sicuramente può essere fatta valere la âresponsabilità dirigenzialeâ, non è altrettanto chiaro quale tipo di provvedimento possa essere adottato nei confronti del magistrato capo dellâufficio inadempiente, né è chiaro chi lo debba adottare.
Ancora più complessa appare poi la soluzione di problematiche ibride, nel caso in cui dirigente amministrativo predisponga il programma o comunque lo voglia attuare, e il magistrato capo dellâufficio non sia invece disponibile, o viceversa.
La questione può essere risolta, a mio parere, solo creando un organismo di vertice a composizione mista, Ministero/CSM, costituito ovviamente non da soli magistrati, che:
â sia di supporto al Ministro per la stesura della direttiva annuale;
â inoltri la direttiva a tutti gli uffici giudiziari sul territorio;
â controlli la rispondenza dei singoli programmi annuali alla direttiva stessa;
â intervenga con potere coercitivo nei confronti degli uffici inadempienti;
â valuti magistrato capo dellâufficio e dirigente in relazione al funzionamento e allâorganizzazione della struttura in cui operano.
Solo così potrà essere eliminato quel sistema ridicolo di valutazione dei dirigenti amministrativi attualmente utilizzato dal Ministero, privo di qualunque elemento oggettivo di confronto, e grazie al quale la nostra Amministrazione ha potuto erogare solo acconti sulla nostra retribuzione di risultato (aspettiamo gli arretrati dal 2002 ad oggi).
Solo così si avrà una vera integrazione tra magistratura e struttura amministrativa, e le Tabelle biennali potranno integrarsi con il programma annuale delle attività, costituendo il documento strategico dellâufficio giudiziario.




  







12 DICEMBRE 2007 INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO MARITATI COMUNICATO

12 DICEMBRE 2007 INCONTRO CON IL DIRETTORE GENERALE FONTECCHIA COMUNICATO


8 NOVEMBRE 2007 INCONTRO CON IL CAPO DIPARTIMENTO COMUNICATO


21 ottobre 2007: ATTUAZIONE DEL DECRETO 240:
INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI



16 ottobre 2007.  Informativa relativa al disegno di legge sullâistituzione dellâufficio per il processo:

FP CGIL Funzioni centrali

CISL Dirigenza



Information and communication technology for the public prosecutor's office. Bologna, october, 12-13 2007


L'Associazione dirigenti alla CONFERENZA NAZIONALE sulla GIUSTIZIA organizzata dall' Organismo Unitario dell'Avvocatura


3 ottobre 2007.   Audizione dell' Associazione Dirigenti Giustizia presso la Commissione Giustizia della Camera.

I comunicati delle OO. SS.:

- Fp CGIL

- CISL funzione pubblica



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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L'Associazione Dirigenti Giustizia è un'associazione professionale tra i dirigenti amministrativi dell'amministrazione giudiziaria che, negli ultimi anni, si è posta come obiettivo, tra gli altri, il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio giustizia.
 

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Da: vittinacrozza31/01/2008 17:44:12
si la traccia induceva in errore
in quanto tradimentosa perche' non lasciava intravedere la possibilita' di un tertium genus (come in effetti caringella sostiene essere)
non vi e' dubbio che volevano che parlassimo della responsabilita' che segue alla valutazione; altrimenti non avrebbe avuto senso parlare del controllo di gestione
Rispondi

Da: vittinacrozza31/01/2008 18:05:41
1 traccia:
Il candidato dopo essersi soffermato brevemente sul controllo interno di gestione tratti IN PARTICOLARE della responsabilita' amministrativa e contabile dei dirigenti, del regime giuridico di dette responsabilita' nell'ambito degli uffici giudiziari.

2 traccia
Dopo alcune essenziali considerazioni di ordine generale sui CRITERI di efficacia, efficienza ed economicita' nella gestione della Pubblica Amministrazione, elabori una proposta di organizzazione di un ufficio giudiziario a sua scelta. Si soffermi in particolare sui principi e sui metodi di gestione delle risorse umane e materiali dell'ufficio nonche' sui rapporti con il magistrato titolare dello stesso e con il pubblico.
Rispondi

Da: vittinacrozza31/01/2008 18:27:39
auguri ai 40
Rispondi

Da: alex falco31/01/2008 18:29:23
grazie sei un vero amico, ma dici a me?
Rispondi

Da: è una guerra !31/01/2008 18:36:35
sarò ripetitivo...è una guerra!
Rispondi

Da: alex falco31/01/2008 19:36:20
sto leggendo una relazione della corte dei conti disponibile sul sito controllo e giurisdizione della magistratura corte dei conti 100 pagine


, la responsabilita' contabile non sembra esistere per i dirigenti-
si parla solo di responsabilita' amministrativa dove rientra la civile penale e dirigenziale, poi abbiamo una responsabilita' amministrativa patrimoniale,
poi quellaresponsabilita' contabile prevista solo  per gli agenti contabili ed estesa agli amministratori pubblici elettivi,
propongo di contattare un amministrativista nel caso di esclusione se c'e' possibilita' di ricorso in massa.
particolare e' invece quella specifica per il ministero di giustizia dove sembra il dirigente avere delega contabile.informatevi chiediamo anche a magistrati della corte dei conti tar
Rispondi

Da: angelogiorgianni31/01/2008 22:24:59
...sono appena tornato da roma....dopo cena, cerchrò di dare un contributo...
P.S. liliana, ma ci sei ancora?
Rispondi

Da: vittinacrozza31/01/2008 23:04:51
alex falco posti il link di sta' sentenza?
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Da: LinoBanfi31/01/2008 23:50:03
ciao Presidente angiolinog.
io adesso vedo a fere una notevole dormita... ci sentiemo domeni!!!
ma liliena dove la nascondi???
Rispondi

Da: angelogiorgianni01/02/2008 08:31:57
...relativamente alle due tracce estratte, la difficoltà (per me, s'intende) è stata quella di gestire al meglio il tempo, e gli argomenti...e, specialmente il primo giorno, anche per la mancanza di abitudine a scrivere, è stato davvero difficile....io mi sono mosso analizzando continuamente il titolo dei temi...il primo, andava suddiviso in tre parti, la prima, anche se introduttiva, che contenesse le definizioni ed i  richiami normativi, la seconda e terza parte, attraverso l'esame dei principi riferiti alla realtà giudiziaria e qundi affrontando il problema della doppia dirigenza e trattando il TUSG ed il d.lgs 240/2006.

La seconda traccia aveva parecchi (sempre per me, s'intende) richiami e collegamenti con la prima...i principi-criteri di effic. efficienza ed econ. con taglio organizzativo aziendalistico, l'organizzazione di un ufficio con i vincoli legati alle norme (d.lgs. 240/06), rapp sind. resistenza al cambiamento del personale, orientamento su obiettivi e non adempimento...analisi processo di lavoro e come poter intervenire..sulla gestione risorse umane: formazione, comunic interna, lavoro di gruppo, benchmarking...
sulle risorse strumentali, economicità, conv. CONSIP, diff. intranet e posta elettronica...sul rapp. con magistrato capo ufficio, d.lgs. 240/06...sulla comunicazione con il pubblico, istituzione sportelli informativi, internet, carta servizi, bilancio sociale (even.)..urp. , uff. stampa...miglioramento qualità dell'informazione...
Rispondi

Da: alex01/02/2008 09:41:48
per vittina
non e' una sentenza ma un convegno dei magistrati tar disponibile sulla rivista controllo e giurisdizione amcortedeiconti.it,
gia' ho fatto il quesito
Rispondi

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