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DIRITTO CIVILE: ARGOMENTI DI STUDIO E DOMANDE
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Da: Ghigo | 24/08/2011 01:08:06 |
chi di voi ha fatto il ceida? | |
Da: sam | 24/08/2011 09:27:07 |
voi state fuori... io continuo a ripetere che non dovete andare a fare il concorso notarileeeeee!!! forza su nom. vi fossilizzate sappiate bene obbl e contratti e pensate a studiare le altre 5 materie... bocciano anche se non risp a ecclesiastico eh ( salvo ovviamente che abbiate l'esame il 30 novembre) | |
Da: Mariangela61 | 24/08/2011 19:07:22 |
Sam, purtroppo sapere bene obbligazioni e contratti non basta...Inoltre credo che se dovessero bocciare su ecclesiastico lo farebbero solo e proprio con quelli che hanno l'esame a novembre (o oltre).. | |
Da: oh | 24/08/2011 20:54:55 |
ma siete dei coglioni...cazzo studiate tutti i contratti tipici che non serve... | |
Da: Mariangela61 | 24/08/2011 23:31:54 |
x oh il problema è che li chiedono. | |
Da: Ghigo | 25/08/2011 00:41:27 |
scusate...ma nella mora del creditore (art. 1206 e segg. c.c.) se quest'ultimo non accetta il deposito, devo ottenere per forza una sentenza che dichiari la validità del deposito stesso per liberarmi definitivamente dall'obbligazione? | |
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Da: II commissione | 25/08/2011 09:16:38 |
X ghigo L'offerta deve essere fatta x atto pubblico con relativo deposito presso il pubblico ufficiale che provvede a redigere l'atto. | |
Da: Dindondan! | 25/08/2011 09:26:42 |
Norma di riferimento art. 1210 c.c.: se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offerte per intimazione il debitore può eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore O è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione. Ne deduco che solo l'accettazione del deposito da parte del creditore libera immediatamente il creditore; in caso contrario, è necessaria la sentenza del giudice. | |
Da: Danye | 25/08/2011 09:47:21 |
giustissimo!!! occorre effettuare apposita offerta (reale o per intimazione), inviare avviso per u.g.ex 1212 c.c. al creditore (indicando data-luogo del deposito dei beni dovuti, che avviene in presenza dello stesso ufficiale giudz) e in caso di mancato ritiro, va instaurata apposita procedura giudiziale, all'esitodella quale il debitore risulta definitivamente liberato, e dunque:A)ha diritto al rimborso spese e ai danni eventualm patiti; B)Perpetuatio obligationis in capo al crdt | |
Da: Danye | 25/08/2011 09:49:52 |
cari ragazzi, scusate: provate a darmi 1 definizione di cautela sociniana e ci confrontiamo1attimo? ciao e grazie!!! :-) | |
Da: II commissione | 25/08/2011 10:07:41 |
È l'istituto con cui viene temperato il principio secondo il quale il testatore non può imporre oneri sulla quota di legittima. Se il testatore dispone un diritto di usufrutto o una rendita vitalizia sui beni che costituiscono la legittima, il legittimario non può chiedere la riduzione del legato, ma scegliere se eseguire la volontà srl de cuius o abbandonare la nuda proprietà alla porzione disponibile... | |
Da: II commissione | 25/08/2011 10:13:22 |
...in questo secondo caso può ottenere la proprietà piena della quota di riserva. | |
Da: Danye | 25/08/2011 10:22:16 |
ok.ti dico la mia. La c.s.si verifica in presenza di una disposizione testamentaria cn la quale il de cuius pone in essere un diritto di usufrutto o una rendita vitalizia su una porzione di beni che eccede la quota disponibile, e per l'effetto, include altresì una porzione della quota di riserva: In tale ipotesi, in deroga alla generale intangibilità della quota di lgtt., l'erede legittimo può: A)rispettare la volontà del de cuius (ed ottenere la nuda propr su una porz di quota disponibile) B)agire per la quota di legittima ed ottenere la stessa in piena proprietà. DOMANDA:Ma in quest'ultima ipotesi i beni che compongono la quota disponibile vanno all'usufruttuario (o al beneficiario del contratto di rendita vitalizia)? :-) | |
Da: II commissione | 25/08/2011 10:28:47 |
Bella domanda...non saprei, dovrei documentarmi ma al momento sono alle prese bon proc penale...casomai quando faccio pausa mi documento...in attesa speriamo che qualche collega di sventura ci illumini... | |
Da: Danye | 25/08/2011 10:32:55 |
ok tranqui io invece sn cn proc civ....... ci sentiamo dopo :-) | |
Da: II commissione | 25/08/2011 10:46:15 |
...La disponibile andrà senz'altro al legatario o al beneficiari del contratto di rendita vitalizia! Ti torna? | |
Da: II commissione | 25/08/2011 10:53:20 |
...ti riporto il torrente x chiarezza: A) eseguire la disposiz. (e prendere la nuda prop. Dell'intero patrimonio, oltre al reddito che resta dopo soddisfatto il legato) Oppure B) ottenere la proprietà piena della quota di riserva ( la metà), abbandonando a favore del legatario quella disponibile (l'altra metà) | |
Da: Danye | 25/08/2011 11:12:52 |
ok,anke io ho trovato qst risposta su internet, cmq ti riporto il trabucchi: "se i legittimari esercitanoil loro dir sulla legittima, abbandonano il resto agli altri chiamati (che si soddisferanno sulla quota disponibile anche nn assumendo la qualità di eredi) | |
Da: II commissione | 25/08/2011 11:26:32 |
Ok perfetto...ci aggiorniamo x i prossimi dubbi...quando vuoi:) | |
Da: Ghigo | 25/08/2011 11:55:29 |
x Danye: l'erede non può agire in riduzione per ottenere la quota a lui spettante per legge, deve soltanto operare la scelta che consiste nell'ottenere subito la piena proprietà della quota di riserva la quota di riserva, abbandonando il resto; ovvero eseguire la disposizione. In quest'ultimo caso, alla morte dell'usufruttuario o del vitaliziando, conseguirà per intero la proprietà del bene (che, a quel punto, tornerà ad essere piena proprietà) | |
Da: Ghigo | 25/08/2011 11:58:58 |
ops... "quota di riserva" scritto solo una volta! scusa l'errore.. | |
Da: Danye | 25/08/2011 12:06:47 |
ok, giustissimo, ma la rivendica della quota di legittima nn è ipso facto az di riduzione delle disposizioni testam lesive, costitutive di usufr o rend vitalizia? :-) | |
Da: ver | 25/08/2011 12:07:59 |
II commissione, anch'io porto proc. penale, tu a che punto sei? | |
Da: Ghigo | 25/08/2011 12:08:36 |
x Dindondan: grazie per la delucidazione. Ad ogni modo, una volta effettuato ritulamente il deposito, stante il predurante rifiuto del creditore di prelevare la somma a lui dovuta, mi devo rivolgere al giudice per ottenere una sentenza dichiarativa che convalida formalmente il deposito e che accerti 1) la ritualità dell'offerta e del deposito; 2) la illegittimità del rifiuto del creditore. Giusto? | |
Da: Ghigo | 25/08/2011 12:16:03 |
x Danye: ma dove l'hai letto che l'erede può rivendicare la quota di legittima? L'art. 550 c.c. vuole proprio evitare l'azione di riduzione (o la rivendica della quota di legittima, se preferisci) a fronte della scelta. Tant'è che è difficile capitalizzare l'usufrutto o la rendita poiché legate alla vita del beneficiario. Il quale potrebbe morire domani o fra cento anni.L'erede deve scegliere. Punto. Non vedo altri rimedi oltre la facoltà di scelta. | |
Da: II commissione | 25/08/2011 12:17:06 |
X ver Ho iniziato la seconda lettura ieri...ora mi accingo a fare, a voler essere precisi, la notizia criminis... Ma secondo te competenza, attribuzione, connessione etc sono domande papabili come in proc civile?? Tu a che punto sei? | |
Da: Dindondan! | 25/08/2011 12:22:25 |
X Ghigo: perfetto! :-) | |
Da: Danye | 25/08/2011 12:25:34 |
ok! dunque ex 550 cc, qnd il testatore cost un usufrutto/rend vitalizia che eccede la quota disponibile, i legittimari hanno facoltà di scelta: a)eseguire tale disposizione; b)abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile e conseguire in piena proprietà la quota di legittima....... dunque nn si tratta di az di riduzione (perchè la disposizione del de cuius nn viene revocata e il beneficiario "consegue la disponibile abbandonata, pur nn acquistando qualità di erede). ho ben capito? :-) grazie mille!! | |
Da: ver | 25/08/2011 12:42:17 |
x II commissione io ho finito tutto ma devo ripassare, perchè molte cose non me le ricordo. so che sulla competenza e sulla connessione negli anni passati ci sono state domande. ti va di confrontarci un po'? una curiosità tu di cda sei? io sono nella II commissione di Firenze! | |
Da: Danye | 25/08/2011 12:45:20 |
raga qualcuno di voi fa proc civ? avevo 2 dubbi: a)che differenza c'è nell'attuale procedimento di opposizione all'e. rispetto al precedente pre-rif'06.......il nuovo procedimento camerale ke peculiarità presenta? b)il mio amato manuale simone per le opposiz di terzo afferma ke "se il g.e. non è competente per valore per l'opposiz di terzo (ove sia gdp) rimette la causa al giud compt per valore.......ma per il procedimento esecutivo è competente solo il tribunale (salvo i casi di successiva opposizione)!!! grazie | |
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