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Da: ... | 22/01/2010 07:58:02 |
MA CHE STA SUCCEDENTO | |
Da: ehi | 22/01/2010 08:11:57 |
Ma scusate...non eravate i geni che avevano superato le preselezioni, gli scritti ed eravate tanto bravi? Ancora fate certe domande? | |
Da: per...talient | 22/01/2010 08:45:51 |
grazie | |
Da: Taglient | 22/01/2010 21:23:55 |
La Corte dei Conti ed i controlli interni Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, disciplinante il sistema dei controlli interni alle Pubbliche Amministrazioni, si inserisce in maniera rilevante nella riforma delineata dalla lL. 14 gennaio 1994, n. 20. Quest'ultimo all'art. 3, comma 4, dispone la verifica, da parte della Corte dei Conti, del funzionamento del controllo interno a ciascuna amministrazione, all'art. 3, comma 7, sancisce l'inclusione della suddetta valutazione nell'ambito dell'attività referente della Corte e all'art. 3, comma 8 stabilisce la possibilità che la Corte richieda agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e di effettuare ispezioni ed accertamenti diretti. Risulta configurata, quindi, un'interazione tra le attribuzioni della Corte dei Conti e la rilevante componente della realtà amministrativa relativa ai controlli interni, di conseguenza l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1999 citato, demanda all'autodeterminazione della Corte medesima, l'adeguamento dell'organizzazione delle proprie strutture di controllo, al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo. Il controllo interno, distinto dal controllo della Corte, che è controllo esterno, per carattere, obiettivi ed effetti, è individuato dal medesimo decreto in quattro tipi di controllo: quello di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, relativo alla dirigenza e quello strategico. Trattasi di compiti di monitoraggio dell'attività amministrativa e di gestione, da effettuare tramite servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, al fine di verificarne l'efficacia, efficienza ed economicità ed il rispetto di tutti quei canoni che sono alla base dei pubblici poteri. Il controllo esterno della Corte deve quindi basarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, anche sull'esito di tale controllo, per verificarne il corretto funzionamento. Pertanto la Corte, nell'ambito del controllo di gestione, non rinnova verifiche già effettuate in sede di controllo interno, ma può trarne fondamento per le proprie determinazioni o disattenderle nell'ipotesi le giudichi irrazionali, incomplete o non esatte. Non può senza dubbio definirsi in tali casi il controllo della Corte, come controllo di secondo grado (come invece è possibile ricavare da qualche pronuncia della Corte di Cassazione non molto recente), assolvendo il medesimo la propria funzione di accertamento e di valutazione, il cui esercizio non si limita alla mera verifica di quanto avvenuto in sede di controllo interno, non potendo sostituirsi a questo, ma costituendo solo un momento del controllo valutativo da parte della Corte medesima, poiché riguarda il suo funzionamento, sotto il profilo, ad esempio, della corretta composizione dell'organo, dell'omissione totale o parziale delle verifiche o del procedimento valutativo, della mancata definizione dei programmi, ecc. Tuttavia, pur essendo trascorsi degli anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 1993, riguardante l'obbligo per tutte le Amministrazioni Pubbliche di dotarsi di organi di controllo interno, e nonostante sia intervenuto il D.Lgs. n. 286 del 1999 citato, molte Pubbliche Amministrazioni ed in particolare molti Comuni e Province non hanno tuttora istituito alcuna specie di controllo interno riguardo all'attività degli organi di gestione e degli organi di governo, come risulta dalla relazione della Sezione autonome della Corte sull'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli enti locali per l'esercizio 1998 trasmessa al Parlamento. Ciò rileva l'incapacità delle amministrazioni di dotarsi di quei mezzi necessari per conseguire un più elevato livello di buona amministrazione, in considerazione del fatto che il controllo interno non ha finalità sanzionatorie ma collaborative e direzionali per gli organi di gestione e di governo dell'ente locale, essendo il controllo di gestione diretto all'ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati e permettendo il controllo strategico di valutare la congruenza tra risultati realizzati ed obiettivi programmati. Il D.Lgs. n. 286 del 1999 lascia infine all'autodefinizione della Corte medesima il numero, la composizione, la sede degli organi della Corte, adibiti al controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni, e degli organi di supporto, attraverso l'individuazione di nuovi moduli operativi, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile, di cui all'art. 4 della legge n. 20 del 1994, competenza da ultimo esercitata tramite il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione della Corte dei Conti 16 giugno 2000, n. 14. Le funzioni della Corte dei Conti in materia di controllo della regolarità contabile degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico sono state recentemente accresciute, con l'approvazione del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O. Con il testo normativo in parola il legislatore delegato ha istituito la «COVIP» (la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari), quale ente dipendente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione ha il compito di esercitare l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare. Ai sensi dell'art. 18 del citato atto delegato, è stato attribuito alla Corte dei Conti l'esercizio del controllo generale sulla COVIP, per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento, compito rafforzato dall'onere di riferire annualmente al Parlamento. | |
Da: Klins | 25/01/2010 10:27:57 |
Diavolo ridimensionato, ma è lunga ancora -136 | |
Da: Taglient | 25/01/2010 21:54:34 |
Vizi della volontà: errore; violenza; dolo. VIOLENZA La violenza è una forma di coazione della volontà che menoma la libertà di determinazione; è causa di annullabilità del negozio, sia che provenga dall'altra parte del negozio sia che provenga da un terzo. Potrebbe sembrare strano che conseguenza della violenza sia l'annullabilità e non la nullità; è facile pensare, infatti, che chi è minacciato non vuole concludere il negozio, ma, a ben guardare, si scopre che il soggetto minacciato vuole la conclusione del negozio perché tra lo svantaggio che subirebbe dalla attuazione della minaccia e quello della conclusione del negozio "sceglie" e quindi vuole il male minore, cioè la conclusione del negozio. Esistendo una volontà, per quanto viziata, si spiega l'annullabilità. Diversamente accadrebbe se la violenza non fosse morale, ma fisica volta ad ottenere meccanicamente la dichiarazione negoziale, come nel caso , per la verità un po' improbabile, in cui si trascini la mano per far apporre una firma in calce ad un contratto; in questo caso vi sarà nullità del negozio e non annullabilità perché manca la volontà. Abbiamo quindi: violenza morale: consiste in una minaccia e provoca l'annullabilità del negozio violenza fisica: consiste in una coazione fisica del dichiarante e provoca la nullità del negozio Come anche si evince dalla nozione, non tutti i tipi di violenza sono causa d'invalidità; per giungere a questa conseguenza la violenza deve rivestire certe caratteristiche, il male minacciato deve essere ingiusto e notevole (art. 1435 c.c.) Chiariamo questi due punti: male ingiusto: il male minacciato deve essere contrario a norme di legge; non sarebbe tale la minaccia di far fallire un imprenditore che non onora i sui debiti. Ma se attraverso la minaccia di fallimento si vuole ottenere un vantaggio ingiusto, questa sarà causa di annullabilità, come nel caso in cui si voglia ottenere dall'imprenditore il consenso ad un matrimonio attraverso la minaccia di fallimento (art. 1438 c.c.) male notevole: la minaccia deve essere vera o comunque apparire seria in modo da far impressione su di una persona normale; la valutazione sulla serietà della minaccia, però, non sarà solo oggettiva, ma anche soggettiva essendo necessario valutare anche le condizioni personali di chi la riceve Come accennato, la violenza è causa di annullabilità pure se proveniente da un terzo ed anche nel caso in cui la controparte ne fosse all'oscuro. Vediamo, però, se è vero l'opposto, se cioè la minaccia rivolta ad un terzo è anch'essa causa di annullabilità. Ci risponde l'art. 1436 c.c. che distingue due categorie di terzi: persona o beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui ------> il negozio è annullabile male rivolto ad altre persone : l'annullamento è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice Non è causa di annullamento, invece, il timore reverenziale, quel particolare timore, cioè, che una persona incute ad un'altra a causa della sua posizione sociale, di potere, personale etc. Si ritiene, tuttavia, che se tale timore è consapevolmente sfruttato per svolgere un'attività intimidatoria per la conclusione di un contratto, questo sarà annullabile in quanto concluso ricorrendo a violenza. | |
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Da: Taglient | 25/01/2010 22:08:25 |
Differenza fra tasse e imposte Sappiamo che lo Stato ricorre ad entrate, sia di natura pubblica sia di natura privata, per far fronte alla proprie finalità istituzionali (esigenze di spesa e intervento nell'economia), garantendo così a tutti i soggetti la fruizione di determinati servizi essenziali, quali ad esempio l'istruzione, l'assistenza sanitaria, i trasporti, l'ordine pubblico ecc. La stragrande maggioranza di queste entrate è di natura fiscale, ossia è conseguita attraverso l'istituzione, l'imposizione e la riscossione dei tributi. I tributi sono prestazioni patrimoniali coattive, di regola pecuniarie, stabilite dallo Stato - in forza della propria sovranità - con legge o con atti ad essa equiparati (decreti leggi e decreti legislativi). Ciò detto, è necessario evidenziare che i tributi si differenziano tra loro a seconda del presupposto (ovvero della situazione, del fatto o dell'evento, comunque lo si voglia chiamare) a cui la legge ricollega la loro nascita. I fatti che determinano il sorgere dell'obbligazione tributaria sono tra loro molto diversi, anche se tutti sono suscettibili di valutazione economica. Nel linguaggio corrente i termini tassa, contributo e imposta vengono spesso utilizzati in modo equivalente, ma in realtà, in sede giuridica, tali espressioni individuano tributi tra loro molto diversi. Vediamoli di seguito nei loro elementi essenziali. La tassa è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad un'utilità che egli trae dallo svolgimento di un'attività statale e/o dalla prestazione di un servizio pubblico (attività giurisdizionale o amministrativa) resi a sua richiesta e caratterizzati dalla "divisibilità", cioè dalla possibilità di essere forniti a un singolo soggetto. In sostanza è una prestazione patrimoniale dovuta in relazione all'espletamento di un servizio svolto su espressa richiesta del soggetto contribuente. A titolo esemplificativo si possono menzionare la tassa per la raccolta dei rifiuti, la tassa scolastica, la tassa sulle concessioni governative, la tassa per l'occupazione di spazi e arre pubbliche ecc. La tassa non deve essere confusa con le tariffe versate dall'utente per la fruizione di determinati servizi pubblici quali, ad esempio, il trasporto ferroviario, il servizio postale e telefonico, le forniture dei gas, elettricità e acqua e così via; in questi casi, infatti, si è di fronte a veri e propri corrispettivi (prezzo) di natura contrattuale e non legale, mentre la tassa è un tributo e, come tale, può essere stabilita solo con legge. L'imposta si caratterizza per il fatto che il suo presupposto - evento valutabile economicamente - è realizzato dal soggetto passivo e non presenta alcuna relazione con lo svolgimento da parte dell'Ente pubblico di una particolare attività o di un servizio. Così, ad esempio, è l'operaio, e /o il dirigente che, prestando la loro attività alle dipendenze di un'impresa, pongono in essere il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero, facendo un altro esempio, è l'imprenditore che svolgendo un'attività produttiva realizza personalmente il fatto (attività d'impresa) dal quale deriva l'obbligazione d'imposta. Ancora, chi è il proprietario di un immobile, e quindi è titolare di un bene che produce un reddito (rendita fondiaria o canone di locazione), è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche (salvo che l'immobile non sia configurabile come abitazione principale) e all'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'imposta può presentare caratteristiche diverse a seconda degli eventi economici che ne impongono l'applicazione e conseguentemente può essere suscettibile di differenti classificazioni (dirette e indirette, generali o speciali, personali o reali, proporzionali, progressive e regressive ecc.). Fonte: Alessandro Balestrino - Maria Pierro | |
Da: anna | 26/01/2010 08:31:59 |
buongiorno dott. Taglient come potremmo fare senza di Lei. Grazie | |
Da: anna | 26/01/2010 08:34:07 |
auguro ai colleghi in partenza un buon viaggio e un grosso IN BOCCA AL LUPO | |
Da: per taglient | 26/01/2010 09:01:03 |
grazie ......taglient in questo modo aiuti tutti ,,,,,,ma come posso sintetizzare i fondi strutturali con poche parole ma concrete .....grazie | |
Da: Tagliente | 26/01/2010 09:51:34 |
x x taglient non è mia materia quella dei fondi strutturali; buono studio | |
Da: Klins | 27/01/2010 20:50:56 |
CONVOCATI PER PARTITA DI COPPA ITALIA CONTRO LA JUVENTUS Questi i 21 giocatori scelti da Mourinho: 1 Francesco Toldo 12 Julio Cesar 21 Paolo Orlandoni 2 Ivan Cordoba 4 Javier Zanetti 6 Lucio, 13 Maicon 23 Marco Materazzi 25 Walter Samuel 39 Davide Santon 7 Ricardo Quaresma 8 Thiago Motta 10 Wesley Sneijder 11 Sulley Muntari 19 Esteban Cambiasso 48 Lorenzo Crisetig 9 Samuel Etòo 22 Diego Milito 27 Goran Pandev 45 Mario Balotelli 89 Marko Arnautovic. (27 gennaio 2010) | |
Da: Klins | 28/01/2010 09:27:46 |
Soprattutto speriamo sia spettacolo vero (alla inglese per capirci), a prescindere da chi sarà la perdente. | |
Da: Tagliente | 29/01/2010 22:13:40 |
Unâimposta si dice progressiva quando il suo ammontare aumenta in misura più che proporzionale allâaumentare della base imponibile. In sostanza si tratta di unâimposta con aliquota crescente. Ad esempio, lâIRPEF è unâimposta progressiva. Le aliquote attualmente in vigore sono: per redditi da 0 a 15.000 euro â" 23% per redditi da 15.000,01 a 28.000 euro â" 27% per redditi da 28.000,01 a 55.000 euro - 38% per redditi da 55.000,01 a 75.000 euro â" 41% oltre 75.000 euro â"43% | |
Da: Tagliente | 29/01/2010 22:14:27 |
Le imposte dirette sono quelle che colpiscono una manifestazione immediata della capacità contributiva del soggetto passivo: sono, ad esempio, imposte che colpiscono il patrimonio o il reddito. Le imposte indirette sono quelle che colpiscono una manifestazione mediata della capacità contributiva del soggetto passivo. Esse colpiscono la ricchezza quando viene consumata o trasferita. Sono imposte dirette lâIRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), lâIRES (Imposta sul REddito delle Società), lâIRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Sono imposte indirette lâIVA, i dazi doganali, le imposte di fabbricazione, le imposte di registro. | |
Da: Tagliente | 29/01/2010 22:16:36 |
Il contratto di compravendita Caratteristiche fondamentali Il contratto di compravendita è disciplinato allâart.1470 e seguenti del Codice civile. Esso viene definito come âil contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzoâ. Due sono le parti del contratto: il venditore, cioè colui che trasferisce la proprietà di una cosa o di un altro diritto ricevendo come corrispettivo il prezzo; il compratore, cioè colui che acquista la proprietà di una cosa o di un altro diritto e si impegna a pagare, come contropartita, il prezzo pattuito. Come si può facilmente comprendere, dalla definizione sopra esposta, il contratto di compravendita può avere per oggetto sia dei beni che diritti. Per quanto concerne i beni, essi possono essere sia beni mobili che beni immobili. Stipulando il contratto di compravendita, il venditore si impegna a consegnare la cosa venduta e il compratore sâimpegna a pagare il prezzo pattuito. Il venditore deve consegnare il bene venduto allâacquirente nello stato in cui esso si trova al momento della vendita. Inoltre, egli deve consegnare anche i documenti che comprovano la proprietà del bene. Il venditore assume anche altri obblighi, come quello di garantire la cosa da evizione (il venditore, cioè, garantisce che il compratore avrà il possesso pacifico della merce contro qualsiasi pretesa di terzi) e da vizi (il venditore, cioè, garantisce che la cosa venduta è esente da difetti occulti che la rendano non adatta allâuso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore). | |
Da: PER taglient | 30/01/2010 08:27:02 |
per la domanda :i fondi strutturali come si può rispondere????grazie | |
Da: PER taglient | 30/01/2010 08:27:18 |
per la domanda :i fondi strutturali come si può rispondere????grazie | |
Da: Klins | 31/01/2010 19:00:30 |
-2 (-130) | |
Da: Klins | 01/02/2010 15:33:37 |
La clausola "salvo che la legge disponga diversamente" contemplata dal neo art. 1, c. 1bis della L 241/90 che effetto ha nel complesso sulla L 241/90? Essa riduce sensibilmente la valenza generalizzante del ricorso alle norme di diritto privato nel caso in cui lâAmministrazione adotti atti non autoritativi (paritetici). Del ritorno di fiamma della pubblicizzazione appaiono individuabili altre spie, prima fra tutte la stessa previsione di una recedibilità unilaterale ex lege, in deroga allâart. 1372 c.c., nei contratti che vedono quale parte una P.A., non a caso per motivi di interesse pubblico (art. 21-quinquies). | |
Da: x Klins | 01/02/2010 17:10:33 |
I principi dellâordinamento comunitario richiamati dall'art.1 comma 1 della L. 15/2005 ( All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "e di pubblicità" sono sostituite dalle seguenti: ", di pubblicità e di trasparenza" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario") sono quei principi (nella gran parte già recepiti dal nostro ordinamento anche se forse non in maniera del tutto organica) contenuti in norme del Trattato o elaborati dalla Corte di giustizia europea quali: quello del giusto procedimento ( art. II - 101 secondo comma lett. a) della Costituzione Europea); del legittimo affidamento; di proporzionalità (art. 38 terzo comma del Trattato e artt. I-11 e II-109 della Costituzione europea) e di equità (art. II-107 secondo comma della Costituzione europea). Il richiamo ai principi comunitari tout court può sottointendere che essi vanno intesi così come sono stati intesi dalla Costituzione Europea nonchè dalla Corte Europea di Giustizia, da prevalere sul significato attribuito fino ad allora ( febbraio 2005) dalle norme e dalla giurisprudenza nazionali. | |
Da: anna | 02/02/2010 08:50:02 |
auguri ai colleghi che partono oggi. IN BOCCA AL LUPO | |
Da: Klins | 02/02/2010 09:09:10 |
Grazie x Klins: sicuramente meglio la tua versione che non quella, troppo lunga, riportata da taglient. Da: taglient 15/01/2010 20.34.02 PRINCIPI COMUNITARI Principi contenuti in norme del Trattato o elaborati dalla Corte di Giustizia Europea, che peraltro risultano in gran parte già propri del nostro ordinamento ARTICOLO I-11 Cost. Europea (Principi fondamentali)(pg. 279 CdC) 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ARTICOLO II-101, c.2, lett. a), Cost. Europea; (pg. 313 CdC) (Diritto ad una buona amministrazione) 1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale, ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dellâUnione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. PRINCIPIO DI EQUITÀ (art. II-107, c.2, Cost. Europea) Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITAâ DEI REATI E DELLE PENE (Art. II-109, c. 3, Cost. Europea) Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. | |
Da: PER tutti | 02/02/2010 18:33:12 |
MA SI VOCIFERA CHE 43 CANDIDATI HANNO FATTO RICORSO AL TAR.................AVETE NOTIZIE IN MERITO??????????????????????????????????????????????? | |
Da: per PER tutti | 02/02/2010 19:40:19 |
Beh, credo che si tratti di un atto dovuto, dopo ciò che è avvenuto, almeno credo. | |
Da: grazie | 03/02/2010 14:26:03 |
x Klins la formazione di stasera? e già che ci sei i voti di oggi? | |
Da: lullit | 03/02/2010 16:57:39 |
TOMEI ANTONELLA 23,5 SANTORO MAURO 20 SANTUARI ALBERTO 25 SANZO' GIUSEPPE 18,50 SARACINO AURELIA 26 SARICA MANUELA 24,5 SBROGLIA DONATELLA 18 SCALESSE MAURIZIO 25 SCALESSE VALERIO 23,5 SCALISI ISABELLA ASSENTE SCARPATI ANDREA 26 SCHIAVONE FILOMENA 26,5 SCIACCA VINCENZO 18 SCIALANGA ROSSANA 22 SCIAMMARELLA TIZIANA 23,5 SCIASCIA GIUSEPPE 23,5 SCISCI ANNA 24 | |
Da: diddi | 03/02/2010 17:02:51 |
sì hanno fatto ricorso e il loro avvocato è anche sicuro di vincere perchè dice cha agli scritti eravamo riconoscibili per il numero ..... non se ne può piùùùùùùù!! mi permettete di dire che sono una massa di rosiconi??!!?? se hanno scritto qualche minchiata perchè non si mettono l'anima in pace invece di dar fastidio a hi sta andando avanti!?!? | |
Da: una qualunque | 03/02/2010 18:29:14 |
per favore qualcuno conosce la domande fatte oggi?????????? grazie in anticipo da tutti coloro che dalla periferia non possono essere presenti agli esami | |
Da: IMPORTANTE | 03/02/2010 18:35:24 |
NO DOMANDE E NO COMMENTI SUI VOTI VIA MAIL CI AIUTIAMO | |
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